N. 390 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 2000

Ordinanza   emessa  il  3  marzo  2000  dal  tribunale  di  Roma  nel
procedimento  civile  vertente tra TV Internationale S.p.a. e Garante
per la Radioffusione e l'Editoria

Radiotelevisione  e  servizi  radioelettrici  - Sfruttamento di opere
filmiche  da  parte  delle emittenti televisive - Accordi di cessione
dei  diritti  televisivi  in  deroga ai termini minimi previsti dalla
legge  -  Necessaria  partecipazione  delle associazioni maggiormente
rappresentative   delle   categorie   interessate   -  Genericita'  e
inadeguatezza  di  tale previsione - Irragionevolezza - Lesione della
liberta'  di  iniziativa  economica  delle  imprese audiovisive e dei
titolari di diritti di produzione e distribuzione cinematografica.
- Legge 4 dicembre 1965, n. 1213, art. 55, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 41.
(GU n.28 del 5-7-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Nella  causa  civile  iscritta al n. 12208 del ruolo generale per
  gli  affari contenziosi civili dell'anno 1998, tra TV International
  S.p.a.,  in persona del legale rappresentante pro-tempore elett. te
  dom.to  in  Roma,  via  G.  Baglivi  n. 8,  presso  lo  studio  del
  procuratore avv.to Bruno Guglielmetti, che lo rappresenta e difende
  per   delega   a  margine  all'atto  del  ricorso  in  opposizione,
  ricorrente-opponente;   e   garante   per   la   radiodiffusione  e
  l'editoria,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro-tempore,
  domiciliato  ex  lege  in  Roma,  Via  dei Portoghesi n. 12, presso
  l'Avvocatura Generale dello Stato; resistente-opposto esaminati gli
  atti e sciogliendo la riserva, ha emesso la seguente ordinanza.
                          Rilevato in fatto
    1.   -   La  TV  International  S.p.a.,  in  persona  del  legale
  rappresentante  pro-tempore,  con  ricorso  depositato  in  data 1o
  aprile  1998  ha  presentato  opposizione all'ordinanza-ingiunzione
  Prot.  470/3070, emessa in data 3 marzo 1998 e notificata in data 6
  marzo  1998,  con  la  quale  il  Garante  per la Radiodiffusione e
  l'Editoria   ha   irrogato   nei   suoi   confronti   la   sanzione
  amministrativa  pecuniaria  di  L.  10.000.000 per aver trasmesso 1
  film  in  violazione  dell'art. 55,  quarto  comma,  della  legge 4
  dicembre  1965  n. 1213,  cosi'  come  novellato  dall'art. 12  del
  decreto-legge 4 gennaio 1994 n. 26, convertito con modificazioni in
  legge 1o marzo 1994 n. 153.
    In particolare, l'articolo 55 predetto, al comma 1 prevede che le
  opere filmiche italiane siano suscettibili di sfruttamento da parte
  delle   emittenti   televisive   solo   dopo  che  siano  trascorsi
  ventiquattro   mesi   dalla   prima  uscita  del  film  nelle  sale
  cinematografiche in Italia.
    Il  quarto  comma prevede che si possa derogare a detti termini a
  mezzo di accordo tra i titolari dei diritti, i rappresentanti delle
  imprese  audiovisive e le associazioni maggiormente rappresentative
  delle  categorie  interessate.  Nel  caso di specie, gli accordi di
  cessione    dei   diritti   televisivi   in   deroga   ai   termini
  legislativamente    stabiliti    per   la   diffusione   di   opere
  cinematografiche  "non  risultano  sottoscritti  dalle associazioni
  maggiormente rappresentative delle categorie interessate".
    2.  - Avverso tale provvedimento sono state formulate le seguenti
  censure:
        carenza  di  potere  o  incompetenza  assoluta  da  parte del
  Garante  ai sensi dell'art. 1, comma 22, della legge 31 luglio 1997
  n. 249.  In  particolare  secondo  il  ricorrente  il provvedimento
  sanzionatorio  del  3  marzo  1998  avrebbe  dovuto essere irrogato
  dall'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni istituita con la
  legge  del  31 luglio 1997 n. 249, che e' subentrata al garante per
  la radiodiffusione e l'editoria;
        illegittimita'  costituzionale  dell'art. 55,  quarto  comma,
  della  legge  4  dicembre 1965 n. 1213, modificato dall'art. 12 del
  decreto-legge  14  gennaio 1994 n. 26, convertito con modificazioni
  in   legge  1o  marzo  1994  n. 153.  In  particolare,  secondo  il
  ricorrente  la  disposizione  la cui violazione e' stata contestata
  sarebbe  contraria  agli  articoli 3  e 41 della Costituzione nella
  parte  in  cui prevede l'intervento delle associazioni maggiormente
  rappresentative  delle  categorie  interessate quale presupposto di
  validita'  degli  accordi  di  cessione  dei  diritti televisivi in
  deroga  ai  termini legislativamente stabiliti per la diffusione di
  opere cinematografiche;
        violazione  dell'art.  55,  1o  e  4o  comma,  della  legge 4
  dicembre  1965,  n. 1213,  cosi'  come  novellato  dall'art. 12 del
  decreto   legge   n. 14   gennaio   1994   n. 26,   convertito  con
  modificazioni  in  legge  1o  marzo  1994  n. 153  con  riferimento
  all'art. 7 della direttiva CE del 3 ottobre 1989 n. 552 ed all'art.
  189   del   trattato   istitutivo   della   Comunita'  europea.  In
  particolare,  posto  in  essere  in  violazione  dell'art. 7  della
  suindicata   Direttiva   che   non   prevede   l'intervento   delle
  associazioni    maggiormente    rappresentative   delle   categorie
  interessate   quale  presupposto  di  validita'  degli  accordi  di
  cessione    dei   diritti   televisivi   in   deroga   ai   termini
  legislativamente    stabiliti    per   la   diffusione   di   opere
  cinematografiche.

    3. - Si  e'  costituita  in giudizio l'amministrazione resistente
  contestando la fondatezza delle censure formulate.

                       Considerato in diritto

    4.  -  Le varie censure sollevate dall'opponente - con esclusione
  della  questione  di  legittimita' costituzionale - appaiono ad una
  prima  deliberazione  superabili, il che pone la rilevanza nel caso
  di specie della eccezione di legittimita' prospettata.
    In  particolare,  la  censura  relativa  alla carenza di potere o
  incompetenza  assoluta da parte del Garante apparirebbe superabile,
  in  quanto,  come si ricava indirettamente anche dall'art. 1, comma
  25,  della  legge  31  luglio  1997 n. 249, il subentro della nuova
  Autorita'  nelle competenze del precedente Garante e' avvenuta solo
  con  la  sua  entrata  in funzione, coincidente non con il semplice
  insediamento,  ma  piuttosto  con  l'effettiva  funzionalita' della
  nuova Autorita' all'emanazione dei regolamenti previsti dal comma 9
  dell'art. 1  della  legge  in  questione  (la  cui pubblicazione e'
  avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 22 luglio 1998).
    Anche  la  censura  relativa  alla  violazione  dell'art. 7 della
  direttiva  CE  del  3  ottobre  1989  n. 552 non appare prima facie
  fondata,   in   quanto,   anche   a   voler   ritenere  la  diretta
  applicabilita'  della  Direttiva  in parte qua, l'art. 55, comma 4,
  della   legge   4  dicembre  1965  n. 1213,  cosi'  come  novellato
  dall'art. 12  del  decreto  legge 14 gennaio 1994 n. 26, convertito
  con  modificazioni  in  legge  1o  marzo 1994 n. 153, non appare in
  contrasto  con  essa.  Cio'  in  quanto l'art. 7 della direttiva si
  limita  a  prevedere  dei  termini  minimi  per  la trasmissione in
  televisione  delle  opere  cinematografiche  e  la  possibilita' di
  derogarvi  attraverso  accordi  tra  gli  aventi  diritto  (ossia i
  titolari  dei  diritti  di  produzione  e distribuzione delle opere
  filmiche)   e   le   emittenti  televisive,  ma  non  esclude,  non
  rivenendosi, neanche in via interpretativa, un contenuto precettivo
  negativo  in  tal  senso,  che  i  legislatori  nazionali prevedano
  l'intervento   in  tali  accordi  dei  rappresentanti  delle  altre
  categorie  di  soggetti  interessati al mercato della distribuzione
  cinematografica   e  televisiva  delle  opere  filmiche  quali,  ad
  esempio, gli esercenti delle sale cinematografiche).
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 389/2000).
00C0617