N. 367 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 marzo 2000

Ordinanza  emessa il 4 marzo 2000 dal tribunale di Genova sul ricorso
proposto da Dia Salou contro prefetto di Genova
Sicurezza   pubblica   -   Espulsione   di   straniero   (apolide   o
cittadinoextracomunitario)   -   Divieto  per  lo  straniero  entrato
clandestinamente   nel  territorio  dello  Stato  al  solo  scopo  di
terminare   un  trattamento  terapeutico  essenziale  (nella  specie:
sostituzione  di  protesi  del piede sinistro del tutto inadeguata ed
inservibile)  - Mancata previsione - Lesione di diritto inviolabile e
del principio di tutela della salute.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2.
- Costituzione, artt. 2 e 32.
(GU n.27 del 28-6-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Visto il ricorso depositato in data 26 febbraio 2000 dal sig. Dia
  Salou,  nato  a  Dakar (Senegal) il 4 gennaio 1961 e domiciliato in
  Genova, via Gramsci, 35/a/4, avverso il provvedimento di espulsione
  n. 047529/Cat. A.  11/Div.  Str. Amm., notificatogli il 23 febbraio
  2000,  emesso  dal  prefetto  di  Genova  per  essere  entrato  nel
  territorio  dello  Stato  sottraendosi  ai  controlli di frontiera;
  sentito  il  difensore  del ricorrente all'udienza camerale in data
  odierna,  nella  quale  lo  stesso difensore ha prodotto documenti;
  assunte  sommarie  informazioni, a scioglimento della riserva presa
  alla predetta udienza, ha pronunziato la seguente ordinanza;
    Premesso  che,  con  un  unico  motivo di annullamento, l'espulso
  deduce  di  aver  subito  anni  or sono in Africa l'amputazione del
  piede  sinistro  e  di essersi introdotto in Italia al solo fine di
  sostituire la propria protesi, in origine gia' del tutto inadeguata
  e  divenuta  inservibile  per  l'usura  ed  il tempo, non avendo la
  possibilita'  di  ottenere  l'intervento sanitario di cui necessita
  nel proprio Paese;
        che,  all'udienza del 1o marzo 2000 e' comparso l'interessato
  assistito  dal  proprio  difensore  ed  e' stato sentito a sommarie
  informazioni  il dott. Costantini Massimo, medico dell'Associazione
  di  "Volontariato  Ambulatorio  Internazionale  Citta'  Aperta", il
  quale  ha  confermato  la  certificazione  prodotta in atti, ove si
  attesta   che   e'   stata   somministrata  al  Dia  Salou  terapia
  antidolorifica   e  che,  richiesta  visita  specialistica,  si  e'
  confermata  la  necessita'  di  una  protesi adeguata (vedasi anche
  certificazione 17 febbraio 2000 della USL 3 Genova in atti);
        che  lo  stesso  medico  ha  riferito  di essere in attesa di
  reperire una protesi adeguata (che dovra' poi essere personalizzata
  al   paziente  ed  adeguatamente  verificata,  come  risulta  dalla
  predetta certificazione 17 febbraio 2000 della USL n. 3).
    Considerato:  che  il  Dia  Salou non e' sedicente, ma e' persona
  esattamente identificata tramite certificazione 27 gennaio 2000 del
  Consolato del Senegal e non risulta essere soggetto pericoloso;
        che, non essendo in possesso di regolare passaporto, ai sensi
  della  normativa vigente dovrebbe tuttavia essere espulso, giacche'
  la  mancanza  di un documento valido per l'espatrio e l'ingresso in
  un  paese  della Comunita' europea, deve far presumere che egli sia
  un immigrato clandestino;
        che  l'art. 35 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, nel suo comma
  3, secondo capoverso, prevede una serie di interventi di assistenza
  sanitaria urgente per i cittadini stranieri presenti sul territorio
  nazionale  e non in regola con le norme relative all'ingresso ed al
  soggiorno, mentre nel successivo comma 5 dispone che l'accesso alle
  strutture sanitarie di tali soggetti non puo' comportare alcun tipo
  di  segnalazione all'Autorita', salvo i casi in cui e' obbligatorio
  il referto, a parita' di condizioni con il cittadino italiano;
        che l'elencazione di cui al predetto art. 35 comma 3, secondo
  capoverso, d.lgs. 286/1998 appare esemplificativa ma non tassativa,
  giacche'  il  primo  capoverso  della  stessa  norma dispone che ai
  predetti  cittadini  stranieri  non in regola "sono assicurati, nei
  presidi   pubblici   ed   accreditati,  le  cure  ambulatoriali  ed
  ospedaliere  urgenti e comunque essenziali, ancorche' continuative,
  per  malattia  ed  infortunio e sono estesi i programmi di medicina
  preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva";
    Rilevato   che   la   norma   in   questione   sembra  riguardare
  precipuamente le ipotesi in cui lo straniero venga ad ammalarsi nel
  territorio  dello  Stato,  atteso  che  i  commi 1 e 2 dello stesso
  art. 35,  d.lgs.  286/1998 prevedono espressamente i casi in cui lo
  straniero,  anche a proprie spese, venga in Italia a scopo di cura,
  ottenendo regolare permesso di soggiorno a tale fine;
        che  il Salou, entrato clandestinamente, e' pero' oggi curato
  da un'Associazione di Volontariato che gli ha permesso di usufruire
  di  cure  specialistiche presso una struttura pubblica del servizio
  sanitario   nazionale   e   non   pare  revocabile  in  dubbio  che
  l'intervento sanitario di cui egli abbisogna rientri tra quelli che
  la legge definisce "essenziali", dovendosi ritenere la possibilita'
  di  recuperare  la  deambulazione  come  strettamente  attinente ai
  postulati della dignita' umana;
        che  il  Salou e' entrato clandestinamente con la speranza di
  essere  comunque  curato  ed  e'  riuscito  in  tale intento, ma la
  normativa  vigente,  nel  mentre  assicura l'anonimato ai cittadini
  che, nelle sue condizioni, si rivolgano ad una struttura sanitaria,
  non ne vieta comunque l'espulsione;
        che,   nel   caso  di  specie,  si  verifica  la  paradossale
  situazione  nella  quale  il  Sialou, fortunato perche' pur essendo
  entrato clandestinamente nel territorio della Comunita' europea, e'
  riuscito  nell'intento  di  essere curato, acquisendo una legittima
  aspettativa a terminare il proprio ciclo terapeutico con l'impianto
  di  una  nuova  protesi  ed  e'  stato comunque - e legittimamente,
  secondo la normativa vigente - espulso.
    Osservato  che l'art. 19 comma 2 d.lgs. 268/1998 - nella parte in
  cui  non prevede, tra i casi di divieto di espulsione, quello dello
  straniero  che, come il Dia Salou, pur entrato clandestinamente nel
  territorio  dello  Stato, vi permanga al solo scopo di terminare un
  trattamento  terapeutico  essenziale - contrasti con i parametri di
  cui agli artt. 2 e 32 della Costituzione;
        che  l'art. 2  della Costituzione individua, senza ovviamente
  specificare  quali  siano,  i  diritti, inviolabili dell'uomo, come
  valori  fondanti  del  nostro  sistema di democrazia pluralistica e
  l'art. 32  della  Costituzione  individua  proprio  la  salute come
  diritto fondamentale dell'individuo (e non del solo cittadino);
        che,  pertanto,  una  legislazione  che  - pur assicurando la
  possibilita'  di  curarsi  ai  cittadini stranieri indigenti non in
  regola   con   le   disposizioni   sul  permesso  ed  il  soggiorno
  proteggendoli  con l'anonimato - ne consente comunque l'espulsione,
  e'   gravemente   sospettata   di   confliggere   con  i  parametri
  costituzionali sopra individuati.
    Ritenuto   che  la  questione  sia  pertanto  non  manifestamente
  infondata  e sia anche rilevante nel senso che il presente giudizio
  non puo' concludersi senza la sua preventiva risoluzione;
        che  residua  il  problema,  di  non  poco  momento, relativo
  all'assenza  di  effetto  sospensivo automatico del ricorso, con la
  conseguenza  che,  dovendo  il  presente  giudizio  essere  sospeso
  nell'attesa  della  decisione  della  Corte  costituzionale, il Dia
  Salou,  in  assenza  di un ordine di sospensione dell'efficacia del
  provvedimento    impugnato,   resterebbe   comunque   soggetto   al
  provvedimento di espulsione;
        che   il   d.lgs.   268/1998  non  prevede  espressamente  la
  possibilita',  da parte del giudice dell'impugnazione di sospendere
  il decreto impugnato e la ratio di tale lacuna e' da ricercarsi nel
  brevissimo  tempo  concesso al giudice per decidere (dieci giorni),
  che sommato a quello che ha l'interessato per ricorrere (5 giorni),
  realizza  l'arco  temporale  di quindici giorni, scaduti i quali il
  cittadino straniero e' tenuto a lasciare il territorio dello Stato;
        che  il caso di specie appalesa esigenze processuali diverse,
  collegate  ai tempi tecnici del processo costituzionale, ed essendo
  principio  generale  quello  secondo cui la durata del processo non
  puo'  andare  a  detrimento  della  parte  che  ha  ragione  (Corte
  costituzionale  190/1985), il giudice dell'impugnazione, competente
  all'annullamento  dell'atto,  puo' ben sospenderne l'efficacia sino
  alla definizione del giudizio.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta rilevante e
  non manifestamente infondata;
    Solleva  questione  incidentale  di  legittimita'  costituzionale
  dell'art. 19  comma 2  del  d.lgs.  25 luglio  1998, n. 286 - testo
  unico     delle     disposizioni    concernenti    la    disciplina
  dell'immigrazione  e  norme  sulla condizione dello straniero - per
  contrasto con gli artt. 2 e 32 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
  costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
  notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consigiio
  dei  Ministri nel suo domicilio ex lege presso l'avocatura generale
  dello Stato in Roma e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere
  del Parlamento;
    Sospende  l'efficacia  del  provvedimento impugnato e comunque la
  sua esecuzione qualora iniziata.
        Genova, addi' 4 marzo 2000.
                       Il giudice: De Gregorio
00C0575