N. 410 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 marzo 2000

Ordinanza  emessa  il  16 marzo 2000 dalla Corte dei conti sez. giur.
per  la  regione  Sicilia  sul  ricorso  proposto da Pecoraro Alfonso
contro Ministero della difesa

Corte  dei conti - Ricorsi in materia di pensioni civili o militari -
Possibilita'  di proposizione personale da parte del ricorrente senza
il  patrocinio  di  un  avvocato  - Ingiustificata diversa disciplina
rispetto  al  processo  civile  in  cui  vige  il  principio generale
dell'assistenza   legale   obbligatoria,   salvo  limitate  eccezioni
relative  a  controversie  di  competenza  del giudice di pace e alle
controversie in materia di lavoro e previdenza quando il valore della
causa  non  ecceda le 250.000 lire - Incidenza sul diritto di difesa,
suscettibile  di  irrimediabile  compromissione in primo grado per la
complessita' tecnica dei giudizi di competenza della Corte dei conti.
In  subordine:  Corte  dei  conti  - Ricorsi in materia di pensioni -
Possibilita'  di  proposizione  senza  patrocinio  legale solo per le
cause  di  valore  inferiore  a  quello  predeterminato  per  legge o
prudentemente  apprezzato  dal  giudice  anche  con  riferimento alla
natura  della  controversia - Incidenza sul principio di uguaglianza,
per l'ingiustificata diversa disciplina rispetto al processo civile e
segnatamente  a  quello  del  lavoro  e  previdenziale  - Lesione del
diritto di difesa.
- D.L.  15  novembre  1993,  n. 453  (conv.,  con modif., in legge 14
  gennaio 1994, n. 19), art. 6, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.29 del 12-7-2000 )
                         LA CORTE DEI CONTI

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel giudizio di pensione
  militare  iscritto al n. 1632/M del registro di segreteria promosso
  ad  istanza  di  Pecoraro Alfonso nei confronti del Ministero della
  difesa.
    Visto  l'atto introduttivo del giudizio depositato il 22 febbraio
  1989.
    Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
    Udito  alla  pubblica  udienza  del  16  marzo  2000  il relatore
  consigliere   Pino  Zingale,  non  rappresentato  il  ricorrente  e
  contumace il Ministero della difesa.

                              F a t t o

    Alfonso   Pecoraro,  militare  della  classe  1965,  ha  prestato
  servizio  dal  22  gennaio  1985 al 4 giugno dello stesso anno, per
  essere  poi  collocato in congedo per riforma ai sensi dell'art. 11
  E.I.
    Con istanza diretta al Ministero della difesa chiedeva, nel 1986,
  il   riconoscimento   della   dipendenza   da   causa  di  servizio
  dell'infermita'  polmonare  che  aveva dato causa alla riforma e la
  concessione della pensione privilegiata ordinaria.
    Sottoposto  a visita collegiale presso la C.M.O. di Palermo il 10
  giugno  1987,  veniva  riconosciuto  affetto  da  "fibrosi nodulare
  scarsa in apico sottoclaveare dx", giudicata dipendente da causa di
  servizio.
    Il  suddetto  avviso, pero', non veniva condiviso dal C.P.P.O. il
  quale,  con  parere  del  25  marzo  1988,  esprimeva  l'avviso che
  l'infermita'  non  potesse  considerarsi  dipendente  da  causa  di
  servizio.
    In  adesione  a tale ultimo parere il Ministero della difesa, con
  decreto  n. 589  del  3  novembre  1988,  rigettava  la  domanda di
  pensione.
    Avverso  tale provvedimento ha proposto ricorso l'interessato con
  atto depositato il 22 febbraio 1989.
    Il Ministero della difesa non si e' costituito.
    Alla  pubblica  udienza  di  trattazione  del  16 marzo 2000, non
  rappresentato  il  ricorrente  e  non costituito il Ministero della
  difesa, il giudizio e' stato posto in decisione.

                            D i r i t t o


    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 409/2000).
00C0663