N. 367 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 marzo 2000
Ordinanza emessa il 4 marzo 2000 dal tribunale di Genova sul ricorso proposto da Dia Salou contro prefetto di Genova Sicurezza pubblica - Espulsione di straniero (apolide o cittadinoextracomunitario) - Divieto per lo straniero entrato clandestinamente nel territorio dello Stato al solo scopo di terminare un trattamento terapeutico essenziale (nella specie: sostituzione di protesi del piede sinistro del tutto inadeguata ed inservibile) - Mancata previsione - Lesione di diritto inviolabile e del principio di tutela della salute. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2. - Costituzione, artt. 2 e 32.(GU n.27 del 28-6-2000 )
IL TRIBUNALE Visto il ricorso depositato in data 26 febbraio 2000 dal sig. Dia Salou, nato a Dakar (Senegal) il 4 gennaio 1961 e domiciliato in Genova, via Gramsci, 35/a/4, avverso il provvedimento di espulsione n. 047529/Cat. A. 11/Div. Str. Amm., notificatogli il 23 febbraio 2000, emesso dal prefetto di Genova per essere entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera; sentito il difensore del ricorrente all'udienza camerale in data odierna, nella quale lo stesso difensore ha prodotto documenti; assunte sommarie informazioni, a scioglimento della riserva presa alla predetta udienza, ha pronunziato la seguente ordinanza; Premesso che, con un unico motivo di annullamento, l'espulso deduce di aver subito anni or sono in Africa l'amputazione del piede sinistro e di essersi introdotto in Italia al solo fine di sostituire la propria protesi, in origine gia' del tutto inadeguata e divenuta inservibile per l'usura ed il tempo, non avendo la possibilita' di ottenere l'intervento sanitario di cui necessita nel proprio Paese; che, all'udienza del 1o marzo 2000 e' comparso l'interessato assistito dal proprio difensore ed e' stato sentito a sommarie informazioni il dott. Costantini Massimo, medico dell'Associazione di "Volontariato Ambulatorio Internazionale Citta' Aperta", il quale ha confermato la certificazione prodotta in atti, ove si attesta che e' stata somministrata al Dia Salou terapia antidolorifica e che, richiesta visita specialistica, si e' confermata la necessita' di una protesi adeguata (vedasi anche certificazione 17 febbraio 2000 della USL 3 Genova in atti); che lo stesso medico ha riferito di essere in attesa di reperire una protesi adeguata (che dovra' poi essere personalizzata al paziente ed adeguatamente verificata, come risulta dalla predetta certificazione 17 febbraio 2000 della USL n. 3). Considerato: che il Dia Salou non e' sedicente, ma e' persona esattamente identificata tramite certificazione 27 gennaio 2000 del Consolato del Senegal e non risulta essere soggetto pericoloso; che, non essendo in possesso di regolare passaporto, ai sensi della normativa vigente dovrebbe tuttavia essere espulso, giacche' la mancanza di un documento valido per l'espatrio e l'ingresso in un paese della Comunita' europea, deve far presumere che egli sia un immigrato clandestino; che l'art. 35 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, nel suo comma 3, secondo capoverso, prevede una serie di interventi di assistenza sanitaria urgente per i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale e non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, mentre nel successivo comma 5 dispone che l'accesso alle strutture sanitarie di tali soggetti non puo' comportare alcun tipo di segnalazione all'Autorita', salvo i casi in cui e' obbligatorio il referto, a parita' di condizioni con il cittadino italiano; che l'elencazione di cui al predetto art. 35 comma 3, secondo capoverso, d.lgs. 286/1998 appare esemplificativa ma non tassativa, giacche' il primo capoverso della stessa norma dispone che ai predetti cittadini stranieri non in regola "sono assicurati, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti e comunque essenziali, ancorche' continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva"; Rilevato che la norma in questione sembra riguardare precipuamente le ipotesi in cui lo straniero venga ad ammalarsi nel territorio dello Stato, atteso che i commi 1 e 2 dello stesso art. 35, d.lgs. 286/1998 prevedono espressamente i casi in cui lo straniero, anche a proprie spese, venga in Italia a scopo di cura, ottenendo regolare permesso di soggiorno a tale fine; che il Salou, entrato clandestinamente, e' pero' oggi curato da un'Associazione di Volontariato che gli ha permesso di usufruire di cure specialistiche presso una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale e non pare revocabile in dubbio che l'intervento sanitario di cui egli abbisogna rientri tra quelli che la legge definisce "essenziali", dovendosi ritenere la possibilita' di recuperare la deambulazione come strettamente attinente ai postulati della dignita' umana; che il Salou e' entrato clandestinamente con la speranza di essere comunque curato ed e' riuscito in tale intento, ma la normativa vigente, nel mentre assicura l'anonimato ai cittadini che, nelle sue condizioni, si rivolgano ad una struttura sanitaria, non ne vieta comunque l'espulsione; che, nel caso di specie, si verifica la paradossale situazione nella quale il Sialou, fortunato perche' pur essendo entrato clandestinamente nel territorio della Comunita' europea, e' riuscito nell'intento di essere curato, acquisendo una legittima aspettativa a terminare il proprio ciclo terapeutico con l'impianto di una nuova protesi ed e' stato comunque - e legittimamente, secondo la normativa vigente - espulso. Osservato che l'art. 19 comma 2 d.lgs. 268/1998 - nella parte in cui non prevede, tra i casi di divieto di espulsione, quello dello straniero che, come il Dia Salou, pur entrato clandestinamente nel territorio dello Stato, vi permanga al solo scopo di terminare un trattamento terapeutico essenziale - contrasti con i parametri di cui agli artt. 2 e 32 della Costituzione; che l'art. 2 della Costituzione individua, senza ovviamente specificare quali siano, i diritti, inviolabili dell'uomo, come valori fondanti del nostro sistema di democrazia pluralistica e l'art. 32 della Costituzione individua proprio la salute come diritto fondamentale dell'individuo (e non del solo cittadino); che, pertanto, una legislazione che - pur assicurando la possibilita' di curarsi ai cittadini stranieri indigenti non in regola con le disposizioni sul permesso ed il soggiorno proteggendoli con l'anonimato - ne consente comunque l'espulsione, e' gravemente sospettata di confliggere con i parametri costituzionali sopra individuati. Ritenuto che la questione sia pertanto non manifestamente infondata e sia anche rilevante nel senso che il presente giudizio non puo' concludersi senza la sua preventiva risoluzione; che residua il problema, di non poco momento, relativo all'assenza di effetto sospensivo automatico del ricorso, con la conseguenza che, dovendo il presente giudizio essere sospeso nell'attesa della decisione della Corte costituzionale, il Dia Salou, in assenza di un ordine di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, resterebbe comunque soggetto al provvedimento di espulsione; che il d.lgs. 268/1998 non prevede espressamente la possibilita', da parte del giudice dell'impugnazione di sospendere il decreto impugnato e la ratio di tale lacuna e' da ricercarsi nel brevissimo tempo concesso al giudice per decidere (dieci giorni), che sommato a quello che ha l'interessato per ricorrere (5 giorni), realizza l'arco temporale di quindici giorni, scaduti i quali il cittadino straniero e' tenuto a lasciare il territorio dello Stato; che il caso di specie appalesa esigenze processuali diverse, collegate ai tempi tecnici del processo costituzionale, ed essendo principio generale quello secondo cui la durata del processo non puo' andare a detrimento della parte che ha ragione (Corte costituzionale 190/1985), il giudice dell'impugnazione, competente all'annullamento dell'atto, puo' ben sospenderne l'efficacia sino alla definizione del giudizio.
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata; Solleva questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 19 comma 2 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - per contrasto con gli artt. 2 e 32 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consigiio dei Ministri nel suo domicilio ex lege presso l'avocatura generale dello Stato in Roma e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Sospende l'efficacia del provvedimento impugnato e comunque la sua esecuzione qualora iniziata. Genova, addi' 4 marzo 2000. Il giudice: De Gregorio 00C0575