N. 378 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 aprile 1999
Ordinanza emessa il 14 aprile 1999 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Bruno Massimo ed altri contro Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 4, comma ottavo, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sul principio di retribuzione proporzionata ed adeguata. - Legge 23 dicembre 1998, n. 449, art. 26, comma 4. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 36, primo comma.(GU n.27 del 28-6-2000 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Visto il ricorso n. 7175/1995 proposto da Bruno Massimo, Cancellieri Stefania, Licopoli Maria Antonella, Ciccone Stefanina, Diamanti Silvana, Casinghini Anna, Zaldini, Maria Rita, Turchetti Tamara, Dommarco Fausta, Panunzio Giuseppina, Barone Maria Giuseppina, Panarella Patrizia, Schiavi Anna Maria, Massullo Mirella, Cacace Carlo, Santoro Laura, Aubert Anna, Dolciotti Anna Maria, Scardazza Claudia, Rosati Elisabetta, Gerardi Elvira, Cagiano Paola, D'Ercoli Giorgio, Anselmi Patrizia, Torre Mauro, Mariotti Sergio, Licoccia Stefania, Neri Simona, Renda Marina, Corradini Daniela Regina Paola rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Arilli con domicilio eletto presso lo stesso in Roma alla Circonvallazione Clodia n. 88; Contro il Ministero dei beni Culturali ed Abientahi rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato per ottenere la corresponsione degli interessi e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate ai ricorrenti dal Ministero dei beni culturali ed ambientali per l'inquadramento "ex" art. 4 - ottavo comma - della legge 11 luglio 1980 n. 312. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto fatto di costituzione in giudizio del Ministero dei beni culturali ed ambientali; Vista la memoria prodotta dallo stesso Ministero a sostegno della propria difesa; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 10 marzo 1999 il relatore, consigliere Paolo Restaino e uditi, altresi', l'avv. Arilli per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Nunziata per l'amministrazione resistente. F a t t o I ricorrenti, tutti dipendenti del Ministero dei beni culturali ed ambientali alcuni dei quali non hanno ancora ottenuto la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme loro liquidate dopo il tardivo reinquadramento nelle qualifiche funzionali disposto ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 4 della legge n. 312/1980 (mentre altri attendono ancora la attribuzione degli importi retributivi arretrati), chiedono la corresponsione, da parte dello stesso Ministero, delle maggiori somme riferite alla suindicata rivalutazione monetaria e calcolo degli interessi legali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 312/1980 (o da altra data che sia da ritenersi di legale rilevanza ai predetti fini coincidente, per alcuni, dalla loro assunzione in servizio presso lo stesso Ministero). Richiamano al riguardo i principi, parificamente riconosciuti in giurisprudenza, che sanciscono, in caso di ritardata corresponsione di crediti retributivi dei pubblici dipendenti, l'obbligo della pubblica amministrazione di rivalorizzare le somme che agli stessi risultino spettare e siano state tardivamente corrisposte mediante il pagamento degli ulteriori importi a titoli di rivalutazione monetaria e di interessi legali, decorrenti dalla data di maturazione dei singoli crediti. Si e' costituita in giudizio l'amministrazione intimata tramite l'Avvocatura Generale dello Stato. D i r i t t o Il collegio ritiene rilevante per la definizione della controversia in questione e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 comma 4 della legge 23 dicembre 1998 n. 449 nella parte in cui afferma che "le somme corrisposte al personale del comparto Ministeri per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980 n. 312... non danno luogo ad interessi ne' a rivalutazione monetaria" Rilevante in quanto i ricorrenti risultano inquadrati definitivamente ai sensi del citato art. 4 ottavo comma della legge 312/1980 e richiedono con il ricorso in epigrafe il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sulle differenze stipendiali corrisposte tardivamente, che la costante giurisprudenza ha fino ad oggi riconosciuto con decorrenza novembre 1988, ma che il resistente Ministero ritiene loro non spettare ostandovi la suindicata disposizione della legge (finanziaria) n. 449/1998). Non manifestamente infondata per contrasto con gli artt. 3 - primo comma - e 36 - primo comma - della Costituzione. La stessa norma appare palesemente illogica ed li contrasto con i principi vigenti in materia nell'ordinamento, sia per l'impiego pubblico che per quello privato poiche' infatti gli unici emolumenti arretrati per tardivo pagamento di retribuzioni che non vengono a beneficiare della rivalutazione delle relative spettanze retributive costituenti veri e propri crediti di lavoro, risultano essere quelli relativi alle differenze retributive conseguenti all'inquadramento definitivo dei dipendenti statali ai sensi del citato art. 4 - ottavo comma - della legge n. 312/1980, nonostante che tale credito non si differenzi dagli altri crediti retributivi. E' evidente la violazione dell'art. 36 della Costituzione poiche' la retribuzione corrisposta non viene piu' a risultare proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro svolto stante la impossibilita' di una attuale rivalorizzazione dello stesso credito al momento del pagamento delle spettanze arretrate. La stretta e diretta inerenza con il principio della proporzionalita' della retribuzione alla quantita' e qualita' del lavoro specificamente garantito dall'art. 36 della Costituzione, e' infatti di agevole rilevazione ove si consideri che l'inquadramento di cui trattasi, effettuato ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 4 della legge n. 312/1980, neppure opera alla stregua di un beneficio ulteriore concesso a dipendenti trovantisi in determinate condizioni, cui sia consentita la immissione in una qualifica superiore a quella di primo inquadramento mediante una disposizione intesa ad assicurare una particolare agevolazione di carriera in considerazione di particolari e specifiche situazioni ma attua invece la esatta riqualificazione di tutto il personale che ha ottenuto in sede di primo inquadramento la immissione nella qualifica funzionale ai sensi del primo comma dello stesso art. 4, mediante un successivo inquadramento collegato all'inserimento dello stesso nei profili professionali da identificarsi dalla commissione di cui all'art. 10 della stessa legge e con il procedimento di cui all'art. 9 della legge 22 luglio 1995, n. 382. Deve pertanto ritenersi, sulla base delle stesse previsioni del legislatore, che ha cronologicamente distinto la fase del primo inquadramento sulla base della mera corrispondenza con la qualifica rivestita alla data del 1o gennaio 1978, da quella del definitivo inquadramento che presupponeva come preventiva operazione la identificazione del profili professionali nell'ambito di ciascun settore di amministrazione con l'inserimento nello stesso profilo del dipendente, che e' proprio tale successivo inquadramento che realizza la effettiva sistemazione di una posizione (di inquadramento) non ancora definita in sede di prima immissione nelle qualifiche funzionali mediante l'attribuzione, ai sensi del piu' volte citato ottavo comma, delle qualifiche corrispondenti a quella risultante dal profilo professionale allo stesso riconoscibile ed attribuibile dopo la pubblicazione dei nuovi profili professionali di settore. A tale qualifica resta dunque direttamente collegato il trattamento retributivo che allo stesso deve ritenersi spettare in una evidente relazione di proporzionalita' con i contenuti delle corrispondenti mansioni professionali con la conseguenza della necessaria rivalutabilita' delle somme corrisposte tardivardente a titolo di retribuzione per l'inquadramento nella medesima.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 23 e 23 della legge 12 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la questione rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata; Sospende il giudizio relativo al ricorso di cui trattasi; Rimette la controversia alla Corte costituzionale per la risoluzione della sola questione di costituzionalita' della disposizione sopraindicata; Ordina alla segreteria della sezione di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e di notificarla al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 marzo 1999 e del 14 aprile 1999. Il presidente: Leva Il consigliere estensore: Restaino 00C0605