N. 333 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo 2000
Ordinanza emessa il 14 marzo 2000 dal tribunale di Treviso nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Lucato Valentino ed altro Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalita' di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia previdenziale. - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181 e 182, come modificato dall'art. 3-bis legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, commi 1 e 5, legge 23 dicembre 1998, n. 448. - Costituzione, artt. 3, 24 e 38.(GU n.25 del 14-6-2000 )
IL TRIBUNALE Nella causa in grado d'appello promossa da: I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Lauletta in forza di procura generale alle liti rep. 22845 notaio Lupo di Roma, con domiciio eletto in Treviso, viale Trento e Trieste n. 6; Contro Lucato Valentino e Silvano, quali eredi di Maniaci Rosaria, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Galeotafiore, con domicilio eletto presso il suo studio, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione per la prosecuzione del giudizio ha pronunciato la seguente ordinanza; Con ricorso depositato in data 4 aprile 1996 l'I.N.P.S. proponeva appello avverso la sentenza n. 210/1996 del pretore di Treviso che, in accoglimento del ricorso presentato dagli eredi della pensionata Maniaci Rosaria, aveva dichiarato il diritto degli stessi di percepire la pensione di reversibiita' integrata aI minimo cristallizzata sino al suo riassorbimento per effetto della perequazione automatica del trattamento pensionistico. Deduceva l'appellante l'intervenuta entrata in vigore della normativa che prevedeva l'estinzione dei giudizi pendenti in tema di c.d. integrazione al minimo e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio. In corso di causa, si costituivano gli appellati, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza. Ritiene il tribunale che l'art. 1 commi 181 e 182 legge 662/1996 e l'art. 36 comma 5 legge 448/1998 presentino profili d'incostituzionalita' con riferimento agli articoli 3, 24 e 38 della Costituzione. La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze 103/1995 e 123/1987 ha sancito la legittimita' di norme che hanno disposto l'estinzione dei giudizi pendenti, quando "tale previsione e' coerente col carattere sostanzialmente sattisfattivo della nuova legge rispetto alle pretese fatte valere dinanzi ai giudici a quibus". La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di un diritto gia' sorto in capo ai pensionati per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, si limita a regolarne le modalita' di adempimento in senso deteriore rispetto alle norme generali. Lungi dal produrre un arricchimento della situazione giuridica soggettiva del creditore, dunque, incide su tale situazione determinando una dilazione dei tempi di adempimento (con la previsione del pagamento degli arretrati in sei annualita': art. 1 comma 181 legge 662/1996, come modificato dall'art.3-bis legge 140/1997), la compressione della misura del soddisfacimento (con riferimento alla misura degli interessi, liquidati forfettariamente nel 5% complessivo per una mora ultradecennale: art. 1 comma 182 legge 662/1996, come da ultimo modificato dall'art. 36 comma 1 legge 448/1998), l'esclusione della conseguenza legale dell'accoglimento delle pretese fatte valere in giudizio e fondate su situazione giuridica perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della normativa in esame (compensazione delle spese: art. 36 comma 5 legge 448/1998). Ne risulta la violazione dei seguenti articoli della Costituzione: art. 3, in quanto si introduce un trattamento diverso e peggiorativo, che non trova giustificazione in diversita' di situazione giuridica, per i crediti dei pensionati con diritto alla c d. cristallizzazione; art. 24, poiche' e' vanificato il diritto di agire in giudizio per la tutela integrale del diritto sostanziale e di ottenere la conseguente rifusione delle spese sostenute (cio' che costituisce estrinsecazione della previsione costituzionale del diritto di difesa), con l'ulteriore rischio, conseguente alla dichiarazione di estinzione, di vedersi opporre poi - in via aniministrativa - dall'I.N.P.S. argomentazioni ed eccezioni (ad es.: superamento del limite reddituale) gia' dedotte nel giudizio dichiarato estinto e non incise dalle disposizioni della nuova normativa; art. 38, in quanto sono compressi diritti, di natura previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale. Le norme indicate regolano la fattispecie dedotta nel presente giudizio, sicche' la questione di legittimita' appare rilevante, oltreche' non manifestamente infondata.
P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953; Tenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione legittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 181 e 182 delle legge 22 dicembre 1996 n. 662, come modificati all'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 e dell'art. 36 comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 36 comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli articoli 3, 24 e 38 della Costituzione, per i motivi indicati nella parte motiva della presente ordinanza; Sospende il giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Treviso, addi' 14 marzo 2000. Il presidente relatore: Castagna 00C0521