N. 354 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 1999

Ordinanza  emessa  il  23 settembre 1999, consiglio nazionale forense
sul   ricorso  proposto  da  Quattrini  Alessandra  contro  consiglio
dell'ordine degli avvocati di Roma
Avvocato e procuratore - Iscrizione all'Albo - Divieto per i pubblici
dipendenti     -     Previsione,     con     norma    interpretativa,
dell'inapplicabilita'  agli impiegati pubblici con rapporto di lavoro
a  tempo  parziale  -  Abrogazione  delle  disposizioni  che  vietano
l'iscrizione  all'Albo  per  i  pubblici  dipendenti  con rapporto di
lavoro a tempo parziale - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di
difesa  e  sui  principi di indipendenza ed autonomia dei difensori -
Violazione  dei  doveri,  per i pubblici dipendenti, di fedelta' alla
Repubblica  e  di  servizio  esclusivo  alla  Nazione  -  Lesione dei
principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Incidenza sul
diritto al lavoro.
- L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 56 e 56-bis..
- Costituzione, artt. 3, 4, 24, 97 e 98.
(GU n.26 del 21-6-2000 )
                   IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
    Ha pronunziato la seguente ordinanza;
    Visto  il  ricorso n. 165/1997 r.g. proposto dall'avv. Alessandra
  Quattrini,  rappresentata  e  difesa  dall'avv. Salvatore Piccione,
  avverso  la  decisione  in  data  22  maggio  1997, con la quale il
  consiglio  dell'ordine  degli  avvocati  di  Roma  rigettava la sua
  istanza  di passaggio dall'elenco speciale (Universita' degli studi
  di  Roma  "Tor  Vergata")  all'albo  ordinario  degli  avvocati per
  incompatibilita';
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti di causa;
    Sentito  il relatore alla pubblica udienza del 23 settembre 1999,
  consigliere  Paolo  Pauri e udito il sostituto procuratore generale
  presso la Corte di cassazione, dott. Domenico Iannelli;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

                              F a t t o

    L'avv. Alessandra  Quattrini,  residente  in  Roma,  ha  proposto
  ricorso    per    l'annullamento    della   deliberazione   assunta
  nell'adunanza  del  22  maggio 1997 dal consiglio dell'ordine degli
  avvocati di Roma, notificata alla ricorrente in data 4 giugno 1997,
  con  la  quale  e'  stata  respinta l'istanza presentata in data 11
  marzo  1997  di  passaggio dall'elenco speciale - universita' degli
  studi  di  Roma "Tor Vergata" - all'albo ordinario degli avvocati e
  di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso, collegato e
  consequenziale, relativo al procedimento di iscrizione.
    Ha  premesso  in  fatto:  con  istanza  dell'11 marzo 1997 l'avv.
  Alessandra  Quattrini,  iscritta  all'albo  degli avvocati di Roma,
  elenco  speciale dell'universita' degli studi di Roma "Tor Vergata"
  dal  27  ottobre  1994,  chiedeva  al  consiglio  dell'ordine degli
  avvocati   di  Roma  il  passaggio  dell'elenco  speciale  all'albo
  ordinario,  ai  sensi  dell'art. 1,  commi  56 e ss. della legge 23
  dicembre  1996,  n. 662,  "misure  per  la  razionalizzazione della
  finanza pubblica".
    All'istanza  seguiva  l'invito  del  consiglio dell'ordine del 20
  marzo  1997, notificato all'avv. Quattrini in data 28 marzo 1997, a
  comparire  innanzi  al  consiglio  medesimo  l'8  maggio 1997, "per
  essere  sentita  in  merito  alla sua posizione di iscritto". Nelle
  more  della  decisione del consiglio dell'ordine, veniva emanato il
  decreto  legge  28  marzo 1997, n. 79, il quale aggiungeva il comma
  56-bis all'art. 1 della legge n. 662/1996.
    Nella adunanza del 22 maggio 1997, il consiglio dell'ordine degli
  avvocati  di  Roma  deliberava  di  respingere  l'istanza dell'avv.
  Quattrini.
    In  data  28  maggio 1997, il d.-l. n. 79/1997 veniva convertito,
  con modificazioni, in legge n. 140/1997.
    Secondo  la  ricorrente il provvedimento impugnato e' palesemente
  illegittimo per i seguenti motivi:
    Violazione  e  falsa applicazione dell'art. 1, commi 56 e 56-bis,
  della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
    Il  significato  del  combinato  disposto dell'art. 1, commi 56 e
  56-bis,  della legge n. 662 del 1996 avrebbe eliminato i divieti di
  iscrizione  ad albi e di esercizio dell'attivita' professionale per
  i "dipendenti di pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a
  tempo  parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per
  cento di quella a tempo pieno".
    L'art. 1, commi 56 e 56-bis, avrebbe pertanto, abrogato i divieti
  e  le  incompatibilita'  previste  dall'art. 3,  secondo comma, del
  r.d-l 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 febbraio
  1934, n. 36, recante "l'ordinamento delle professioni di avvocato e
  procuratore".
    L'eliminazione  in  parte  qua  del  divieto  sarebbe  poi  stata
  confermata,  in  radice,  dall'art. 1,  comma  56-bis,  della legge
  n. 662  del  1996,  introdotto  dall'art. 6  del  d.-l. n. 79/1997,
  convertito  con  legge  n. 140/1997  in  quanto  la  norma  avrebbe
  disposto    espressamente,    senza   possibilita'   di   equivoci,
  l'abrogazione  delle "disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi
  e  l'esercizio  di attivita' professionali per i soggetti di cui al
  comma 56".
    La reiezione dell'iscrizione all'albo, in presenza di presupposti
  soggettivi e oggettivi, costituirebbe, pertanto, atto contra legem.
    Ha   concluso   la   ricorrente   chiedendo   l'annullamento  del
  provvedimento  del consiglio delI'ordine degli avvocati di Roma del
  22  maggio  1997  emesso  nei  suoi  confronti;  e  per  l'effetto,
  l'iscrizione all'albo ordinario degli avvocati di Roma.
    Questo consiglio, con ordinanza del 29 aprile 1998, sospendeva il
  procedimento   e   deliberava   di  sollevare  dinanzi  alla  Corte
  costituzionale   la  questione  di  costituzionalita'  delle  norme
  invocate  dal  ricorrente per violazione degli artt. 3, 24, 54, 70,
  97, 98, 101 e 104 Cost.
    La  Corte costituzionale con ordinanza n. 183 del 20 maggio 1999,
  ha ritenuto la questione manifestamente inammissibile.
    Pertanto,  non  essendosi  la Corte costituzionale pronunziata in
  merito,  il  consiglio  nazionale  forense,  nella  sua qualita' di
  giudice  speciale  ai  sensi  dell'art. 111 Cost., e della VI disp.
  trans.   Cost.,  non  potendo  decidere  la  questione  senza  fare
  applicazione  delle  norme di cui ai commi 56 e 56-bis dell'art. 1,
  legge   23   dicembre   1996,   n. 662,  solleva  la  questione  di
  legittimita'  costituzionale  delle  norme stesse, ex art. 23 della
  legge dell'11 marzo 1953, n. 87, per le seguenti argomentazioni in

                            D i r i t t o

    1.  - La Corte costituzionale, con ordinanza n. 183 del 20 maggio
  1999,  riteneva  la  questione  manifestamente  inammissibile,  per
  mancata  integrazione  del  contraddittorio nel giudizio dinanzi al
  consiglio  nazionale  forense (C.N.F.), con riferimento ai consigli
  dell'ordine  degli avvocati (C.O.A.) i cui provvedimenti sono stati
  sottoposti a reclamo.
    1.1. - La Corte ha infatti ritenuto, coerentemente con i principi
  generali  in  forza dei quali i consigli dell'ordine degli avvocati
  (C.O.A.)  agiscono  in  qualita'  di autorita' amministrative i cui
  atti  possono  essere  impugnati  di  fronte  al giudice competente
  (appunto il C.N.F.), che i C.O.A. stessi siano parte necessaria nel
  giudizio dinanzi al C.N.F.
    1.2. - La Corte ha inoltre rilevato:
        che  non  sarebbero  stati  osservati  gli adempimenti che la
  legge impone al consiglio nazionale forense (C.N.F.) per consentire
  ai  consigli  dell'ordine di "... prender parte al giudizio, almeno
  mediante  l'esecuzione  degli adempimenti di cui agli artt. 60 e 61
  del  r.d.  22 gennaio 1934, n. 37 (norme integrative e d'attuazione
  del  r.d.-l.  27  novembre  1933,  n. 1578,  sull'ordinamento della
  professione d'avvocato)";
        "che il mancato compimento dell'attivita' minima necessaria a
  porre  le  parti  in rapporto fra loro (e con il giudice) determina
  un'abnormita'  del  procedimento  rilevabile  ictu  oculi e "che la
  suddetta  abnormita'  comporta  la manifesta inammissibilita' della
  questione ...".
    2. - In    merito    alla    questione    dell'integrazione   del
  contraddittorio,  si  osserva  che  il  consiglio nazionale forense
  (C.N.F.)  ha  regolarmente comunicato al C.O.A. di Roma, autore del
  provvedimento  impugnato,  l'avvenuta ricezione degli atti relativi
  aI  deposito  del  ricorso,  effettuato  presso  lo  stesso  C.O.A.
  (art. 59,  r.d.  22  gennaio  1934, n. 37), con raccomandata r.r. 6
  novembre   1997   (che   si   allega  in  copia),  nonche'  inviato
  regolarmente comunicazione dell'avvenuta fissazione dell'udienza ai
  sensi del richiamato art. 61, con raccomandata r.r 12 febbraio 1997
  (che si allega in copia);
    2.1. Sulla base delle considerazioni espresse sub 2, il Consiglio
  nazionale forense ritiene che siano state adempiute le prescrizioni
  che  la  legge  impone  ai  fini  della  corretta instaurazione del
  contraddittorio, e che la questione di costituzionalita', sollevata
  non sia pertanto manifestamente inammissibile.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 348/2000).
00c0558