N. 202 ORDINANZA 8 - 16 giugno 2000
Ordinanza 8-16 giugno 2000 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Entrate pubbliche non tributarie - Riscossione coattiva - Rinvio alle norme per la riscossione delle imposte dirette - Crediti dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese - Inammissibilita' delle opposizioni all'esecuzione (ai sensi degli artt. 615-618 cod. proc. civ.) - Asserita lesione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale, con ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli utenti di altri servizi pubblici non soggetti alla riscossione esattoriale - Sopravvenuto mutamento complessivo del quadro normativo di riferimento - Riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. - D.P.R. 29 settembre 1973 n. 603, recte: n. 602, art. 54, secondo comma; legge 13 dicembre 1928, n. 3233, art. 1; legge 23 settembre 1920, n. 1365, artt. 11 e 11-bis, come modificati dall'art. 1 della legge n. 3233 del 1928. - Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma.(GU n.26 del 21-6-2000 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi) e dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1928, n. 3233 (Modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese), modificativo degli artt. 11 e 11-bis della legge 23 settembre 1920, n. 1365, di conversione del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060 (relativo all'istituzione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese), promossi con ordinanze emesse il 13 marzo e il 16 maggio 1998 dal pretore di Lecce ed il 3 maggio 1999 dal pretore di Napoli, rispettivamente iscritte ai nn. 350 e 696 del registro ordinanze 1998 ed al n. 593 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1998 e n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1999; Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti; Ritenuto che il pretore di Lecce, con due ordinanze emesse il 13 marzo ed il 16 giugno 1998, in altrettanti giudizi di opposizione all'esecuzione promossa dal concessionario del servizio di riscossione per il pagamento di canoni ed eccedenza per forniture d'acqua eseguite dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603 [recte: 602] (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi), nella parte in cui esclude l'ammissibilita' dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata relativamente ad entrate pubbliche non aventi natura tributaria, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione; che, ad avviso del giudice a quo la norma impugnata priverebbe il debitore di un'adeguata tutela giurisdizionale, consentendogli di agire per l'accertamento negativo della pretesa fatta valere dall'ente creditore soltanto prima che abbia inizio la procedura esecutiva, e precludendogli successivamente qualsiasi contestazione in ordine all'esistenza o all'ammontare del credito, con la conseguente esclusione anche della possibilita' di ottenere dal giudice ordinario la sospensione dell'esecuzione; che tale limitazione, volta ad assicurare la certezza e la rapidita' nella riscossione delle entrate tributarie, a tutela del preminente interesse al regolare andamento dei flussi finanziari dello Stato, non troverebbe giustificazione in riferimento alla riscossione delle entrate pubbliche che, come quelle dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, non hanno natura tributaria, anche in ragione del fatto che ad esse non si applica, in caso di contestazione del credito, il sistema di gradualita' nella riscossione, previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973; che, inoltre, secondo il giudice rimettente, la norma impugnata determinerebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, tra i debitori dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e gli utenti di altri servizi pubblici per i quali non e' prevista la riscossione esattoriale; che il pretore di Napoli, con ordinanza emessa il 3 maggio 1999, in un giudizio avente il medesimo oggetto di quelli pendenti dinanzi al pretore di Lecce, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione e sulla base di analoghe argomentazioni, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1928, n. 3233 (Modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese), nonche' degli artt. 11 e 11-bis della legge 23 settembre 1920, n. 1365 (che converte in legge il regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, relativo all'istituzione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese), come modificati dal predetto art. 1, nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette per la soddisfazione dei crediti non tributari dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (ed in particolare agli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973), impediscono al debitore, in caso di contestazione dell'esistenza o dell'entita' del credito, di proporre opposizione all'esecuzione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Considerato che le questioni di legittimita' costituzionale hanno ad oggetto la disciplina della riscossione coattiva delle entrate dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, ed in particolare il disposto dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, richiamato dall'art. 11 del regio decreto-legge n. 2060 del 1919, cosi' come modificato dalla legge di conversione n. 1365 del 1920, ed ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge n. 3233 del 1928, il quale prevede che le opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile non sono ammesse; che l'identita' della norma impugnata e la parziale comunanza delle norme costituzionali parametro invocate dai giudici rimettenti, nonche' l'affinita' delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione, rendono opportuna la trattazione congiunta delle questioni; che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, e' stato emanato il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, il quale, nel prevedere la trasformazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese in societa' per azioni, all'art. 9, lettere a) e c), ha disposto espressamente l'abrogazione del regio decreto-legge n. 2060 del 1919 e della legge n. 3233 del 1928, che estendevano alla riscossione delle entrate del predetto Ente le norme relative alla riscossione delle imposte dirette; che l'art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973 e' stato a sua volta modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entrato in vigore successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, il quale, nell'ambito di una revisione dell'intera disciplina della riscossione mediante ruolo, ha sostituito l'intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, avente ad oggetto la riscossione coattiva; che l'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo novellato dall'art. 16 del decreto legislativo n. 46 del 1999, conferma l'improponibilita' delle opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilita' dei beni, e delle opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile relative alla regolarita' formale ed alla notificazione del titolo esecutivo; che, in particolare, l'art. 29 del decreto legislativo n. 46 del 1999 prevede che "per le entrate (...) non tributarie (...) non si applica la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie"; che le norme sopravvenute hanno determinato un mutamento complessivo del quadro normativo di riferimento, tale da imporre il riesame della perdurante rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale da parte dei giudici a quibus (cfr. ordinanze nn. 439 e 441 del 1999).
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di Lecce ed al pretore di Napoli. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola 00C0641