N. 242 ORDINANZA 19 - 23 giugno 2000
Ordinanza 19-23 giugno 2000 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Tributi locali - Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) - Esercizio di attivita' in locali diversi, siti in un unico edificio o in edifici contigui o in complessi unitari, ovvero su aree contigue - Applicabilita' dell'imposta in misura unica a favore di ciascun Comune sul cui territorio sono ubicati gli insediamenti, sulla base della superficie complessiva compresa nel territorio di ogni Comune - Lamentata duplicazione dell'imposta, rispetto all'insediamento insistente in un unico Comune, con conseguente disparita' di trattamento tra insediamenti della stessa tipologia ed estensione - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. - D.L. 30 dicembre 1988, n. 549 (non convertito), art. 1, comma 5; d.l 2 marzo 1989, n. 66 (convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144). - Costituzione, artt. 3 e 53.(GU n.28 del 5-7-2000 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549 (non convertito) e del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Biella sul ricorso proposto dalla "T.M.T. Manenti s.r.l." contro il comune di Bioglio, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1999. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa. Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Biella ha sollevato, con ordinanza emessa il 9 novembre 1998 sul ricorso proposto dalla "T.M.T. Manenti s.r.l." per l'annullamento dell'avviso di liquidazione emesso dal comune di Bioglio, questione di legittimita' costituzionale indicando l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549 (non convertito), reiterato con decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, nella parte in cui dispone: "se lo stesso soggetto passivo esercita attivita' in locali diversi siti in unico edificio od in edifici contigui od in complessi produttivi unitari, ovvero su aree attrezzate contigue, l'imposta e' dovuta in misura unica a ciascun comune sul cui territorio sono ubicati detti insediamenti, sulla base della superficie complessiva compresa nel territorio di ogni comune ..." (R.O. n. 192 del 1999); che - secondo la predetta ordinanza - con il suddetto avviso di liquidazione veniva assoggettata ad imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (Iciap) la porzione di insediamento ricadente nel comune di Bioglio, considerata come attivita' a se' stante ed autonoma, senza che venisse tenuto in debito conto il fatto che essa fosse strettamente correlata ed interdipendente alla porzione di insediamento contiguo insistente nel comune di Vallemosso; che il giudice a quo sottolinea che il reddito prodotto dalla Societa' ricorrente e' unico ed e' dato dall'attivita' dell'azienda nel suo insieme e non puo', quindi, essere discriminato; tuttavia, per i meccanismi di calcolo dell'imposta in questione si verifica di fatto una duplicazione dell'imposta rispetto al caso di un insediamento insistente in un unico comune; che la norma impugnata - secondo il giudice a quo - recherebbe vulnus all'art. 3 della Costituzione, per disparita' di trattamento tra insediamenti della stessa tipologia (ed estensione), ricadenti in un unico comune rispetto a quelli che interessano due o piu' comuni, verificandosi, in quest'ultimo caso, un raddoppio dell'imposta, per cui vi sarebbe violazione anche dell'art. 53 della Costituzione; che nel giudizio, introdotto avanti a questa Corte con la citata ordinanza, e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, sia rigettata. Con successiva memoria, dopo aver sottolineato che la questione di legittimita' costituzionale e' stata indebitamente riferita al d.l. n. 549 del 1988, in quanto il decreto stesso non e' stato, poi, convertito in legge, giacche' la richiamata legge n. 144 del 1989 ha invece convertito il successivo d.l. 2 marzo 1989, n. 66, ha prospettato la manifesta inammissibilita' della questione, in quanto riferita ad una norma non piu' in vigore, e, quindi, non applicabile al caso di specie: infatti l'art. 1, comma 5, del d.l. n. 66 del 1989, convertito dalla legge n. 144 del 1989, cui si incentrano le censure sollevate, e' stato sostituito, a decorrere dal 1990, dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito dalla legge 27 novembre 1989, n. 384. Considerato che l'ordinanza di rimessione della questione di legittimita' costituzionale e' manifestamente carente nella motivazione sulla rilevanza per un duplice ordine di deficienze: a) per quanto riguarda il d.l. indicato come oggetto della questione, poiche' il d.l. 30 dicembre 1988, n. 549 (denunciato per l'art. 1, comma 5) non e' stato convertito in legge, mentre la legge 24 aprile 1989 n. 144 (indicata come legge di conversione) ha convertito, invece, con modifiche il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (che e' riproduttivo per la parte che interessa della precedente norma rimasta priva di efficacia fin dall'inizio per effetto della mancata conversione in legge); b) in quanto la norma denunciata e' stata, a sua volta, interamente sostituita nell'art. 1 con una disposizione (parzialmente diversa nel contenuto da quella denunciata), cioe' dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni in legge 27 novembre 1989, n. 384; che il giudice rimettente non ha preso in alcuna considerazione, nell'esame della rilevanza della questione, la successiva norma (d.l. n. 332 del 1989) in vigore negli anni 1994, 1995 e 1996, cui si riferiscono gli accertamenti di imposta contestati; che, di conseguenza, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione. Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549 (non convertito) e del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Biella, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 giugno 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola 00C0700