N. 216 ORDINANZA 8 - 19 giugno 2000

Ordinanza 8-19 giugno 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Regione   Marche   -   Edilizia  residenziale  pubblica  -  Decadenza
dall'assegnazione    dell'alloggio   di   edilizia   residenziale   -
Opposizione   avverso  il  provvedimento  di  decadenza,  dinanzi  al
pretore,  con  applicabilita'  delle  norme  recate  dall'art. 11 del
d.P.R.  30  dicembre  1972, n. 1035 - Prospettata indebita disciplina
nella  materia  della  giurisdizione  e  del  processo riservata alla
competenza dello Stato - Intervenuta, anteriormente alle ordinanze di
rimessione,  nuova  legge  regionale,  abrogatrice della disposizione
censurata  e  completamente  innovativa della disciplina in materia -
Difetto  di  motivazione  in  ordine alla rilevanza della questione -
Manifesta inammissibilita'.
- Legge Regione Marche 3 marzo 1990, n. 9, art. 48, comma 2.
- Costituzione, artt. 108 e 117.
(GU n.27 del 28-6-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo
CHIEPPA,  Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE,  Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni Maria FLICK.
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 48, comma 2,
della  legge  regione  Marche 3 marzo 1990, n. 9 (Norme in materia di
assegnazione  e  gestione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica),  promossi con ordinanze emesse il 21 aprile e il 10 giugno
1999  dal  pretore  di Ascoli Piceno nei procedimenti civili vertenti
tra  S.G. e M.R. e il comune di Ascoli Piceno, iscritte ai numeri 509
e  510  del  registro  ordinanze  1999  e  pubblicate  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  n. 40,  prima serie speciale, dell'anno
1999;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 25 maggio 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
    Ritenuto  che  il  pretore  di  Ascoli  Piceno,  in  due distinti
giudizi,  con  altrettante  ordinanze  in  data 21 aprile e 10 giugno
1999,   di  contenuto  sostanzialmente  identico,  ha  sollevato,  in
riferimento  agli articoli 108 e 117 della Costituzione, questione di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 48,  comma  2,  della  legge
regione Marche 3 marzo 1990, n. 9 (Norme in materia di assegnazione e
gestione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale pubblica), nella
parte  in  cui, richiamando l'art. 47, comma 6, di detta legge, rende
applicabili  gli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre
1972,   n. 1035   al  provvedimento  di  decadenza  dell'assegnazione
dall'alloggio di edilizia residenziale pubblica (in seguito, e.r.p.);
        che  entrambe  le ordinanze sono state pronunziate in giudizi
aventi  ad  oggetto  l'impugnazione  di  provvedimenti del Sindaco di
Ascoli  Piceno, con i quali due assegnatari di alloggi di e.r.p. sono
stati  dichiarati decaduti dall'assegnazione, per non averli occupati
stabilmente;
        che,  ad  avviso  dei  giudici  a  quibus la norma impugnata,
disponendo  che  l'opposizione  avverso il provvedimento di decadenza
dall'assegnazione  dell'alloggio  di  e.r.p.  va  proposta  entro  il
termine  di  trenta  giorni  al  pretore,  il quale puo' ordinarne la
sospensione con decreto in calce al ricorso, si porrebbe in contrasto
con   gli  articoli 108  e  117  della  Costituzione,  in  quanto  la
disciplina  della  giurisdizione e quella del processo sono riservate
alla competenza del legislatore statale;
        che  nei giudizi non si sono costituite le parti dei processi
principali e non e' intervenuto il Presidente della Giunta regionale;
    Considerato che i due giudizi, avendo ad oggetto la stessa norma,
in  riferimento  agli  stessi  parametri  e  per  profili  pressoche'
identici, vanno riuniti per essere definiti con un'unica pronuncia;
        che  il  pretore  di  Ascoli Piceno dubita della legittimita'
costituzionale dell'art. 48, comma 2, della legge regione Marche n. 9
del  1990,  nella  parte  in  cui,  stabilendo che l'impugnazione del
provvedimento  di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di e.r.p.
va proposta nell'osservanza delle norme recate negli ultimi tre commi
dell'art. 11  del d.P.R. n. 1035 del 1972, disciplinerebbe la materia
della  giurisdizione  e  del  processo, riservata alla competenza del
legislatore statale e, in tal modo, violerebbe gli articoli 108 e 117
della Costituzione;
        che, anteriormente ad entrambe le ordinanze di rimessione, e'
entrata in vigore la legge della regione Marche 22 luglio 1997, n. 44
(Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia
residenziale  pubblica  e  riordino  del Consiglio di amministrazione
degli  Istituti  autonomi per le case popolari della regione), il cui
art. 84  ha  espressamente  abrogato la legge regionale 3 marzo 1990,
n. 9  e  quindi  anche la norma impugnata, riproducendone peraltro il
contenuto  in una disposizione della stessa legge abrogatrice, ma nel
quadro  di  una  disciplina  della  materia  completamente innovata e
modificata;
        che,  secondo  la consolidata giurisprudenza di questa Corte,
il  giudice  rimettente  ha l'onere di specificare in modo rigoroso i
motivi   della   perdurante   rilevanza   della  questione,  qualora,
anteriormente alla proposizione della questione di costituzionalita',
come  e'  accaduto  nel  caso  in esame, la norma censurata sia stata
abrogata  (ex plurimis  ordinanze  n. 162,  n. 53  e n. 52 del 1999),
ovvero  sia  stato  modificato  il  complessivo  quadro  normativo di
riferimento (tra le piu' recenti, ordinanza n. 183 del 1998);
        che  i  giudici  a  quibus  non hanno invece assolto siffatto
onere,  in  quanto  le ordinanze di rimessione non contengono nessuna
valutazione   in   ordine   all'influenza   sui   giudizi  principali
dell'abrogazione  espressa  della  norma  censurata  e della modifica
della  disciplina  della  materia, sicche' la questione va dichiarata
manifestamente   inammissibile   per  difetto  di  motivazione  sulla
rilevanza;
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi;
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 48,  comma  2,  della  legge
regione Marche 3 marzo 1990, n. 9 (Norme in materia di assegnazione e
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata,
in  riferimento  agli  articoli 108  e  117  della  Costituzione, dal
pretore di Ascoli Piceno con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                       Il redattore: Capotosti
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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