N. 210 ORDINANZA 8 - 16 giugno 2000

Ordinanza 8-16 giugno 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Previdenza  e assistenza - Pensioni - Riscatto, a fini di quiescenza,
di  periodi  di  studi  universitari  o  di  natura post-secondaria -
Esclusione  del  riscatto  di  studi  compiuti  presso i Conservatori
musicali  di  Stato  (per  il  diploma  di  pianoforte  principale) -
Sopravvenuta nuova normativa con riordinamento anche dei Conservatori
di  musica  -  Riesame della rilevanza della questione - Restituzione
degli atti al giudice rimettente.
- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 13, primo comma.
- Cost., art. 3.
(GU n.26 del 21-6-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: MIRABELLI;
Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare
RUPERTO,  Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda
CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 13,  primo
comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme
sul  trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  21  dicembre  1998 dal
Tribunale  amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da
Della  Guardia  Anna  ed  altri  contro  il  Ministero della pubblica
istruzione ed altro, iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 37, prima
serie speciale, dell'anno 1999;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
    Ritenuto  che,  con  ricorso  del  10  novembre 1997 al Tribunale
amministrativo  regionale  del Lazio, alcuni insegnanti di educazione
musicale  presso scuole medie statali - immessi in ruolo a seguito di
concorsi  a  cui  avevano  potuto  partecipare  in  quanto  erano  in
possesso,  in  alternativa  alla  laurea  (in lettere o in disciplina
delle   arti,   musica  e  spettacolo),  del  diploma  di  pianoforte
principale rilasciato da Conservatori musicali di Stato, oltre che di
altro  diploma  rilasciato  da  istituto  di  istruzione secondaria -
contestavano  il  mancato  riconoscimento del diritto al riscatto del
periodo  di  studi  compiuto presso tali Conservatori (o almeno degli
ultimi cinque anni di tale periodo);
        che  i  ricorrenti eccepivano, inoltre, l'incostituzionalita'
dell'art. 13,  primo  comma,  del  d.P.R.  29  dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione   delle   norme   sul  trattamento  di  quiescenza  dei
dipendenti  civili  e  militari  dello  Stato), per contrasto con gli
artt. 3 e 97 della Costituzione;
        che  il TAR, con ordinanza del 21 dicembre 1998, pervenuta il
21  luglio  1999,  ha  ritenuto di non poter accogliere allo stato le
domande principali formulate dai ricorrenti ed ha sollevato questione
di  legittimita' costituzionale del suddetto art. 13, primo comma, in
riferimento al solo art. 3 della Costituzione;
        che,  secondo  il giudice a quo la questione e' rilevante nel
giudizio,  in  quanto  dal  suo accoglimento dipende, a sua volta, la
possibilita'  di  accogliere  le  domande  dei  ricorrenti,  e non e'
manifestamente  infondata,  alla  luce  delle numerose pronunce della
Corte  costituzionale  in materia di riscatto, ai fini pensionistici,
dei  periodi  di  studi,  di  natura  universitaria o postsecondaria,
necessari  per  il conseguimento di un diploma che sia richiesto come
condizione per l'ammissione a determinati posti o per la progressione
in carriera;
        che,  essendo  questo  -  a  giudizio  del  TAR - il caso del
diploma  di  pianoforte  principale  conseguito presso i Conservatori
musicali  di  Stato, la norma impugnata, sia pure solo per il periodo
anteriore  al 12 luglio 1997 (data di entrata in vigore del d.lgs. 30
aprile  1997,  n. 184, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di
prosecuzione   volontaria   ai  fini  pensionistici),  determinerebbe
un'ingiustificata   "disparita'   di   trattamento   per   la   parte
(evidentemente)  non  coincidente  e (eventualmente) sovrapposta alla
durata  legale del corso di studi per il conseguimento del diploma di
scuola secondaria di secondo grado";
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo   che   la   questione   sia   dichiarata  inammissibile  o
manifestamente infondata;
        che, in una memoria depositata in prossimita' dell'udienza di
discussione,   la   difesa   erariale  rileva  come,  successivamente
all'ordinanza di rimessione, sia stata approvata la legge 21 dicembre
1999,  n. 508,  che  ha  riformato i Conservatori di Stato e le altre
istituzioni  di  alta  formazione  artistica  e  musicale  e  che  ha
previsto,    al    fine   dell'ammissione   ai   pubblici   concorsi,
l'equiparazione  dei  titoli di studio da essi rilasciati a quelli di
livello  universitario:  pertanto  l'Avvocatura  chiede  che la Corte
disponga  la  restituzione  degli  atti al giudice a quo per un nuovo
esame della rilevanza della presente questione;
        che,  in via alternativa, l'Avvocatura dello Stato chiede che
la  questione  sia  dichiarata  manifestamente infondata, in quanto i
diplomi  rilasciati dai Conservatori di Stato, diversamente da quelli
di  tipo artistico, sarebbero di per se' sufficienti per l'ammissione
ai concorsi per la docenza di ruolo di educazione musicale, sia nelle
scuole  medie,  sia  in quelle superiori, senza che sia necessario il
possesso  di  un ulteriore titolo di istruzione secondaria di secondo
grado.  Percio',  benche'  in  luogo  dei  suddetti  diplomi ne siano
ritenuti   idonei   anche  altri,  rilasciati  al  termine  di  corsi
universitari  (come  la  laurea in lettere ad indirizzo musicologico,
quella  in discipline delle arti, musica e spettacolo o il diploma di
paleografia e filologia musicale), la comune progressione di carriera
prevista  per  gli  insegnanti  laureati  e  per quelli diplomati non
esigerebbe   necessariamente   uniformita'   di   trattamento   nelle
possibilita'  di riscatto dei percorsi curricolari seguiti da ciascun
docente.  Anche perche' per accedere ai corsi svolti dai Conservatori
musicali sarebbe sufficiente la promozione alla quinta elementare (ai
sensi  del  r.d.  11  dicembre 1930, n. 1945, al quale il testo unico
delle  leggi  sull'istruzione  di  cui  al  d.lgs. n. 297 del 1994 fa
rinvio),  in ragione delle giovane eta' consigliata per intraprendere
gli  studi musicali. Mentre, per iscriversi agli altri corsi di studi
oggetto di precedenti pronunce additive della Corte costituzionale in
materia  di  riscatto pensionistico, sarebbe richiesto il possesso di
un  diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo grado (cosi', ad
esempio, per i corsi quadriennali dell'Accademia di belle arti);
        che  pertanto,  secondo  l'Avvocatura dello Stato, i principi
stabiliti    dalla   giurisprudenza   costituzionale   in   tema   di
riscattabilita'  dei  periodi  di  studi non sarebbero applicabili al
caso  di specie, relativo ad un corso che pare difettare della natura
postsecondaria, equiparabile a quella universitaria.
    Considerato  che  il TAR del Lazio, con ordinanza del 21 dicembre
1998,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 13, primo comma,
del  d.P.R.  29  dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul
trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello
Stato),  nella  parte  in  cui  non  consente  il  riscatto  ai  fini
pensionistici  del  periodo  di  studi  svolto  presso i Conservatori
musicali per il conseguimento del diploma di pianoforte principale;
        che,  successivamente all'ordinanza di rimessione, e' entrata
in  vigore la legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie
di  belle  arti,  dell'Accademia  nazionale  di danza, dell'Accademia
nazionale  di  arte  drammatica,  degli  Istituti  superiori  per  le
industrie  artistiche,  dei  Conservatori  di musica e degli Istituti
musicali pareggiati), che ha riordinato i Conservatori di musica e le
altre istituzioni di alta formazione artistica e musicale, prevedendo
le   condizioni  per  l'equiparazione,  ai  fini  dell'ammissione  ai
pubblici  concorsi,  dei titoli di studio da essi rilasciati a quelli
di livello universitario e disciplinando anche il regime di validita'
dei diplomi conseguiti prima dell'entrata in vigore della legge;
        che,  pertanto,  e' necessario che il giudice a quo riesamini
la  rilevanza  della  questione,  alla  luce  della  nuova normativa,
nonche'  della circostanza che il corso di pianoforte principale fino
ad  oggi  poteva essere intrapreso e concluso prima del conseguimento
di   un  diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  od  anche  a
prescindere dallo stesso;
        che  il  TAR  del  Lazio  dovra'  altresi' considerare quanto
statuito  da  questa  Corte  costituzionale  nella sentenza n. 52 del
2000,  successiva  all'ordinanza  di  rimessione,  che nel dichiarare
l'illegittimita'  costituzionale  del  medesimo art. 13, primo comma,
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non consente
il  riscatto,  ai  fini  del  trattamento  di  quiescenza, degli anni
corrispondenti  alla  durata  legale dei corsi di studi svolti presso
istituti   o   scuole   riconosciuti   di   livello  universitario  o
postsecondario  ha  ribadito  che,  nell'attuale  assetto  normativo,
l'omessa  previsione  della riscattabilita' di un periodo di studi e'
irragionevole  solo quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) il corso di studi abbia natura universitaria o postsecondaria (per
cui ad esso possa accedersi solo previo conseguimento di un titolo di
studio  di  scuola  secondaria superiore); b) il relativo diploma sia
richiesto  per  l'ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento
di determinate funzioni o per la progressione in carriera.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la  restituzione  degli  atti al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio.

    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                      Il redattore: Santosuosso
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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