N. 365 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 marzo 2000

Ordinanza  emessa  il  31  marzo  2000  dal tribunale di Lanciano nel
procedimento  civile vertente tra Colacioppo Marco Alfonso ed altra e
Unicredito Italiano S.p.a.
Credito  (Istituti  di)  -  Interessi  bancari  -  Clausole  relative
all'anatocismo  contenute  nei contratti stipulati anteriormente alla
delibera  CICR  di  cui  all'art.  25  d.lgs.  n. 342/1999 - Prevista
validita'  ed  efficacia  fino alla data di entrata in vigore di tale
delibera - Contrasto con il principio di irretroattivita' della legge
(art.  11  disp.  prelim.  cod. civ.) e con la riserva delle funzioni
giurisdizionali   al   potere   giudiziario   -   Irragionevolezza  -
Ingiustificata deroga all'art. 1283 cod. civ. - Trattamento di favore
per  le  banche  in  danno  dei  contraenti  deboli  - Violazione del
principio  di eguaglianza - Eccesso di delega (in rapporto alla legge
n. 142/1992 e alla direttiva comunitaria n. 464/1989).
- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 104.
(GU n.27 del 28-6-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    A  scioglimento  della  riserva formulata il 17 marzo 2000; visti
  gli  atti  di  causa n. 1100/1999 R.G. e lette le memorie difensive
  depositate nei termini delle parti; osserva quanto segue.

                                Fatto

    Con atto notificato il 3 dicembre 1999 Colacioppo Marco Alfonso e
  Zacchini   Cinzia   proponevano   opposizione  avverso  il  decreto
  ingiuntivo  n. 80/1999  contenente  l'ingiunzione  di  pagamento in
  favore del Unicredito Italiano S.p.a. di L. 25.897.200 per scoperto
  di  conto corrente n. 764/1587/00, oltre ad interessi convenzionali
  nella  misura  del  13%  +  0,625  per c.m.s. con decorrenza dal 31
  agosto  1995  e spese di procedura.     Veniva eccepita la nullita'
  della  clausola  con la quale per la determinazione degli interessi
  si  era  fatto  riferimento  agli  usi su piazza; la illegittimita'
  della   capitalizzazione   trimestrale  degli  interessi  maturati.
      Resisteva   alla   opposizione   l'Unicredito  Italiano  S.p.a.
  sostenendo  il  superamento  della  questione  della nullita' della
  clausola  contrattuale della capitalizzazione trimestrale alla luce
  dell'art.  25,  comma 3, d.lgs. 23 luglio 1999 che aveva sancito la
  legittimita'   di   detta   clausola   per  i  rapporti  pregressi;
  l'inesistenza  di  indeterminabilita'  dei tassi debitori che erano
  stati  puntualmente  convenuti  e fissati per iscritto; in forza di
  tali  argomentazioni  veniva richiesto il rigetto della sospensione
  della    provvisoria    esecuzione    del    decreto    ingiuntivo.
      All'udienza  di  trattazione  del  17  marzo 2000 gli opponenti
  eccepivano l'illegittimita' costituzionale del comma 3 dell'art. 25
  d.lgs.  n. 342/1999  per violazione dell'art. 76 della Costituzione
  per  eccesso  di delega contenuta nell'art. 1, comma 5, della legge
  comunitaria  24  aprile  1998  n. 128  e per violazione dell'art. 3
  della  Costituzione  in  relazione  all'art.  11 delle disposizioni
  sulla  legge in generale laddove era prevista la retroattivita' del
  decreto  di  cui  sopra.     Ai fini della decisione sulla eccepita
  nullita' della clausola contrattuale relativa alla capitalizzazione
  degli  interessi,  il giudicante ritiene necessario proporre in via
  incidentale  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art.
  25, comma 3, d.lgs 4 agosto 1999 n. 342.

                               Diritto

    Va  premesso  che,  dopo  che  la Cassazione ha mutato il proprio
  orientamento,  negando  l'esistenza  di  un uso normativo nel campo
  dell'anatocismo  bancario  (vedi Cassazione 18 marzo 1999 n. 2374 e
  30  marzo  1999  n. 3096),  e'  stato  emanato  nell'agosto 1999 un
  decreto  legislativo contenente modifiche al testo unico in materia
  bancaria   e  creditizia.      L'art.  25  di  detto  decreto,  pur
  essendosi   adeguato   nel  comma  secondo  ai  principi  giuridici
  stabiliti dalla Suprema Corte, nel comma successivo ha previsto una
  sorta  di  sanatoria  per  tutte  le  pattuizioni  intervenute  tra
  clientela  e  Banche  anteriormente  all'entrata  in  vigore  della
  delibera   del   CICR.       Stupisce   all'operatore   di  diritto
  l'affermazione  ex  lege  di  validita'  ed efficacia delle vecchie
  clausole  che  si  risolve  in un estremo ripescaggio di situazioni
  ormai  compromesse.  Non  ci sarebbe stato nulla da obiettare se il
  legislatore  si fosse limitato a dettare una nuova regola attinente
  ad  un  requisito  del contratto, a prescindere dalla sussistenza o
  meno   della   fonte  normativa,  ma  di  certo  appare  arbitrario
  travolgere   gli   obblighi  gia'  sorti  in  base  alla  normativa
  precedente:  in  sintesi  ha  dichiarato  valide  convenzioni  che,
  vagliate  alla  luce  del diritto vigente attualmente ed all'epoca,
  sono  da  considerarsi nulle.     Passando ora piu' strettamente ai
  profili  di  illegittimita' di tale normativa, si comprende appieno
  come  la  stessa  violi  il  principio  dell'irretroattivita' della
  legge,  (art.  3  della  Costituzione e 11 delle disposizioni sulla
  legge  in  generale) e della riserva delle funzioni giurisdizionali
  al  potere  giudiziario  (art. 24 e 104 della Costituzione).     Il
  precetto  legislativo  non  e'  caratterizzato  da  generalita'  ed
  astrattezza,  ma  mira  specificamente  ad  incidere su fattispecie
  oggetto  di  giudizi  pendenti,  ma, a prescindere da cio', esso ha
  senz'altro  carattere  innovativo  ed  al  tempo  stesso  efficacia
  retroattiva,  il che non e' consentito nel nostro ordinamento. Tale
  norma  non puo' essere considerata di natura interpretativa poiche'
  difettano    i    presupposti    enucleati   dalla   giurisprudenza
  costituzionale,  cioe'  di chiarire il senso di norme preesistenti,
  di  imporre una interpretazione compatibile con il tenore letterale
  della   norma   od  anche  eliminare  incertezze  interpretative  o
  conflitti giurisprudenziali.     Esclusa quindi la possibilita' che
  la  retroattivita'  della  norma  possa  scaturire dalla sua natura
  emerge   in  pieno  la  sua  irragionevolezza  per  violazione  del
  principio  di  eguaglianza (art. 3 della Costituzione) in quanto la
  norma  generale  dell'art.  1283 del codice civile sarebbe derogata
  ingiustificatamente  da  una  disciplina  particolare  in favore di
  determinati   soggetti  (istituti  di  credito)  ed  in  danno  dei
  contraenti  deboli  e  cio'  non  e' conforme al nostro ordinamento
  giuridico  impostato  sul  principio  della  gerarchia delle fonti.
      Passando  all'eccesso di delega e' particolarmente evidente che
  ne'  nella  legge  delega  n. 142  del  18  febbraio 1992 ne' nella
  direttiva  comunitaria  di riferimento (n. 464/1989) e' rinvenibile
  un  principio  che  possa  ricondursi  alla  disciplina dei singoli
  contratti  bancari  e  segnatamente alle modalita' di calcolo degli
  interessi;  pertanto  anche  sotto  tale  profilo  va denunciata la
  incostituzionalita' della soprarichiamata norma.
                              Rilevanza
    Premesso  che il giudicante aderisce alle argomentazioni adottate
  recentemente  dalla  Suprema Corte (vedi da ultimo Cass. sez. I, 11
  novembre  1999  n. 12507) secondo la quale la clausola contrattuale
  bancaria  viene  a  porsi  in  contrasto con l'art. 1283 del codice
  civile  imponendo  una  capitalizzazione trimestrale anteriore alla
  scadenza degli interessi senza la copertura di un uso normativo, ne
  consegue   anche   la   incidenza  della  normativa  sospettata  di
  incostituzionalita' (art. 25, comma 3 d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342),
  che   ha  affermato  la  validita'  e  l'efficacia  delle  clausole
  sull'anatocismo   trimestrale  contenute  nei  contratti  di  conto
  corrente  stipulati  in  passato,  sulla  fattispecie  dedotta  nel
  presente  giudizio  di  opposizione  a  decreto ingiuntivo, ai fini
  della   decisione   sull'eccezione   di   nullita'  della  clausola
  contrattuale  che  prevede  la  capitalizzazione  trimestrale degli
  interessi  e  quindi  della  esatta determinazione di essi.     Per
  l'incertezza  sulle norme dovute al creditore opposto si giustifica
  anche  la  sospensione  della  provvisoria  esecuzione  del decreto
  ingiuntivo.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  articoli  134  della Costituzione e 23 della legge 11
  marzo  1953  n. 87.      Dichiara  rilevante  e  non manifestamente
  infondata  la  questione di legittimita' costituzionale nei termini
  di  cui  in motivazione dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 4 agosto 1999
  n. 342 in relazione agli artt. 3, 24, 76, e 104 della Costituzione.
      Sospende  la  provvisoria  esecuzione del decreto opposto ed il
  presente  procedimento;      Dispone l'immediata trasmissione degli
  atti   alla   Corte   costituzionale   per   la   dichiarazione  di
  incostituzionalita' della norma sopra richiamata;     Ordina che, a
  cura  della  cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle
  parti  ed  al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
  Presidenti  delle  due  Camere.      Cosi' deciso in Lanciano il 31
  marzo 2000.
                       Il presidente: Moffa
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