N. 399 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 2000

Ordinanza  emessa  il  24 gennaio  2000  dal  tribunale di Rovigo nel
procedimento civile tra Banca di Roma S.p.a. e Vallotto Margherita

Credito  (Istituti  di)  -  Interessi  bancari  -  Clausole  relative
all'anatocismo  contenute  nei contratti stipulati anteriormente alla
delibera  CICR  di  cui  all'art.  25  d.lgs.  n. 342/1999 - Prevista
validita'  ed  efficacia  fino alla data di entrata in vigore di tale
delibera - Eccesso di delega (in relazione all'art. 1, comma 5, legge
n. 128/1998)  - Lesione del diritto di agire in giudizio - Violazione
del principio di uguaglianza (per ingiustificata deroga all'art. 1283
cod. civ. e discriminazione in danno dei consumatori).
- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 2 [recte: comma 3].
- Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 77.
(GU n.28 del 5-7-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza, visto il ricorso depositato
  il  13 dicembre  1999,  con  cui  la Banca di Roma S.p.A. chiede ex
  art. 633 c.p.c. che sia ingiunto a Margherita Vallotto il pagamento
  della somma di L. 95.913.438, per saldo debitore di conto corrente;
    visto  che  l'allegato  contratto  di  conto  corrente prevede la
  capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori per la banca
  e annuale di quelli debitori;

                            O s s e r v a

    Secondo la piu' recente giurisprudenza di legittimita' sono nulle
  le  clausole  dei  contratti  bancari  che  prevedono in violazione
  dell'art. 1283 c.c. la capitalizzazione trimestrale degli interessi
  creditori  per  la  banca (Cass. 30 marzo 1999, n. 3096, e 16 marzo
  1999,  n. 2374).  Sennonche'  e'  intervenuto l'art. 25 del decreto
  legislativo  4 agosto  1993, n. 342, il quale, modificando il terzo
  comma dell'art. 120 del testo unico delle leggi in materia bancaria
  e  creditizia  approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993,
  n. 385,  prevede  che  le  clausole  relative  alla  produzione  di
  interessi   sugli   interessi  maturati,  contenute  nei  contratti
  anteriormente  stipulati, sono valide ed efficaci fino alla data di
  entrata  in  vigore  della  delibera  del  CICR  che  stabilira' le
  modalita'  e  i  criteri  per  la  produzione degli interessi sugli
  interessi  ed in ogni caso che, nelle operazioni in conto corrente,
  sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita'
  nel  conteggio  degli interessi sia debitori che creditori. Orbene,
  tale  norma  appare costituzionalmente illegittima sotto i seguenti
  tre profili:
        1)  il  quinto  comma dell'art. 1 della legge 24 aprile 1998,
  n. 124,  delegava  il Governo ad emanare disposizioni integrative e
  correttive  del  decreto  legislativo n. 385/1993, nel rispetto dei
  principi  e  criteri  direttivi  indicati dall'art. 25, della legge
  142/1992,  il  quale  non  conteneva  affatto principi e criteri in
  materia  di  anatocismo,  ne' li avrebbe potuti contenere in quanto
  neppure  il  decreto  legislativo  385/1993  regolava tale materia,
  disciplinata  invece dall'art. 1283 c.c.. Legiferando in materia di
  anatocismo  il Governo ha quindi violato gli articoli 76 e 77 della
  Costituzione perche' ha in verita' corretto il codice civile, e non
  il testo unico in materia bancaria e creditizia, secondo i principi
  e criteri propri, emanando addirittura una norma di interpretazione
  autentica,  la  quale  , rientrando nell'esercizio di scelte non di
  discrezionalita'   tecnica   ma  di  merito,  non  sarebbe  neppure
  delegabile da parte del Parlamento.
        2)  l'art. 24  della Costituzione riconosce a tutti la tutela
  giurisdizionale  dei  propri diritti. L'innovato art. 120 del testo
  unico   in   materia   bancaria   e   creditizia   priva,   invece,
  sostanzialmente  i  clienti  delle  banche  del diritto di adire il
  giudice   per   la   dichiarazione   di   nullita'  delle  clausole
  contrattuali  contrastando col divieto di anatocismo imposto da una
  norma imperativa quale l'art. 1283 c.c..
        3)   l'innovato  art. 120  viola,  infine,  il  principio  di
  eguaglianza  sancito  dall'art. 3  della  Costituzione,  in  quanto
  esclude   il  divieto  di  anatocismo,  previsto  in  via  generale
  dall'art. 1283  c.c.,  solo  per  i contratti bancari, negozi per i
  quali,   proprio   perche'  caratterizzati  dalla  presenza  di  un
  contraente "forte", dovrebbe essere invece maggiormente tutelato il
  consumatore,  cosi'  come  e'  previsto  dall'art. 1469 bis c.c. in
  materia  di  clausole vessatorie. Discriminazione questa ancor piu'
  evidente  se  si  considera  che  l'innovato  art. 120  dispone che
  l'inefficacia  delle clausole contrattuali in materia di anatocismo
  puo'  essere  fatta  valere  solo dal cliente della banca mentre il
  principio   generale   introdotto   dall'art. 1469  quinquies  c.c.
  prevede, a tutela del consumatore, che l'inefficacia delle clausole
  vessatorie puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
    La  questione  e'  ovviamente  rilevante  ai  fini  del  presente
  giudizio  in  quanto,  se  l'innovato  art.'120  del testo unico in
  materia  bancaria  e  creditizia  fosse ritenuto costituzionalmente
  illegittimo, la domanda dovrebbe essere respinta(art. 640 c.p.c.).
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.87;
    solleva  d'ufficio  la  questione  di legittimita' costituzionale
  dell'art. 25 comma 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342,
  in  relazione  agli articoli 76 e 77, 24 e 3 della Costituzione per
  le ragioni esposte nella parte motiva;
    sospende il giudizio monitorio;
    manda la cancelleria per l'immediata trasmissione degli atti alla
  Corte  costituzionale  e  la notificazione della presente ordinanza
  alla  ricorrente  ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,
  nonche'  per  la  comunicazione  ai  Presidenti  della  Camera  dei
  deputati e del Senato.
    Cosi' deciso in Rovigo il 24 gennaio 2000.
                        Il presidente: Bordon
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