N. 420 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 febbraio 2000

Ordinanza  emessa  il  10  febbraio 2000 dal tribunale amministrativo
regionale  della  Lombardia  sul  ricorso  proposto  da Quadri Pietro
contro Ministero della giustizia ed altra

Avvocato  e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della
professione  -  Giudizio  espresso  esclusivamente mediante punteggio
numerico  -  Obbligo  di motivazione - Esclusione secondo l'indirizzo
interpretativo  del  Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente
ma  costituente  diritto vivente - Lamentata ingiustificata deroga al
principio    dell'obbligo    di    motivazione    dei   provvedimenti
amministrativi  previsto  dalla legge anche per i pubblici concorsi -
Incidenza   sui   principi   di   difesa   in   giudizio,  di  tutela
giurisdizionale, di imparzialita' e buon andamento della p.a., per la
difficolta' di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del
giudizio  negativo  e  l'iter logico delle valutazioni compiute dalle
Commissioni  esaminatrici  - Richiesta di valutazione chiarificatrice
alla Corte costituzionale.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.
Invia  subordinata  (ove la Corte ritenga conforme al dato normativo
  l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta
  dal   diritto   vivente):   Avvocato   e  procuratore  -  Esami  di
  abilitazione   per  l'esercizio  della  professione  -  Obbligo  di
  motivazione  - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza,
  di  imparzialita' e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto
  di difesa e del principio della tutela giurisdizionale.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.
(GU n.30 del 19-7-2000 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE


    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3437 del 1999
  proposto  da Quadri Pietro, rappresentato e difeso dall'avv. Debora
  Caldirola  ed  elettivamente  domiciliato  presso  lo  studio della
  stessa in Milano, via S. Tecla n. 5;
    Contro  il  Ministero  della  giustizia  e la commissione per gli
  esami da avvocato, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi
  dall'avvocatura  distrettuale  dello  Stato in Milano, presso i cui
  uffici  sono  ope  legis  domiciliati  in  via  Freguglia n. 1, per
  l'annullamento, previa sospensione:
        del  giudizio  di non ammissione alle prove orali degli esami
  di avvocato.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio del Ministero della
  giustizia;
    Vista  la memoria prodotta dall'avvocatura dello Stato a sostegno
  della propria difesa;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito  alla  pubblica  udienza  del  10 febbraio 2000 il relatore
  dott. Carlo Deodato;
    Uditi, altresi', i procuratori delle parti;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o


    Il  dott. Pietro Quadri ha sostenuto presso la Corte d'appello di
  Milano  le  prove  scritte  degli  esami  di  avvocato  -  sessione
  1998/1999,  sulle  quali  la  commissione  d'esame  ha  espresso un
  giudizio  negativo, che ha impedito al ricorrente di essere ammesso
  all'orale.
    Per  ottenere  l'annullamento  di  tale  valutazione l'istante ha
  adito  questo  tribunale con il ricorso in epigrafe, deducendo vizi
  di violazione di legge e di eccesso di potere.
    Si  e'  costituito  in  giudizio  il  Ministero  della giustizia,
  contestando   le  tesi  sostenute  nel  ricorso  e  chiedendone  la
  reiezione.
    Nella  camera  di  consiglio  del  15 ottobre 1999, con ordinanza
  n. 2727,  la  sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dal
  ricorrente.
    All'udienza   del  10  febbraio  2000  la  causa  e'  passata  in
  decisione.

                            D i r i t t o

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 418/2000).
00C0673