N. 328 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 marzo 2000
Ordinanza emessa il 15 marzo 2000 dal tribunale di Catanzaro nel procedimento di escuzione nei confronti di Stirpano Antonio Pena - Violazioni depenalizzate dal d.lgs. n. 507/1999 - Multa inflitta per violazione dell'art. 2 legge n. 386/1990 (emissione di assegno senza provvista) - Riscossione con le forme dell'esecuzione penale nel caso in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto alle piu' gravi ipotesi di condanna depenalizzate, per il medesimo titolo di reato, a pena detentiva. - D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 101, comma 2. - Costituzione, art. 3.(GU n.25 del 14-6-2000 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti del fascicolo procedimentale di cui in epigrafe; Letta la richiesta dal p. m., in sede di revoca della sentenza di condanna emessa dal pretore di Catanzaro in data 27 aprile 1999 n. 535, divenuta irrevocabile in data 8 dicembre 1999, per il reato di cui all'art. 2 della legge n. 386/1990 nei confronti di Stirparo Antonio, gia' generalizzato; Rilevato che il reato per cui e' stata condanna e' stato abrogato dall'art. 29 d.lgs. n. 507 del 30 dicembre 1999 e che ricorre, pertanto, causa di revoca del titolo esecutivo sopra citato per abolitio criminis; Rilevato che, ai sensi dell'art. 101 d.lgs. n. 507/1999, ai fini della revoca della sentenza di condanna irrevocabile, e' applicabile la procedura di cui all'art. 667 comma quarto del c.p.p.; Ritenuto che - stante l'irretroattivita' della sanzione amministrativa prevista in sostituzione della sanzione penale allorquando il procedimento penale sia stato definito, come nel caso di specie, con sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'art. 100 legge citata- non possa essere disposto invio degli atti alla competente autorita' amministrativa per l'irrogazione della sanzione ex novo prevista; Rilevato che, a norma dell'art. 101 comma secondo d.lgs. n. 507/1999 le multe inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel comma 1 del medesimo articolo (divenuti cioe' irrevocabili prima della data di entrata in vigore del citato decreto) sono riscosse, unitamente alle spese processuali, con l'osservanza delle norme sull'escuzione delle pene pecuniarie; Ritenuto, pertanto, che alla stregua della normativa teste' richiamata, nel caso di cui trattasi deve ordinarsi la riscossione della pena di L. 1.000.000 di multa inflitta con la sentenza sopra richiamata, e delle spese del processo; Ritenuto che la normativa indicata determini violazione del principio costituzionale di ugualianza sancito dall'art. 3 Cost. in quanto causativa di una irragionevole disparita' di trattamento fra situazioni omogenee e comparabili, posto che nel caso di sentenza di condanna irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 507/1999 e relativa alla violazione dell'art. 2 della legge n. 386/1990, qualora al reo sia stata applicata pena detentiva, alla revoca del titolo per abolitio criminis non consegue sanzione alcuna, poiche' non e' applicabile quella amministrativa prevista ex art. 29 d.lgs. n. 507/1999, irretroattiva a termini dell'art. 100 della citata legge, ne' puo' porsi in esecuzione, all'evidenza, la pena detentiva, trattandosi di fattispecie depenalizzata e, per converso, quando invece trattasi di soggetto ugualmente condannato per il medesimo titolo di reato, a sola pena pecuniaria, questa debba essere comunque posta in escuzione con le forme previste dall'art. 101 capoverso della legge citata; Ritenuto che la disparita' di trattamento evidenziata si palesi irragionevole a considerare che il soggetto condannato, per il reato di emissione di assegni senza provvista, a pena piu' grave (quella detentiva), significativa di una condotta che, per soggettivita' ed oggettiva, si palesi maggiormente lesiva del bene interesse protetto, non patisce conseguenza sanzionatoria alcuna, mentre deve, ex lege, soggiacervi, nelle forme dell'esecuzione della pena pecuniaria, il condannato, per il medesimo titolo di reato, alla piu' lieve pena di natura monetaria, e quindi responsabile di lesione del bene interesse di minore intensita'; Considerato che una interpretazione alternativa, costituzionalmente orientata, idonea a rimuovere la irragionevole disparita' di trattamento denunciata, implicherebbe operazione ermeneutica additiva in peius nei confronti della disciplina prevista per i casi di condanna a pena detentiva, dovendosi sul punto ipotizzare, ai fini di parificazione delle situazioni comparabili richiamate, un potere di sostituzione della pena detentiva per il reato di cui all'art. 2 della legge n. 386/1990 in corrispondente pena pecuniaria, che consenta di agire in sede esecutiva a termini dell'art. 101 capoverso della legge citata, con evidente vulnus al principio di intangibilita' del giudicato e a quello del favor rei; Considerato che, nel caso di cui trattasi, il vizio denunciato si manifesta rilevante in ordine all'oggetto del giudizio, poiche' dalla disposizione dell'art. 101 capoverso del d.lgs. n. 507/1999 discende, nell'applicazione al caso concreto, il potere di ordinare l'esecuzione della pena pecuniaria inflitta con il titolo esecutivo devoluto per la revoca, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., cui non dovrebbe farsi ricorso nel caso di accoglimento della sollevata questione di legittimita' costituzionale della norma;
P. Q. M Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,dell'art 101 comma 2 del d.lgs. n. 507/1999 nella parte in cui prevede che siano riscosse con le forme dell'esecuzione penale le multe inflitte con le sentenze di condanna per violazione dell'art. 2 della legge n. 386/1990 divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore del d.lgs. citato. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e immediatamente comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Sospende il giudizio in corso. Catanzaro, addi' 15 marzo 2000. Il giudice dell'esecuzione: Bravin 00C0516