N. 355 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 1999

Ordinanza emessa il 23 settembre 1999 dal consiglio nazionale forense
sul ricorso proposto da Toscano Vincenzo contro consiglio dell'ordine
degli avvocati di Napoli
Avvocato e procuratore - Iscrizione all'Albo - Divieto per i pubblici
dipendenti     -     Previsione,     con     norma    interpretativa,
dell'inapplicabilita'  agli impiegati pubblici con rapporto di lavoro
a  tempo  parziale  -  Abrogazione  delle  disposizioni  che  vietano
l'iscrizione  all'Albo  per  i  pubblici  dipendenti  con rapporto di
lavoro a tempo parziale - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di
difesa  e  sui  principi di indipendenza ed autonomia dei difensori -
Violazione  dei  doveri,  per i pubblici dipendenti, di fedelta' alla
Repubblica  e  di  servizio  esclusivo  alla  Nazione  -  Lesione dei
principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Incidenza sul
diritto al lavoro.
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 56 e 56-bis.
- Costituzione, artt. 3, 4, 24, 97 e 98.
(GU n.26 del 21-6-2000 )
                   IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Visto  il  ricorso  n. 170/97  r.g.  proposto  dal dott. Vincenzo
  Toscano,  rappresentato  e difeso dall'avv. Guido Belmonte, avverso
  la  decisione  in  data  27 aprile  1997, con la quale il consiglio
  dell'ordine  degli  avvocati  di Napoli rigettava la sua istanza di
  iscrizione all'albo degli avvocati per incompatibilita';
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti di causa;
    Sentito  il relatore alla pubblica udienza del 23 settembre 1999,
  consigliere  Paolo  Pauri e udito il sostituto procuratore generale
  presso la Corte di cassazione, dott. Domenico Iannelli;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

                              F a t t o

    Con  atto  depositato  in  data  3 luglio  1997 il dott. Vincenzo
  Toscano  ha  proposto ricorso al consiglio nazionale forense contro
  il  consiglio  dell'ordine  di Napoli, ai sensi dell'art. 31 r.d.l.
  27 novembre  1933  n. 1578,  per l'annullamento della deliberazione
  27 aprile  1997  con  la  quale  e'  stata  rigettata la domanda di
  iscrizione all'albo gli avvocati.
    Il  dott. Vincenzo Toscano, dipendente del Ministero del bilancio
  e  programmazione  economica,  in  base alla legge 23 dicembre 1996
  n. 662,  ha  stipulato con l'amministrazione un contratto di lavoro
  part-time  in data 18 marzo 1997 ed ai sensi dei commi 56 e 56-bis,
  dell'art. 1,  stessa  legge,  ha  avanzato, in data 10 aprile 1997,
  domanda di iscrizione all'albo.
    In data 14 giugno 1997 il consiglio dell'ordine degli avvocati di
  Napoli  ha  comunicato al ricorrente che nella seduta del 29 aprile
  1997  era  stato  deliberato  il  rigetto dell'istanza contro detto
  provvedimento.
    Il   dott. Toscano   si  duole  del  provvedimento,  con  ricorso
  presentato il 3 luglio 1997, per i seguenti motivi:
         nel  rito,  non  sarebbero  mai  stati formalmente richiesti
  chiarimenti  al  ricorrente ai sensi dell'art. 6 d.l. 28 marzo 1997
  n. 79,  prima  dell'audizione  e cio' avrebbe impedito di preparare
  un'adeguata illustrazione difensiva.
         nel merito si denuncia errata applicazione dell'art. 1 commi
  56,  56-bis  e  58-bis,  legge 23  dicembre  1996  n. 662, anche in
  relazione  all'art. 6  legge  28 maggio 1997 n. 140, di conversione
  del d.l. 28 marzo 1997 n. 90.
         il  consiglio  dell'ordine sarebbe caduto in evidente errore
  laddove ha ritenuto che "quale che sia l'ambito di applicazione che
  si  ritenga  di  conoscere all'art. 1 comma 56 e 56-bis della legge
  23 dicembre  1996 n. 662 e' da escludere che da esso possa derivare
  il venir meno delle incompatibilita' tra la professione di avvocato
  e  rapporto  d'impiego  pubblico  e  privato",  in  quanto le norme
  istitutive  del  rapporto  d'impiego part-time eliminano, in via di
  principio,  l'ipotesi  prima  esistente  della incompatibilita' tra
  l'impiego  e  l'iscrizione  all'albo:  le  norme richiamate infatti
  danno  per  certa  la  possibilita'  del  patrocinio  da  parte del
  dipendente part-time.
    Sulla   scorta   di   tali  premesse  il  ricorrente  ha  chiesto
  l'annullamento  della  deliberazione  del  consiglio  di  Napoli  e
  l'iscrizione all'albo degli avvocati.
    Questo consiglio, con ordinanza del 29 gennaio 1998 sospendeva il
  procedimento   e   deliberava   di  sollevare  dinanzi  alla  Corte
  costituzionale   la  questione  di  costituzionalita'  delle  norme
  invocate  dal  ricorrente per violazione degli artt. 3, 24, 54, 70,
  97, 98, 101 e 104 della Costituzione.
    La Corte costituzionale con ordinanza, n. 183 del 20 maggio 1999,
  ha ritenuto la questione manifestamente inammissibilie.
    Pertanto,  non  essendosi  la Corte costituzionale pronunziata in
  merito,  il  consiglio  nazionale  forense,  nella  sua qualita' di
  giudice speciale ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, e della
  VI  disp.  trans.  della  Costituzione,  non  potendo  decidere  la
  questione  senza fare applicazione delle norme in cui ai commi 56 e
  56-bis  dell'art. 1,  legge  23 dicembre  1996,  n. 662, solleva la
  questione  di  legittimita'  costituzionale  delle norme stesse, ex
  art. 23   della   legge 11  marzo  1953,  n. 87,  per  le  seguenti
  argomentazioni in

                            D i r i t t o

    1. - La  Corte costituzionale, con ordinanza n. 183 del 20 maggio
  1999,  riteneva  la  questione  manifestamente  inammissibile,  per
  mancata  integrazione  del  contraddittorio nel giudizio dinanzi al
  consiglio  nazionale forense (C.N.F.), con riferimento al consiglio
  dell'ordine degli avvocati (C.O.A.) di Napoli, il cui provvedimento
  era stato impugnato.
    1.1. - La Corte ha infatti ritenuto, coerentemente con i principi
  generali  in  forza dei quali i consigli dell'ordine degli avvocati
  (C.O.A.)  agiscono  in  qualita'  di autorita' amministrative i cui
  atti  possono  essere  impugnati  di  fronte  al giudice competente
  (appunto il C.N.F.), che i C.O.A. stessi siano parte necessaria nel
  giudizio dinanzi al C.N.F.
    1.2. - La Corte ha inoltre rilevato:
        che  non  sarebbero  stati  osservati  gli adempimenti che la
  legge impone al consiglio nazionale forense (C.N.F.) per consentire
  ai  consigli  dell'ordine di "... prender parte al giudizio, almeno
  mediante  l'esecuzione  degli adempimenti di cui agli artt. 60 e 61
  del  r.d.  22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e d'attuazione
  del   r.d.-l.  27 novembre  1933,  n. 1578  sull'ordinamento  della
  professione d'avvocato)";
        "che il mancato compimento dell'attivita' minima necessaria a
  porre  le  parti  in rapporto fra loro (e con il giudice) determina
  un'abnormita'  del  procedimento  rilevabile  ictu  oculi e "che la
  suddetta  abnormita'  comporta  la manifesta inammissibilita' della
  questione ...".
    2. - In    merito    alla    questione    dell'integrazione   del
  contraddittorio,  si  osserva  che  il  consiglio nazionale forense
  (C.N.F.) ha regolarmente comunicato al C.O.A. di Napoli, autore del
  provvedimento  impugnato,  l'avvenuta ricezione degli atti relativi
  al  deposito  del  ricorso,  effettuato  presso  lo  stesso  C.O.A.
  (art. 59,  r.d.  22 gennaio  1934,  n. 37),  con  raccomandata r.r.
  6 novembre   1997   (che  si  allega  in  copia),  nonche'  inviato
  regolarmente comunicazione dell'avvenuta fissazione dell'udienza ai
  sensi  del  richiamato  art. 61,  con raccomandata r.r. 12 dicembre
  1997 (che si allega in copia);
    2.1. -  Sulla  base  delle  considerazioni  espresse  sub  2,  il
  Consiglio  nazionale  forense  ritiene che siano state adempiute le
  prescrizioni   che   la   legge   impone  ai  fini  della  corretta
  instaurazione   del   contraddittorio,   e   che  la  questione  di
  costituzionalita',   sollevata   non  sia  pertanto  manifestamente
  inammissibile.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 348/2000).
00C0559