N. 365 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 marzo 2000
Ordinanza emessa il 31 marzo 2000 dal tribunale di Lanciano nel procedimento civile vertente tra Colacioppo Marco Alfonso ed altra e Unicredito Italiano S.p.a. Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validita' ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Contrasto con il principio di irretroattivita' della legge (art. 11 disp. prelim. cod. civ.) e con la riserva delle funzioni giurisdizionali al potere giudiziario - Irragionevolezza - Ingiustificata deroga all'art. 1283 cod. civ. - Trattamento di favore per le banche in danno dei contraenti deboli - Violazione del principio di eguaglianza - Eccesso di delega (in rapporto alla legge n. 142/1992 e alla direttiva comunitaria n. 464/1989). - D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 104.(GU n.27 del 28-6-2000 )
IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva formulata il 17 marzo 2000; visti gli atti di causa n. 1100/1999 R.G. e lette le memorie difensive depositate nei termini delle parti; osserva quanto segue. Fatto Con atto notificato il 3 dicembre 1999 Colacioppo Marco Alfonso e Zacchini Cinzia proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 80/1999 contenente l'ingiunzione di pagamento in favore del Unicredito Italiano S.p.a. di L. 25.897.200 per scoperto di conto corrente n. 764/1587/00, oltre ad interessi convenzionali nella misura del 13% + 0,625 per c.m.s. con decorrenza dal 31 agosto 1995 e spese di procedura. Veniva eccepita la nullita' della clausola con la quale per la determinazione degli interessi si era fatto riferimento agli usi su piazza; la illegittimita' della capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati. Resisteva alla opposizione l'Unicredito Italiano S.p.a. sostenendo il superamento della questione della nullita' della clausola contrattuale della capitalizzazione trimestrale alla luce dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 23 luglio 1999 che aveva sancito la legittimita' di detta clausola per i rapporti pregressi; l'inesistenza di indeterminabilita' dei tassi debitori che erano stati puntualmente convenuti e fissati per iscritto; in forza di tali argomentazioni veniva richiesto il rigetto della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. All'udienza di trattazione del 17 marzo 2000 gli opponenti eccepivano l'illegittimita' costituzionale del comma 3 dell'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 per violazione dell'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega contenuta nell'art. 1, comma 5, della legge comunitaria 24 aprile 1998 n. 128 e per violazione dell'art. 3 della Costituzione in relazione all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale laddove era prevista la retroattivita' del decreto di cui sopra. Ai fini della decisione sulla eccepita nullita' della clausola contrattuale relativa alla capitalizzazione degli interessi, il giudicante ritiene necessario proporre in via incidentale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 3, d.lgs 4 agosto 1999 n. 342. Diritto Va premesso che, dopo che la Cassazione ha mutato il proprio orientamento, negando l'esistenza di un uso normativo nel campo dell'anatocismo bancario (vedi Cassazione 18 marzo 1999 n. 2374 e 30 marzo 1999 n. 3096), e' stato emanato nell'agosto 1999 un decreto legislativo contenente modifiche al testo unico in materia bancaria e creditizia. L'art. 25 di detto decreto, pur essendosi adeguato nel comma secondo ai principi giuridici stabiliti dalla Suprema Corte, nel comma successivo ha previsto una sorta di sanatoria per tutte le pattuizioni intervenute tra clientela e Banche anteriormente all'entrata in vigore della delibera del CICR. Stupisce all'operatore di diritto l'affermazione ex lege di validita' ed efficacia delle vecchie clausole che si risolve in un estremo ripescaggio di situazioni ormai compromesse. Non ci sarebbe stato nulla da obiettare se il legislatore si fosse limitato a dettare una nuova regola attinente ad un requisito del contratto, a prescindere dalla sussistenza o meno della fonte normativa, ma di certo appare arbitrario travolgere gli obblighi gia' sorti in base alla normativa precedente: in sintesi ha dichiarato valide convenzioni che, vagliate alla luce del diritto vigente attualmente ed all'epoca, sono da considerarsi nulle. Passando ora piu' strettamente ai profili di illegittimita' di tale normativa, si comprende appieno come la stessa violi il principio dell'irretroattivita' della legge, (art. 3 della Costituzione e 11 delle disposizioni sulla legge in generale) e della riserva delle funzioni giurisdizionali al potere giudiziario (art. 24 e 104 della Costituzione). Il precetto legislativo non e' caratterizzato da generalita' ed astrattezza, ma mira specificamente ad incidere su fattispecie oggetto di giudizi pendenti, ma, a prescindere da cio', esso ha senz'altro carattere innovativo ed al tempo stesso efficacia retroattiva, il che non e' consentito nel nostro ordinamento. Tale norma non puo' essere considerata di natura interpretativa poiche' difettano i presupposti enucleati dalla giurisprudenza costituzionale, cioe' di chiarire il senso di norme preesistenti, di imporre una interpretazione compatibile con il tenore letterale della norma od anche eliminare incertezze interpretative o conflitti giurisprudenziali. Esclusa quindi la possibilita' che la retroattivita' della norma possa scaturire dalla sua natura emerge in pieno la sua irragionevolezza per violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) in quanto la norma generale dell'art. 1283 del codice civile sarebbe derogata ingiustificatamente da una disciplina particolare in favore di determinati soggetti (istituti di credito) ed in danno dei contraenti deboli e cio' non e' conforme al nostro ordinamento giuridico impostato sul principio della gerarchia delle fonti. Passando all'eccesso di delega e' particolarmente evidente che ne' nella legge delega n. 142 del 18 febbraio 1992 ne' nella direttiva comunitaria di riferimento (n. 464/1989) e' rinvenibile un principio che possa ricondursi alla disciplina dei singoli contratti bancari e segnatamente alle modalita' di calcolo degli interessi; pertanto anche sotto tale profilo va denunciata la incostituzionalita' della soprarichiamata norma. Rilevanza Premesso che il giudicante aderisce alle argomentazioni adottate recentemente dalla Suprema Corte (vedi da ultimo Cass. sez. I, 11 novembre 1999 n. 12507) secondo la quale la clausola contrattuale bancaria viene a porsi in contrasto con l'art. 1283 del codice civile imponendo una capitalizzazione trimestrale anteriore alla scadenza degli interessi senza la copertura di un uso normativo, ne consegue anche la incidenza della normativa sospettata di incostituzionalita' (art. 25, comma 3 d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342), che ha affermato la validita' e l'efficacia delle clausole sull'anatocismo trimestrale contenute nei contratti di conto corrente stipulati in passato, sulla fattispecie dedotta nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini della decisione sull'eccezione di nullita' della clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi e quindi della esatta determinazione di essi. Per l'incertezza sulle norme dovute al creditore opposto si giustifica anche la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale nei termini di cui in motivazione dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 in relazione agli artt. 3, 24, 76, e 104 della Costituzione. Sospende la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed il presente procedimento; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalita' della norma sopra richiamata; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Cosi' deciso in Lanciano il 31 marzo 2000. Il presidente: Moffa 00c0573