N. 396 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 1999

Ordinanza  emessa  il  28  gennaio  1999 dalla Commissione tributaria
regionale  di  Venezia  sui  ricorso  proposto  da SICC S.p.a. contro
ufficio II.DD. di Rovigo

Imposte   e  tasse  in  genere  -  Condono  fiscale  -  Dichiarazioni
integrative  susseguenti ad avvisi di accertamento divenuti nulli per
effetto   della   sent.  n. 175/1986  della  Corte  costituzionale  -
Possibilita'  che  siano  modificate  in  domande  presentate a norma
dell'art.  19 d.l. n. 429/1982 e come tali liquidate (per definizione
automatica)   dagli   uffici   finanziari   -  Mancata  previsione  -
Irragionevole uniformita' di trattamento fra contribuenti destinatari
di  avvisi di accertamento validi e nulli - Violazione dei criteri di
razionalita' e parita' tributaria.
- D.L.  10  luglio  1982,  n. 429  (conv.,  con modif., nella legge 7
  agosto 1982, n. 516), art. 32, primo comma.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.28 del 5-7-2000 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

    Ha  pronunziato  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 1159/1998,
  proposto    in    appello    dalla    S.p.a.    SICC   in   persona
  dell'amministratore    pro-tempore    dott.    Ghinatti   Gabriele,
  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Franco  Fedozzi  di  Rovigo ed
  elettivamente  domiciliato  presso  il  suo studio in Rovigo via G.
  Mazzini n. 24 per delega in atti, appellanti;
    Contro  l'ufficio imposte dirette di Rovigo in persona del legale
  rappresentante pro-tempore; appellato per l'annullamento:
        della   decisione   n. 224/1993,  emessa  in  data  12 giugno
  13 agosto  1993  dalla  commissione  tributaria  di  primo grado di
  Rovigo sezione I;
    Visto il ricorso ed i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio;
    Viste le memorie delle parti;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Udito  alla  pubblica  udienza  del  28 gennaio 1999, il relatore
  cons.  Lamberti  e uditi altresi' i rappresentanti delle parti come
  da verbale.
    Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto.

                              F a t t o

    La societa' SICC ha impugnato innanzi alla commissione tributaria
  di  primo  grado di Rovigo, la cartella esattoriale n. 406.875.908,
  recante   un  carico  fiscale  complessivo  pari  a  L. 53.162.000,
  relativo  ad  imposte  definite  e  iscritte a ruolo ai sensi degli
  artt. 16,  17  e  20-bis  del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429,
  relative ad IRPEG e ILOR degli anni 1979 e 1980.
    La   cartella  traeva  origine  dalla  dichiarazione  integrativa
  proposta  dalla  societa'  a  seguito  dell'avviso  di accertamento
  notificato dall'Ufficio il 29 dicembre 1982.
    Nell'unico  motivo del ricorso la societa' richiamava la sentenza
  della   Corte  costituzionale  27 giugno  1986,  n. 175  che  aveva
  dichiarato nulli tutti gli accertamenti notificati dagli uffici nel
  periodo  tra  il  14 luglio  1982,  data  di  entrata in vigore del
  decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 e il 13 marzo 1983.
    Deduceva in proposito che le dichiarazioni di condono a suo tempo
  presentate  a  norma dell'art. 16 del decreto legge 10 luglio 1982,
  n. 429   dovevano   essere   correttamente   liquidate  secondo  il
  successivo art. 19 e pertanto secondo le modalita' di computo per i
  contribuenti non accertati.
    La  societa'  chiedeva  pertanto  la  rideterminazione del carico
  fiscale degli anni 1979 e 1980 con i criteri di cui all'art. 19 del
  decreto  legge  10 luglio  1982,  n. 429  e  cioe' sulla base della
  dichiarazione  dei  redditi  con estinzione della controversia e la
  restituzione di quanto illegittimamente versato.
    Con  la  decisione  in  epigrafe,  la  commissione di primo grado
  respingeva    il    ricorso,   ritenuta   l'irrevocabilita'   delle
  dichiarazioni  integrative  e delle istanze di definizione ai sensi
  dell'art. 32   del  decreto  legge  10 luglio  1982,  n. 429  e  la
  definivita'  delle  imposte  e  delle maggiori imposte acquisite in
  base a tali dichiarazioni.
    La  decisione  veniva  appellata per gli stessi motivi opposti in
  primo grado dalla societa' SICC innanzi alla commissione tributaria
  di   secondo  grado  di  Rovigo,  che,  con  ordinanza  n. 172  del
  14 novembre   1994,   riteneva   non  manifestamente  infondata  la
  questione di costituzionalita' dell'art. 32 comma primo del decreto
  legge  10 luglio  1982,  n. 429  nella  parte  in  cui la norma non
  consente che le domande di condono presentate ai sensi dell'art. 16
  del  decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 possano essere modificate
  a  seguito  della dichiarata incostituzionalita' degli accertamenti
  inviati  dagli  uffici  in  "zona condono" dalla sentenza 26 giugno
  1986, n. 175 della Corte costituzionale.
    Con  ordinanza  del  5 marzo  1998, n. 42 la Corte costituzionale
  dichiarava   manifestamente   inammissibile  la  questione  siccome
  proposta, considerato che l'ordinanza di rimessione risultava priva
  di  qualsiasi elemento di valutazione della fattispecie oggetto del
  giudizio   principale   ne'   prospettava  una  sia  pur  sintetica
  motivazione della rilevanza della questione.
    Il  giudizio  e' stato riassunto innanzi alla sezione e nel corso
  dell'udienza  del  28 gennaio  1999,  la  causa  e' stata discussa,
  quindi trattenuta in decisione.

                            D i r i t t o

    1.   -  Alla  societa'  SICC  e'  stata  notificata  la  cartella
  esattoriale  n. 406.875.908 relativa al carico fiscale per gli anni
  1979  e  1980  derivante  da  un avviso di accertantento notificato
  dall'ufficio  in data 29 dicembre 1982, sul quale la societa' aveva
  proposto  istanza  di  condono  ai sensi degli artt. 16 del decreto
  legge  10 luglio  1982,  n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982,
  n. 516.
    L'ufficio   imposte   dirette   di   Rovigo  ha  conseguentemente
  determinato  l'imposta  nei  confronti della societa' tenendo conto
  del  proposto  condono  e  ha notificato la cartella esattoriale in
  base  all'art. 16,  17  e  20-bis del decreto legge 10 luglio 1982,
  n. 429.
    In  particolare,  l'art. 16,  comma 1 del decreto legge 10 luglio
  1982,  n. 429 prevede che "per i periodi d'imposta relativamente ai
  quali  anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione
  integrativa   e'  stato  notificato  accertamento  in  rettifica  o
  d'ufficio,   la   controversia  si  estingue  se  la  dichiarazione
  integrativa  reca  un  imponibile  non  inferiore  alla  somma  del
  sessanta  per  cento  dell'imponibile  accertato dall'ufficio e del
  quindici per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente".
    In  seguito alla decisione di codesta ecc.ma Corte costituzionale
  del   7 luglio  1986,  n. 175,  la  contribuente  sostiene  che  la
  determinazione  dell'imposta va operata sulla base dell'art. 19 del
  decreto  legge  n. 429  del 1982, nonostante la proposta domanda di
  condono, da considerare tamquam non esset perche' l'accertamento da
  cui l'istanza medesima trae origine e' radicalmente nullo in quanto
  notificato  fra  il  14 luglio  1982 e il 13 marzo 1983, cosiddetta
  "zona condono".
    Con  la  citata  sentenza  n. 175  del  1986  e'  stato, infatti,
  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  l'art. 16, del decreto
  legge  10 luglio  1982,  n. 429,  come  modificato  con la legge di
  conversione  7 agosto  1982, n. 516, per violazione degli artt. 3 e
  97  della  Costituzione, nella parte in cui consente la notifica di
  accertamenti   in   rettifica   o   d'ufficio  sino  alla  data  di
  presentazione  della  dichiarazione integrativa, anziche' sino alla
  data  di  entrata in vigore del decreto legge n. 429/1982, operando
  cosi'  una  discriminazione  tra i contribuenti in forza di un atto
  dell'amministrazione finanziaria.
    Come  ricordato in precedenza, l'avviso di accertamento era stato
  notificato  alla  societa' SICC in data 29 dicembre 1982 e pertanto
  nel  periodo  corrente  fra  il  14 luglio 1982, data di entrata in
  vigore del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 e il 13 marzo 1983.
  Ad  avviso  della  societa'  SICC  l'accertamento  doveva  pertanto
  ritenersi  inficiato  di  nullita'  sulla base delle considerazioni
  svolte  da  codesta  ecc.ma  Corte nella citata sentenza n. 175 del
  1986,  con  conseguente  mancanza  di  presupposto della domanda di
  condono  proposta  dalla  societa',  il cui reddito doveva pertanto
  essere  determinato in base al successivo art. 19 del decreto legge
  n. 429  del 1982, come modificato dalla legge di conversione n. 516
  del 1982.
    Il  primo  comma  di  tale  ultima  disposizione prevede che "per
  ciascuno  dei  periodi di imposta relativamente ai quali il termine
  per  la  presentazione della dichiarazione e' scaduto anteriormente
  al   primo  agosto  1982,  il  contribuente  con  la  dichiarazione
  integrativa  puo'  richiedere, se non e' stato notificato avviso di
  accertamento,  che  l'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche,
  l'imposta  sul  reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale
  sui  redditi  siano definite per definizione automatica a norma dei
  seguenti commi".

    2. - Dall'assunto   della   societa',   riportato  sia  nell'atto
  introduttivo  del  giudizio che nell'appello circa la necessita' di
  determinare il tributo sulla scorta dell'art. 19 e non dell'art. 16
  del   decreto   legge  n. 429  del  1982  e  dal  richiamo  operato
  dall'ufficio  -  anche in ambedue i gradi di giudizio - all'art. 32
  del  decreto  legge  citato,  e'  insorto il dubbio di legittimita'
  costituzionale  di  tale  ultima  disposizione,  che  ha costituito
  l'oggetto  dell'ordinanza  di  rimessione 14 novembre 1994 n. 172 a
  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  di  tale  ultima  norma per
  sospetta violazione dell'art. 3 della Costituzione.
    Secondo   l'art. 32  del  decreto  legge  n. 429  del  1982,  "le
  dichiarazioni  integrative  e  le  istanze di definizione di cui al
  presente   decreto,   da   redigersi   in   carta   semplice,  sono
  irrevocabili.  Le  imposte  e  le maggiori imposte che ne risultano
  sono  acquisite  a  titolo  definitivo e le definizioni intervenute
  sulla  base  di  dette  dichiarazioni  e istanze non possono essere
  modificate  dagli uffici ne' contestate dai contribuenti se non per
  errore  materiale  o  per  violazione  delle  norme  degli articoli
  precedenti".
    Ad  avviso  della  remittente  commissione  di  secondo  grado di
  Rovigo:
        dalla  norma  deriva  che  vengano trattati allo stesso modo,
  sulla  base  di  quanto previsto dall'art. 16 del decreto legge sia
  coloro  che  abbiano  ricevuto  la  notifica di un valido avviso di
  accertamento  sia  contro  i  quali  siano  stati destinatari di un
  accertamento   nullo   per   effetto  della  sentenza  della  Corte
  costituzionale n. 175 del 1986;
        tale  uniformita'  di  trattamento, del tutto irragionevole e
  immotivata   non  puo'  essere  evitata  dall'interprete  senza  la
  sostanziale disapplicazione della norma di legge;
        la  sostanziale iniquita' della norma e' palese dai tentativi
  operati   da  numerose  commissioni  tributarie  per  superarne  il
  disposto:  in  presenza  di  dichiarazione  integrativa  nulla,  la
  commissione  di  primo  grado  di  Torino  (dec.  n. 1248/1988)  ha
  statuito  che  il  condono  e'  valido  e  va  liquidato come se il
  contribuente  avesse  chiesto  il  condono  sulla  base del reddito
  dichiarato.  E  la  commissione  di  secondo  grado  di  Treviso ha
  affermato  che il contribuente puo' convertire ex art. 1424 c.c. la
  dichiarazione  di  condono  presentata  ai  sensi  dell'art. 16  in
  dichiarazione  di  condono  presentata  ai  sensi  dell'art. 19 del
  decreto legge n. 429 del 1982;
        la   sostanziale   iniquita'  della  norma  non  e'  comunque
  superabile  in  quanto  la declaratoria di nullita' derivante dalla
  sentenza  n. 175  del 1986 di codesta ecc.ma Corte investe l'avviso
  di  accertamento ma non la dichiarazione di condono. Tali atti sono
  diversi, non necessariamente consequenziali e perdippiu' promananti
  da  soggetti  diversi  quali  l'ufficio  e  il contribuente: non e'
  possibile  inferire  la  nullita'  della  dichiarazione integrativa
  proposta   in  presenza  di  avviso  di  accertamento  nullo,  ne',
  tantomeno  la sua revocabilita' stante il disposto dall'art. 32 del
  decreto legge n. 429 del 1982.
    Come  precisato  in  narrativa,  la questione e' stata dichiarata
  manifestamente   inammissibile   da   codesta   ecc.ma   Corte  con
  l'ordinanza  del 5 marzo 1998, n. 42 che ha ritenuto l'ordinanza di
  rimessione  "priva  di  qualsiasi  elemento di individuazione della
  fattispecie oggetto del giudizio principale e non prospetta una sia
  pur sintetica motivazione della rilevanza della questione".
    3.   -   Ritiene  il  collegio  che  la  questione  debba  essere
  riprospettata  nei medesimi termini della ricordata ordinanza anche
  se   con   le   precisazioni  richieste  da  codesta  ecc.ma  Corte
  costituzionale nell'ordinanza sopra richiamata.
    3.1.  -  Circa  la necessita' di meglio precisare gli elementi di
  valutazione  della  fattispecie oggetto del giudizio principale, va
  ribadito quanto esposto in narrativa della presente ordinanza.
    La   cartella   esattoriale   n. 406.875.908   per  L. 53.162.000
  notificata  alla  societa'  SICC trae origine dalla liquidazione di
  imposte  definite  e iscritte a ruolo ai sensi degli artt. 16, 17 e
  20-bis  del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, relative ad IRPEG
  e  ILOR degli anni 1979 e 1980 e cioe' a seguito di proposizione di
  istanza di condono susseguente ad avviso di accertamento.
    Siffatto  avviso e' stato notificato alla societa' il 29 dicembre
  1982: e' pertanto inficiato di nullita' secondo quanto affermato da
  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale nella sentenza del 27 giugno
  1986,  n. 175  che  ha  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo
  l'art. 16  del  decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 nella parte in
  cui  consentiva  agli  uffici  di  procedere  ad accertamento anche
  successivamente  alla data del 14 luglio 1982, di entrata in vigore
  del suddetto decreto legge.
    Sulla  scorta dell'irrevocabilita' delle dichiarazioni di condono
  sancita  dall'art. 32  del  decreto  legge  in  esame, l'ufficio ha
  operato  la  liquidazione dell'IRPEG e dell'ILOR relative agli anni
  1979 e 1980 a norma dell'art. 16 (e cioe' in presenza di una valida
  dichiarazione  di  condono  del  contribuente)  e  non gia' a norma
  dell'art. 19   (e   cioe'  secondo  le  modalita'  previste  per  i
  contribuenti  non  accertati).  Il  contribuente  sostiene, invece,
  l'applicazione   di   tale   ultima   modalita'  data  la  nullita'
  dell'accertamento.
    3.2.  -  Circa  l'obbligo di espressa motivazione sulla rilevanza
  della  questione,  ritenuto  inosservato  da  codesta  ecc.ma Corte
  nell'ordinanza  della commissione di Rovigo, il collegio rileva che
  l'operato  dell'ufficio trae origine dalla definizione dell'art. 32
  del  decreto  legge  n. 429 del 1982, che definisce irrevocabili le
  dichiarazioni  di  condono  comunque  presentate, senza distinguere
  quelle   inficiate  di  nullita'  sopravvenuta  per  effetto  della
  decisione di codesta ecc.ma Corte.
    La  latitudine  della  disposizione  non consente di revocare per
  erroneita'  di presupposto le dichiarazioni di condono presentate a
  seguito  di  accertamento  divenuto  nullo e di equiparare - per le
  dichiarazioni    integrative    presentate    relativamente    agli
  accertamenti  notificati in "zona condono" - la situazione prevista
  dall'art. 16  a  quella  stabilita  dall'art. 19  del decreto legge
  n. 429  del  1982  e  liquidare  l'imposta  come se non fosse stato
  notificato avviso di accertamento.
    Nel  che l'obbligo del giudice - e a maggior ragione degli uffici
  delle  imposte  -  di  dover  determinare e liquidare il tributo in
  conformita'  dell'art. 16  non  gia' dell'art. 19 del decreto legge
  n. 429  del  1982, nonostante la dichiarazione del contribuente sia
  inficiata  da  errore,  per  avere ritenuto valida' un accertamento
  radicalmente nullo perche' notificato in "zona condono" come oramai
  jus  receptum  successivamente  alla  sentenza  n. 175  del 1986 di
  codesta Corte costituzionale.
    Il   richiamo   letterale   all'art. 32   del  decreto  legge  e'
  inoppugnabile  nel  caso di specie, ove la sentenza impugnata della
  commissione  di  primo  grado  di  Rovigo  n. 244  del  12 giugno -
  13 agosto   1993,  ha  rigettato  il  ricorso  della  contribuente,
  ritenendo   che  le  dichiarazioni  integrative  e  le  istanze  di
  definizione siano irrevocabili e che di conseguenza le imposte e le
  maggiori   imposte  che  ne  risultano  siano  acquisite  a  titolo
  definitivo.
    Perdurando  la  vigenza dell'art. 32 del decreto legge n. 429 del
  1982  nell'attuale  formulazione,  la conclusione dei primi giudici
  appare  l'unica  coerente  e  sostenibile.  Ne  seguirebbe  la  sua
  conferma e il rigetto dell'appello della contribuente.
    3.3.  -  Circa  la non manifesta infondatezza della questione, il
  collegio  condivide in toto le considerazioni svolte dal remittente
  e  riportate  al  punto  2 della motivazione, aggiungendo due brevi
  considerazioni:
    3.3.1.  -  Il  dubbio  di  conformita' ai precetti di logica e di
  razionalita'  dell'art. 32  del  decreto  legge  n. 429 del 1982 e'
  conseguente   alla  sopravvenuta  declaratoria  di  nullita'  degli
  accertamenti  intervenuti  fra il 14 luglio 1982 e il 13 marzo 1983
  per  effetto  della nota sentenza n. 175 del 1986 di codesta ecc.ma
  Corte,  prima  della quale l'irrevocabilita' delle dichiarazioni di
  condono  in qualsiasi momento proposte era sicuramente coerente con
  l'intero  sistema  del  decreto  legge  n. 429  del 1982: nel testo
  antecedente   alla   sentenza   l'art. 16  del  decreto  legge  non
  distingueva  fra  le dichiarazioni integrative presentate a seguito
  di accertamenti notificati prima o dopo la sua entrata in vigore.
    L'annullamento  della  disposizione  sotto tale ultimo profilo ha
  reso inevitabile il coordinamento l'art. 16 e l'art. 32 del decreto
  legge  n. 429  del  1982; e' priva di razionalita' e di coerenza la
  liquidazione   dell'imposta   in   in  base  ad  una  dichiarazione
  integrativa rapportata ad accertamento dichiarato nullo sin dal suo
  insorgere solo perche' l'accertamento stesso era valido nel momento
  in  cui il contribuente ha presentato la relativa istanza e perche'
  quest'ultima  e'  stata  espressamente  dichiarata irrevocabile dal
  legislatore.
    Non  giustifica  una fictio juris di tal fatta la sua conformita'
  all'interesse dell'amministrazione finanziaria, la cui posizione di
  parita'  con  il contribuente comporta per il legislatore l'obbligo
  di  adeguare le norme alla tutela riconosciutagli dal costituente e
  di  reperire  sistemi  adeguati a rendere effettiva la salvaguardia
  apprestata   dagli   organi   ai   cio'   deputati.   Allorche'  il
  comportamento  del  soggetto  abbia  tratto  origine da presupposti
  riconosciussti  illegittimi  o addirittura nulli (come avvenuto per
  gli  accertamenti  operati,  "zona condono" non puo' il legislatore
  non  adeguarsi  alla  nuova  situazione,  insistere nel considerare
  irrevocabile la manifestazione di volonta' a suo tempo espressa.
    L'adeguamento  delle  norme  e'  pero'  compito  del giudice solo
  quando risolva in una loro interpretazione evolutiva, ma non quando
  si  tratti  di  inciderne  la portata. Tale compito, in un ordinato
  assetto  di  poteri,  compete  al  legislatore  o,  in sua vece, al
  giudice delle leggi.
    3.3.2.  - L'irrevocabilita' anche delle dichiarazioni integrative
  presentate  dal  contribuente a seguito degli accertamenti eseguiti
  fra  il  14 luglio  1982  e  il  13 marzo  1983  (cosiddetta  "zona
  condono")  comporta  poi  l'ultrattivita'  dell'art. 16  anche dopo
  l'entrata in vigore del decreto legge n. 429 del 1982 senza neppure
  un  criterio  uniforme  per tutti i contribuenti ma solo sulla base
  della casualita', connessa all'invio di un avviso di accertamento.
    Siffatta  accidentalita'  nell'imposizione  non  e'  conforme  ai
  criteri  di razionalita' e di parita' di trattamento che dovrebbero
  essere  considerati  alla  base di un moderno ed efficiente sistema
  tributario.

    4. - E'  pertanto  necessario  ribadire  le conclusioni raggiunta
  dall'ordinanza  della  commissione  di  secondo  grado  di Rovigo e
  rimettere   a   codesta   ecc.ma   Corte   costituzionale   l'esame
  dell'art. 32,  primo  comma,  del  decreto  legge  10 luglio  1982,
  n. 429,  convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 per contrasto
  con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non consente che
  le  domande di condono presentate a norma dell'art. 16 dello stesso
  decreto    legge    possano    essere    modificate    a    seguito
  dell'incostituzionalita'  dichiarata con sentenza n. 175/1986 della
  Corte costituzionale in domande presentate a norma dell'art. 19 del
  citato decreto legge e come tali liquidate dagli uffici finanziari.
    E'  pertanto  necessario sospendere il presente giudizio ai sensi
  dell'art. 23,  legge  11 marzo  1953, n. 87, e rimettere alla Corte
  costituzionale l'esame della questione.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134, della costituzione, 1, legge costituzionale
  9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg., legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
  costituzionalita'  dell'art. 32,  primo  comma,  del  decreto legge
  10 luglio  1982,  n. 429,  convertito  nella  legge  7 agosto 1982,
  n. 516 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nei termini di
  cui in motivazione;
    Sospende ogni pronunzia sul ricorso in epigrafe;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
  costituzionale perche' si pronunci sulla predetta questione;
    Dispone,  altresi',  che  la  presente  ordinanza,  a  cura della
  segreteria, sia notificata a tutte le parti in causa, al Presidente
  del  Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti dei due
  rami del Parlamento.
    Cosi' deciso in Venezia - Mestre, addi' 28 gennaio 1999 in camera
  di consiglio.
                  Il presidente relatore: Lamberti
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