N. 386 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 aprile 2000

Ordinanza  emessa  il  5  aprile  2000  dal  tribunale di Messina nel
procedimento penale a carico di Sparacio Luigi ed altri

Processo penale - Giudizio abbreviato - Modifiche normative - Giudizi
di primo grado in corso alla data di efficacia del d.lgs. 19 febbraio
1998,  n. 51 - Ipotesi di procedimenti per reato punibile con la pena
dell'ergastolo  per  i quali, anteriormente alla nuova normativa, non
era  ammesso  il giudizio abbreviato - Facolta' di chiedere tale rito
soltanto   prima   dell'inizio   dell'istruzione   dibattimentale   -
Disparita'  di  trattamento  tra  imputati  -  Lesione del diritto di
difesa.
- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 223, come modificato dall'art.
  56 legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.28 del 5-7-2000 )
                         LA CORTE DI ASSISE

    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   sull'eccezione  di
  illegittimita'  costituzionale, ai sensi dell'art. 3, dell'art. 223
  del  decreto  legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 siccome modificato
  dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999 n. 479;
    Rilevato  che i difensori di Sparacio Luigi e Trischitta Pietro e
  Giorgianni   Salvatore,   all'udienza   del  5  aprile  2000  hanno
  evidenziato  la  illegittimita'  costituzionale  della disposizione
  sopra  menzionata, nella parte in cui rende particolarmente gravoso
  l'accesso  ai benefici connessi alla scelta del rito abbreviato nei
  procedimenti    in   corso,   all'imputato   per   reati   punibili
  astrattamente con l'ergastolo che ne abbia fato richiesta ed ha, in
  particolare,   sottolineato,   la   peculiare  afflittivita'  della
  limitazione   temporale   costituita  dall'inoltro  della  relativa
  richiesta prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale;
    Ritenuto  che  gli  imputati  Sparacio Luigi, Trischitta Pietro e
  Giorgianni  Salvatore chiamati a rispondere del delitto di omicidio
  volontario    aggravato    astrattamente   punito   con   la   pena
  dell'ergastolo,   in   occasione  della  celebrazione  dell'udienza
  preliminare,   non   hanno  avuto  la  possibilita'  di  richiedere
  l'accesso  al rito abbreviato e di conseguire, in caso di condanna,
  la  riduzione  di  pena,  essendo  all'epoca  pienamente vigente il
  principio  -  consolidatosi  nella giurisprudenza di legittimita' a
  seguito  della  declaratoria  di  incostituzionalita' dell'art. 442
  secondo   comma,   ult.   periodo  c.p.p.  -  dell'inammissibilita'
  dell'accesso  al  rito  abbreviato  quando  l'imputazione enunciata
  nella  richiesta  di  rinvio a giudizio concernesse un reato punito
  con pena dell'ergastolo;
    Considerato che, a seguito dell'ampliamento dell'operativita' del
  rito abbreviato conseguente alle recenti modifiche legislative, non
  puo'  disconoscersi  che  la  limitazione  introdotta dall'art. 223
  cit.,  che  consente  all'imputato  di  formulare la richiesta solo
  prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale appaia arbitraria
  e tale da comprimere in maniera irragionevole il diritto di difesa;
    Ritenuto,  infatti,  che  proprio  in  considerazione della piena
  proponibilita'  della  richiesta  di  giudizio  abbreviato anche da
  parte   di   imputati  di  delitti  puniti  con  ergastolo,  appare
  ingiustificatamente  discriminatoria la norma in esame in relazione
  a  quelle  posizioni  che, non avendo inoltrato alcuna richiesta in
  considerazione  della  riconosciuta  impossibilita'  di accedere al
  rito  alternativo  ovvero  avendo subito un rigetto della richiesta
  stessa, non possano oggi avere accesso alla significativa riduzione
  di  pena,  accettando  di  subire  un  giudizio fondato su elementi
  originariamente   non   forniti   del  valore  di  prova,  solo  in
  conseguenza  del  superamento  di quella fase procedimentale cui il
  legislatore   ha   attribuito   funzione   di   limite   discretivo
  nell'accesso alla forma di giudizio di cui si discute;
    Considerato che la norma in esame si pone in violazione dell'art.
  24  della  Costituzione  nella  parte in cui comprime il diritto di
  difesa  dell'imputato  condizionando arbitrariamente il prodursi di
  rilevanti effetti favorevoli in ordine al trattamento sanzionatorio
  anche  nelle  ipotesi in cui l'operativita' del rito abbreviato non
  e'  in  grado  di  spiegare  effetti deflattivi sul procedimento in
  corso   per   lo   stato,  per  ipotesi,  avanzato  dell'istruzione
  dibattimentale;
                              P. Q. M.
    Visti  gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,
  n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
  legittimita'  costituzionale  dell'art. 223 del decreto legislativo
  19  febbraio  1998  n. 51  cosi' come modificato dalI'art. 56 della
  legge  16  dicembre  1999  n. 479 in relazione agli articoli 3 e 24
  della  Costituzione, nella parte in cui, nei giudizi di primo grado
  in  corso alla data di efficacia del decreto, nei quali il giudizio
  abbreviato  non  era  ammesso  attesa  la contestazione di un reato
  punibile  con  l'ergastolo, limita la possibilita' dell'imputato di
  chiedere   il   giudizio   abbreviato,   consentendolo  solo  prima
  dell'inizio dell'istruzione dibattimentale;
    Dispone  l'immediata  restituzione,  degli  atti,  a  cura  della
  cancelleria,  alla  Corte  costituzionale e sospende il giudizio in
  corso;
    Ordina,  altresi',  che,  a  cura  della cancelleria, la presente
  ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e
  comunicata ai Presidenti delle due Camere e del Parlamento.
      Messina, addi' 5 aprile 2000.
                        Il Presidente: Suraci
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