N. 389 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 2000

Ordinanza   emessa  il  3  marzo  2000  dal  tribunale  di  Roma  nel
procedimento  civile  vertente tra TV Internazionale S.p.a. e Garante
per la Radiodiffusione e l'Editoria

Radiotelevisione  e  servizi  radioelettrici  - Sfruttamento di opere
filmiche  da  parte  delle emittenti televisive - Accordi di cessione
dei  diritti  televisivi  in  deroga ai termini minimi previsti dalla
legge  -  Necessaria  partecipazione  delle associazioni maggiormente
rappresentative   delle   categorie   interessate   -  Genericita'  e
inadeguatezza  di  tale previsione - Irragionevolezza - Lesione della
liberta'  di  iniziativa  economica  delle  imprese audiovisive e dei
titolari di diritti di produzione e distribuzione cinematografica.
- Legge 4 dicembre 1965, n. 1213, art. 55, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 41.
(GU n.28 del 5-7-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Nella  causa  civile  iscritta al n. 12209 del ruolo generale per
  gli affari contenziosi civili dell'anno 1998 tra:
TVInternazional   S.p.a.,   in  persona  del  legale  rappresentante
  pro-tempore,  elett. te dom.to in Roma, via G. Baglivi n. 8, presso
  lo  studio  del  procuratore  avv.to  Bruno  Guglielmetti,  che  lo
  rappresenta  e difende per delega a margine all'atto del ricorso in
  opposizione, ricorrente-opponente, e garante per la radiodiffusione
  e  l'editoria  in  persona  del  legale  rappresentante pro-tempore
  dom.to   ex   lege  in  Roma,  Via  dei  Portoghesi  n. 12,  presso
  l'Avvocatura Generale dello Stato; resistente-opposto esaminati gli
  atti e sciogliendo la riserva, ha emesso la seguente ordinanza.
                          Rilevato in fatto
    1.  -  che  la  TV  International  S.p.a.,  in persona del legale
  rappresentante  pro-.tempore  con  ricorso  depositato  in  data 1o
  aprile  1998  ha presentato opposizione all'ordinanza - ingiunzione
  prot.  471/3069, emessa in data 3 marzo 1998 e notificata in data 6
  marzo  1998,  con  la  quale  il  garante  per la radiodiffusione e
  l'editoria   ha   irrogato   nei   suoi   confronti   la   sanzione
  amministrativa  pecuniaria  di  L. 60.000.000 pa aver trasmesso sei
  films  in  violazione  dell'art. 55  quarto  comma  della  legge  4
  dicembre  1965  n.1213,  cosi'  come  novellato  dall'art. 12  del,
  decreto  legge  14 gennaio 1994 n. 26, convertito con modificazioni
  in legge 1omarzo 1994 n. 153.
    In particolare, l'articolo 55 predetto, al comma 1 prevede che le
  opere filmiche italiane siano suscettibili di sfruttamento da parte
  delle   emittenti   televisive   solo   dopo  che  siano  trascorsi
  ventiquattro   mesi   dalla   prima  uscita  del  film  nelle  sale
  cinematografiche in Italia.
    Il  comma  quarto prevede che si possa derogare a detti termini a
  mezzo  di  un  accordo tra i titolari dei diritti, i rappresentanti
  delle   imprese   audiovisive   e   le   associazioni  maggiormente
  rappresentative  delle  categorie  interessate. Nel caso di specie,
  gli accordi di cessione dei diritti televisivi in deroga ai termini
  legislativamente    stabiliti    per   la   diffusione   di   opere
  cinematografiche  "non  risultano  sottoscritti  dalle associazioni
  maggiormente rappresentative delle categorie interessate";
    2.  -  che  avverso  tale  provvedimento  sono state formulate le
  seguenti censure:
        tardivita'  della  notificazione del verbale di contestazione
  ai  sensi  dell'art.  14,  comma  2,  della  legge 24 novembre 1981
  n. 689. In particolare, il ricorrente ha rilevato che le violazioni
  contestate  sono avvenute tra il 1o ottobre ed il 12 dicembre 1996,
  mentre  il  provvedimento  di  contestazione e' stato notificato in
  data  28  marzo  1997,  oltre il termine di novanta giorni previsto
  dalla disposizione suindicata;
        carenza  di  potere  o  incompetenza  assoluta  da  parte del
  garante  ai sensi dell'art. 1, comma 22, della legge 31 luglio 1997
  n. 249.  In  particolare,  secondo  il  ricorrente il provvedimento
  sanzionatorio  del  3  marzo  1998  avrebbe  dovuto essere irrogato
  dall'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni istituita con la
  legge  del  31 luglio 1997 n. 249, che e' subentrata al garante per
  la radiodiffusione e l'editoria;
        -  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 55, quarto comma
  della  legge  4  dicembre 1965 n. 1213, modificato dall'art. 12 del
  decreto  legge  14 gennaio 1994 n. 26, convertito con modificazioni
  in legge 1o marzo 1994 n. 153.
    In  particolare,  secondo  il  ricorrente  la disposizione la cui
  violazione  e' stata contestata sarebbe contraria agli artt. 3 e 41
  della  Costituzione  nella  parte in cui prevede 1'intervento delle
  associazioni    maggiormente    rappresentative   delle   categorie
  interessate   quale  presupposto  di  validita'  degli  accordi  di
  cessione    dei   diritti   televisivi   in   deroga   ai   termini
  legislativanente    stabiliti    per   la   diffusione   di   opere
  cinematografiche;
        violazione  dell'art. 55, commi 1 e 4, della legge 4 dicembre
  1965 n. 1213, cosi come novellato dall'art. 12 del decreto legge 14
  gennaio  1994 n. 26, convertito con modificazioni in legge 1o marzo
  1994  n. 153  con  riferimento  all'art. 7 della Direttiva CE del 3
  ottobre  1989  n. 552 ed all'art. 189 del trattato istitutivo della
  Comunita'   Europea.  In  particolare,  secondo  il  ricorrente  il
  provvedimento  sarebbe  illegittimo  in  quanto  posto in essere in
  violazione  dell'art. 7  della suindicata direttiva che non prevede
  l'intervento  delle associazioni maggiormente rappresentative delle
  categorie  interessate quale presupposto di validita' degli accordi
  di   cessione   dei   diritti   televisivi  in  deroga  ai  termini
  legislativamente    stabiliti    per   la   diffusione   di   opere
  cinematografiche;

    3.   -   che  si  e'  costituita  in  giudizio  l'amministrazione
  resistente contestando la fondatezza delle censure formulate.

                       Considerato in diritto

    4.  -  Le varie censure sollevate dall'opponente - con esclusione
  della  questione  di  legittimita' costituzionale - appaiono ad una
  prima  delibazione superabili, il che pone la rilevanza nel caso di
  specie della eccezione di legittimita' prospettata.
    In   particolare,la   censura   relativa  alla  tardivita'  della
  contestazione   non  appare  in  ogni  caso  idonea  a  determinare
  l'accoglimento  integrale dell'opposizione, in quanto, come risulta
  dalla  premessa  del provvedimento di contestazione, l'accertamento
  della  violazione  e' avvenuto solo a seguito delle note con cui la
  societa'  ricorrente  ha  comunicato  al  garante  gli  accordi  di
  cessione  dei  diritti  televisivi in relazione ai films in oggetto
  d'esame.  Pertanto,  rilevato  che  l'ultima  di tali note e' del 3
  gennaio  1997  e  che  il  provvedimento  di contestazione e' stato
  notificato  il  28 marzo 1997, a prescindere da ogni considerazione
  sulla   fondatezza   dell'evidenziata  censura  di  tardivita',  e'
  sufficiente  osservare  che  il  suo  accoglimento  potrebbe essere
  tutt'al piu' parziale.
    La  censura  relativa  alla  carenza  di  potere  o  incompetenza
  assoluta  da  parte  del garante apparirebbe superabile, in quanto,
  come  si  ricava  indirettamente anche dall'art. 1, comma 25, della
  egge 31 luglio 1997 n. 249, il subentro della nuova autorita' nelle
  competenze  del  precedente  garante  e'  avvenuta, solo con la sua
  entrata  in funzione, coincidente non con il semplice insediamento,
  ma  piuttosto  con  l'effettiva funzionalita' della nuova,autorita'
  all'emanazione  dei  regolamenti  previsti  dal comma 9 dell'art. 1
  della  legge  in  questione (la cui pubblicazione e' avvenuta nella
  Gazzetta Ufficiale n. 128 del 22 luglio 1998.
    Infine,  la  censura  relativa  alla violazione dell'art. 7 della
  direttiva  CE  del  3  ottobre  1989  n. 552 non appare prima facie
  fondata,   in   quanto,   anche   a   voler   ritenere  la  diretta
  applicabilita'  della  direttiva  in parte qua, l'art. 55, comma 4,
  della   legge   4  dicembre  1965  n. 1213,  cosi'  come  novellato
  dall'art. 12  del  decreto  legge 14 gennaio 1994 n. 26, convertito
  con  modificazioni  in  legge  lo  marzo 1994 n. 153, non appare in
  contrasto con essa.
    Cio' in quanto l'art. 7 della direttiva si limita a prevedere dei
  termini  minimi  per  la  trasmissione  in  televisione delle opere
  cinematografiche  e la possibilita' di derogarvi attraverso accordi
  tra  gli aventi diritto (ossia i titolari dei diritti di produzione
  e distribuzione delle opere filmiche) e le emittenti televisive, ma
  non  esclude,  non  rinvenendosi, neanche in via interpretativa, un
  contenuto  precettivo  negativo  in  tal  senso,  che i legislatori
  nazionali prevedano l'intervento in tali accordi dei rappresentanti
  delle  altre  categorie  di  soggetti  interessati al mercato della
  distribuzione  cinematografica  e  televisiva  delle opere filmiche
  (quali, ad esempio, gli esercenti delle sale cinematografiche).
    5.  -  Per  le  considerazioni  sopra  svolte,  la  questione  di
  costituzionalita'  prospettata  appare  rilevante. Infatti, qualora
  non  si  dovesse ritenere di poter definire il giudizio accogliendo
  una  delle  censure  sollevate dall'opponente, sopra analiticamente
  benche'  sommariamente esaminate, lo stesso dovrebbe esser definito
  facendo  applicazione  dell'art.  55,  quarto  comma, della legge 4
  dicembre 1965 n.1213 nel testo vigente all'epoca dei fatti il quale
  prevede  che agli accordi per la programmazione televisiva dei film
  prima  della  decorrenza  dei  due  anni dalla prima programmazione
  cinematografica in Italia debbano partecipare anche le associazioni
  piu' rappresentative di categoria.
    Poiche' in fatto non esiste dubbio in merito al fatto che tutti i
  film  indicati  sono stati trasmessi dopo un anno, ma prima dei due
  anni,  ne conseguirebbe il rigetto dell'opposizione. Ed infatti, la
  violazione  contestata alla societa' ricorrente riguarda il mancato
  rispetto  dei  termini  previsti dal primo comma dell'art. 55 della
  legge   n. 1213/1965,   in   quanto,  secondo  la  motivazione  del
  provvedimento  sanzionatorio  (pag.  3) gli accordi di cessione dei
  diritti  televisivi in deroga ai termini legislativamente stabiliti
  per  la  diffusione di opere cinematografiche, previsti dal comma 4
  dell'art. 55,   non   sono   stati   ritenuti  validi  poiche'  non
  sottoscritti  dalle associazioni maggiormente rappresentative delle
  categorie  interessate,  cosi'  come  richiesto  dalla disposizione
  citata.
    6.  -  Cio'  premesso in ordine alla rilevanza della questione di
  legittimita'  costituzionale  nel  caso  di specie, essa non appare
  manifestamente  infondata  al giudicante, per le considerazioni che
  seguono.
    L'art   55   della   legge   n. 1213/1965  e'  stato  interamente
  riformulato  dall'art. 12  del decreto legge 14 gennaio 1994 n. 26,
  convertito  con  modificazioni  in  legge  1o marzo 1994 n. 153. In
  particolare,  per  quanto interessa in questa sede, le novita' piu'
  significative  riguardano  la  decorrenza dei termini minimi per lo
  sfruttamento   delle   opere  filmiche  da  parte  delle  emittenti
  televisive,  che  e'  stata individuata nella prima uscita del film
  nelle  sale  cinematografiche  in Italia (comma 1), e la previsione
  dell'intervento  delle  associazioni  maggiormente  rappresentative
  delle  categorie interessate negli accordi tra titolari dei diritti
  (di  produzione  e  distribuzione  delle opere filmiche) ed imprese
  audiovisive concernenti le deroghe ai suddetti termini (comma 5).
    Cio'  chiarito,  il  comma  4 del citato art. 55, nella sua nuova
  formulazione,  appare  irragionevole,  e  quindi  contrastante  con
  l'art. 3  della Costituzione, nella parte in cui prevede come parte
  necessaria  degli  accordi  di  cessione  dei diritti televisivi in
  deroga  ai  termini  legislativamente  stabiliti  "le  associazioni
  maggiormente  rappresentative  delle  categorie  interessate" senza
  specificare  quali  siano  le  categorie interessate, quali siano o
  come  vadano  individuate  le  relative  associazioni  maggiormente
  rappresentative,   quali   siano   le   modalita'  ed  i  contenuti
  dell'intervento  di tali associazioni nella procedura negoziale tra
  titolari  dei  diritti  di  produzione  e distribuzione delle opere
  filmiche ed imprese audiovisive.
    Piu'  precisamente,  il  dubbio  di  legittimita'  costituzionale
  riguarda  non  gia'  la  scelta  legislativa di coinvolgere in tali
  procedure negoziali i rappresentanti delle categorie interessate al
  mercato della distribuzione cinematografica (quali, ad esempio, gli
  esercenti  delle  sale  cinematografiche, che sicuramente rientrano
  tra  i  destinatari della normativa di tutela contenuta nel decreto
  legge n. 26/1994 contenente la previsione di "interventi urgenti in
  favore  del  cinema",  bensi'  la  mancata  previsione di qualsiasi
  criterio di determinazione dei parametri soggettivi ed oggettivi di
  tale  coinvolgimento.  In  altri termini, la disposizione contenuta
  nel  citato  comma 4 dell'art. 55 introduce un vincolo vuoto, privo
  di  contenuto  oggettivo  e  soggettivo, in relazione ai suindicati
  accordi di deroga.
    In  cio'  l'art. 55,  comma 4, si rivela inadeguato rispetto alla
  funzione  che  il  decreto legge n. 26/1994 ha inteso perseguire in
  parte   qua,   e   quindi   contrastante   con   quel  criterio  di
  ragionevolezza   delle   leggi   ricavabile   dall'art.   3   della
  Costituzione.
    Nel caso di specie oltretutto l'irragionevolezza puo' apprezzarsi
  anche  con  riferimento all'art. 41 della Costituzione. Ed infatti,
  pur  non  essendo  contestabile  la  necessita' dell'intervento del
  legislatore  nella  materia oggetto di esame al fine di controllare
  ed indirizzare la liberta' di iniziativa economica dei soggetti del
  mercato televisivo e cinematografico, tale intervento deve tradursi
  nella  previsione  di  divieti o di vincoli positivi predeterminati
  nei contenuti.
    Cio'   non   avviene   nella   fattispecie  normativa  in  esame:
  l'eccessiva  genericita'  della  previsione  dell'intervento  delle
  associazioni    maggiormente    rappresentative   delle   categorie
  interessate   nell'indicata   procedura   negoziale   finisce   con
  l'impedire  di  operare  a  quella liberta' di iniziative economica
  delle  imprese audiovisive e dei titolari dei diritti di produzione
  e  distribuzione  cinematografica  che e' riconosciuta dallo stesso
  comma   4  dell'art. 55,  in  quanto  non  e'  consentito  loro  di
  individuare   con   precisione   quali  siano  le  associazioni  da
  coinvolgere e con quali modalita'.
                              P. Q. M.
    Letti ed applicati gli artt. 1 della legge costituzionale n. 1, e
  23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara  rilevante  nel  presente  giudizio e non manifestamente
  infondata  in  relazione  agli  artt. 3  e 41 della Costituzione la
  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 55, comma 4,
  della   legge   1965   n. 1213,  nella  parte  in  cui  prevede  la
  possibilita'  di  derogare  al  divieto contenuto nel comma 1 della
  medesima   disposizione  attraverso  accordi  tra  i  titolari  dei
  diritti,   le   associazioni   maggiormente  rappresentative  delle
  categorie interessate e i rappresentanti delle imprese audiovisive;
    Ordina  alla  cancelleria  di notificare la presente ordinanza al
  presidente   del   Consiglio   dei   Ministri,   nonche'  di  darne
  comunicazione  al  Presidente  del  Senato  della  Repubblica ed al
  Presidente della Camera dei deputati;
    Dispone   l'immediata   trasmissione  degli  atti  a  cura  della
  cancelleria alla Corte Costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Si comunichi.
        Roma, addi' 3 marzo 2000.
                         Il giudice. Rubino
00C0616