N. 339 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 2000

Ordinanza  emessa  il  20  gennaio  2000 dal tribunale amministrativo
regionale  della  Puglia  sui  ricorsi  riuniti  proposti  da  Italia
generali costruzioni S.r.l. contro comune di Bari ed altri
Industria  e  commercio  -  Regione Puglia - Nulla osta di competenza
regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita - Previsione,
con    legge   regionale,   dell'archiviazione   delle   domande   di
autorizzazione  gia'  presentate  ai  sensi  della  legge regionale 2
maggio  1995, n. 32 e corredate a norma alla data del 16 gennaio 1998
-  Contrasto  con  l'art.  25  del  d.lgs.  n. 114/1998  che  prevede
l'obbligo di esame e decisione entro centottanta giorni dalle domande
presentate entro la predetta data del 16 gennaio 1998 - Incidenza sui
principi di uguaglianza, di imparzialita' e buon andamento della P.A.
e di liberta' d'iniziativa economica privata - Esorbitanza dai limiti
della  competenza  regionale  -  Violazione del principio comunitario
della libera prestazione dei servizi.
- Legge della Regione Puglia 4 agosto 1999, n. 24, art. 1, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 10, 41, 97 e 117.
(GU n.26 del 21-6-2000 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sui ricorsi n. 431 e 2408
  del 1999 proposti dalla soc. Italia generali costruzioni S.r.l., in
  persona  del  legale  rappresentante  pro-tempore,  rappresentata e
  difesa  dall'avv.  Felice  Eugenio  Lorusso presso il cui studio in
  Bari elettivamente e' domiciliata;
    Contro  (nel  ric.  n. 431/1999) il comune di Bari in persona del
  Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Lonero
  Baldassarra dell'avvocatura comunale di Bari; la regione Puglia, in
  persona   del   presidente  pro-tempore,  della  giunta  regionale,
  rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Cipriani e Maddalena
  Torrente  del  settore  legale della regione Puglia, piazza A. Moro
  n. 37,  Bari; nonche' contro (ric. n. 2408/1999) la regione Puglia,
  non   costituita   e   nei  confronti  dell'assessorato,  regionale
  all'industria,  commercio  ed  artigianato  in persona del titolare
  pro-tempore    dell'ufficio,    non   costituito;   del   dirigente
  dell'ufficio  mercati  ed  attivita' delegate del settore commercio
  della  regione  Puglia,  non  costituito;  del  comune di Bari, non
  costituito per l'annullamento:
        col ricorso n. 431/1999 del provvedimento negativo sotteso al
  silenzio  rifiuto  serbato  dalla regione (oltre che dal comune) su
  atto  di  diffida  del  16  dicembre  1998 con cui si intimava alla
  regione  di  comunque  pronunciarsi  sulla istanza della ricorrente
  intesa ad ottenere nulla osta per l'apertura di grande struttura di
  vendita in Bari, localita' Santa Caterina, ed al comune di adottare
  i   provvedimenti   di   sua  competenza;  e  per  la  declaratoria
  dell'obbligo  della regione (oltre che del comune) di provvedere in
  senso favorevole alla ricorrente;
        col ricorso n. 2408/1999 della determinazione n. 2 reg. sett.
  del  13 settembre 1999 del dirigente regionale dell'ufficio mercati
  ed attivita' delegate del settore commercio con cui si e' stabilito
  non  doversi  dare  seguito  all'istanza di nulla osta commerciale,
  attesa  in  particolare  la intervenuta legge regionale n. 24 del 4
  agosto  1999  disponente  al  comma 3, dell'art. 1 "all'esame delle
  domande  di  autorizzazione ex lege regionale 2 maggio 1995, n. 32,
  corredate  a  norma  alla  data  del  16  gennaio  1998, non si da'
  seguito";
    Visti gli atti tutti della causa;
    Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2000, relatore il cons. Vito
  Mangialardi,  udito  l'avv.  Lorusso  per  la ricorrente societa' e
  l'avv. Torrente per la regione Puglia;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
                              F A T T O
    A)  Con  ricorso  notificato  il  4  febbraio  1999  rubricato al
  n. 431/1999,  la  societa'  Italia  generali  costruzioni S.r.l. ha
  impugnato  il silenzio rifiuto serbato dalla regione Puglia su atto
  di diffida e costituzione in mora diretto ad ottenere il nulla osta
  per  l'apertura  di  centro  commerciale  in  Bari, localita' Santa
  Caterina.
    Questo  Tribunale  amministrativo  regionale con ordinanza n. 219
  dell'11  marzo  1999  ha  accolto l'istanza cautelare ed ha imposto
  all'Amministrazione regionale di pronunciarsi sull'atto di diffida;
  con  successiva ordinanza - la n. 561 del 22 luglio 1999 - e' stato
  ancora  reiterato  l'ordine  suddetto  con  contestuale  nomina  di
  commissario  ad  acta  che  avrebbe  operato  in  caso di ulteriore
  inadempienza regionale.
    L'insediatosi  commissario  ad  acta  con  provvedimento  dell'11
  ottobre   1999   prot.   n. 99/2221/9C/GAB,   preso  atto  che  con
  determinazione  dirigenziale  del  settore  commercio  n. 2  del 13
  settembre 1999 la regione Puglia, in applicazione dell'art. 1 comma
  3,  della  intervenuta  legge  regionale  4  agosto  1999, n. 24 ha
  disposto   di  non  dare  seguito  alle  richieste  di  nulla  osta
  regionale, non ha assunto alcuna decisione di merito, risultando la
  questione  dell'intervenuto  provvedimento  regionale assorbente di
  ogni altra.
    A  sua  volta  la  ricorrente  con istanza denominata ricorso per
  incidente  di  esecuzione  e  depositata,  previa notifica anche al
  commissario  ad  acta  il  29  ottobre  1999,  ha  chiesto l'esatta
  esecuzione   delle  ordinanze  Tribunale  amministrativo  regionale
  significando  pure che non poteva essere eluso l'ordine del giudice
  amministrativo  antecedente  alla  entrata  in  vigore  della legge
  regionale  n. 24/1999,  talche' dovevasi ordinare al commissario ad
  acta  di  riesaminare  il  suo provvedimento ed in senso favorevole
  sulla domanda della Italia generali costruzioni.
    Si  e'  costituita in giudizio la regione significando da un lato
  un ritenuto silenzio rigetto determinatosi sulla domanda originaria
  della ricorrente e dall'altro che, comunque, l'obbligo in capo alla
  regione   di   pronunciarsi  era  venuto  meno  per  effetto  della
  intervenuta legge regionale n. 24/1999.
    B)  Il  successivo  ricorso  n. 2409/1999  e' prodotto avverso la
  determinazione  dirigenziale  del 13 settembre 1999 di cui sopra si
  e' detto.
    Si  deduce  da  parte  della ricorrente la violazione ed elusione
  delle  ordinanze cautelari, la violazione della intervenuto decreto
  legislativo n. 114/1998 oltre che della legge regionale n. 32/1995,
  e   la   illegittimita'   costituzionale  della  intervenuta  legge
  regionale  n. 24/1999  in parte qua (art. 1, comma 3) per contrasto
  con gli artt. 3, 10, 41, 97 e 117 Cost.
    Alla   pubblica   udienza  i  due  ricorsi  sono  stati  chiamati
  congiuntamente  e,  sentiti i presenti difensori, introitati per la
  decisione.
                            D I R I T T O
    Va innanzi tutto disposta la riunione dei due ricorsi in epigrafe
  per evidenti ragioni di connessione sia soggettiva che oggettiva.
    Nel   merito  ritiene  il  collegio  di  sollevare  questione  di
  costituzionalita'  -  pure  dedotta  da  parte  ricorrente  - della
  intervenuta  legge  regionale  4 agosto 1999, n. 24, pubblicata nel
  B.U.R.P. n. 85 del 6 agosto 1999 in parte qua e cioe' comma 3, art.
  1  ("All'esame delle domande di autorizzazione ex legge regionale 2
  maggio  1995,  n. 32,  corredate  a  norma alla data del 16 gennaio
  1998,  non  si da' seguito") e cio' per il diniego procedimentale e
  provvedimentale  che  detta  disposizione  viene a comportare e che
  incide  irreparabilmente sul contenuto della tutela giurisdizionale
  accordabile al privato.
    La  questione appare rilevante e non manifestamente infondata con
  riferimento agli artt. 3, 10, 41, 97 e 117 della Costituzione.
                   Sulla rilevanza della questione
    La  societa'  ricorrente  impugnando il silenzio della regione su
  atto  di  diffida  ha  chiesto  una declaratoria dell'obbligo della
  regione  al  rilascio  di  nulla  osta  per  l'apertura  di  centro
  commerciale  al  dettaglio  (per  alcune  tabelle merceologiche non
  prese     in     considerazione     in     precedente    provvedere
  dell'amministrazione)    in   Bari,   localita'   Santa   Caterina.
  L'amministrazione  regionale  a  seguito di due ordinanze cautelari
  che  le  imponevano  di  comunque  pronunciarsi, con determinazione
  dirigenziale  del  settore  commercio n. 2 del 13 settembre 1999 ha
  disposto  non  darsi seguito alla richiesta in questione (trasmessa
  dal comune di Bari con nota del 22 aprile 1997 ai sensi della legge
  regionale   n. 426/1971   e   della   legge  regionale  n. 32/1995)
  richiamando  al  primo punto di detta determinazione la norma della
  intervenuta legge regionale sopra trascritta.
     A sua volta il nominato commissario ad acta prendendo atto della
  determinazione  dirigenziale,  non  ha assunto alcuna decisione nel
  merito  "risultando  la  questione  dell'intervenuto  provvedimento
  regionale assorbente di ogni altra".
    Considera  il  collegio che la sopravvenuta norma di cui al comma
  3,  art. 1, l.r. n. 24/1999 per la sua stessa espressione letterale
  (principale criterio ermeneutico ex art. 12 preleggi) consente alla
  regione  di  non  piu'  provvedere  sulle  richieste  di nulla osta
  commerciali  corredate  a norma alla data del 16 gennaio 1998 (come
  esplicitato  nella nota regionale gravata, di cui poi ha preso atto
  il nominato commissario ad acta) e quindi direttamente incide sulla
  tutela invocata dalla ricorrente.
    Ne'  a  cio'  puo'  opporsi  che  la  disposizione  in parola sia
  intervenuta   successivamente  ad  ordinanze  cautelari  di  questo
  Tribunale  amministrativo  regionale che imponevano ad essa regione
  di comunque concludere il procedimento inteso al rilascio del nulla
  osta. Ed invero a fronte del provvedimento cautelare, destinato per
  sua  natura  ad  essere  caducato  od assorbito con la decisione di
  merito  cui  e'  strettamente  funzionale,  non  e'  ravvisabile il
  giudicato  formalmente determinatosi su sentenza che e' intangibile
  dalla legge sopravvenuta.
                  Sulla non manifesta infondatezza
    E'  di  tutta  evidenza  il  contrasto  della norma censurata con
  l'art. 25 d.lgs. n. 114/1998 che all'art. 25 dispone "le domande di
  rilascio  delle autorizzazioni gia' trasmesse alla giunta regionale
  per  il  prescritto  nulla  osta  alla  data  del 16 gennaio 1998 e
  corredate  a  norma  secondo  l'attestazione  del  responsabile del
  procedimento  sono  esaminate  e  decise con provvedimento espresso
  entro centottanta giorni dalla suddetta data".
    La  disposizione  resa  nel  comma  3,  art. 1 legge regionale in
  questione  sancisce  invece  esattamente  il  contrario  di  quanto
  previsto  dal  riportato  art. 25,  comma  5,  d.lgs. n. 144, ed e'
  quindi   in  contrasto  con  l'art. 117  Cost.  avendo  la  regione
  esorbitato  dai limiti della sua potesta' normativa che si esercita
  entro i confini previsti dalla legge statale di settore.
    Nei  confronti della norma censurata - che come visto comporta un
  definitivo  accantonamento  delle istanze richiedenti il nulla osta
  commerciale   -   valgono   a  piu'  forte  ragione  i  profili  di
  illegittimita'   costituzionale   espressi   nelle   ordinanze   di
  remissione  alla  Corte  sovrana  della  precedente legge regionale
  n. 24/1997  recante  il  blocco  "temporaneo" nel rilascio di nulla
  osta,  e su cui la Corte ebbe ad esprimersi con ordinanza del 24-30
  giugno  1999, n. 276, disponendo per la restituzione degli atti del
  giudizio al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza
  della  questione alla luce della normativa sopravvenuta e cioe' del
  d.lgs. 31 marzo 1998, n. 144, art. 25 di cui sopra si e' detto.
    L'attuale   norma   regionale   sembra  violare  l'art. 41  della
  Costituzione  non  essendo  consentito  alla  legge  ordinaria ed a
  quella regionale ostacolare la iniziativa economica privata.
    La  legge  in  parola  determinando  il  blocco  dei  nulla  osta
  commerciali  si  risolve  in  un  sostanziale  disconoscimento  del
  diritto  di  liberta'  economica  senza che sia dato cogliere quale
  fine di utilita' sociale la regione abbia inteso perseguire.
    Se e' infatti vero che la regione ha il potere di intervenire per
  controllare la consistenza delle reti distributive e verificarne la
  adeguatezza  alle  direttive di sviluppo, non pare che essa regione
  possa negare in via generale il rilascio dei nulla osta laddove non
  sussistano  esigenze  di  tutela  della  libera  concorrenza  e del
  consumatore.
    Sotto  altro  aspetto  la  norma censurata appare m contrasto con
  l'art. 97  Cost.  che  impone  il buon andamento degli uffici della
  p.a.;  il  precetto  e'  comunemente inteso nel senso di imporre la
  continuita' e l'effettivita' dell'esercizio dei pubblici poteri. Il
  blocco   ora  disposto  contrasta  col  precetto  suddetto  perche'
  consente l'arbitrario non esercizio di pubblici poteri che pur sono
  attribuiti alla regione e tale effetto puo' senz'altro qualificarsi
  cattiva amministrazione.
    La  norma  censurata non pare in linea, poi, con l'art. 3 Cost. a
  causa  della  non  uniforme  garanzia  della liberta' di iniziativa
  economica  sul  territorio nazionale e della conseguente disparita'
  di trattamento tra gli imprenditori che intendono operare in Puglia
  nel settore in questione e quelli di altre regioni della Repubblica
  italiana  ove  detto  blocco  non  si  verifica;  crea  inoltre una
  disparita' tra operatori economici che gia' hanno ottenuto il nulla
  osta e gli altri ora interdetti a riguardo.
    La  norma  censurata risulterebbe pure in contrasto con l'art. 10
  della   Costituzione   sotto  il  profilo  della  vulnerazione  del
  principio  comunitario  di  libera  prestazione  dei  servizi  come
  interpretato  dall'autorita'  garante  per  la  concorrenza  ed  il
  mercato in recenti pronunce (vedi parere espresso in data 17 maggio
  1999   a   proposito   della   regione   Lombardia   in  bollettino
  dell'autorita' n. 9 del 22 marzo 1999).
    III  -  Stante  la rilevanza e la non manifesta infondatezza come
  dianzi  precisate,  il collegio sospende il giudizio non potendo lo
  stesso  essere  definito  indipendentemente  da una pronuncia della
  Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
  1953, n. 87, cosi' statuisce;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
  costituzionalita'  dell'art. 1, comma 3, della legge regione Puglia
  del  4 agosto 1999, per contrasto con gli artt. 3, 10, 41, 97 e 117
  della Costituzione;
    Sospende il giudizio;
    Dispone  il  rinvio  degli atti alla Corte costituzionale, a cura
  della  segreteria  della  sezione,  che  provvedera'  altresi' alla
  notifica  della  presente  ordinanza  alle  parti  in  causa  ed al
  Presidente   della  giunta  reigonale  della  Puglia  ed  alla  sua
  comunicazione al Presidente del consiglio regionale della Puglia.
    Cosi'  deciso  in  Bari  nella camera di consiglio del 20 gennaio
  2000.
                      Il presidente: Corasaniti
L'estensore: Mangialardi
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