N. 210 ORDINANZA 8 - 16 giugno 2000
Ordinanza 8-16 giugno 2000 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Pensioni - Riscatto, a fini di quiescenza, di periodi di studi universitari o di natura post-secondaria - Esclusione del riscatto di studi compiuti presso i Conservatori musicali di Stato (per il diploma di pianoforte principale) - Sopravvenuta nuova normativa con riordinamento anche dei Conservatori di musica - Riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 13, primo comma. - Cost., art. 3.(GU n.26 del 21-6-2000 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1998 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Della Guardia Anna ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1999; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso; Ritenuto che, con ricorso del 10 novembre 1997 al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, alcuni insegnanti di educazione musicale presso scuole medie statali - immessi in ruolo a seguito di concorsi a cui avevano potuto partecipare in quanto erano in possesso, in alternativa alla laurea (in lettere o in disciplina delle arti, musica e spettacolo), del diploma di pianoforte principale rilasciato da Conservatori musicali di Stato, oltre che di altro diploma rilasciato da istituto di istruzione secondaria - contestavano il mancato riconoscimento del diritto al riscatto del periodo di studi compiuto presso tali Conservatori (o almeno degli ultimi cinque anni di tale periodo); che i ricorrenti eccepivano, inoltre, l'incostituzionalita' dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione; che il TAR, con ordinanza del 21 dicembre 1998, pervenuta il 21 luglio 1999, ha ritenuto di non poter accogliere allo stato le domande principali formulate dai ricorrenti ed ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del suddetto art. 13, primo comma, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione; che, secondo il giudice a quo la questione e' rilevante nel giudizio, in quanto dal suo accoglimento dipende, a sua volta, la possibilita' di accogliere le domande dei ricorrenti, e non e' manifestamente infondata, alla luce delle numerose pronunce della Corte costituzionale in materia di riscatto, ai fini pensionistici, dei periodi di studi, di natura universitaria o postsecondaria, necessari per il conseguimento di un diploma che sia richiesto come condizione per l'ammissione a determinati posti o per la progressione in carriera; che, essendo questo - a giudizio del TAR - il caso del diploma di pianoforte principale conseguito presso i Conservatori musicali di Stato, la norma impugnata, sia pure solo per il periodo anteriore al 12 luglio 1997 (data di entrata in vigore del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), determinerebbe un'ingiustificata "disparita' di trattamento per la parte (evidentemente) non coincidente e (eventualmente) sovrapposta alla durata legale del corso di studi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado"; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata; che, in una memoria depositata in prossimita' dell'udienza di discussione, la difesa erariale rileva come, successivamente all'ordinanza di rimessione, sia stata approvata la legge 21 dicembre 1999, n. 508, che ha riformato i Conservatori di Stato e le altre istituzioni di alta formazione artistica e musicale e che ha previsto, al fine dell'ammissione ai pubblici concorsi, l'equiparazione dei titoli di studio da essi rilasciati a quelli di livello universitario: pertanto l'Avvocatura chiede che la Corte disponga la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della presente questione; che, in via alternativa, l'Avvocatura dello Stato chiede che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, in quanto i diplomi rilasciati dai Conservatori di Stato, diversamente da quelli di tipo artistico, sarebbero di per se' sufficienti per l'ammissione ai concorsi per la docenza di ruolo di educazione musicale, sia nelle scuole medie, sia in quelle superiori, senza che sia necessario il possesso di un ulteriore titolo di istruzione secondaria di secondo grado. Percio', benche' in luogo dei suddetti diplomi ne siano ritenuti idonei anche altri, rilasciati al termine di corsi universitari (come la laurea in lettere ad indirizzo musicologico, quella in discipline delle arti, musica e spettacolo o il diploma di paleografia e filologia musicale), la comune progressione di carriera prevista per gli insegnanti laureati e per quelli diplomati non esigerebbe necessariamente uniformita' di trattamento nelle possibilita' di riscatto dei percorsi curricolari seguiti da ciascun docente. Anche perche' per accedere ai corsi svolti dai Conservatori musicali sarebbe sufficiente la promozione alla quinta elementare (ai sensi del r.d. 11 dicembre 1930, n. 1945, al quale il testo unico delle leggi sull'istruzione di cui al d.lgs. n. 297 del 1994 fa rinvio), in ragione delle giovane eta' consigliata per intraprendere gli studi musicali. Mentre, per iscriversi agli altri corsi di studi oggetto di precedenti pronunce additive della Corte costituzionale in materia di riscatto pensionistico, sarebbe richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (cosi', ad esempio, per i corsi quadriennali dell'Accademia di belle arti); che pertanto, secondo l'Avvocatura dello Stato, i principi stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale in tema di riscattabilita' dei periodi di studi non sarebbero applicabili al caso di specie, relativo ad un corso che pare difettare della natura postsecondaria, equiparabile a quella universitaria. Considerato che il TAR del Lazio, con ordinanza del 21 dicembre 1998, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non consente il riscatto ai fini pensionistici del periodo di studi svolto presso i Conservatori musicali per il conseguimento del diploma di pianoforte principale; che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e' entrata in vigore la legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), che ha riordinato i Conservatori di musica e le altre istituzioni di alta formazione artistica e musicale, prevedendo le condizioni per l'equiparazione, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi, dei titoli di studio da essi rilasciati a quelli di livello universitario e disciplinando anche il regime di validita' dei diplomi conseguiti prima dell'entrata in vigore della legge; che, pertanto, e' necessario che il giudice a quo riesamini la rilevanza della questione, alla luce della nuova normativa, nonche' della circostanza che il corso di pianoforte principale fino ad oggi poteva essere intrapreso e concluso prima del conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore od anche a prescindere dallo stesso; che il TAR del Lazio dovra' altresi' considerare quanto statuito da questa Corte costituzionale nella sentenza n. 52 del 2000, successiva all'ordinanza di rimessione, che nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale del medesimo art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non consente il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, degli anni corrispondenti alla durata legale dei corsi di studi svolti presso istituti o scuole riconosciuti di livello universitario o postsecondario ha ribadito che, nell'attuale assetto normativo, l'omessa previsione della riscattabilita' di un periodo di studi e' irragionevole solo quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni: a) il corso di studi abbia natura universitaria o postsecondaria (per cui ad esso possa accedersi solo previo conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore); b) il relativo diploma sia richiesto per l'ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola 00C0649