N. 397 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 marzo 2000

Ordinanza  emessa  il  28  marzo  2000  dalla  Commissione tributaria
provinciale di Brescia sul ricorso proposto da E.N.E.L. S.p.a. contro
il comune di Ceto

Imposte  e  tasse  - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree
pubbliche  dei  comuni  e  delle  province  (T.O.S.A.P.) - Criteri di
determinazione  per  le  occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo
stradale  con  cavi, condutture e simili - Inosservanza di principi e
criteri direttivi fissati dalla legge delega n. 421/1992.
- D.Lgs.  18  novembre  (recte:  15  novembre) 1993, n. 507, art. 47,
  commi 1 e 2.
- Costituzione,  artt.  53  e  76 (in relazione alla legge 23 ottobre
  1992, n. 421, art. 4, comma 4, lett. b), punto 1).
(GU n.28 del 5-7-2000 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha   emesso   la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 831/1997,
  depositato  l'11 febbraio 1997, avverso accertamento n. 4329/1996 -
  TOSAP  contro  comune di Ceto, proposto da: ENEL S.p.a. residente a
  Milano in via Carducci n. 1/3, difeso da: dott.ssa Biroli Francesca
  residente a Milano in c/o ENEL S.p.a. via Carducci n. 14.

                          Premesso in fatto

    Con  ricorso  notificato  il  10  dicembre  1996 depositato nella
  segreteria  di questa commissione provinciale il giorno 11 febbraio
  1997  successivo,  l'ENEL  Societa'  per  azioni  sede di Milano ha
  impugnato  l'avviso  di  accertamento  d'ufficio  notificato  il 10
  dicembre  1996,  con cui il comune di Ceto aveva accertato a carico
  ENEL  la  tassa  per  l'occupazione  degli  spazi ed aree pubbliche
  comunali  relativa  all'anno  1996 determinandola in L. 10.000.000=
  oltre  la  soprattassa e gli interessi moratori per un totale di L.
  22.000.000=  netto  dell'importo  gia'  versato  allo stesso titolo
  equivalente  a  L.  500.000=.     Ha dedotto a sostegno del ricorso
  che  gli  articoli  46 e 47 comma 1 e 2 del d.lgs. 15 novembre 1993
  n. 507  che  determina i criteri per l'applicazione della tassa per
  l'occupazione  del  sottosuolo e del suolo pubblico con conduttori,
  cavi in genere ed altri manufatti destinati ad impianti tecnologici
  pubblici  o  di interesse pubblico sulla cui base il comune di Ceto
  aveva  accertato  la  tassa  per  l'occupazione del suolo pubblico,
  erano  costituzionalmente  illegittimi  per violazione dell'art. 70
  della  costituzione  poiche'  la  lex 23 ottobre 1992 n. 421 art. 4
  comma  4 con cui il Parlamento aveva delegato il governo ad emanare
  uno,   o   piu',   decreti  legislativi  volti  alla  revisione  ed
  armonizzazione dei tributi degli enti locali con effetto a far data
  dal  1  gennaio  1994, aveva stabilito, che i comuni e le provincie
  fossero  suddivisi  in  sole  cinque  classi  ed in modo che per le
  occupazioni  permanenti  le  variazioni  in aumento dei tributi non
  potessero  superare  il 50% delle misure massime di tassazione fino
  ad  allora applicate, cosi' che gli Enti Locali ritraessero un piu'
  adeguato beneficio economico dalla tassa.
    Le  norme  delegate  non  hanno rispettato le norme ed i principi
  direttivi,  in  quanto  in  particolare,  per  quanto  attiene alle
  occupazioni  permanenti, hanno determinato in modo uguale per tutti
  i  comuni  e  le provincie la misura massima e minima dell'imposta,
  senza  tener  conto  del diverso beneficio economico che le aziende
  esercenti servizi di pubblico interesse potevano realizzare in zone
  territoriali  densamente  dotate  di utenze o viceversa in zone con
  pochissime  utenze  quali  sono i territori agricoli o montani; non
  aveva  suddiviso i comuni in classi e non aveva il tetto del 50% di
  aumento  massimo  rispetto  alle  misure di tassazione vigente alla
  data  del  31  gennaio  1993,  come  ad esempio nel comune di Ceto.
      Posto  che,  per  esempio, il comune di Ceto ha incrementato la
  tassa  cosiddetta  TOSAP di ben 201 volte la tassa imposta all'ente
  erogatore  per il 1993 senza, peraltro, che l'aumento possa trovare
  giustificazione  in  nuova  occupazione realizzata nel 1995.     La
  societa' ricorrente "ENEL" ha eccepito l'illegittimita' del modo di
  tassazione  adottato  dal comune di Ceto in esecuzione dell'art. 40
  del  d.lgs.  n. 507/1993  per  violazione della legge delega del 23
  aprile  1992 n. 421, chiedendo la declaratoria di illegittimita' ed
  il conseguente annullamento dell'accertamento e invito al pagamento
  di maggior imposta e sanzioni da parte della commissione tributaria
  provinciale.
    Il  comune  di  Ceto non e' comparso in udienza e non ha prodotto
  proprie controdeduzioni.
    Con  ordinanza del 28 Marzo 2000 questa commissione ritenendo non
  manifestamente    infondata    la    questione    di   legittimita'
  costituzionale,  ex  art. 39  del  d.lgs.  546/1992  ha disposto la
  trasmissione   degli   atti   alla   Corte  costituzionale  con  la
  conseguente sospensione del giudizio.
    Questa   commissione   ha  ritenuto  rilevante  la  questione  di
  illegittimita'  costituzionale  sollevata  dall'ENEL  perche' viola
  l'art. 51 comma 2 del d.lgs. 507/1993.
    Infatti,  se  venisse applicato, determinerebbe il venir meno dei
  criteri  di  tassazione  delle  occupazioni  del  soprassuolo e del
  sottosuolo  con  conduttori elettrici, applicata dal comune di Ceto
  per   riscossione   del   tributo  con  conseguente  illegittimita'
  dell'accertamento  impugnato  che  dovrebbe  essere  annullato.  La
  questione  resta  rilevante  nonostante  le  conclusioni  formulate
  dall'ENEL  in  ordine  alla  domanda di annullamento dell'avviso di
  accertamento  poiche'  questa  commissione non puo' disapplicare in
  via  incidentale  il regolamento in questione per la determinazione
  della  tassa  di  occupazione  spazi  ed aree pubbliche del comune,
  posto che in tal modo farebbe venir meno la disposizione secondaria
  applicata  in  sede di accertamento, essendo tale regolamento, come
  e'  pacifico  in causa, conforme alla legge delegata. E' infatti la
  legge delegata ad essere sospetta di illegittimita' costituzionale.
  Pertanto  e'  questa  che  deve  essere  valutata in relazione alla
  conformita' al dettato della Costituzione.
    La  questione  e'  ad avviso di questa commissione tributaria non
  manifestamente infondata.
    Il  legislatore  delegato  doveva,  ai  fini  di rideterminare le
  tariffe  della  tassa  per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP)
  uniformarsi  alle direttive imposte dall'art. 4 comma 4 della legge
  delegata  n. 421  del 1992, della quale qui interessano i primi due
  comuni:
        1)  rideterminazione  delle  tariffe  ai  fini  di  una  piu'
  adeguata  rispondenza  al beneficio economico ritraibile nonche' in
  relazione  alla  ripartizione  dei  comuni  in  non  piu' di cinque
  classi.  Le  variazioni  in aumento, per le occupazioni permanenti,
  non  potranno  superare  il  50  per  cento delle misure massime di
  tassazione vigente.
        2)  Introduzione di forme di determinazione forfettaria della
  tassa per l'occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo
  con  linee  elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di
  parametri significativi.
    A  tale proposito va evidenziato che il solo modo con il quale il
  legislatore delegato avrebbe assicurato il rispetto della soglia di
  aumento  del  50 per cento della tassa, fino ad allora vigente, era
  quella  di porre un limite specifico ai comuni nella determinazione
  delle  nuove tariffe. Tale limite non e' stato previsto nel decreto
  legislativo 507/1993.

                            D i r i t t o

    L'ENEL  ha  invocato  l'illegittimita'  costituzionale che questa
  commissione   ritiene   non   manifestamente   infondata.   Infatti
  nonostante  l'emanazione  di norme legislative collegate alla legge
  finanziaria  per  l'anno  1999, il comune di Ceto e' rimasto inerte
  rendendo  palese la volonta' di non provvedere in proposito nemmeno
  avvalendosi   dell'agevolazione   della  facolta'  di  definire  le
  controversie  mediante le riduzioni previste dalla cosiddetta legge
  Bassanini del 1997, continuando cosi' a pretendere l'intera "TOSAP"
  ora maggiorata oltre il 50%. E' pertanto da concludere che la norma
  delegata consente effetti contributivi perversi, cosi' violando gli
  artt. 53 e 76 della Costituzione.
    La questione non appare manifestamente infondata, il che comporta
  la  sospensione  del giudizio in corso e la trasmissione degli atti
  alla Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
    La commissione visti gli art. 134 della Costituzione 23 della lex
  11 Marzo 1953 n. 87;
    Dichiara  tuttora  rilevante  e  non  manifestamente infondata la
  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2
  del  d.legs. 18 Dicembre 1993 n. 507 per violazione degli art. 53 e
  76  comma 1 della Costituzione con riferimento alla legge delega 23
  Ottobre  1992 n. 421 art. 4 comma 4 lettera b) punto 1); dispone la
  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che la presente ordinanza venga notificata alle patti ed
  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e che sia comunicata al
  Presidente  del  Senato ed al Presidente della Camera dei deputati,
  mandando   alla   segretaria   della  commissione  provinciale  per
  l'adempimento  dei  suddetti  incombenti.         Brescia, addi' 28
  marzo 2000.
                       Il presidente: Lombardi
Il relatore: Milanesi
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