N. 242 ORDINANZA 19 - 23 giugno 2000

Ordinanza 19-23 giugno 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Tributi  locali  -  Imposta  comunale per l'esercizio di imprese e di
arti  e  professioni  (ICIAP)  -  Esercizio  di  attivita'  in locali
diversi,  siti  in  un  unico  edificio  o  in  edifici contigui o in
complessi   unitari,   ovvero   su  aree  contigue  -  Applicabilita'
dell'imposta  in  misura  unica  a  favore  di ciascun Comune sul cui
territorio sono ubicati gli insediamenti, sulla base della superficie
complessiva  compresa  nel  territorio  di  ogni  Comune  - Lamentata
duplicazione dell'imposta, rispetto all'insediamento insistente in un
unico   Comune,   con   conseguente  disparita'  di  trattamento  tra
insediamenti  della  stessa  tipologia  ed  estensione  -  Difetto di
motivazione  in  ordine  alla  rilevanza  della questione - Manifesta
inammissibilita'.
- D.L.  30  dicembre  1988, n. 549 (non convertito), art. 1, comma 5;
  d.l  2  marzo  1989,  n. 66 (convertito nella legge 24 aprile 1989,
  n. 144).
- Costituzione, artt. 3 e 53.
(GU n.28 del 5-7-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare
RUPERTO,  Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda
CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5, del
decreto-legge  30  dicembre  1988,  n. 549  (non  convertito)  e  del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di
autonomia   impositiva  degli  enti  locali  e  di  finanza  locale),
convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, promosso con ordinanza
emessa il 9 novembre 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di
Biella  sul  ricorso proposto dalla "T.M.T. Manenti s.r.l." contro il
comune  di  Bioglio, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 14, prima
serie speciale, dell'anno 1999.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri.
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
    Ritenuto  che  la Commissione tributaria provinciale di Biella ha
sollevato,  con  ordinanza  emessa  il  9  novembre  1998 sul ricorso
proposto dalla "T.M.T. Manenti s.r.l." per l'annullamento dell'avviso
di   liquidazione   emesso   dal  comune  di  Bioglio,  questione  di
legittimita'   costituzionale   indicando   l'art. 1,  comma  5,  del
decreto-legge  30 dicembre  1988,  n. 549 (non convertito), reiterato
con  decreto-legge  2  marzo  1989,  n. 66  (Disposizioni  urgenti in
materia  di  autonomia  impositiva  degli  enti  locali  e di finanza
locale),  convertito,  con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989,
n. 144,  nella  parte  in cui dispone: "se lo stesso soggetto passivo
esercita  attivita'  in  locali  diversi siti in unico edificio od in
edifici  contigui  od in complessi produttivi unitari, ovvero su aree
attrezzate  contigue,  l'imposta  e' dovuta in misura unica a ciascun
comune sul cui territorio sono ubicati detti insediamenti, sulla base
della  superficie  complessiva compresa nel territorio di ogni comune
..." (R.O. n. 192 del 1999);
        che  - secondo la predetta ordinanza - con il suddetto avviso
di   liquidazione   veniva   assoggettata  ad  imposta  comunale  per
l'esercizio di imprese e di arti e professioni (Iciap) la porzione di
insediamento  ricadente  nel  comune  di  Bioglio,  considerata  come
attivita'  a  se'  stante  ed  autonoma,  senza che venisse tenuto in
debito  conto  il  fatto  che  essa  fosse  strettamente correlata ed
interdipendente alla porzione di insediamento contiguo insistente nel
comune di Vallemosso;
        che il giudice a quo sottolinea che il reddito prodotto dalla
Societa'  ricorrente  e' unico ed e' dato dall'attivita' dell'azienda
nel  suo  insieme  e non puo', quindi, essere discriminato; tuttavia,
per  i meccanismi di calcolo dell'imposta in questione si verifica di
fatto   una   duplicazione   dell'imposta  rispetto  al  caso  di  un
insediamento insistente in un unico comune;
        che  la  norma  impugnata  -  secondo  il  giudice  a  quo  -
recherebbe  vulnus  all'art. 3  della Costituzione, per disparita' di
trattamento  tra insediamenti della stessa tipologia (ed estensione),
ricadenti  in un unico comune rispetto a quelli che interessano due o
piu'  comuni,  verificandosi,  in  quest'ultimo  caso,  un  raddoppio
dell'imposta,  per cui vi sarebbe violazione anche dell'art. 53 della
Costituzione;
        che  nel  giudizio,  introdotto  avanti a questa Corte con la
citata  ordinanza,  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei
Ministri  con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che
ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque,
sia  rigettata. Con successiva memoria, dopo aver sottolineato che la
questione  di  legittimita'  costituzionale  e'  stata  indebitamente
riferita  al d.l. n. 549 del 1988, in quanto il decreto stesso non e'
stato,  poi, convertito in legge, giacche' la richiamata legge n. 144
del 1989 ha invece convertito il successivo d.l. 2 marzo 1989, n. 66,
ha  prospettato  la  manifesta  inammissibilita'  della questione, in
quanto  riferita  ad  una  norma  non  piu' in vigore, e, quindi, non
applicabile  al  caso  di specie: infatti l'art. 1, comma 5, del d.l.
n. 66  del  1989,  convertito  dalla  legge  n. 144  del 1989, cui si
incentrano le censure sollevate, e' stato sostituito, a decorrere dal
1990,  dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali
urgenti), convertito dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.
    Considerato  che  l'ordinanza  di  rimessione  della questione di
legittimita'   costituzionale   e'   manifestamente   carente   nella
motivazione  sulla  rilevanza per un duplice ordine di deficienze: a)
per  quanto  riguarda  il d.l. indicato come oggetto della questione,
poiche'  il  d.l.  30 dicembre 1988, n. 549 (denunciato per l'art. 1,
comma  5) non e' stato convertito in legge, mentre la legge 24 aprile
1989  n. 144  (indicata  come  legge  di  conversione) ha convertito,
invece,  con  modifiche  il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (che e'
riproduttivo  per  la  parte  che  interessa  della  precedente norma
rimasta  priva di efficacia fin dall'inizio per effetto della mancata
conversione  in  legge); b) in quanto la norma denunciata e' stata, a
sua  volta,  interamente  sostituita nell'art. 1 con una disposizione
(parzialmente  diversa  nel  contenuto  da  quella denunciata), cioe'
dall'art. 1  del  d.l.  30  settembre  1989,  n. 332,  convertito con
modificazioni in legge 27 novembre 1989, n. 384;
        che   il   giudice   rimettente   non   ha  preso  in  alcuna
considerazione,   nell'esame  della  rilevanza  della  questione,  la
successiva  norma  (d.l.  n. 332 del 1989) in vigore negli anni 1994,
1995   e  1996,  cui  si  riferiscono  gli  accertamenti  di  imposta
contestati;
        che,  di  conseguenza,  deve  essere  dichiarata la manifesta
inammissibilita' della questione.
    Visti  gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 549 (non convertito) e del decreto-legge 2 marzo
1989  n. 66  (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva
degli  enti  locali  e  di finanza locale), convertito nella legge 24
aprile  1989,  n. 144, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53
della  Costituzione,  dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di
Biella, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Chieppa
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 23 giugno 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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