N. 416 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 2000

Ordinanza  emessa il 2 maggio 2000 dal giudice di pace di Ronciglione
nel  procedimento  civile  vertente  tra  Vinci  Valentina  e  I.N.A.
Assitalia S.p.a. ed altra

Responsabilita'  civile  -  Risarcimento  del  danno alla persona per
lesioni di lieve entita' - Predeterminazione legislativa di criteri e
importi per la liquidazione - Violazione del principio di uguaglianza
-  Identita' di trattamento di casi disuguali - Incidenza sul diritto
alla salute del danneggiato.
- D.L. 28 marzo 2000, n. 70, art. 3.
- Costituzione, artt. 3 e 32.
(GU n.29 del 12-7-2000 )
                         IL GIUDICE DI PACE
    Nella  causa  civile iscritta a R.G. 107/1999 fra Vinci Valentina
  contro  I.N.A.  Assitalia  S.p.a. + 1 sciogliendo la riserva di cui
  all'udienza  del  21  aprile  2000;      Ritenuto  che la questione
  d'illegittimita'  costituzionale dell'art. 3 decreto legge 28 marzo
  2000,  n. 70  per contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione
  e'  rilevante  in quanto la normativa di cui al decreto deve essere
  applicata  al  caso  in esame relativo ad obbligazione risarcitoria
  derivante  da  incidente stradale, con danno biologico riconosciuto
  dal  C.T.U.  nella  misura  del 2%;         che la questione non e'
  manifestamente   infondata,   in   quanto   le   disposizioni   del
  decreto-legge  introducono  un  sistema risarcitorio rigido che non
  consente  di discriminare posizioni diverse;         che, pertanto,
  dovendo  essere  trattati  in modo identico casi disuguali, si puo'
  dubitare  della  loro costituzionalita' in riferimento al principio
  d'uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione;         che
  le  norme  di  cui  al  decreto  omettono  anche  di considerare il
  complesso  degli  elementi  psico-fisici che rientrano nel concetto
  "salute"  del danneggiato, con possibile violazione anche dell'art.
  32 della Costituzione;
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134  della Costituzione, 23 legge 11 marzo 1953
  n. 87;       Solleva   questione   di  legittimita'  costituzionale
  dell'art.  3  del  decreto-legge 28 marzo 2000 n. 70, per contrasto
  con  gli  artt. 3  e 32 della Costituzione;     Dispone l'immediata
  trasmissione  degli  atti  alla  Corte costituzionale e sospende il
  giudizio  in  corso;      Ordina  che  a  cura della cancelleria la
  presente  ordinanza  sia notificata alle parti in causa, nonche' al
  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e comunicata ai Presidenti
  delle  due  Camere  del  Parlamento.          Ronciglione,  addi' 2
  maggio 2000.
                   Il giudice di pace: Toffoletti
00C0669