N. 397 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 marzo 2000
Ordinanza emessa il 28 marzo 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia sul ricorso proposto da E.N.E.L. S.p.a. contro il comune di Ceto Imposte e tasse - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche dei comuni e delle province (T.O.S.A.P.) - Criteri di determinazione per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi, condutture e simili - Inosservanza di principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega n. 421/1992. - D.Lgs. 18 novembre (recte: 15 novembre) 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 53 e 76 (in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4, lett. b), punto 1).(GU n.28 del 5-7-2000 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 831/1997, depositato l'11 febbraio 1997, avverso accertamento n. 4329/1996 - TOSAP contro comune di Ceto, proposto da: ENEL S.p.a. residente a Milano in via Carducci n. 1/3, difeso da: dott.ssa Biroli Francesca residente a Milano in c/o ENEL S.p.a. via Carducci n. 14. Premesso in fatto Con ricorso notificato il 10 dicembre 1996 depositato nella segreteria di questa commissione provinciale il giorno 11 febbraio 1997 successivo, l'ENEL Societa' per azioni sede di Milano ha impugnato l'avviso di accertamento d'ufficio notificato il 10 dicembre 1996, con cui il comune di Ceto aveva accertato a carico ENEL la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche comunali relativa all'anno 1996 determinandola in L. 10.000.000= oltre la soprattassa e gli interessi moratori per un totale di L. 22.000.000= netto dell'importo gia' versato allo stesso titolo equivalente a L. 500.000=. Ha dedotto a sostegno del ricorso che gli articoli 46 e 47 comma 1 e 2 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 che determina i criteri per l'applicazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e del suolo pubblico con conduttori, cavi in genere ed altri manufatti destinati ad impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico sulla cui base il comune di Ceto aveva accertato la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, erano costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 70 della costituzione poiche' la lex 23 ottobre 1992 n. 421 art. 4 comma 4 con cui il Parlamento aveva delegato il governo ad emanare uno, o piu', decreti legislativi volti alla revisione ed armonizzazione dei tributi degli enti locali con effetto a far data dal 1 gennaio 1994, aveva stabilito, che i comuni e le provincie fossero suddivisi in sole cinque classi ed in modo che per le occupazioni permanenti le variazioni in aumento dei tributi non potessero superare il 50% delle misure massime di tassazione fino ad allora applicate, cosi' che gli Enti Locali ritraessero un piu' adeguato beneficio economico dalla tassa. Le norme delegate non hanno rispettato le norme ed i principi direttivi, in quanto in particolare, per quanto attiene alle occupazioni permanenti, hanno determinato in modo uguale per tutti i comuni e le provincie la misura massima e minima dell'imposta, senza tener conto del diverso beneficio economico che le aziende esercenti servizi di pubblico interesse potevano realizzare in zone territoriali densamente dotate di utenze o viceversa in zone con pochissime utenze quali sono i territori agricoli o montani; non aveva suddiviso i comuni in classi e non aveva il tetto del 50% di aumento massimo rispetto alle misure di tassazione vigente alla data del 31 gennaio 1993, come ad esempio nel comune di Ceto. Posto che, per esempio, il comune di Ceto ha incrementato la tassa cosiddetta TOSAP di ben 201 volte la tassa imposta all'ente erogatore per il 1993 senza, peraltro, che l'aumento possa trovare giustificazione in nuova occupazione realizzata nel 1995. La societa' ricorrente "ENEL" ha eccepito l'illegittimita' del modo di tassazione adottato dal comune di Ceto in esecuzione dell'art. 40 del d.lgs. n. 507/1993 per violazione della legge delega del 23 aprile 1992 n. 421, chiedendo la declaratoria di illegittimita' ed il conseguente annullamento dell'accertamento e invito al pagamento di maggior imposta e sanzioni da parte della commissione tributaria provinciale. Il comune di Ceto non e' comparso in udienza e non ha prodotto proprie controdeduzioni. Con ordinanza del 28 Marzo 2000 questa commissione ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, ex art. 39 del d.lgs. 546/1992 ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con la conseguente sospensione del giudizio. Questa commissione ha ritenuto rilevante la questione di illegittimita' costituzionale sollevata dall'ENEL perche' viola l'art. 51 comma 2 del d.lgs. 507/1993. Infatti, se venisse applicato, determinerebbe il venir meno dei criteri di tassazione delle occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con conduttori elettrici, applicata dal comune di Ceto per riscossione del tributo con conseguente illegittimita' dell'accertamento impugnato che dovrebbe essere annullato. La questione resta rilevante nonostante le conclusioni formulate dall'ENEL in ordine alla domanda di annullamento dell'avviso di accertamento poiche' questa commissione non puo' disapplicare in via incidentale il regolamento in questione per la determinazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche del comune, posto che in tal modo farebbe venir meno la disposizione secondaria applicata in sede di accertamento, essendo tale regolamento, come e' pacifico in causa, conforme alla legge delegata. E' infatti la legge delegata ad essere sospetta di illegittimita' costituzionale. Pertanto e' questa che deve essere valutata in relazione alla conformita' al dettato della Costituzione. La questione e' ad avviso di questa commissione tributaria non manifestamente infondata. Il legislatore delegato doveva, ai fini di rideterminare le tariffe della tassa per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP) uniformarsi alle direttive imposte dall'art. 4 comma 4 della legge delegata n. 421 del 1992, della quale qui interessano i primi due comuni: 1) rideterminazione delle tariffe ai fini di una piu' adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonche' in relazione alla ripartizione dei comuni in non piu' di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50 per cento delle misure massime di tassazione vigente. 2) Introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per l'occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi. A tale proposito va evidenziato che il solo modo con il quale il legislatore delegato avrebbe assicurato il rispetto della soglia di aumento del 50 per cento della tassa, fino ad allora vigente, era quella di porre un limite specifico ai comuni nella determinazione delle nuove tariffe. Tale limite non e' stato previsto nel decreto legislativo 507/1993. D i r i t t o L'ENEL ha invocato l'illegittimita' costituzionale che questa commissione ritiene non manifestamente infondata. Infatti nonostante l'emanazione di norme legislative collegate alla legge finanziaria per l'anno 1999, il comune di Ceto e' rimasto inerte rendendo palese la volonta' di non provvedere in proposito nemmeno avvalendosi dell'agevolazione della facolta' di definire le controversie mediante le riduzioni previste dalla cosiddetta legge Bassanini del 1997, continuando cosi' a pretendere l'intera "TOSAP" ora maggiorata oltre il 50%. E' pertanto da concludere che la norma delegata consente effetti contributivi perversi, cosi' violando gli artt. 53 e 76 della Costituzione. La questione non appare manifestamente infondata, il che comporta la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. La commissione visti gli art. 134 della Costituzione 23 della lex 11 Marzo 1953 n. 87; Dichiara tuttora rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2 del d.legs. 18 Dicembre 1993 n. 507 per violazione degli art. 53 e 76 comma 1 della Costituzione con riferimento alla legge delega 23 Ottobre 1992 n. 421 art. 4 comma 4 lettera b) punto 1); dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza venga notificata alle patti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati, mandando alla segretaria della commissione provinciale per l'adempimento dei suddetti incombenti. Brescia, addi' 28 marzo 2000. Il presidente: Lombardi Il relatore: Milanesi 00c0624