N. 181 ORDINANZA 25 maggio - 8 giugno 2000

Ordinanza 25 maggio-8 giugno 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Imposta  sull'incremento  di valore degli immobili (INVIM) - Rimborso
dell'imposta,  in  caso  di  nullita'  dell'atto  di alienazione o di
trasferimento  -  Condizione  della mancanza di causa imputabile alle
parti  -  Asserita  lesione del principio di capacita' contributiva -
Difetto  di  motivazione  in  ordine  alla  rilevanza della questione
Manifesta inammissibilita'.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 31, terzo comma.
- Costituzione, art. 53, primo comma.
(GU n.25 del 14-6-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare  RUPERTO,  Riccardo  CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE,
Guido  NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco
BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 31,  terzo
comma,  del  d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta
comunale  sull'incremento  di  valore  degli  immobili), promosso con
ordinanza  emessa  il  10  giugno  1998  dalla Commissione tributaria
regionale  della  Lombardia  sul  ricorso  proposto  dall'Ufficio del
registro  di  Milano  contro  l'Immobiliare  Cusio S.r.l. iscritta al
n. 810  del  registro  ordinanze  1998  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  n. 44,  prima serie speciale, dell'anno
1998;
    Visto   l'atto  di  costituzione  dell'Immobiliare  Cusio  S.r.l.
nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  maggio  2000  il  giudice
relatore Annibale Marini;
    Uditi l'avvocato Francesco Tesauro per l'Immobiliare Cusio S.r.l.
e  l'Avvocato  dello  Stato  Giorgio  D'Amato  per  il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un giudizio di impugnazione di un
avviso  di  accertamento INVIM relativo ad atto di vendita dichiarato
nullo,  la  Commissione  tributaria  regionale  della  Lombardia, con
ordinanza  emessa  il  10  giugno  1998, ha sollevato, in riferimento
all'art. 53,   primo   comma,   della   Costituzione,   questione  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 31, terzo comma, del d.P.R. 26
ottobre    1972,    n. 643    (Istituzione    dell'imposta   comunale
sull'incremento  di  valore  degli  immobili),  "nella  parte  in cui
subordina  il  rimborso  dell'imposta  per  dichiarazione di nullita'
dell'atto   di   alienazione  o  trasmissione  al  verificarsi  della
condizione  della  mancanza  di causa imputabile alle parti, prevista
dall'art. 36  del  d.P.R.  26  ottobre  1972, n. 634 (ora art. 38 del
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)";
        che,  ad  avviso  del rimettente, la declaratoria di nullita'
dell'atto  determinerebbe  il  venir  meno  della  manifestazione  di
ricchezza   che  costituisce  il  presupposto  dell'imposta,  con  la
conseguenza  che  il  previsto  limite alla restituzione dell'imposta
comporterebbe una violazione del principio di capacita' contributiva;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei   Ministri,  per  mezzo  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,
concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione;
        che,   ad   avviso   della  parte  pubblica,  il  presupposto
dell'imposta sarebbe costituito non dal trasferimento del bene bensi'
dal  suo incremento di valore nel periodo considerato e non verrebbe,
pertanto,  meno  per  effetto  della declaratoria di nullita' o della
pronuncia di annullamento dell'atto di trasferimento;
        che si e' costituita in giudizio la Immobiliare Cusio S.r.l.,
ricorrente  nel  giudizio  a quo concludendo per l'accoglimento della
questione;
        che,  ad  avviso  della  parte  privata, la norma censurata -
imponendo  il  pagamento  dell'imposta  anche  in  caso  di  nullita'
dell'atto  di  trasferimento  - comporterebbe conseguenze aberranti e
violerebbe il principio di capacita' contributiva;
        che,  infatti, mentre nell'ipotesi di nullita' della vendita,
l'alienante  sarebbe  costretto  a  pagare  l'imposta  pur non avendo
percepito il corrispettivo e dunque in difetto di quel presupposto, e
cioe'  il  realizzo  dell'incremento  di  valore,  che  giustifica il
tributo  in  quanto  indice  di  capacita' contributiva; in quella di
nullita'  della  donazione, il donatario sarebbe addirittura tenuto a
corrispondere  il tributo per un acquisto mai perfezionatosi e dunque
in relazione ad un bene che non e' mai entrato nel suo patrimonio.
    Considerato  che  la  norma  impugnata  riguarda  la restituzione
dell'imposta  INVIM  per il caso di nullita' o annullamento dell'atto
di  trasferimento  e  che  specificamente  il  rimettente ne denuncia
l'illegittimita'  costituzionale  "nella  parte  in  cui subordina il
rimborso  dell'imposta  per  dichiarazione  di  nullita' dell'atto di
alienazione  o  trasmissione,  al  verificarsi della condizione della
mancanza  di  causa  imputabile alle parti, prevista dall'art. 36 del
d.P.R.  26  ottobre  1972,  n. 634  (ora art. 38 del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131)";
        che    manca,   nell'ordinanza   di   rimessione,   qualsiasi
motivazione  in  ordine  alla rilevanza della questione, con riguardo
specificamente all'iter logico in base al quale il rimettente ritiene
applicabile nel giudizio a quo avente ad oggetto l'impugnazione di un
avviso   di  accertamento  dell'imposta,  una  norma  riguardante  la
restituzione dell'imposta gia' pagata;
        che   la  questione  va  pertanto  dichiarata  manifestamente
inammissibile.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 31, terzo comma, del d.P.R. 26
ottobre    1972,    n. 643    (Istituzione    dell'imposta   comunale
sull'incremento   di   valore   degli   immobili),   sollevata  dalla
Commissione  tributaria  regionale della Lombardia con l'ordinanza in
epigrafe.

    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Marini
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 5 giugno 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
00C0589