N. 381 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile 2000

Ordinanza   emessa   il  31  gennaio  2000  dal  tribunale  di  Udine
sull'istanza proposta da Segato Claudio

Fallimento  -  Riabilitazione  civile  del  fallito  - Periodo minimo
quinquennale  di  buona  condotta  -  Decorrenza  dalla  chiusura del
fallimento,   anziche'   dalla   sua  dichiarazione  -  Eccessiva  ed
irragionevole incidenza sul diritto del fallito di svolgere attivita'
lavorativa  e,  in particolare, attivita' di impresa - Ingiustificata
disparita'  di  trattamento  in  rapporto alla durata della procedura
fallimentare.
- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 143, n. 3.
- Costituzione, artt. 3, 4 e 41.
(GU n.28 del 5-7-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Nel  procedimento  iscritto  al n. 226/99 R.R.C.C./2o promosso da
  Segato  Claudio, nato a Vicenza l'8 gennaio 1959, volto ad ottenere
  la  pronuncia  di riabilitazione civile, ai sensi degli artt. 142 e
  ss. legge fall., ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Claudio  Segato,  dichiarato fallito da questo tribunale il 10/18
  aprile  1986  quale socio dalla "Vip Trasporti Udine di Segato A. &
  C.  S.n.c."  ha  presentato istanza l'11 settembre 1999 per sentire
  pronunciare   la   propria   riabilitazione  civile.  La  procedura
  fallimentare  e'  stata pero' dichiarata chiusa soltanto 14 gennaio
  1999,   sicche'  ostacola  l'accoglimento  dell'istanza  il  chiaro
  disposto  dell'art. 143.  n. 3,  legge fallimentare, nella parte in
  cui  fa decorrere il periodo minimo di buona condotta richiesta per
  la   riabilitazione   soltanto   a   partire  "dalla  chiusura  del
  fallimento".      Il tribunale ritiene di non potere definire sulla
  base  delle  normativa vigente il presente procedimento e di dovere
  invece  rimettere gli atti alla Corte costituzionale per i seguenti
  motivi.
                      Rilevanza della questione
    Sussistono  tutte  le  altre  condizioni previste dalla legge per
  pronunciare la riabilitazione civile di Claudio Segato. Egli non ha
  subito  condanne penali ostative (art. 145 legge fallimentare), non
  risulta avere carichi pendenti e dalle informazioni assunte si puo'
  affermare  che  abbia  tenuto "buona condotta" per tutto il periodo
  successivo  alla  dichiarazione  di  fallimento,  dalla  quale sono
  trascorsi  ben  piu'  di  cinque  anni (addirittura 14!). Dunque il
  tribunale   dovrebbe   senz'altro  accogliere  la  sua  domanda  di
  riabilitazione,  se  non  fosse  per  il  fatto che non sono ancora
  trascorsi  cinque anni dalla chiusura dei fallimento e, quindi, per
  l'effetto  della  norma  della  cui  legittimita' costituzionale in
  questa sede si intende dubitare.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 380/2000).
00C0608