N. 221 ORDINANZA 8 - 19 giugno 2000

Ordinanza 8-19 giugno 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Sequestro  -  Opposizione  ai provvedimenti di sequestro - Previsione
della  sola  possibilita' di adire l'autorita' giudiziaria avverso il
provvedimento di sequestro e non anche avverso il processo verbale di
sequestro - Asserita disparita' di trattamento in danno di coloro che
subiscono i processi verbali di sequestro, rispetto ai destinatari di
processo  verbale  di  violazione  di norme del codice della strada -
Carenza  completa  di  enunciazione  dei  termini  della  fattispecie
concreta oggetto del giudizio principale - Manifesta inammissibilita'
della questione.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 19.
- Costituzione, artt. 24 e 113.
(GU n.27 del 28-6-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo
CHIEPPA,  Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE,  Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni Maria FLICK.
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge
24  novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con
ordinanze  emesse  il  27 e il 16 luglio 1998 dal pretore di Cagliari
sui  ricorsi  proposti  da  Ndao  Modou  e  da Ndiaye Massylla contro
l'Ufficio     provinciale    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato  di Cagliari, iscritte ai nn. 369 e 370 del registro
ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1999;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 maggio 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
    Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 luglio 1998 (R.O. n. 370
del  1999),  il pretore di Cagliari ha sollevato, in riferimento agli
artt. 24  e  113  Cost.,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art.  19  della  legge  24 novembre  1981,  n. 689 (Modifiche al
sistema  penale), nella parte in cui "prevede solo la possibilita' di
opporre ricorso all'autorita' giudiziaria avverso il provvedimento di
sequestro [...] e non avverso il processo verbale di sequestro";
        che  il  rimettente  rileva come la norma denunciata crei una
disparita'  di  trattamento,  escludendo "la possibilita' di adire, a
scelta   del   ricorrente,   l'autorita'  giudiziaria  o  l'autorita'
amministrativa,  prevista invece per i processi verbali di violazione
a  norme  del  codice  della  strada  [...]  in  danno  di coloro che
subiscono  i  processi verbali di sequestro, alla luce delle sentenze
della  Corte  costituzionale  n. 255  e  n. 311  del 1994 e n. 31 del
1996";
        che,  con  altra ordinanza emessa il 27 luglio del 1998 (R.O.
n. 369 del 1999), lo stesso pretore di Cagliari solleva altra analoga
questione  di  legittimita'  costituzionale  della medesima norma, in
riferimento agli stessi parametri;
        che  il  rimettente  ribadisce  come  la  norma determini una
"disparita'  di  trattamento  a vantaggio dei destinatari di processo
verbale  di  violazione  a  norme  del  codice  della strada, i quali
possono   invece   impugnare  il  processo  verbale  divenuto  titolo
esecutivo  e,  alla  luce  dell'interpretazione  delle sentenze della
Corte  costituzionale  n. 311  e  n. 255  del  1994 e n. 31 del 1996,
direttamente il processo verbale prima che il medesimo diventi titolo
esecutivo   per   scadenza   dei   termini   per   adire  l'autorita'
amministrativa";
        che,  nel  giudizio  promosso  con  R.O.  n. 370 del 1999, e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  concludendo  per la
declaratoria  di  inammissibilita'  ovvero  di manifesta infondatezza
della sollevata questione.
    Considerato  che l'identita' della norma sottoposta a scrutinio e
la  connessione  dei  profili  censurati  in  riferimento ai medesimi
parametri  impongono  la  riunione  dei  giudizi,  che vanno pertanto
congiuntamente decisi;
        che, in entrambe le ordinanze di rimessione, il giudice a quo
tralascia  completamente  di  enunciare  quali  siano i termini della
fattispecie   concreta   oggetto   del  giudizio  principale,  ed  in
particolare  non specifica in alcun modo le essenziali circostanze di
fatto e l'esatta natura dei provvedimenti sanzionatori opposti;
        che  la  mancata  indicazione  di  detti elementi e, insieme,
l'omessa  esplicazione  delle ragioni della rilevanza delle sollevate
questioni  di  legittimita'  costituzionale precludono a questa Corte
ogni   possibilita'  di  valutazione  inerente  al  predetto  profilo
preliminare;
        che,   pertanto,   le   sollevate   questioni  devono  essere
dichiarate manifestamente inammissibili.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi;
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  19  della  legge 24 novembre
1981,   n. 689   (Modifiche   al  sistema  penale),  sollevate  -  in
riferimento  agli  artt. 24 e 113 della Costituzione - dal pretore di
Cagliari, con le ordinanze indicate in epigrafe.

    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Ruperto
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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