N. 182 ORDINANZA 25 maggio - 8 giugno 2000

Ordinanza 25 maggio-8 giugno 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo  civile  - Procedimento di ingiunzione - Ritenuta cognizione
delle   sole   ragioni   del  ricorrente  -  Conseguente,  lamentata,
violazione  della  garanzia del diritto di difesa e del principio del
contraddittorio  -  Indistinta  censura rivolta all'intera disciplina
del procedimento - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Costituzione, art. 24.
(GU n.25 del 14-6-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:   Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Cesare  RUPERTO,
Riccardo  CHIEPPA,  Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI,
Guido  NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco
BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel   giudizio   di   legittimita'  costituzionale  del  procedimento
d'ingiunzione  promosso,  con ordinanza emessa il 27 aprile 1998, dal
giudice  di pace di Nocera Inferiore nel procedimento civile vertente
tra  la  Duesse  S.r.l.  e  La  Gotica S.r.l., iscritta al n. 481 del
registro  ordinanze  1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1999;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 maggio 2000 il giudice
relatore Annibale Marini;
    Ritenuto  che  nel  corso di un giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo,  il  giudice  di  pace di Nocera Inferiore, con ordinanza
emessa  il  27  aprile 1998, ha sollevato, in riferimento all'art. 24
della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale del
procedimento d'ingiunzione;
        che,   ad   avviso  del  rimettente,  siffatto  procedimento,
sostanziandosi  nella  cognizione  delle sole ragioni del ricorrente,
risulterebbe    in   contrasto   "con   il   sistema   costituzionale
caratterizzato"  dalla  garanzia  del  diritto  di  difesa  e  "dalla
centralita' del principio del contraddittorio".
    Considerato  che  la  questione, nei termini in cui e' sollevata,
investe  indistintamente  tutte  le  disposizioni  che  nel codice di
procedura  civile  si  pongono  come testo normativo recante l'intera
disciplina del procedimento d'ingiunzione;
        che,  in  tal modo, e' stato disatteso il principio, costante
nella  giurisprudenza di questa Corte, secondo cui compete al giudice
a quo individuare, all'interno di un determinato corpus normativo, la
norma   o   la  parte  di  essa,  la  cui  presenza  nell'ordinamento
determinerebbe  la  lamentata  lesione  della Costituzione (ex multis
cfr. l'ordinanza n. 97 del 2000);
        che,  conseguentemente,  la  questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo l953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'    costituzionale    del   procedimento   d'ingiunzione,
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice
di pace di Nocera Inferiore, con l'ordinanza in epigrafe.

    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Marini
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 5 giugno 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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