N. 209 SENTENZA 8 - 16 giugno 2000

Ordinanza 8-16 giugno 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Regione  Veneto - Trasporti pubblici - Citta' di Venezia - Disciplina
regionale - Servizio pubblico non di linea nelle acque di navigazione
interna  - Attribuzione al regolamento comunale del potere di fissare
la  potenza  dei  motori  installati  a  bordo dei natanti adibiti al
servizio  -  Ritenuta  riconducibilita'  della  legge  regionale alla
materia  della  sicurezza  della navigazione e dei natanti attribuita
alla  competenza  statale, nonche' lamentata sua irragionevolezza con
lesione della liberta' di iniziativa economica - Non fondatezza della
questione.
- Legge  Regione  Veneto  30  dicembre 1993, n. 63, art. 12, comma 2,
  lettera c).
- Cost., artt. 3, 41 e 117.
(GU n.26 del 21-6-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: MIRABELLI;
Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare
RUPERTO,  Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo
MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.
ha pronunciato la seguente


                              Sentenza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 12, comma 2,
lettera  c)  della legge della Regione Veneto 30 dicembre 1993, n. 63
(Norme  per  l'esercizio  delle funzioni amministrative in materia di
servizi  di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna
e  per  il  servizio  pubblico  di  gondola nella citta' di Venezia),
promossi  con  due  ordinanze  emesse il 14 maggio 1998 dal Tribunale
amministrativo  regionale  del  Veneto  sui  ricorsi  proposti  dalla
Cooperativa  S. Marco Motoscafi a.r.l. contro il comune di Venezia ed
altra,  iscritte  ai  nn. 560  e  561  del  registro ordinanze 1998 e
pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 36, prima
serie speciale, dell'anno 1998;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  della  Cooperativa  S.  Marco
Motoscafi  a.r.l.  e  del  comune  di  Venezia  nonche'  gli  atti di
intervento della Regione Veneto;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  febbraio  2000  il giudice
relatore Fernanda Contri;
    Uditi  gli  avvocati  Gaetano Guzzardi e Gustavo Romanelli per la
Cooperativa S. Marco Motoscafi a.r.l., Nicolo' Paoletti per il comune
di Venezia nonche' l'avvocato Mario Loria per la Regione Veneto.

                          Ritenuto in fatto


    1.  -  Nel  corso  di  un giudizio promosso dalla Cooperativa San
Marco  motoscafi  e  da  un socio di quest'ultima contro il comune di
Venezia,   il   Tribunale  amministrativo  regionale  del  Veneto  ha
sollevato,   in   riferimento   agli  articoli  3,  41  e  117  della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12,
comma  2,  lettera  c)  della  legge della Regione Veneto 30 dicembre
1993,  n. 63  (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in
materia  di  servizi  di  trasporto  non  di  linea  nelle  acque  di
navigazione  interna  e  per  il  servizio  pubblico di gondola nella
citta'  di  Venezia),  "nella  parte  in  cui  demanda ai regolamenti
comunali  di  stabilire  la potenza dei motori che vanno installati a
bordo  dei  natanti  adibiti  al  servizio  pubblico  non  di linea",
limitatamente  alle  parole  "potenza  dei  motori  installati" (r.o.
n. 560 del 1998).
    Il  socio  della  predetta Cooperativa e quest'ultima impugnavano
davanti  al  tribunale  rimettente  il  diniego  di  autorizzazione a
sostituire  il motoscafo adibito dal ricorrente socio al trasporto di
persone  con  altro  "taxi  acqueo",  dotato  di motore piu' potente.
L'amministrazione   resistente  motivava  il  provvedimento  negativo
richiamando   l'art. 36   del   regolamento  comunale  di  attuazione
dell'impugnata  legge  della  Regione Veneto n. 63 del 1993, il quale
fissa  in  cento cavalli la potenza massima dei motori installati sui
motoscafi in servizio pubblico non di linea. I ricorrenti impugnavano
pertanto  davanti al TAR per il Veneto il diniego di autorizzazione e
il  citato  regolamento comunale come atto presupposto, e sollevavano
altresi'  eccezione  d'incostituzionalita'  della legge regionale, in
quanto  fonte del potere di disciplinare con regolamento comunale, in
contrasto  con  gli invocati parametri costituzionali, la potenza dei
motori installati sui motoscafi di cui si tratta.
    Ad  avviso del collegio rimettente, la denunciata legge regionale
si porrebbe anzitutto in contrasto con l'art. 117 della Costituzione,
giacche'  "il  controverso  criterio di ordine tecnico, che limita la
potenza  dei  motori  installabili  a  bordo  dei  natanti adibiti al
servizio  pubblico  di  trasporto non di linea, incide indirettamente
sulla  sicurezza  dei  natanti"  e non rientrerebbe, pertanto, tra le
competenze  regionali.  Cio'  risulterebbe,  anche  alla  luce  della
sentenza  di  questa Corte n. 135 del 1997, dall'art. 9, primo comma,
del  d.P.R.  n. 5 del 1972, dagli artt. 84, 85 e 97 del d.P.R. n. 616
del  1977,  nonche' dall'art. 104, lettera t) del decreto legislativo
n. 112 del 1998.
    La  legge regionale n. 63 del 1993 contrasterebbe inoltre con gli
artt. 3  e 41 della Costituzione. Al TAR per il Veneto appare infatti
irragionevole e lesivo della liberta' di iniziativa economica "che la
finalita'  di  limitare  la  velocita'  dei  natanti  sia  perseguita
attraverso  la  riduzione della potenza dei motori, anziche' mediante
la fissazione di limiti di velocita', assistiti da idonei controlli e
sanzioni".
    Il  giudice  a  quo  ritiene  rilevante la questione sollevata ad
istanza   di   parte.   La   rilevanza  della  prospettata  questione
deriverebbe  dalla  circostanza che - come si legge nell'ordinanza di
rimessione - la legge regionale denunciata "deve essere applicata" in
quanto  fonte  del potere regolamentare che ha dato vita all'art. 36,
comma  8,  del  regolamento comunale costituente atto presupposto dal
provvedimento amministrativo impugnato.

    2.   -  In  un  separato  giudizio  amministrativo,  la  medesima
cooperativa  ed  un  altro socio di quest'ultima, impugnavano davanti
allo  stesso  TAR il provvedimento dell'amministrazione comunale "che
invita    il    ricorrente    a   presentarsi   per   l'annullamento"
dell'autorizzazione  a  sostituire  il motoscafo adibito dal socio al
trasporto  di  persone  con  altro  motoscafo,  dotato di motore piu'
potente.  Anche  in  questo  caso  il  provvedimento impugnato veniva
motivato  dall'amministrazione resistente mediante rinvio all'art. 36
del  regolamento  comunale  di  attuazione dell'impugnata legge della
Regione  Veneto  n. 63 del 1993, e i ricorrenti sollevavano eccezione
d'incostituzionalita' della citata legge regionale, in riferimento ai
medesimi  parametri  costituzionali.  In accoglimento dell'istanza di
parte,  il TAR per il Veneto ha sollevato, sempre in riferimento agli
articoli  3,  41  e 117 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 12,  comma  2, lettera c) della legge della
Regione  Veneto  30 dicembre 1993, n. 63, "nella parte in cui demanda
ai  regolamenti comunali di stabilire la potenza dei motori che vanno
installati  a  bordo  dei natanti adibiti al servizio pubblico non di
linea",  limitatamente  alle  parole "potenza dei motori installati",
con ordinanza (r.o. n. 561 del 1998) contenente - sia sul punto della
rilevanza   sia   sulla   non  manifesta  infondatezza  -  le  stesse
argomentazioni   gia'   proposte   con  la  precedente  ordinanza  di
rimessione.

    3.  -  Nel  giudizio  davanti a questa Corte si sono costituiti i
ricorrenti  nel  primo procedimento a quo per chiedere l'accoglimento
della  questione di legittimita' costituzionale sollevata dal TAR per
il Veneto.
    Muovendo  dalla premessa che "la determinazione della potenza dei
motori  e  della conformazione degli scafi ... costituiscono elementi
direttamente  incidenti  sulla  sicurezza  delle imbarcazioni e della
navigazione",  i ricorrenti insistono nell'affermare il contrasto con
l'art. 117  della  Costituzione,  anche  alla  luce della gia' citata
sentenza  di  questa  Corte n. 135 del 1997, e del regolamento per la
navigazione  marittima (artt. 515 e 522). Le parti private costituite
richiamano  altresi'  l'art. 10  della  legge  per Venezia n. 171 del
1973,  che,  allo  scopo  di  ridurre  il  moto  ondoso nella laguna,
conferiva  delega  al  Governo  "ad  emanare  entro  due  anni  norme
concernenti  la  determinazione  delle  caratteristiche  tecniche dei
natanti  di  cui  al  comma  precedente e dei requisiti necessari per
limitare  le  emanazioni  inquinanti".  La  delega  non  ha mai avuto
attuazione;  tuttavia,  si  legge nell'atto di costituzione, "sarebbe
ancor  oggi  questo l'unico modo per poter intervenire legittimamente
sulle  caratteristiche  tecniche  dei  mezzi  circolanti  in laguna".
Sempre  in  merito a questo primo ordine di censure, i ricorrenti nel
giudizio  a  quo  invocano  il  decreto  legislativo  n. 112 del 1998
(Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo  1997,  n. 59),  che mantiene allo Stato le funzioni in tema di
"definizione  di  standard  e  prescrizioni  tecniche  in  materia di
sicurezza dei trasporti marittimi".
    Le parti private lamentano altresi' la violazione degli artt. 3 e
41della  Costituzione,  in  termini  non dissimili da quelli indicati
nell'ordinanza di rinvio.

    4.  -  Anche  i  ricorrenti  nel  secondo  giudizio a quo si sono
costituiti  presentando  deduzioni  del tutto analoghe a quelle, gia'
illustrate, depositate dai ricorrenti nell'altro giudizio principale.

    5.  -  Nel giudizio davanti a questa Corte si e' costituito anche
il  comune  di Venezia, parte resistente nei giudizi amministrativi a
quibus  per chiedere il rigetto delle questioni sollevate dal TAR per
il Veneto.
    Il  comune deduce innanzitutto, sulla scorta di rilievi attinenti
alla  sua  collocazione  sistematica nel testo della legge regionale,
l'inerenza  della  disposizione  attributiva del potere regolamentare
contestato alla materia ambientale, anziche' a quella della sicurezza
della  navigazione.  La  legge  conferirebbe  infatti  al  comune una
potesta'  regolamentare  destinata  a prevedere misure "all'esclusivo
fine  di  tutelare  l'integrita'  delle  rive  contro  l'inquinamento
prodotto  dal  moto  ondoso  dei motoscafi e l'integrita' edilizia ed
architettonica del patrimonio storico-artistico di Venezia".
    D'altro   canto,  aggiunge  l'ente  territoriale  resistente  nei
procedimenti a quibus anche aderendo alla prospettazione del collegio
rimettente,  la questione dovrebbe ritenersi comunque infondata, alla
luce dell'art. 86, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, il quale,
tra   le  funzioni  delegate,  include  le  "funzioni  relative  alla
sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna".
    Piu'  di  recente, si legge negli atti di costituzione del comune
di  Venezia,  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha, da un
lato, confermato la competenza statale in materia di "sicurezza della
navigazione  interna"  (art. 104,  lettera  t); dall'altro, conferito
alle Regioni e agli enti locali le funzioni relative alla "disciplina
della navigazione interna" (art. 105, lettera d). La difesa dell'ente
territoriale  aggiunge  poi  che  in  materia  di servizi pubblici di
trasporto  di  interesse  regionale  e  locale  le Regioni e gli enti
locali  conservano le funzioni ad essi conferite dagli artt. 5, 6 e 7
del  decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (art. 105, comma 5,
del decreto legislativo n. 112 del 1998), che attribuiscono agli enti
locali  i  compiti  amministrativi  e  le  funzioni  nei  settori del
trasporto lagunare e lacuale.
    Per  quanto  riguarda  in particolare il settore del trasporto di
persone  mediante  "autoservizi  pubblici  non di linea", conclude su
questo  primo  profilo  la difesa del comune, il legislatore statale,
per  definire  i  limiti  della  competenza legislativa regionale, ha
emanato  un'espressa  normativa di principio mediante la legge quadro
15  gennaio  1992,  n. 21  (Legge  quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea), nel rispetto della quale
la  Regione  Veneto  ha  disciplinato,  con  la legge n. 63 del 1993,
"l'esercizio  delle  funzioni amministrative in materia di servizi di
trasporto  non  di  linea  nelle  acque  di navigazione interna" e le
modalita' attuative della delega agli altri enti locali (art. 12).
    Quanto    alla    prospettata   violazione   del   principio   di
ragionevolezza,  la  difesa  dell'ente  deduce  che, data l'oggettiva
difficolta'  di  assicurare  un  controllo capillare sul rispetto dei
limiti  di  velocita'  nella  laguna  di  Venezia, una disciplina che
limiti la potenza dei motori installati a bordo dei natanti si impone
come  misura  necessaria  al  fine  di  salvaguardare  il  patrimonio
ambientale e storico-artistico.
    Il  comune  di  Venezia,  richiamando  alcune decisioni di questa
Corte  in  tema  di  limiti  alla  liberta'  di  iniziativa economica
privata,  deduce  altresi'  l'infondatezza  del  dubbio  sollevato in
riferimento   all'art. 41   della   Costituzione,  sottolineando,  in
conclusione, la "necessita' di tutelare il preminente interesse della
collettivita' alla preservazione dell'ambiente".

    6.  -  In  entrambi  i  giudizi  costituzionali e' intervenuto il
Presidente   della  Giunta  regionale  del  Veneto,  per  argomentare
l'infondatezza delle questioni sollevate.
    La  Regione  deduce che l'impugnata legge regionale "non riguarda
neppure  indirettamente  la sicurezza nello svolgimento del servizio,
ma attiene invece strettamente alla gestione dello stesso, fissando a
tale  scopo  criteri  riguardanti  le  caratteristiche dei natanti in
relazione  al servizio svolto". Ne', obietta la difesa della Regione,
"la  limitazione di potenza prevista dalla norma impugnata, e attuata
dal  regolamento,  a  100  cavalli  e'  in  grado  di  incidere sulla
sicurezza  della  navigazione  interna,  poiche'  una  tale  cospicua
potenza  consente  comunque una manovrabilita' in piena sicurezza del
natante",   in   considerazione   sia   delle   dimensioni   e  delle
caratteristiche  della  laguna veneta, sia della stazza contenuta dei
motoscafi  di cui si tratta. Nell'atto di intervento della Regione si
richiama  poi  la  sentenza  di  questa  Corte  n. 478  del 1991, per
sostenere  la  legittimita'  di  una  normativa regionale destinata a
salvaguardare la sicurezza dei trasporti di interesse regionale.
    Sotto   il   profilo   della   lamentata  irragionevolezza  della
disciplina  denunciata,  la  difesa della Regione deduce che la ratio
della  stessa  sarebbe quella di tutelare "valori di indiscusso rango
costituzionale, quali quelli sottesi alla conservazione e alla tutela
di  una  serie  di  insediamenti  urbani  di  rilievo  unico  per  il
patrimonio  artistico  nazionale"  e  di  "un  ambiente  naturale  di
altrettanto   eccezionale  rilievo  sotto  il  profilo  paesistico  e
ambientale".

    7.  -  In  prossimita'  della  data  fissata  per  l'udienza,  la
Cooperativa  San  Marco  Motoscafi,  parte  ricorrente  nei giudizi a
quibus   ha   depositato  una  memoria  illustrativa  per  sviluppare
argomenti  gia'  addotti  in  sede  di costituzione, a sostegno della
fondatezza  della  questione di legittimita' costituzionale sollevata
dal TAR per il Veneto con le citate ordinanze.
    La Cooperativa insiste nell'ascrivere la disciplina della potenza
massima  dei  motoscafi  in  servizio  non  di  linea nella laguna di
Venezia  alla  materia,  di competenza statale, della sicurezza della
navigazione  e dei trasporti, sottolineando anche come l'art. 522 del
regolamento  per  la  navigazione  marittima preveda l'iscrizione nei
registri  tenuti dagli uffici marittimi delle navi adibite ai servizi
pubblici  lagunari  di  Venezia, cio' che implicherebbe la competenza
dell'ufficio marittimo ad abilitare il natante alla navigazione.
    Nella  memoria  non  si  disconosce che la scelta del legislatore
regionale   si   propone  di  corrispondere  alle  indicazioni  della
Commissione comunale per il moto ondoso. Alla societa' ricorrente nei
procedimenti  a  quibus  appare nondimeno illogico, "anche ammessa la
legittimita'  del  limite  di potenza del motore", che si consenta il
trasporto (di un numero massimo) di venti passeggeri con un motore da
100  cavalli, non idoneo a garantire la sicurezza della navigazione e
delle manovre, specialmente in laguna aperta.
    Nella  memoria illustrativa, la Cooperativa San Marco insiste poi
diffusamente   sulla  disparita'  di  trattamento  che  la  normativa
denunciata avrebbe irragionevolmente introdotto rispetto a coloro che
esercitano  abusivamente  il  servizio di taxi acqueo nella laguna di
Venezia.

                       Considerato in diritto


    1.  -  Con  due  ordinanze  di  analogo  contenuto,  il Tribunale
amministrativo   regionale  del  Veneto  ha  sollevato  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 12, comma 2, lettera c), della
legge  della  Regione  Veneto  30  dicembre  1993,  n. 63  (Norme per
l'esercizio  delle  funzioni  amministrative in materia di servizi di
trasporto  non  di  linea nelle acque di navigazione interna e per il
servizio  pubblico  di gondola nella citta' di Venezia), "nella parte
in  cui  demanda  ai regolamenti comunali di stabilire la potenza dei
motori  che  vanno installati a bordo dei natanti adibiti al servizio
pubblico non di linea", limitatamente alle parole "potenza dei motori
installati".
    Ad   avviso   del  giudice  a  quo  la  disposizione  legislativa
denunciata   si   porrebbe   in   contrasto   con   l'art. 117  della
Costituzione,  giacche'  "il  controverso criterio di ordine tecnico,
che  limita  la  potenza  dei motori installabili a bordo dei natanti
adibiti  al  servizio  pubblico  di  trasporto  non  di linea, incide
indirettamente   sulla   sicurezza   dei   natanti"  e  pertanto  non
rientrerebbe tra le competenze regionali, come delineate dall'art. 9,
primo  comma,  del  d.P.R. n. 5 del 1972; dagli artt. 84, 85 e 97 del
d.P.R.  n. 616  del  1977;  dall'art. 104,  lettera  t),  del decreto
legislativo n. 112 del 1998.
    La  disposizione  impugnata si porrebbe altresi' in contrasto con
gli  artt. 3  e 41 della Costituzione, apparendo al TAR per il Veneto
irragionevole  e  lesiva  della  liberta'  di  iniziativa  economica,
giacche'  la  riduzione  della  potenza  dei motori costituirebbe una
"limitazione   al   libero   svolgimento  di  un'attivita'  economica
privata", non giustificata da prevalenti interessi costituzionalmente
rilevanti.

    2.  -  Sotto  entrambi  i  profili  richiamati,  la  questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 12, comma 2, lettera c) della
legge  della  Regione  Veneto n. 63 del 1993 e' stata sollevata dallo
stesso  Tribunale  amministrativo  regionale  con  due  ordinanze  di
contenuto  del  tutto  omogeneo.  I relativi giudizi possono pertanto
essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.

    3.  -  La  questione  di legittimita' costituzionale sollevata in
riferimento all'art. 117 della Costituzione non e' fondata.
    L'assunto  che  riconduce  la  normativa regionale impugnata alla
materia  della  sicurezza  della  navigazione  e dei natanti non puo'
infatti essere condiviso.
    Ancora  di  recente, questa Corte ha ribadito che le attribuzioni
nella  materia  dei  trasporti  si ripartiscono sulla base di criteri
funzionali  fondati  precipuamente  sul  livello  e  sul  tipo  degli
interessi  da  tutelare:  alla  competenza  dello  Stato e' riservata
esclusivamente  la disciplina concernente la sicurezza degli impianti
e   dei   veicoli,  ai  fini  della  tutela  dell'interesse  generale
all'incolumita'   delle   persone,  la  quale  esige  uniformita'  di
parametri  di  valutazione  per  l'intero  territorio  nazionale; gli
ulteriori  profili  della  disciplina  del  trasporto, in primo luogo
quelli  inerenti  alle  modalita' di gestione e di organizzazione dei
relativi  servizi,  rientrano invece nella competenza delle regioni e
delle province autonome (sentenze n. 30 del 1998 e n. 135 del 1997).
    Nell'ordinanza e nelle memorie delle parti private ricorrenti nei
giudizi  a  quibus  vengono  invocate  -  accanto  all'art. 117 della
Costituzione   -   le   disposizioni  legislative  attributive  della
competenza  statale  in  materia  di sicurezza della navigazione e di
sicurezza  tecnica  dei  natanti.  In  particolare,  vengono invocati
l'art. 9, primo comma, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, che conserva
allo  Stato  le  attribuzioni  degli  organi  statali  in  materia di
sicurezza dei natanti, e l'art. 104, comma 1, lettera t), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che riserva allo Stato le funzioni
relative  alla  disciplina  e  alla  sicurezza  della  navigazione da
diporto e alla sicurezza della navigazione interna.
    L'apprezzamento  della  fondatezza  delle censure prospettate dal
collegio  rimettente  non  puo'  operarsi esclusivamente alla stregua
della  normativa  di  trasferimento, invocata dagli enti territoriali
coinvolti   nel  presente  giudizio  costituzionale,  in  materia  di
trasporti  di  interesse  regionale  e  locale e di navigazione nelle
acque  interne  che  -  per quanto concerne il profilo specificamente
rilevante  in questa sede - e' esplicita nell'attribuire alle regioni
e ai comuni un'ampia competenza in materia di servizi di trasporto di
persone non di linea.
    A  tale  proposito,  viene  in  particolare  in rilievo la citata
legge-quadro  n. 21  del 1992, che all'art. 1, secondo comma, include
tra  gli  autoservizi  pubblici non di linea affidati alla competenza
amministrativa  regionale  "il  servizio  di  taxi  con  natante",  e
all'art. 4,  secondo  comma,  prevede  che le regioni stabiliscono "i
criteri  cui  devono  attenersi  i  comuni nel redigere i regolamenti
sull'esercizio  degli autoservizi pubblici non di linea", precisando,
al  successivo  art. 5,  che  i comuni, nel predisporre i regolamenti
sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono,
tra  l'altro,  il  numero  ed  il  tipo  dei veicoli e dei natanti da
adibire  ad  ogni singolo servizio, e le modalita' per lo svolgimento
del servizio.
    Cio'  che  nondimeno ai fini del presente giudizio costituzionale
maggiormente  interessa  e'  che  la disciplina impugnata investe una
pluralita' di competenze degli enti territoriali, non solo in materia
di trasporti di interesse regionale e locale, di servizi di trasporto
di persone non di linea e di navigazione nelle acque interne.
    Si   deve  infatti  constatare  che  l'interesse  alla  razionale
disciplina  dei  servizi di trasporto di persone nelle acque lagunari
non   e'   suscettibile  di  apprezzamento  isolato  da  parte  delle
amministrazioni  regionale e locale, le quali non possono provvedervi
senza  tener  conto  delle  concorrenti ed eventualmente interferenti
esigenze  di tutela ambientale e del patrimonio edilizio, non solo di
interesse storico-artistico. A quest'ultimo riguardo, appare evidente
come  la  disciplina  denunciata  risulti  oggettivamente preordinata
anche,  e  specialmente, a limitare il moto ondoso nocivo per le rive
della laguna e per gli edifici che vi si affacciano.
    La  stessa  normativa  concernente  le  attribuzioni regionali in
materia   di  trasporto  pubblico  locale,  del  resto,  prevede  che
nell'esercizio    delle    funzioni    inerenti    a   tale   materia
l'amministrazione regionale tenga conto dell'interesse ambientale. Da
ultimo,  l'art. 14  del  citato  decreto legislativo n. 422 del 1997,
affida  alle  Regioni  compiti  di  programmazione  nel  settore  dei
trasporti  locali,  anche  allo  scopo di ponderare le compatibilita'
ambientali.
    La  coesistenza  di  competenze statali e regionali nella materia
della  salvaguardia ambientale di Venezia e' stata ribadita da questa
Corte  con  una recente pronuncia, la quale, in generale, ha premesso
che   "in   materia  di  protezione  ambientale  e  di  tutela  dagli
inquinamenti    e'    riconosciuta    una    competenza    regionale,
costituzionalmente  garantita,  per il collegamento funzionale che la
salvaguardia  dell'ambiente  ha con le materie che, nella elencazione
dell'art. 117  della  Costituzione,  piu'  direttamente riguardano il
territorio  ed  implicano  la  preservazione  della  salubrita' delle
condizioni    del    suolo,   dell'aria   e   dell'acqua   a   fronte
dell'inquinamento" (sentenza n. 54 del 2000).
    La  disciplina impugnata, che riflette la doverosa considerazione
di  una  pluralita'  di  interessi,  va  pertanto  ricondotta  a tale
complesso  quadro di attribuzioni regionali, apparendo per contro non
pertinente  l'invocazione  della  riserva  di  competenza  statale in
materia di sicurezza della navigazione e dei natanti.

    4.  - La legge regionale viene denunciata anche per contrasto con
gli  artt. 3  e 41 della Costituzione, apparendo al TAR per il Veneto
irragionevole e lesivo della liberta' di iniziativa economica "che la
finalita'  di  limitare  la  velocita'  dei  natanti  sia  perseguita
attraverso  la  riduzione della potenza dei motori, anziche' mediante
la fissazione di limiti di velocita', assistiti da idonei controlli e
sanzioni":  per un verso, infatti, ad avviso del collegio rimettente,
la  disciplina impugnata "non sembra realizzare la finalita' che l'ha
ispirata, perche' i natanti sono ancora in grado di superare i limiti
di  velocita'  imposti  nei  canali  di  Venezia per limitare il moto
ondoso";  per  un altro verso, "la sua applicazione produce sul piano
pratico  un'inutile  limitazione alla manovrabilita' dei natanti, con
rischio   per   la   loro  sicurezza,  disparita'  di  trattamento  e
limitazione al libero svolgimento di un'attivita' economica privata",
senza  che  tali  limitazioni  risultino  giustificate  da prevalenti
interessi costituzionalmente rilevanti.
    La questione non e' fondata.
    Lamentando  l'irragionevolezza del limite massimo di potenza pari
a  cento  cavalli,  il  collegio  rimettente imputa alla disposizione
legislativa  attributiva  del potere regolamentare locale vizi che in
realta',  ove  accertati,  inficerebbero  non gia' la legge regionale
denunciata,  bensi'  il  regolamento comunale approvato in attuazione
della medesima.
    I  vizi  lamentati  dai  ricorrenti  nei giudizi amministrativi a
quibus  e censurati dal collegio rimettente non possono quindi essere
imputati alla legge regionale impugnata, che, nel conferire al comune
la potesta' regolamentare contestata, non potrebbe interpretarsi come
tale   da   autorizzare   l'autorita'   comunale  a  disporre  contra
constitutionem.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti   i   giudizi,  dichiara  non  fondata  la  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 12, comma 2, lettera c), della
legge  della  Regione  Veneto  30  dicembre  1993,  n. 63  (Norme per
l'esercizio  delle  funzioni  amministrative in materia di servizi di
trasporto  non  di  linea nelle acque di navigazione interna e per il
servizio  pubblico di gondola nella citta' di Venezia), sollevata, in
riferimento  agli  articoli  3,  41  e  117  della  Costituzione, dal
Tribunale  amministrativo  regionale  del  Veneto  con  le  ordinanze
indicate in epigrafe.

    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Contri
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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