N. 202 ORDINANZA 8 - 16 giugno 2000

Ordinanza 8-16 giugno 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Entrate pubbliche non tributarie - Riscossione coattiva - Rinvio alle
norme  per  la  riscossione delle imposte dirette - Crediti dell'Ente
autonomo   per   l'acquedotto   pugliese   -  Inammissibilita'  delle
opposizioni  all'esecuzione  (ai sensi degli artt. 615-618 cod. proc.
civ.)  -  Asserita  lesione  del  diritto  di  difesa  e della tutela
giurisdizionale,   con   ingiustificata   disparita'  di  trattamento
rispetto  agli  utenti  di  altri  servizi pubblici non soggetti alla
riscossione  esattoriale  -  Sopravvenuto  mutamento  complessivo del
quadro  normativo  di  riferimento  -  Riesame  della rilevanza della
questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
- D.P.R.  29  settembre  1973 n. 603, recte: n. 602, art. 54, secondo
  comma;  legge 13 dicembre 1928, n. 3233, art. 1; legge 23 settembre
  1920, n. 1365, artt. 11 e 11-bis, come modificati dall'art. 1 della
  legge n. 3233 del 1928.
- Cost.,  artt.  3, 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo
  comma.
(GU n.26 del 21-6-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: MIRABELLI;
Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare
RUPERTO,  Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda
CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 54, secondo
comma,  del  d.P.R.  29  settembre  1973,  n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione  delle  imposte sui redditi) e dell'art. 1 della legge 13
dicembre  1928,  n. 3233  (Modifiche  alle norme di riscossione delle
entrate  a  favore  dell'Ente  autonomo  per  l'acquedotto pugliese),
modificativo  degli  artt. 11 e 11-bis della legge 23 settembre 1920,
n. 1365,  di  conversione  del  regio  decreto-legge 19 ottobre 1919,
n. 2060 (relativo all'istituzione dell'Ente autonomo per l'acquedotto
pugliese),  promossi  con ordinanze emesse il 13 marzo e il 16 maggio
1998  dal pretore di Lecce ed il 3 maggio 1999 dal pretore di Napoli,
rispettivamente iscritte ai nn. 350 e 696 del registro ordinanze 1998
ed  al n. 593 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  nn. 21  e  40,  prima  serie  speciale,
dell'anno 1998 e n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1999;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 maggio 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
    Ritenuto  che il pretore di Lecce, con due ordinanze emesse il 13
marzo  ed  il  16  giugno 1998, in altrettanti giudizi di opposizione
all'esecuzione   promossa   dal   concessionario   del   servizio  di
riscossione  per  il  pagamento  di canoni ed eccedenza per forniture
d'acqua  eseguite  dall'Ente  autonomo  per l'acquedotto pugliese, ha
sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 54,
secondo  comma,  del  d.P.R.  29  settembre 1973, n. 603 [recte: 602]
(Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte sui redditi), nella
parte in cui esclude l'ammissibilita' dell'opposizione all'esecuzione
ed  agli  atti  esecutivi  per  contestare il diritto di procedere ad
esecuzione  forzata  relativamente  ad  entrate  pubbliche non aventi
natura  tributaria,  in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo
comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione;
        che,   ad  avviso  del  giudice  a  quo  la  norma  impugnata
priverebbe   il   debitore  di  un'adeguata  tutela  giurisdizionale,
consentendogli  di  agire  per  l'accertamento negativo della pretesa
fatta  valere  dall'ente creditore soltanto prima che abbia inizio la
procedura   esecutiva,  e  precludendogli  successivamente  qualsiasi
contestazione  in  ordine  all'esistenza o all'ammontare del credito,
con  la  conseguente  esclusione anche della possibilita' di ottenere
dal giudice ordinario la sospensione dell'esecuzione;
        che  tale  limitazione,  volta ad assicurare la certezza e la
rapidita'  nella  riscossione  delle entrate tributarie, a tutela del
preminente  interesse  al  regolare  andamento  dei flussi finanziari
dello  Stato,  non  troverebbe  giustificazione  in  riferimento alla
riscossione  delle  entrate  pubbliche  che,  come  quelle  dell'Ente
autonomo  per  l'acquedotto  pugliese,  non  hanno natura tributaria,
anche  in  ragione  del  fatto che ad esse non si applica, in caso di
contestazione   del   credito,   il   sistema  di  gradualita'  nella
riscossione, previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973;
        che,   inoltre,  secondo  il  giudice  rimettente,  la  norma
impugnata determinerebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento,
sotto  il  profilo  della  tutela  giurisdizionale,  tra  i  debitori
dell'Ente  autonomo  per  l'acquedotto pugliese e gli utenti di altri
servizi   pubblici  per  i  quali  non  e'  prevista  la  riscossione
esattoriale;
        che  il  pretore  di Napoli, con ordinanza emessa il 3 maggio
1999,  in  un  giudizio avente il medesimo oggetto di quelli pendenti
dinanzi  al  pretore  di  Lecce,  ha  sollevato,  in riferimento agli
artt. 3   e   24   della   Costituzione  e  sulla  base  di  analoghe
argomentazioni,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1
della  legge  13  dicembre  1928,  n. 3233  (Modifiche  alle norme di
riscossione   delle   entrate   a   favore   dell'Ente  autonomo  per
l'acquedotto  pugliese),  nonche' degli artt. 11 e 11-bis della legge
23   settembre   1920,  n. 1365  (che  converte  in  legge  il  regio
decreto-legge  19  ottobre  1919,  n. 2060,  relativo all'istituzione
dell'Ente  autonomo  per  l'acquedotto pugliese), come modificati dal
predetto  art. 1,  nella  parte in cui, rinviando alle norme previste
per  la  riscossione  delle  imposte dirette per la soddisfazione dei
crediti  non  tributari  dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese
(ed  in  particolare  agli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973),
impediscono  al  debitore,  in caso di contestazione dell'esistenza o
dell'entita'  del  credito,  di  proporre  opposizione all'esecuzione
dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.

    Considerato che le questioni di legittimita' costituzionale hanno
ad  oggetto  la  disciplina  della riscossione coattiva delle entrate
dell'Ente  autonomo  per  l'acquedotto pugliese, ed in particolare il
disposto  dell'art. 54,  secondo  comma,  del d.P.R. n. 602 del 1973,
richiamato  dall'art. 11  del  regio  decreto-legge n. 2060 del 1919,
cosi' come modificato dalla legge di conversione n. 1365 del 1920, ed
ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge n. 3233 del 1928, il
quale prevede che le opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618
del codice di procedura civile non sono ammesse;
        che l'identita' della norma impugnata e la parziale comunanza
delle norme costituzionali parametro invocate dai giudici rimettenti,
nonche'  l'affinita'  delle  argomentazioni svolte nelle ordinanze di
rimessione,   rendono   opportuna   la  trattazione  congiunta  delle
questioni;
        che,   successivamente  alla  pronuncia  delle  ordinanze  di
rimessione,  e'  stato emanato il decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 141,  il quale, nel prevedere la trasformazione dell'Ente autonomo
per l'acquedotto pugliese in societa' per azioni, all'art. 9, lettere
a)   e   c),   ha  disposto  espressamente  l'abrogazione  del  regio
decreto-legge  n. 2060  del  1919 e della legge n. 3233 del 1928, che
estendevano alla riscossione delle entrate del predetto Ente le norme
relative alla riscossione delle imposte dirette;
        che l'art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973 e' stato a sua volta
modificato  dal  decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entrato
in   vigore   successivamente   alla  pronuncia  delle  ordinanze  di
rimessione,  il  quale,  nell'ambito  di  una  revisione  dell'intera
disciplina  della  riscossione mediante ruolo, ha sostituito l'intero
Titolo   II  del  d.P.R.  n. 602  del  1973,  avente  ad  oggetto  la
riscossione coattiva;
        che l'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo novellato
dall'art. 16   del  decreto  legislativo  n. 46  del  1999,  conferma
l'improponibilita'   delle  opposizioni  regolate  dall'art. 615  del
codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la
pignorabilita'  dei  beni, e delle opposizioni regolate dall'art. 617
del  codice  di procedura civile relative alla regolarita' formale ed
alla notificazione del titolo esecutivo;
        che,  in particolare, l'art. 29 del decreto legislativo n. 46
del  1999  prevede che "per le entrate (...) non tributarie (...) non
si  applica  la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del decreto del
Presidente   della   Repubblica   29  settembre  1973,  n. 602,  come
sostituito   dall'art. 16  del  presente  decreto  e  le  opposizioni
all'esecuzione  ed  agli  atti  esecutivi  si  propongono nelle forme
ordinarie";
        che  le  norme  sopravvenute  hanno  determinato un mutamento
complessivo  del  quadro normativo di riferimento, tale da imporre il
riesame  della  perdurante  rilevanza delle questioni di legittimita'
costituzionale  da parte dei giudici a quibus (cfr. ordinanze nn. 439
e 441 del 1999).
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti  i  giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore
di Lecce ed al pretore di Napoli.

    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                       Il redattore: Capotosti
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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