N. 419 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 febbraio 2000

Ordinanza  emessa  il  10  febbraio 2000 dal tribunale amministrativo
regionale  della  Lombardia  sul  ricorso  proposto  da Galli Sabrina
contro Ministero della giustizia

Avvocato  e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della
professione  -  Giudizio  espresso  esclusivamente mediante punteggio
numerico  -  Obbligo  di motivazione - Esclusione secondo l'indirizzo
interpretativo  del  Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente
ma  costituente  diritto vivente - Lamentata ingiustificata deroga al
principio    dell'obbligo    di    motivazione    dei   provvedimenti
amministrativi  previsto  dalla legge anche per i pubblici concorsi -
Incidenza   sui   principi   di   difesa   in   giudizio,  di  tutela
giurisdizionale, di imparzialita' e buon andamento della p.a., per la
difficolta' di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del
giudizio  negativo  e  l'iter logico delle valutazioni compiute dalle
Commissioni  esaminatrici  - Richiesta di valutazione chiarificatrice
alla Corte costituzionale.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.
Invia  subordinata  (ove la Corte ritenga conforme al dato normativo
  l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta
  dal   diritto   vivente  ):  Avvocato  e  procuratore  -  Esami  di
  abilitazione   per  l'esercizio  della  professione  -  Obbligo  di
  motivazione  - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza,
  di  imparzialita' e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto
  di difesa e del principio della tutela giurisdizionale.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.
(GU n.30 del 19-7-2000 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE


    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3271 del 1999
  proposto  da  Galli  Sabrina,  rappresentata  e difesa dagli avv.ti
  Stefano   Pietro   Galli  e  Carlo  Rasini  e  presso  quest'ultimo
  elettivamente domiciliata in Milano, via Caldara n. 29;
    Contro  il  Ministero  di  grazia  e  giustizia,  costituitosi in
  giudizio  in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso
  ex  lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, presso
  i   cui   uffici   e'   domiciliato  in  via  Freguglia  n. 1,  per
  l'annullamento, previa sospensione:
        del  giudizio  di non ammissione alla prova orale degli esami
  per  l'abilitazione  all'esercizio  della  professione di avvocato,
  reso noto in data 18 giugno 1999.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto di costituzione in giudizio del Ministero di grazia
  e giustizia;
    Viste  le  memorie  prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
  difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito  alla  pubblica  udienza  del  10 febbraio 2000 il relatore
  dott. Carlo Testori;
    Uditi, altresi', i procuratori delle parti;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o


    La  dott.ssa Sabrina Galli ha sostenuto presso la Corte d'appello
  di  Milano  le  prove  scritte  degli  esami di avvocato - sessione
  1998/1999,  sulle  quali  la  commissione  d'esame  ha  espresso un
  giudizio  negativo,  che  ha  impedito  alla  ricorrente  di essere
  ammessa all'orale.
    Per  ottenere  l'annullamento  di tale valutazione la predetta ha
  adito  questo  tribunale con il ricorso in epigrafe, deducendo vizi
  di violazione di legge e di eccesso di potere.
    Si  e' costituito in giudizio il Ministero di grazia e giustizia,
  contestando   le  tesi  sostenute  nel  ricorso  e  chiedendone  la
  reiezione.
    Nella  camera  di  consiglio  del 9 settembre 1999, con ordinanza
  n. 2496, la sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dalla
  ricorrente.
    Le  parti  hanno  depositato memorie in vista dell'udienza del 10
  febbraio 2000, in cui e' passata la decisione.

                            D i r i t t o

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 417/2000).
00C0672