N. 201 ORDINANZA 4 - 22 giugno 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Reati  e  pene  -  Riforma del sistema sanzionatorio - Pene detentive
  inflitte con sentenze o decreti irrevocabili, ma non ancora portati
  ad  esecuzione  (o  per i quali l'esecuzione non si sia esaurita) -
  Conversione  della  pena  nel  corrispondente  importo pecuniario -
  Mancata   previsione  -  Asserita  disparita'  di  trattamento  tra
  condannati   -   Sopravvenuta   dichiarazione   di   illegittimita'
  costituzionale  e  nuova  disciplina  -  Restituzione degli atti al
  giudice rimettente.
- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 101.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.25 del 27-6-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio  ONIDA,  CarloMEZZANOTTE,  Guido  NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 101 del decreto
legislativo  30 dicembre  1999,  n. 507  (Depenalizzazione  dei reati
minori  e  riforma  del  sistema  sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1
della  legge  25 giugno 1999, n. 205), promosso, con ordinanza emessa
il  28 gennaio  2000,  dal  tribunale di Crotone, nel procedimento di
esecuzione  nei confronti di Camigliano Francesco, iscritta al n. 448
del  registro  ordinanze  2000  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 35, 1a serie speciale, dell'anno 2000.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 21 marzo 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.
    Ritenuto  che, con ordinanza del 28 gennaio 2000 (r.o. n. 448 del
2000),   il   tribunale  di  Crotone  ha  sollevato,  in  riferimento
all'art. 3    della    Costituzione,    questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 101  del  decreto  legislativo  30 dicembre
1999,  n. 507,  nella  parte  in  cui  non prevede, anche per le pene
detentive  inflitte  con  sentenze  o  decreti  irrevocabili,  ma non
portati  ancora  ad esecuzione (o per i quali l'esecuzione non si sia
esaurita),  "il  residuare  -  previa  conversione nel corrispondente
importo  pecuniario  - di un meccanismo sanzionatorio (e di recupero)
analogo  a  quello  previsto  al  comma  2  per le multe e le ammende
inflitte con sentenze o decreti di analogo tenore";
        che  il  giudice a quo ritiene che la mancanza di un siffatto
meccanismo  comporti  la  violazione  del principio di uguaglianza, a
causa  dell'ingiustificato  trattamento di favore riservato a chi sia
stato condannato irrevocabilmente a pena detentiva rispetto a chi non
sia stato attinto da una condanna irrevocabile, comunque perseguibile
in  base  all'art. 100,  come anche a chi, pur punito con sentenza di
condanna irrevocabile, abbia compiuto un fatto meno grave, sanzionato
con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva poi convertita;
        che,  a  giudizio  del rimettente la concomitante interazione
dei  principi  di  intangibilita' del giudicato penale e di legalita'
rende  impraticabile una soluzione che, in via interpretativa, "colmi
la ritenuta lacuna con soluzioni atipiche quali la trasmissione degli
atti  al  Prefetto  o  la  conversione  della  pena  detentiva  nella
pecuniaria  corrispondente  onde  poter  poi  attivare  le  forme  di
riscossione di cui al citato comma 2 dell'art. 101".
    Considerato   che,   successivamente   alla   proposizione  della
questione  oggetto  del presente giudizio, questa Corte, con sentenza
n. 169   del  2001,  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 101,  comma  2,  del  decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507;
        che,  a  seguito  di  detta sentenza e della nuova disciplina
applicabile  per  effetto  di  essa,  si rende necessario disporre la
restituzione  degli  atti  al  giudice  rimettente per un nuovo esame
della questione (ordinanze n. 132 del 2000 e n. 180 del 2000).
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Crotone.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Vari
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 22 giugno 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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