N. 241 ORDINANZA 19 - 23 giugno 2000

Ordinanza 19-23 giugno 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Giustizia    amministrativa   -   Giudizio   dinanzi   al   tribunale
amministrativo  regionale - Regolamento di competenza - Istanza della
parte  resistente  -  Sospensione  ex lege del processo e devoluzione
alla cognizione incidentale del Consiglio di Stato del regolamento di
competenza - Sottrazione al giudizio del giudice di primo grado della
eccezione  processuale  di  parte e, secondo la prospettazione in via
subordinata,  del  potere  di impedire la sospensione del processo in
caso  di manifesta inammissibilita' o infondatezza del regolamento di
competenza  (cosi'  come  previsto  dall'art.  367 cod. proc. civ.) -
Questione  sollevata  in  una fase non prevista dalla legge e carenza
del  potere decisorio in ordine alla competenza dell'adi'to tribunale
amministrativo - Manifesta inammissibilita'.
- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 31.
- Costituzione, artt. 3, 125 e 24.
(GU n.28 del 5-7-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare
RUPERTO,  Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda
CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 31 della legge
6  dicembre  1971,  n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi
regionali),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  23 giugno 1998 dal
Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di
Catania,  sul  ricorso  proposto  dall'"Euro  Tour  Viaggi" contro il
Ministero  dei  trasporti e della navigazione, iscritta al n. 843 del
registro  ordinanze  1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1998;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
    Ritenuto che il Presidente del Tribunale amministrativo regionale
della  Sicilia,  sezione  staccata  di  Catania,  sezione  terza, con
ordinanza  del 30 settembre 1998 (R.O. n. 843 del 1998), all'esito di
un'udienza  (presidenziale)  di  comparizione  delle parti, fissata a
seguito  della  proposizione di un regolamento di competenza da parte
dell'amministrazione  resistente,  ha sollevato le seguenti questioni
di legittimita' costituzionale: a) in via principale, la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034  (Istituzione  dei  tribunali  amministrativi  regionali), ad
eccezione   dell'ultimo   periodo   del   primo  comma,  secondo  cui
"l'incompetenza  per  territorio  non  e'  rilevabile  d'ufficio", in
quanto,  configurando  il  regolamento  di  competenza  quale rimedio
preventivo  devoluto  alla  cognizione  incidentale  del Consiglio di
Stato  e  sottraendo  al  giudizio  del  giudice  di  primo  grado la
corrispondente   eccezione  processuale  di  parte,  si  porrebbe  in
contrasto  con  gli articoli 3, primo comma, 125, secondo comma, e 24
della   Costituzione;   b)   in  via  subordinata,  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 31, quinto comma, della legge 6
dicembre  1971,  n. 1034,  in  quanto, non riconoscendo al giudice di
primo  grado il potere di impedire la sospensione del processo quando
il  regolamento  di competenza risulti manifestamente inammissibile o
manifestamente   infondato   (cosi'   come  previsto  in  materia  di
regolamento   preventivo   di   giurisdizione   nel  processo  civile
dall'art. 367  cod.  proc.  civ.),  si  porrebbe in contrasto con gli
articoli 3, primo comma, 125, secondo comma, e 24 della Costituzione;
        che l'ordinanza anzidetta e' stata pronunciata nell'ambito di
un  giudizio  in  cui la fase cautelare si era gia' esaurita, essendo
stata  accolta  la  domanda  di  sospensione  con  provvedimento  non
appellato   dalla   resistente   amministrazione,  che,  prima  della
fissazione dell'udienza di merito, ha proposto rituale regolamento di
competenza;
        che   il   ricorrente   non   ha   aderito  all'eccezione  di
incompetenza ed ha chiesto al Presidente del Tribunale di pronunciare
un  provvedimento  che  esplicitamente  impedisse  la sospensione del
giudizio,   poiche'   l'istanza   era  palesemente  inammissibile  ed
infondata,  assumendo l'applicabilita' nel processo amministrativo di
una  regola  conforme  a quella posta dall'art. 367 cod.proc.civ.; in
subordine,   ha   chiesto   che   fosse  sollevata  la  questione  di
legittimita' costituzionale;
        che  il  Presidente  del  Tribunale amministrativo regionale,
all'esito  di  un'udienza  fissata  davanti  a  se',  ha sollevato le
predette   questioni  di  costituzionalita',  disponendo  l'immediata
sospensione del processo;
        che  il  giudice  a  quo  ha ritenuto, anzitutto, che la tesi
dell'immediata applicazione dell'art. 367 cod. proc. civ. al processo
amministrativo,  sostenuta  dal  ricorrente  (resistente  rispetto al
regolamento  di  competenza),  non  potesse  essere  accolta,  ed ha,
quindi, rigettato l'eccezione di inammissibilita' ed infondatezza del
regolamento,  per  prendere  in  esame  i  profili  che riguardano la
costituzionalita' dell'art. 31 della legge n. 1034 del 1971;
        che,    in   particolare,   il   Presidente   del   Tribunale
amministrativo   regionale   ha  ravvisato  ragioni  sufficienti  per
sollevare  d'ufficio  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 31 in tutte le sue disposizioni, ad eccezione di quella che
si   desume   dall'ultimo   periodo  del  primo  comma,  secondo  cui
l'incompetenza  per  territorio  non  e' rilevabile d'ufficio. In via
subordinata,  ed  in  aderenza  alle  richieste  della  parte privata
ricorrente,  il  Presidente  ha,  altresi', sollevato la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 31, quinto comma, nella parte
in  cui  non prevede il potere del giudice di impedire la sospensione
del  processo qualora il regolamento di competenza sia manifestamente
inammissibile o infondato;
        che  le dedotte questioni, secondo il giudice a quo sarebbero
entrambe  rilevanti,  poiche',  in  caso  di rispettivo accoglimento,
sarebbe   concesso  al  tribunale  di  decidere  con  sentenza  sulla
questione  di  competenza  ovvero  al  tribunale (o al presidente) di
decidere  con apposita ordinanza che il processo non rimanga sospeso,
in  coerenza  con  quanto  dispone  l'art. 367  cod.  proc.  civ.; la
rilevanza  nel  giudizio  sarebbe,  per altro verso, confermata dalla
circostanza   che  le  questioni  riguarderebbero  norme  processuali
direttamente applicabili in una determinata fase del processo;
        che   cio'  spiegherebbe  -  sempre  secondo  l'ordinanza  di
rimessione  -  anche  la  competenza  del  Presidente  del  Tribunale
amministrativo  regionale  a  promuovere  il giudizio di legittimita'
costituzionale:  la  costituzionalita'  delle  norme  processuali che
regolano  una  determinata fase del giudizio dovrebbe necessariamente
essere  esaminata  e sollevata dal giudice che viene adi'to prima che
tali  norme  vengano  applicate  dal medesimo organo giurisdizionale,
senza  che si possa ammettere un differimento ad una fase in cui esse
abbiano ormai avuto piena e definitiva applicazione;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso   chiedendo   la   declaratoria  di  inammissibilita'  o  di
infondatezza  della questione, illustrando ampiamente le proprie tesi
difensive.
    Considerato  che  giova  premettere,  al  fine  di inquadrare nel
sistema  la  norma  denunciata,  che  nel  processo amministrativo la
competenza  per  territorio  e' derogabile in base ad "accordo" delle
parti,  mentre  e'  escluso  che  il giudice adi'to possa rilevare di
ufficio  l'incompetenza  territoriale  e  decidere  sulla  competenza
stessa,  essendo  rimessa  la relativa questione alla eccezione della
parte  resistente  o interveniente, sottoposta a ristretti termini di
decadenza  per esigenze di speditezza processuale e di definizione in
limine  delle  questioni  di  competenza per territorio, sottratte al
regime  delle impugnazioni in appello (articoli 31 e 32 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034);
        che  la  decisione  sulle  eccepite questioni di ripartizione
della  competenza territoriale tra tribunale amministrativo regionale
sedente  nel capoluogo e sezioni staccate e' attribuita al presidente
del  tribunale  amministrativo  regionale  sentite  le  parti  che ne
facciano  richiesta (art. 32 della legge n. 1034 del 1971, ipotesi al
di  fuori  della  presente  fattispecie); che, invece, il regolamento
della   competenza   territoriale   tra  i  tribunali  amministrativi
regionali  e'  attribuito,  in  caso  di  disaccordo tra le parti, al
Consiglio  di  Stato  (la cui decisione e' destinata ad avere effetti
vincolanti  per  gli  stessi Tar), essendo la stessa legge a disporre
una  sospensione dei processi e un obbligo di trasmissione di ufficio
degli  atti  a  cura  della segreteria del Tar al Consiglio di Stato,
senza  l'esigenza  di  provvedimento  decisorio del giudice (art. 31,
quinto  comma,  della  legge  n. 1034  del 1971); mentre "se tutte le
parti siano d'accordo sulla rimessione del ricorso ad altro Tribunale
amministrativo  regionale,  il  Presidente  cura"  (nell'esercizio di
poteri organizzatori e di sovraintendenza degli uffici amministrativi
di  segreteria),  "su  loro  istanza, la trasmissione d'ufficio degli
atti del ricorso a tale tribunale regionale" (art. 31, quarto comma);
        che   le   questioni   di  legittimita'  costituzionale  sono
manifestamente inammissibili in quanto sollevate in una fase - per di
piu'  presidenziale  - non prevista espressamente dalla legge in caso
di  disaccordo  tra  le  parti,  e  priva - secondo l'ordinamento del
processo  amministrativo  -  di  qualsiasi potere decisorio in ordine
alla competenza dell'adito Tar, laddove in ogni caso, anche a seguito
di  eliminazione  della  norma  denunciata, ogni determinazione sulla
competenza  sarebbe riservata successivamente ad organo collegiale in
sede  di  decisione  preliminare  alla definizione del giudizio nella
fase di merito;
        che,  anche sotto il profilo della sospensione del processo e
dell'esame  delle questioni pregiudiziali ed eccezioni proposte dalle
parti, deve escludersi uno spazio decisorio del giudice nella fase in
cui  e'  stata  sollevata la questione di legittimita' costituzionale
della   norma,  della  cui  applicazione  doveva  essere  ritualmente
investito  il Consiglio di Stato in sede di regolamento di competenza
(una  volta  che questo sia stato proposto e che manchi l'accordo tra
le  parti  e  quindi  si  sia  prodotta  ex  lege  la sospensione del
processo)    o   il   tribunale   amministrativo   regionale   adito,
eventualmente  dopo  la  decisione  sulla  competenza  da  parte  del
Consiglio  di  Stato, ove si ritenesse la possibilita' di contestare,
in   sede   di  esame  delle  questioni  preliminari  al  merito,  la
vincolativita'  e l'intero sistema di determinazione della competenza
territoriale;
        che    la   rilevanza   delle   questioni   di   legittimita'
costituzionale  proposte in via incidentale presuppone che il giudice
che  le  solleva  debba in quel momento processuale fare applicazione
della  norma  denunciata,  nell'esercizio di funzioni giurisdizionali
(istruttorie  o  decisionali  che  siano)  di  cui sia investito, con
poteri   di  risolvere  quell'aspetto  anche  solo  procedimentale  o
preliminare,   necessario  per  la  prosecuzione  e  definizione  del
giudizio; ipotesi che non si realizza nel caso in esame.
    Visti  gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034   (Istituzione   dei   tribunali  amministrativi  regionali),
sollevate,   in   riferimento   agli  articoli 3,  125,  e  24  della
Costituzione,  dal  Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,
sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Chieppa
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 23 giugno 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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