N. 199 ORDINANZA 8 - 16 giugno 2000

Ordinanza 8-16 giugno 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Produzione  e commercio - Reato di produzione, vendita e commercio di
prodotti  dannosi  per  il  bestiame  o contenenti sostanze di cui e'
vietato  l'impiego  -  Ritenuta  indeterminatezza  della  fattispecie
incriminatrice - Conseguente violazione del principio di legalita' in
materia  penale - Sopravvenuta normativa - Restituzione degli atti al
giudice rimettente.
- Legge 15 febbraio 1963, n. 281, art. 22, terzo comma.
- Costituzione, art. 25, secondo comma.
(GU n.26 del 21-6-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: MIRABELLI;
Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare
RUPERTO,  Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo
MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 22,  terzo
comma,  della  legge  15  febbraio  1963,  n. 281  (Disciplina  della
preparazione  e  del  commercio  dei mangimi), promosso con ordinanza
emessa  il  23  settembre  1999  dal  Tribunale  di  Venezia, sezione
distaccata  di Portogruaro, iscritta al n. 702 del registro ordinanze
1999  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52,
prima serie speciale, dell'anno 1999.
    Visti l'atto di costituzione di Ferrari Silvio, nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Valerio Onida.
    Ritenuto   che,  con  ordinanza  emessa  il  23  settembre  1999,
pervenuta  a  questa  Corte  il  26  novembre  1999,  il Tribunale di
Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  all'art. 25,  secondo
comma,  della Costituzione, dell'art. 22, terzo comma, della legge 15
febbraio  1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio
dei  mangimi),  che  prevede  sanzioni  penali  a  carico di chi, fra
l'altro,  "vende,  pone  in  vendita, mette altrimenti in commercio o
prepara  per  conto  terzi  o,  comunque, per la distribuzione per il
consumo,  prodotti  dannosi  per il bestiame o contenenti sostanze di
cui e' vietato l'impiego";
        che,  ad  avviso  del giudice remittente, la norma denunciata
violerebbe il principio di legalita' e di riserva di legge in materia
penale,  sancito  dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in
quanto  non  indicherebbe  se  non  in modo assolutamente generico le
sostanze  di  cui  e'  vietato l'impiego ed i prodotti dannosi per il
bestiame,  e  non  identificherebbe  le  norme  da  cui  dipende  "la
categorizzazione, indicazione e catalogazione" delle sostanze vietate
e dei prodotti dannosi;
        che  nel  giudizio si e' costituito l'imputato nel giudizio a
quo concludendo per l'accoglimento della questione;
        che  e'  intervenuto altresi' il Presidente del Consiglio dei
Ministri,  chiedendo  in via principale che gli atti siano restituiti
al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza, a seguito
dell'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507,  che  all'art. 1 ha trasformato in illeciti amministrativi le
violazioni  previste  come  reati  da  varie  leggi, fra cui la legge
n. 281  del  1963,  e  all'art. 100  ha stabilito che le disposizioni
dello  stesso  decreto  le  quali  sostituiscono  sanzioni penali con
sanzioni   amministrative  si  applichino  anche  in  relazione  alle
violazioni  commesse prima della sua entrata in vigore; in subordine,
concludendo per l'infondatezza della questione.
    Considerato che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di
rimessione,  e'  entrato in vigore il decreto legislativo 30 dicembre
1999,  n. 507,  il  quale  ha  fra  l'altro  disposto, all'art. 1, la
trasformazione  in  illeciti amministrativi delle violazioni previste
come  reato dalle leggi comprese nell'elenco allegato al decreto, che
contempla,  al n. 12, la legge (recante la disposizione oggetto della
censura)  15  febbraio  1963,  n. 281,  e ha stabilito, all'art. 100,
comma   1,  che  le  disposizioni  dello  stesso  decreto,  le  quali
sostituiscono   sanzioni   penali  con  sanzioni  amministrative,  si
applicano  anche  alle violazioni commesse anteriormente alla data di
entrata  in vigore del decreto, sempre che il procedimento penale non
sia stato definito con pronuncia divenuta irrevocabile;
        che  pertanto  gli  atti  devono essere restituiti al giudice
remittente  per  un  nuovo  esame della rilevanza a seguito dello jus
superveniens.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la  restituzione  degli  atti  al  Tribunale  di Venezia,
sezione distaccata di Portogruaro.

    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                         Il redattore: Onida
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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