N. 162 SENTENZA 25 - 31 maggio 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Regione  Siciliana  -  Enti  universitari  e associazioni culturali -
Previsione  di  spesa  per la realizzazione di un atlante linguistico
siciliano,  di  un  archivio  delle parlate siciliane, e contributi a
favore del Centro studi filologici e linguistici per il completamento
del  vocabolario  siciliano  e  dei  lessici  siciliani  e  a  favore
dell'Associazione  Istituto  internazionale  del papiro di Siracusa -
Impugnazione  della  legge  in  via diretta, da parte del Commissario
dello  Stato  per  la  Regione  Siciliana  -  Assunto  contrasto  con
l'obbligo  di  idonea  copertura finanziaria della spesa prevista per
gli  esercizi futuri - Intervenuta promulgazione parziale della legge
regionale impugnata - Cessazione della materia del contendere.
- Legge Regione Siciliana approvata il 7 novembre 1997, artt. 3 e 4.
- Costituzione, art. 81, quarto comma.
(GU n.24 del 7-6-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Francesco GUIZZI;
  Giudici:  Cesare  MIRABELLI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo
CHIEPPA,   Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 della
legge  della  regione Siciliana approvata il 7 novembre 1997, recante
"Misure  urgenti in materia di diritto allo studio universitario e di
istruzione  pubblica. Provvedimenti in favore di enti universitari ed
associazioni  culturali.  Modifiche  alle  leggi regionali 16 ottobre
1997,  n. 39  e  3  dicembre  1991,  n. 44", promosso con ricorso del
commissario  dello  Stato  per la regione Siciliana, notificato il 15
novembre 1997, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto
al n. 75 del registro ricorsi 1997.
    Visto l'atto di costituzione della regione Siciliana;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  22  febbraio  2000 il giudice
relatore Valerio Onida;
    Uditi l'avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente
del Consiglio dei Ministri e gli avvocati Francesco Torre e Francesco
Castaldi per la regione Siciliana.

                          Ritenuto in fatto

    1. -   Con  ricorso notificato il 15 novembre 1997, depositato il
25 novembre 1997, il commissario dello Stato per la regione Siciliana
ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, per violazione
dell'art. 81,  quarto comma, della Costituzione, degli articoli 3 e 4
della  legge  approvata  dalla  assemblea  regionale  siciliana  il 7
novembre  1997  (disegno di legge n. 514), recante "Misure urgenti in
materia   di  diritto  allo  studio  universitario  e  di  istruzione
pubblica.   Provvedimenti   in   favore   di   enti  universitari  ed
associazioni  culturali.  Modifiche  alle  leggi regionali 16 ottobre
1997, n. 39 e 3 dicembre 1991, n. 44".
    L'art. 3  della  legge  impugnata  autorizza, per l'anno 1998, la
spesa complessiva di 3.100 milioni per la realizzazione, mediante una
convenzione   con   un   dipartimento   universitario,   dell'atlante
linguistico  della  Sicilia  e dell'archivio delle parlate siciliane,
nonche'   per  la  concessione  di  un  contributo  al  centro  studi
filologici   e   linguistici   siciliani  per  il  completamento  del
vocabolario  siciliano  e  dei  lessici siciliani; e dispone che alla
relativa  copertura si provveda mediante riduzione di un capitolo del
bilancio pluriennale della regione.
    Secondo  il  ricorrente,  la  disposizione  violerebbe l'art. 81,
quarto  comma,  della  Costituzione,  in  quanto il capitolo alla cui
riduzione  si fa riferimento sarebbe un capitolo cosiddetto "libero",
la  cui consistenza verrebbe di anno in anno determinata con la legge
di  bilancio  secondo  le  disponibilita'  economiche  e  le esigenze
finanziarie;  e l'obbligo di indicazione della copertura non potrebbe
ritenersi   assolto   mediante   l'autorizzazione   a   ridurre   uno
stanziamento  relativo  ad  un  esercizio futuro e di cui sia incerto
l'ammontare.
    Inoltre  la  prevista  riduzione  non  sarebbe correlata ad alcun
provvedimento    generale   di   riordino   degli   uffici   o   alla
predisposizione   di  misure  per  il  contenimento  delle  spese  di
funzionamento  degli  stessi,  il  che  indurrebbe  a ritenere che la
disposizione  in  esame concreti un mero artificio contabile, elusivo
del precetto costituzionale.
    Parimenti  lesivo  dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione
sarebbe  l'art. 4  della  legge  impugnata,  che dispone, a decorrere
dall'esercizio  finanziario  1998,  un aumento del contributo annuo a
favore   dell'associazione  istituto  internazionale  del  papiro  di
Siracusa,  stabilendo  che  i maggiori oneri ricadenti negli esercizi
finanziari  1998  e  1999  trovano riscontro nel bilancio pluriennale
della  regione,  codice  2001.  Secondo  il  ricorrente,  non sarebbe
prevista  idonea  copertura  della  maggiore  spesa  per gli esercizi
futuri, successivi al 1999.

    2. - Si  e'  costituita  la  regione  Siciliana, chiedendo che le
questioni  di  legittimita'  costituzionale  sollevate con il ricorso
siano  dichiarate  non  fondate: l'obbligo di copertura sarebbe stato
adeguatamente  assolto,  trattandosi  di  spese  gravanti su esercizi
successivi a quello in corso.

    3. - Con   atti   successivamente   depositati,   la  difesa  del
ricorrente  e quella della regione resistente hanno comunicato che la
legge impugnata e' stata promulgata dal presidente della regione, con
omissione  pero' degli articoli 3 e 4 (legge 24 dicembre 1997, n. 47,
pubblicata  nella  "Gazzetta Ufficiale" della regione Siciliana n. 73
del   30   dicembre   1997),   e  hanno  concordemente  chiesto  che,
conseguentemente,  sia  dichiarata  cessata la materia del contendere
nel presente giudizio.

                       Considerato in diritto

    La  legge  regionale approvata dall'assemblea regionale siciliana
il  7  novembre  1997,  recante "Misure urgenti in materia di diritto
allo  studio universitario e di istruzione pubblica. Provvedimenti in
favore di enti universitari ed associazioni culturali. Modifiche alle
leggi  regionali 16 ottobre 1997, n. 39 e 3 dicembre 1991, n. 44", e'
stata  impugnata  dal  commissario  dello  Stato  presso  la  regione
Siciliana,   per   contrasto   con  l'art. 81,  quarto  comma,  della
Costituzione, limitatamente agli articoli 3 e 4.
    Poiche',  dopo  la  proposizione  del  ricorso, la legge e' stata
promulgata  dal  Presidente  della  regione  con  omissione  dei  due
articoli  oggetto di censura, in tal modo precludendo definitivamente
la possibilita' che sia conferita efficacia alle disposizioni in essi
contenute,  la  materia  del  contendere  nel  presente  giudizio, in
conformita'  alla  costante  giurisprudenza di questa Corte (cfr., da
ultimo,  sentenze  n. 467  del  1999 e n. 6 del 2000), deve ritenersi
cessata.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  cessata  la materia del contendere in ordine al ricorso
di cui in epigrafe.
        Cosi'  deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.
                        Il Presidente: Guizzi
                         Il redattore: Onida
              Il direttore della cancelleria: Di Paola

    Depositata in cancelleria il 31 maggio 2000.
                      Il cancelliere: Di Paola
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