N. 421 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 febbraio 2000

Ordinanza  emessa  il  10  febbraio 2000 dal tribunale amministrativo
regionale  della  Lombardia  sul  ricorso proposto da Calabrese Paola
contro Ministero della giustizia

Avvocato  e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della
professione  -  Giudizio  espresso  esclusivamente mediante punteggio
numerico  -  Obbligo  di motivazione - Esclusione secondo l'indirizzo
interpretativo  del  Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente
ma  costituente  diritto vivente - Lamentata ingiustificata deroga al
principio    dell'obbligo    di    motivazione    dei   provvedimenti
amministrativi  previsto  dalla legge anche per i pubblici concorsi -
Incidenza   sui   principi   di   difesa   in   giudizio,  di  tutela
giurisdizionale, di imparzialita' e buon andamento della p.a., per la
difficolta' di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del
giudizio  negativo  e  l'iter logico delle valutazioni compiute dalle
Commissioni  esaminatrici  - Richiesta di valutazione chiarificatrice
alla Corte costituzionale.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.
Invia  subordinata  (ove la Corte ritenga conforme al dato normativo
  l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta
  dal   diritto   vivente  ):  Avvocato  e  procuratore  -  Esami  di
  abilitazione   per   l'esercizio   della   professione  Obbligo  di
  motivazione  - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza,
  di  imparzialita' e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto
  di difesa e del principio della tutela giurisdizionale.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.
(GU n.30 del 19-7-2000 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE


    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3289 del 1999
  proposto  da  Calabrese  Paola,  rappresentata  e  difesa dall'avv.
  Luciano  Quarta,  presso  il  quale e' elettivamente domiciliata in
  Milano, via Dogana n. 3;
    Contro  il  Ministero  di  grazia  e  giustizia,  costituitosi in
  giudizio  in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso
  ex  lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, presso
  i   cui   uffici   e'   domiciliato  in  via  Freguglia  n. 1,  per
  l'annullamento, previa sospensione:
        del provvedimento di non ammissione alla prova orale espresso
  nei  confronti  della  ricorrente dalla commissione esaminatrice di
  cui al 18 maggio 1999;
        nonche'  di  ogni  atto  presupposto,  conseguente o comunque
  connesso,  e in particolare degli atti di preventiva fissazione dei
  criteri   di   valutazione   delle   prove   scritte  di  cui  alla
  determinazione comunicata con nota del presidente della commissione
  in data 26 dicembre 1998 con i relativi allegati e di quelli di cui
  al verbale del 15 gennaio 1999.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto di costituzione in giudizio del Ministero di grazia
  e giustizia;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
  difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito  alla  pubblica  udienza  del  10 febbraio 2000 il relatore
  dott. Carlo Testori;
    Uditi, altresi', i procuratori delle parti;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o


    La   dott.ssa  Paola  Calabrese  ha  sostenuto  presso  la  Corte
  d'appello  di  Milano  le  prove  scritte degli esami di avvocato -
  sessione  1998/1999, sulle quali la commissione d'esame ha espresso
  un  giudizio  negativo,  che  ha impedito alla ricorrente di essere
  ammessa all'orale.
    Per  ottenere  l'annullamento  di tale valutazione la predetta ha
  adito  questo  tribunale con il ricorso in epigrafe, deducendo vizi
  di violazione di legge e di eccesso di potere.
    Si  e' costituito in giudizio il Ministero di grazia e giustizia,
  contestando   le  tesi  sostenute  nel  ricorso  e  chiedendone  la
  reiezione.
    Nella  camera  di  consiglio  del  15 ottobre 1999, con ordinanza
  n. 2730, la sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dalla
  ricorrente.
    All'udienza   del  10  febbraio  2000  la  causa  e'  passata  in
  decisione.  Con  separata sentenza parziale questa sezione, risolte
  negativamente  le  eccezioni  di  inammissibilita'  del ricorso, ha
  sospeso  il  giudizio  ai sensi dell'art. 23 comma 2 della legge 11
  marzo 1953 n. 87.

                            D i r i t t o

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 417/2000).
00C0674