N. 420 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 febbraio 2000
Ordinanza emessa il 10 febbraio 2000 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Quadri Pietro contro Ministero della giustizia ed altra Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Giudizio espresso esclusivamente mediante punteggio numerico - Obbligo di motivazione - Esclusione secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente ma costituente diritto vivente - Lamentata ingiustificata deroga al principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dalla legge anche per i pubblici concorsi - Incidenza sui principi di difesa in giudizio, di tutela giurisdizionale, di imparzialita' e buon andamento della p.a., per la difficolta' di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del giudizio negativo e l'iter logico delle valutazioni compiute dalle Commissioni esaminatrici - Richiesta di valutazione chiarificatrice alla Corte costituzionale. - Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3. - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113. Invia subordinata (ove la Corte ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta dal diritto vivente): Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Obbligo di motivazione - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto di difesa e del principio della tutela giurisdizionale. - Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3. - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.(GU n.30 del 19-7-2000 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3437 del 1999 proposto da Quadri Pietro, rappresentato e difeso dall'avv. Debora Caldirola ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, via S. Tecla n. 5; Contro il Ministero della giustizia e la commissione per gli esami da avvocato, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, presso i cui uffici sono ope legis domiciliati in via Freguglia n. 1, per l'annullamento, previa sospensione: del giudizio di non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia; Vista la memoria prodotta dall'avvocatura dello Stato a sostegno della propria difesa; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 10 febbraio 2000 il relatore dott. Carlo Deodato; Uditi, altresi', i procuratori delle parti; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Il dott. Pietro Quadri ha sostenuto presso la Corte d'appello di Milano le prove scritte degli esami di avvocato - sessione 1998/1999, sulle quali la commissione d'esame ha espresso un giudizio negativo, che ha impedito al ricorrente di essere ammesso all'orale. Per ottenere l'annullamento di tale valutazione l'istante ha adito questo tribunale con il ricorso in epigrafe, deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere. Si e' costituito in giudizio il Ministero della giustizia, contestando le tesi sostenute nel ricorso e chiedendone la reiezione. Nella camera di consiglio del 15 ottobre 1999, con ordinanza n. 2727, la sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente. All'udienza del 10 febbraio 2000 la causa e' passata in decisione. D i r i t t o Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 418/2000). 00C0673