N. 381 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile 2000
Ordinanza emessa il 31 gennaio 2000 dal tribunale di Udine sull'istanza proposta da Segato Claudio Fallimento - Riabilitazione civile del fallito - Periodo minimo quinquennale di buona condotta - Decorrenza dalla chiusura del fallimento, anziche' dalla sua dichiarazione - Eccessiva ed irragionevole incidenza sul diritto del fallito di svolgere attivita' lavorativa e, in particolare, attivita' di impresa - Ingiustificata disparita' di trattamento in rapporto alla durata della procedura fallimentare. - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 143, n. 3. - Costituzione, artt. 3, 4 e 41.(GU n.28 del 5-7-2000 )
IL TRIBUNALE Nel procedimento iscritto al n. 226/99 R.R.C.C./2o promosso da Segato Claudio, nato a Vicenza l'8 gennaio 1959, volto ad ottenere la pronuncia di riabilitazione civile, ai sensi degli artt. 142 e ss. legge fall., ha pronunciato la seguente ordinanza. Claudio Segato, dichiarato fallito da questo tribunale il 10/18 aprile 1986 quale socio dalla "Vip Trasporti Udine di Segato A. & C. S.n.c." ha presentato istanza l'11 settembre 1999 per sentire pronunciare la propria riabilitazione civile. La procedura fallimentare e' stata pero' dichiarata chiusa soltanto 14 gennaio 1999, sicche' ostacola l'accoglimento dell'istanza il chiaro disposto dell'art. 143. n. 3, legge fallimentare, nella parte in cui fa decorrere il periodo minimo di buona condotta richiesta per la riabilitazione soltanto a partire "dalla chiusura del fallimento". Il tribunale ritiene di non potere definire sulla base delle normativa vigente il presente procedimento e di dovere invece rimettere gli atti alla Corte costituzionale per i seguenti motivi. Rilevanza della questione Sussistono tutte le altre condizioni previste dalla legge per pronunciare la riabilitazione civile di Claudio Segato. Egli non ha subito condanne penali ostative (art. 145 legge fallimentare), non risulta avere carichi pendenti e dalle informazioni assunte si puo' affermare che abbia tenuto "buona condotta" per tutto il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, dalla quale sono trascorsi ben piu' di cinque anni (addirittura 14!). Dunque il tribunale dovrebbe senz'altro accogliere la sua domanda di riabilitazione, se non fosse per il fatto che non sono ancora trascorsi cinque anni dalla chiusura dei fallimento e, quindi, per l'effetto della norma della cui legittimita' costituzionale in questa sede si intende dubitare. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 380/2000). 00C0608