N. 351 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 1999
Ordinanza emessa il 23 settembre 1999 dal consiglio nazionale forense sul ricorso proposto da Papa Carlo contro consiglio dell'ordine degli avvocati di Monza Avvocato e procuratore - Iscrizione all'Albo - Divieto per i pubblici dipendenti - Previsione, con norma interpretativa, dell'inapplicabilita' agli impiegati pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale - Abrogazione delle disposizioni che vietano l'iscrizione all'Albo per i pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi di indipendenza ed autonomia dei difensori Violazione dei doveri, per i pubblici dipendenti, di fedelta' alla Repubblica e di servizio esclusivo alla Nazione - Lesione dei principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Incidenza sul diritto al lavoro. - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 56 e 56-bis. - Costituzione, artt. 3, 4, 24, 97 e 98.(GU n.26 del 21-6-2000 )
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Ha pronunziato la seguente ordinanza; Visto il ricorso n. 324/1998 r.g. proposto dall'avv. Carlo Papa avverso la decisione in data 9 novembre 1998, con la quale il consiglio dell'ordine degli avvocati di Monza lo cancellava dall'albo per incompatibilita'; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di causa; Sentito il relatore alla pubblica udienza del 23 settembre 1999, consigliere Piero Guido Alpa e udito il sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, dott. Domenico Iannelli; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F a t t o 1. - Con ricorso depositato presso la segreteria del consiglio dell'ordine degli avvocati di Monza il 30 novembre 1998 l'avv. Carlo Papa, difendendosi in proprio ed assumendo ai fini del ricorso domicilio presso il dott. Francesco Ranieri, via di Villa Pamphili n. 33/c di Roma, avverso il provvedimento assunto nei suoi confronti dal suddetto consiglio in data 10 novembre 1998 e notificatogli in data 16 novembre 1998, con il quale e' stata deliberata la cancellazione dall'albo per motivi di incompatibilita'. 2. - La deliberazione e' intervenuta a seguito dell'accertamento della asserita situazione di incompatibilita' non dichiarata all'atto dell'iscrizione. ll consiglio aveva dapprima convocato il ricorrente per l'audizione del 23 luglio 1998; in tale audizione l'avv. Papa aveva dichiarato di essere dipendente del Ministero delle finanze di Monza con contratto part-time, stipulato anteriormente alla domanda di iscrizione presentata nel luglio del 1997; aveva dichiarato di essere ancora in servizio presso l'amministrazione con contratto part-time, e di non aver fatto presente tale stato in quanto compatibile con l'esercizio della professione, ai sensi delle vigenti leggi. In data 14 settembre 1998 il consiglio deliberava di aprire procedimento per la cancellazione dall'albo dell'avv. Papa, assegnandogli termine per il deposito di memoria. In data 10 dicembre 1998 egli depositava memoria per l'udienza del 26 ottobre successivo, in cui esponeva la propria situazione di dipendente part-time, e richiamava gli artt. 1, comma 56, della legge n. 662 e 6, comma 2, del d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, instando per l'iscrizione all'albo. All'udienza del 26 ottobre 1998 l'avv. Papa, assistito da difensore, ribadiva l'istanza, confermando il proprio status. Il consiglio si riservava di provvedere e nella seduta del 9 novembre 1998 deliberava la cancellazione richiamando i principi di indipendenza e di autonomia degli esercenti la professione forense. 3. - I motivi del ricorso concernono: violazione di legge, in quanto gli artt. 1, comma 56, legge 1996 n. 662, e 6, comma 2, d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, introducendo limitazioni all'esercizio dell'attivita' professionale dei dipendenti part-time confermano che i dipendenti con questo status - che e' appunto quello vantato dal ricorrente - possono svolgere attivita' professionale; eccesso di potere, in quanto il provvedimento di cancellazione non e' un atto discrezionale, ma vincolato, e non sussistono i presupposti della sua assunzione; in ogni caso, avendo con alcuni pareri questo consiglio nazionale ritenuto che la questione di costituzionalita' sia dubbia, ha con cio' confermato che l'iscrizione all'albo era atto dovuto, e la cancellazione atto assunto in violazione di legge; eccesso di potere e sviamento di potere, in quanto il provvedimento di cancellazione e' stato adottato per un fine diverso da quello specifico per il quale esso e' stato emesso e senza fondati motivi; eccesso di potere per inosservanza di direttive, in quanto il consiglio dell'ordine ha ignorato il rinvio alla Corte costituzionale deliberato in altri procedimenti da questo consiglio e ignorato le proposte di legge in materia che nelle disposizioni transitorie fanno salva l'iscrizione dei dipendenti part-time gia' operanti; eccesso di potere per contraddittonieta' tra piu' atti, in quanto il consiglio di Monza ha invitato questo consiglio nazionale ad intervenire perche' il testo del d.-l. citato fosse convertito in legge; eccesso di potere per disparita' di trattamento, in quanto il consiglio di non ha assunto provvedimenti analoghi nei confronti di altri iscritti che si trovano nella identica situazione del ricorrente. Per questi motivi chiede l'annullamento della delibera impugnata. Il consiglio nazionale forense, gia' investito della controversia in materia di compatibilita' tra l'iscrizione all'albo degli avvocati e il rapporto di pubblico impiego in regime di part-time, con ordinanza 29 gennaio 1998 sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 56 e 56-bis legge 23 dicembre 1996, n. 662, per violazione degli artt. 3, 24, 54, 70, 97, 98, 101 e 104 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 183 del 20 maggio 1999, ha ritenuto la questione manifestamente inammissibile, per mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio dinanzi al consiglio nazionale forense (CNF), con riferimento al consiglio dell'ordine degli avvocati (C.O.A.) il cui provvedimento era stato impugnato. Pertanto, non essendosi la Corte costituzionale pronunziata in merito, il consiglio nazionale forense, nella sua qualita' di giudice speciale ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, e della VI disp. trans. Cost., non potendo decidere la questione senza fare applicazione delle norme di cui ai commi 56 e 56-bis dell'art. 1, legge 23 dicembre 1996, n. 662, solleva la questione di legittimita' costituzionale delle norme stesse ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per le seguenti argomentazioni in D i r i t t o 1. - La Corte costituzionale, con ordinanza n. 183 del 20 maggio 1999, riteneva la questione sollevata manifestamente inammissibile, per mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio dinanzi al consiglio nazionale forense (CNF), con riferimento ai consigli dell'ordine degli avvocati (C.O.A.) i cui provvedimenti sono stati impugnati. 1.1. - La Corte ha infatti ritenuto, coerentemente con i principi generali in forza dei quali i consigli dell'ordine degli avvocati (C.O.A.) agiscono in qualita' di autorita' amministrative i cui atti possono essere impugnati di fronte al giudice competente (appunto il CNF), che i C.O.A. stessi siano parte necessaria nel giudizio dinanzi al CNF. 1.2. - La Corte ha inoltre rilevato: che non sarebbero stati osservati gli adempimenti che la legge impone al consiglio nazionale forense (CNF) per consentire ai consigli dell'ordine di "... prender parte al giudizio, almeno mediante l'esecuzione degli adempimenti di cui agli artt. 60 e 61 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e d'attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 sull'ordinamento della professione d'avvocato)"; "che il mancato compimento dell'attivita' minima necessaria a porre le parti in, rapporto fra loro (e con il giudice) determina un'abnormita' del procedimento rilevabile ictu oculi e "che la suddetta abnormita' comporta la manifesta inammissibilita' della questione ...". 2. - In merito alla questione dell'integrazione del contraddittorio nel caso di specie, si osserva che il consiglio nazionale forense (CNF) ha regolarmente comunicato al consiglio dell'ordine degli avvocati di Monza, autore del provvedimento impugnato, l'avvenuta ricezione degli atti relativi al deposito del ricorso, effettuato presso lo stesso C.O.A. (art. 59, regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37), con raccomandata r.r. 28 gennaio 1999 (che si allega in copia), nonche' inviato regolarmente comunicazione dell'avvenuta fissazione dell'udienza ai sensi del richiamato art. 61, con raccomandata r.r. 25 giugno 1999 per l'udienza del 23 settembre 1999 (che si allega in copia). 2.1. Sulla base delle considerazioni espresse sub 2, il Consiglio nazionale forense ritiene che siano state adempiute le prescrizioni che la legge impone ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, e che la questione di costituzionalita', sollevata non sia pertanto manifestamente inammissibile. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 348/2000). 00C0555