N. 232 ORDINANZA 8 - 22 giugno 2000

Ordinanza 8-22 giugno 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo   penale   -   Dibattimento   -  Rinvio  o  sospensione  del
dibattimento  per  legittimo  impedimento a comparire dell'imputato o
del  difensore  - Ipotesi di mero rinvio a causa di evento sismico ai
sensi   del   d.l.   27  ottobre  1997,  n. 364  -  Esclusione  della
assimilabilita'  del rinvio ai casi di sospensione della prescrizione
di   cui   all'art.   159,   primo  comma,  cod.  pen.  -  Denunciata
irragionevolezza  nonche'  violazione del principio di buon andamento
della  amministrazione della giustizia - Motivazione per relationem a
precedenti  ordinanze in ordine alla non manifesta infondatezza della
questione - Manifesta inammissibilita'.
- Cod. proc. pen., art. 486, commi 1 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 112.
Reato  in genere - Prescrizione - Casi di sospensione del corso della
  prescrizione  - Rinvio o sospensione del dibattimento per legittimo
  impedimento  a  comparire  del  difensore  -  Mancata  previsione -
  Dedotta   violazione,   in   via   subordinata,  del  principio  di
  obbligatorieta'  dell'azione  penale,  con lesione del principio di
  buon  andamento  dell'amministrazione della giustizia - Motivazione
  per  relationem a precedenti ordinanze in ordine alla non manifesta
  infondatezza della questione - Manifesta inammissibilita'.
- Cod.  proc. pen., art. 486, in relazione all'art. 159, primo comma,
  cod. pen.
- Costituzione, artt. 97 e 112.
(GU n.27 del 28-6-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare
RUPERTO,  Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda
CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 486 del codice
di  procedura  penale  in  relazione  all'art. 159 del codice penale,
promossi  con  due  ordinanze  emesse  dal  pretore di Ancona sezione
distaccata  di  Fabriano  il  4  maggio  1999 nei procedimenti penali
riuniti  a  carico  di  M.T.  ed  altro,  e  il  10  ottobre 1999 nei
procedimenti  penali  riuniti a carico di A.B., iscritte ai nn. 438 e
688 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 37 e 51, prima serie speciale, dell'anno 1999;
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
    Ritenuto  che con due ordinanze di eguale contenuto il pretore di
Ancona,  sezione distaccata di Fabriano, ha sollevato, in riferimento
agli  artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 486,  commi  1 e 3, del codice di procedura
penale,  limitatamente  all'inciso  "o  rinvia",  e  in subordine, in
riferimento  agli  artt. 97  e  112  della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale del medesimo art. 486 c.p.p. in relazione
all'art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui "non
prevede tra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la
sospensione  della prescrizione il differimento reso necessario dalla
sussistenza  di  un  legittimo  impedimento"  dell'imputato o del suo
difensore;
        che in entrambe le ordinanze il rimettente premette:
          che,  a  seguito  del terremoto del 1997, per effetto della
sospensione  dei termini processuali disposta con il decreto-legge 27
ottobre  1997, n. 364 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite
da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria), convertito
in  legge  17 dicembre 1997, n. 434, i due procedimenti, gia' in fase
dibattimentale,  sono  stati  rinviati  all'8  giugno  1998,  subendo
rispettivamente un ritardo di 202 giorni (r.o. n. 438 del 1999) e 144
giorni (r.o. n. 688 del 1999);
          che   tali  rinvii  debbono  intendersi  concessi  a  norma
dell'art. 486  cod.  proc.  pen., in quanto secondo la giurisprudenza
assolutamente  prevalente della Cassazione la sospensione dei termini
disposta  dalla  legge  eccezionale  relativa  al terremoto "non puo'
ritenersi applicabile ai termini per la vocatio in ius dell'imputato"
e comunque non determina la sospensione del corso della prescrizione;
          che,  per effetto di tale situazione, i reati ascritti agli
imputati  sarebbero  prescritti,  mentre  "se si fosse proceduto alla
sospensione  del  procedimento  tenendo  conto  della  necessita'  di
procedere  a  rinvio  ex  art. 486  c.p.p.  non si sarebbe verificata
alcuna  prescrizione  [...]  in  virtu'  dell'art. 159,  primo comma,
c.p.";
        che,  sulla  base di queste premesse, il rimettente ripropone
le  questioni  di  legittimita'  costituzionale gia' sollevate con le
ordinanze  di  rimessione  in  data  10,  20,  24  e 27 ottobre 1997,
dichiarate manifestamente inammissibili da questa Corte con ordinanza
n. 459  del 1998, facendo integrale rinvio alle motivazioni contenute
nelle predette ordinanze;
        che  in  entrambi  i giudizi e' intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  chiedendo  che le questioni siano dichiarate
inammissibili o, in subordine, infondate.
    Considerato   che   le  due  ordinanze  di  rimessione  sollevano
identiche  questioni,  per  cui  deve essere disposta la riunione dei
relativi giudizi di costituzionalita';
        che  le ordinanze non contengono alcuna motivazione in ordine
alla   non   manifesta   infondatezza   delle  dedotte  questioni  di
legittimita'  costituzionale,  in  quanto  il  rimettente si limita a
richiamare  integralmente  le  motivazioni contenute nelle precedenti
ordinanze  emesse  nel  corso  del 1997, senza neppure allegarle alle
presenti ordinanze;
        che  non  possono  avere ingresso nel giudizio incidentale di
legittimita'   costituzionale,  come  costantemente  affermato  dalla
giurisprudenza   di   questa   Corte,  questioni  motivate  solo  per
relationem  in quanto il rimettente deve rendere esplicite le ragioni
per  cui ritiene non manifestamente infondate le questioni sollevate,
mediante una motivazione autosufficiente, non sostituibile dal rinvio
al  contenuto  di  altre  ordinanze,  sia  pure  emesse  dallo stesso
giudice,  tanto  piu'  se  in  altri  procedimenti (v., tra le tante,
sentenze n. 242 del 1999 e n. 79 del 1996; ordinanza n. 98 del 1999);
        che   le   questioni   debbono   pertanto  essere  dichiarate
manifestamente  inammissibili  per  difetto  di motivazione sulla non
manifesta infondatezza.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi;
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 486, commi 1 e 3, del codice di
procedura  penale,  sollevata,  in riferimento agli artt. 3, 97 e 112
della  Costituzione,  dal  pretore  di  Ancona, sezione distaccata di
Fabriano, con le due ordinanze in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 486  cod.  proc.  pen.,  in
relazione all'art. 159, primo comma, del codice penale, sollevata, in
riferimento  agli  artt. 97  e 112 della Costituzione, dal pretore di
Ancona,  sezione  distaccata  di  Fabriano,  con  le due ordinanze in
epigrafe.

    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                     Il redattore: Neppi Modona
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
00C0690