N. 421 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 febbraio 2000
Ordinanza emessa il 10 febbraio 2000 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Calabrese Paola contro Ministero della giustizia Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Giudizio espresso esclusivamente mediante punteggio numerico - Obbligo di motivazione - Esclusione secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente ma costituente diritto vivente - Lamentata ingiustificata deroga al principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dalla legge anche per i pubblici concorsi - Incidenza sui principi di difesa in giudizio, di tutela giurisdizionale, di imparzialita' e buon andamento della p.a., per la difficolta' di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del giudizio negativo e l'iter logico delle valutazioni compiute dalle Commissioni esaminatrici - Richiesta di valutazione chiarificatrice alla Corte costituzionale. - Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3. - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113. Invia subordinata (ove la Corte ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta dal diritto vivente ): Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione Obbligo di motivazione - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto di difesa e del principio della tutela giurisdizionale. - Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3. - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.(GU n.30 del 19-7-2000 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3289 del 1999 proposto da Calabrese Paola, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Quarta, presso il quale e' elettivamente domiciliata in Milano, via Dogana n. 3; Contro il Ministero di grazia e giustizia, costituitosi in giudizio in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, presso i cui uffici e' domiciliato in via Freguglia n. 1, per l'annullamento, previa sospensione: del provvedimento di non ammissione alla prova orale espresso nei confronti della ricorrente dalla commissione esaminatrice di cui al 18 maggio 1999; nonche' di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, e in particolare degli atti di preventiva fissazione dei criteri di valutazione delle prove scritte di cui alla determinazione comunicata con nota del presidente della commissione in data 26 dicembre 1998 con i relativi allegati e di quelli di cui al verbale del 15 gennaio 1999. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero di grazia e giustizia; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 10 febbraio 2000 il relatore dott. Carlo Testori; Uditi, altresi', i procuratori delle parti; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o La dott.ssa Paola Calabrese ha sostenuto presso la Corte d'appello di Milano le prove scritte degli esami di avvocato - sessione 1998/1999, sulle quali la commissione d'esame ha espresso un giudizio negativo, che ha impedito alla ricorrente di essere ammessa all'orale. Per ottenere l'annullamento di tale valutazione la predetta ha adito questo tribunale con il ricorso in epigrafe, deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere. Si e' costituito in giudizio il Ministero di grazia e giustizia, contestando le tesi sostenute nel ricorso e chiedendone la reiezione. Nella camera di consiglio del 15 ottobre 1999, con ordinanza n. 2730, la sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente. All'udienza del 10 febbraio 2000 la causa e' passata in decisione. Con separata sentenza parziale questa sezione, risolte negativamente le eccezioni di inammissibilita' del ricorso, ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 23 comma 2 della legge 11 marzo 1953 n. 87. D i r i t t o Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 417/2000). 00C0674