N. 410 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 marzo 2000
Ordinanza emessa il 16 marzo 2000 dalla Corte dei conti sez. giur. per la regione Sicilia sul ricorso proposto da Pecoraro Alfonso contro Ministero della difesa Corte dei conti - Ricorsi in materia di pensioni civili o militari - Possibilita' di proposizione personale da parte del ricorrente senza il patrocinio di un avvocato - Ingiustificata diversa disciplina rispetto al processo civile in cui vige il principio generale dell'assistenza legale obbligatoria, salvo limitate eccezioni relative a controversie di competenza del giudice di pace e alle controversie in materia di lavoro e previdenza quando il valore della causa non ecceda le 250.000 lire - Incidenza sul diritto di difesa, suscettibile di irrimediabile compromissione in primo grado per la complessita' tecnica dei giudizi di competenza della Corte dei conti. In subordine: Corte dei conti - Ricorsi in materia di pensioni - Possibilita' di proposizione senza patrocinio legale solo per le cause di valore inferiore a quello predeterminato per legge o prudentemente apprezzato dal giudice anche con riferimento alla natura della controversia - Incidenza sul principio di uguaglianza, per l'ingiustificata diversa disciplina rispetto al processo civile e segnatamente a quello del lavoro e previdenziale - Lesione del diritto di difesa. - D.L. 15 novembre 1993, n. 453 (conv., con modif., in legge 14 gennaio 1994, n. 19), art. 6, comma 5. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.29 del 12-7-2000 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di pensione militare iscritto al n. 1632/M del registro di segreteria promosso ad istanza di Pecoraro Alfonso nei confronti del Ministero della difesa. Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 22 febbraio 1989. Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale. Udito alla pubblica udienza del 16 marzo 2000 il relatore consigliere Pino Zingale, non rappresentato il ricorrente e contumace il Ministero della difesa. F a t t o Alfonso Pecoraro, militare della classe 1965, ha prestato servizio dal 22 gennaio 1985 al 4 giugno dello stesso anno, per essere poi collocato in congedo per riforma ai sensi dell'art. 11 E.I. Con istanza diretta al Ministero della difesa chiedeva, nel 1986, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermita' polmonare che aveva dato causa alla riforma e la concessione della pensione privilegiata ordinaria. Sottoposto a visita collegiale presso la C.M.O. di Palermo il 10 giugno 1987, veniva riconosciuto affetto da "fibrosi nodulare scarsa in apico sottoclaveare dx", giudicata dipendente da causa di servizio. Il suddetto avviso, pero', non veniva condiviso dal C.P.P.O. il quale, con parere del 25 marzo 1988, esprimeva l'avviso che l'infermita' non potesse considerarsi dipendente da causa di servizio. In adesione a tale ultimo parere il Ministero della difesa, con decreto n. 589 del 3 novembre 1988, rigettava la domanda di pensione. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'interessato con atto depositato il 22 febbraio 1989. Il Ministero della difesa non si e' costituito. Alla pubblica udienza di trattazione del 16 marzo 2000, non rappresentato il ricorrente e non costituito il Ministero della difesa, il giudizio e' stato posto in decisione. D i r i t t o Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 409/2000). 00C0663