N. 182 ORDINANZA 25 maggio - 8 giugno 2000
Ordinanza 25 maggio-8 giugno 2000 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo civile - Procedimento di ingiunzione - Ritenuta cognizione delle sole ragioni del ricorrente - Conseguente, lamentata, violazione della garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - Indistinta censura rivolta all'intera disciplina del procedimento - Manifesta inammissibilita' della questione. - Costituzione, art. 24.(GU n.25 del 14-6-2000 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale del procedimento d'ingiunzione promosso, con ordinanza emessa il 27 aprile 1998, dal giudice di pace di Nocera Inferiore nel procedimento civile vertente tra la Duesse S.r.l. e La Gotica S.r.l., iscritta al n. 481 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1999; Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice relatore Annibale Marini; Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice di pace di Nocera Inferiore, con ordinanza emessa il 27 aprile 1998, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del procedimento d'ingiunzione; che, ad avviso del rimettente, siffatto procedimento, sostanziandosi nella cognizione delle sole ragioni del ricorrente, risulterebbe in contrasto "con il sistema costituzionale caratterizzato" dalla garanzia del diritto di difesa e "dalla centralita' del principio del contraddittorio". Considerato che la questione, nei termini in cui e' sollevata, investe indistintamente tutte le disposizioni che nel codice di procedura civile si pongono come testo normativo recante l'intera disciplina del procedimento d'ingiunzione; che, in tal modo, e' stato disatteso il principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui compete al giudice a quo individuare, all'interno di un determinato corpus normativo, la norma o la parte di essa, la cui presenza nell'ordinamento determinerebbe la lamentata lesione della Costituzione (ex multis cfr. l'ordinanza n. 97 del 2000); che, conseguentemente, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo l953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del procedimento d'ingiunzione, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Nocera Inferiore, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Marini Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 5 giugno 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola 00C0590