N. 398 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 marzo 2000

Ordinanza  emessa  il  28  marzo  2000  dal  tribunale di Brescia sul
ricorso da E.N.E.L. S.p.a. contro/comune di Ceto

Imposte  e  tasse  - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree
pubbliche  dei  comuni  e  delle  province  (T.O.S.A.P.) - Criteri di
determinazione  per  le  occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo
stradale  con  cavi, condutture e simili - Inosservanza di principi e
criteri direttivi fissati dalla legge delega n. 421/1992.
- D.Lgs.  18  novembre  (recte:  15  novembre) 1993, n. 507, art. 47,
  commi 1 e 2.
- Costituzione,  artt.  53  e  76 (in relazione alla legge 23 ottobre
  1992, n. 421, art. 4, comma 4, lett. b), punto 1).
(GU n.28 del 5-7-2000 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha   emesso   la   seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 832/1997
  depositato  l'11  febbraio  1997  avverso accertamento n. 4330/96 -
  TOSAP.  96  contro il comune di Ceto proposto da: ENEL Societa' per
  azioni  residente  a  Milano  in  Via  Carducci  n. 1/3  difeso da:
  Dott.ssa  Biroli Francesca residente a Milano in C/O ENEL S.P.A. V.
  Carducci n. 14
                          Premesso in fatto
    Con  ricorso  notificato  il  10 dicembre 1996 e depositato nella
  segreteria  di questa commissione provinciale il giorno 11 febbraio
  1997  successivo,  l'ENEL  societa'  per  azioni  sede di Milano ha
  impugnato  l'avviso  di  accertamento  d'ufficio  notificato  il 10
  dicembre  1996,  con cui il comune di Ceto aveva accertato a carico
  ENEL  la  tassa  per  l'occupazione  degli  spazi ed aree pubbliche
  comunali  relativa  all'anno  1996  determinandola in L. 10.000.000
  oltre  la  sopratassa  e  gli  interessi  moratori per un totale di
  L. 22.000.000  netto  dell'importo  gia' versato allo stesso titolo
  equivalente a L. 500.000.
    Ha  dedotto  a sostegno del ricorso che gli articoli 46 e 47 1o e
  2o  comma  del  decreto  legislativo  15  novembre  1993 n. 507 che
  determina   i   criteri   per   l'applicazione   della   tassa  per
  l'occupazione  del  sottosuolo e del suolo pubblico con conduttori,
  cavi in genere ed altri manufatti destinati ad impianti tecnologici
  pubblici  o  di interesse pubblico sulla cui base il comune di Ceto
  aveva  accertato  la  tassa  per  l'occupazione del suolo pubblico,
  erano  costituzionalmente  illegittimi  per violazione dell'art. 70
  della  costituzione  poiche'  la  Lex 23 ottobre 1992 n. 421 art. 4
  comma  4 con cui il Parlamento aveva delegato il governo ad emanare
  uno,   o   piu',   decreti  legislativi  volti  alla  revisione  ed
  armonizzazione dei tributi degli enti locali con effetto a far data
  dal  1o  gennaio 1994, aveva stabilito, che i comuni e le provincie
  fossero  suddivisi  in  sole  cinque  classi  ed in modo che per le
  occupazioni  permanenti  le  variazioni  in aumento dei tributi non
  potessero  superare  il 50% delle misure massime di tassazione fino
  ad  allora applicate, cosi' che gli enti locali ritraessero un piu'
  adeguato  beneficio  economico  dalla  tassa. Le norme delegate non
  hanno  rispettato  le  norme  ed i principi direttivi, in quanto in
  particolare,  per quanto attiene alle occupazioni permanenti, hanno
  determinato  in  modo  uguale  per tutti i comuni e le provincie la
  misura  massima  e,  minima  dell'imposta,  senza  tener  conto del
  diverso  beneficio  economico  che  le aziende esercenti servizi di
  pubblico   interesse   potevano  realizzare  in  zone  territoriali
  densamente  dotate  di  utenze  o  viceversa in zone con pochissime
  utenze  quali  sono  i  territori  agricoli  o  montani;  non aveva
  suddiviso  i  comuni  in classi e non aveva rispettato il tetto deI
  50%  di  aumento massimo rispetto alle misure di tassazione vigente
  alla data del 31 dicembre 1993, come ad esempio nel comune di Ceto.
  Posto  che, per esempio, il comune di Ceto ha incrementato la tassa
  cosiddetta  TOSAP  di  ben  201  volte  la  tassa  imposta all'ente
  erogatore  per il 1993 senza, peraltro, che l'aumento possa trovare
  giustificazione in nuova occupazione realizzata nel 1995.
    La  societa'  ricorrente  "ENEL  ha eccepito l'illegittimita' dei
  modo  di  tassazione  adottato  dal  comune  di  Ceto in esecuzione
  dell'art. 40  del  D.lgs.  n. 507/1993  per  violazione della legge
  delega  del  23  aprile  1992  n. 421, chiedendo la declaratoria di
  illegittimita'  ed  il conseguente annullamento dell'accertamento e
  invito  al  pagamento  di maggior imposta e sanzioni da parte della
  Commissione tributaria provinciale.
    Il  comune  di  Ceto non e' comparso in udienza e non ha prodotto
  proprie controdeduzioni.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 397/2000). 00C0625