N. 246 ORDINANZA 19 - 26 giugno 2000

Ordinanza 19-26 giugno 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Impiego  pubblico  - Dirigenti generali dello Stato - Responsabilita'
dirigenziale - Mancato conseguimento degli obiettivi della gestione -
Previsione  del  collocamento  a  riposo per motivi di servizio (gia'
contemplato  dalla  normativa  previgente)  anziche'  della rimozione
dalle   funzioni  e  del  collocamento  a  disposizione  (secondo  la
direttiva  della  legge delega 23 ottobre 1992, n. 421) - Prospettato
eccesso  di  delega  -  Intervenuto mutamento del quadro normativo di
riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 20, comma 9, ultima parte.
- Costituzione,  artt.  76 e 77, primo comma (in relazione all'art. 2
  della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
(GU n.28 del 5-7-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: MIRABELLI;
Giudici:   Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,
Riccardo   CHIEPPA,   Gustavo   ZAGREBELSKY,   Valerio  ONIDA,  Carlo
MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI  MODONA,  Annibale  MARINI,  Giovanni Maria
FLICK.
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 9,
ultima   parte,  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29
(Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego,  a  norma  dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
nel  testo sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre
1993,  n. 470  (Disposizioni  correttive  del  decreto  legislativo 3
febbraio  1993,  n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione
delle  amministrazioni  pubbliche  e  revisione  della  disciplina in
materia  di  pubblico  impiego),  promosso con ordinanza emessa il 19
maggio  1998  dal  Consiglio  di  Stato,  sul  ricorso proposto dalla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  ed  altro contro Del Gizzo
Ernesto,  iscritta al n. 200 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 14,  prima  serie
speciale, dell'anno 1999.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 maggio 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
    Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello, il Consiglio di
Stato,  sezione  IV, ha sollevato, con riferimento agli articoli 76 e
77,  primo  comma,  della  Costituzione, ed all'art. 2 della legge di
delega   23   ottobre   1992,   n. 421,   questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 20,  comma  9,  ultima  parte,  del decreto
legislativo     3    febbraio    1993,    n. 29    (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge  23 ottobre 1992, n. 421), nel testo sostituito dall'art. 6 del
d.lgs. n. 470 del 1993;
        che il giudice a quo premette che, con decreto del Presidente
della Repubblica 28 febbraio 1997, il Direttore generale dei Monopoli
di  Stato  veniva  collocato a riposo per motivi di servizio, a norma
della predetta normativa;
        che  tale  provvedimento  era  stato  annullato dal Tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio  con sentenza n. 1435 del 1997,
deliberata  il  25  giugno  1997,  contro la quale era stato proposto
appello  da  parte  della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal
Ministro delle finanze;
        che  il  giudice  di  appello,  in adesione a quanto proposto
dalla  parte  privata  e ritenendo la questione rilevante ai fini del
giudizio  trattandosi  di disposizione posta a base del provvedimento
impugnato,  ha  sollevato la questione di legittimita' costituzionale
dell'anzidetta norma;
        che  il  giudice  rimettente  prospetta  un eccesso di delega
della   disposizione   impugnata,   in   quanto   la  stessa  avrebbe
reintrodotto, per i dirigenti generali dello Stato, il collocamento a
riposo  per  motivi  di servizio, previsto dalla previgente normativa
(art. 19,  settimo  comma, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, emanato
sulla  base  della  delega di cui all'art. 16, secondo comma, lettera
f),  della  legge  18 marzo 1968, n. 249), laddove la legge di delega
prevedeva,  in  caso  di  mancato conseguimento degli obiettivi della
gestione,  solo  la  "rimozione  dalle  funzioni ed il collocamento a
disposizione";
        che  avanti  a  questa Corte e' intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato, che ha fatto presente che la norma denunciata
(comma  9  insieme  al  comma 10)  e' stata abrogata dall'art. 43 del
d.lgs.  31 marzo 1998, n. 80, il quale, ha, altresi', provveduto alla
formale abrogazione del Capo I, Titolo I, del d.P.R. n. 748 del 1972.
Tuttavia ha ritenuto che la questione fosse tuttora rilevante per via
del   principio  tempus  regit  actum,  e  ha  concluso  per  la  sua
infondatezza;
        che  l'Avvocatura  generale  dello  Stato ha sottolineato, in
particolare, che "in ossequio al criterio di cui all'art. 2, comma 1,
lettera  g)  n. 3,  della legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421" il
legislatore  delegato  avrebbe previsto due differenti ipotesi: l'una
contenuta nella prima parte della norma impugnata, con previsione del
collocamento  a disposizione per la durata massima di un anno in caso
di  inosservanza  delle direttive e risultati negativi della gestione
finanziaria,  tecnica  e  amministrativa;  l'altra,  contenuta  nella
seconda  parte  della  disposizione,  che  disciplina una fattispecie
diversa,  stabilendo il collocamento a riposo per ragioni di servizio
in  caso  di  responsabilita' particolarmente grave e reiterata, come
misura piu' severa peraltro contemplata dalla normativa previgente;
    Considerato   che   sostanzialmente  il  dubbio  di  legittimita'
costituzionale,  come  formulato  per  eccesso di delega e quindi per
profili  attinenti  all'ambito  dei  poteri  conferiti al legislatore
delegato,  non  investe  l'intera  previsione  normativa  del comma 9
dell'art. 20  del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito
dall'art. 6  del  d.lgs.  n. 470  del  1993,  ne' "la rimozione dalle
funzioni",   ma   e'   idoneo   a  provocare  una  statuizione  sulla
costituzionalita' della previsione di immediato collocamento a riposo
senza  passare  attraverso il previo collocamento a disposizione, con
le garanzie di quel determinato stadio, tradizionalmente limitato nel
tempo,  prodromico  di  una  risoluzione  del  rapporto,  ove  non si
verifichi  nel  periodo  previsto  un  richiamo  in  servizio o altra
utilizzazione;
        che  la  norma  denunciata  (d.lgs.  n. 29 del 1993, art. 20,
comma  9)  era  stata  gia'  abrogata  una  prima volta espressamente
(insieme  al  comma  10) per effetto dell'art. 43 del d.lgs. 31 marzo
1998, n. 80, che a sua volta contemporaneamente con gli articoli 13 e
14  aveva  integralmente disciplinato il conferimento degli incarichi
di   direzione  degli  uffici  dirigenziali,  la  loro  revoca  e  la
responsabilita'   dirigenziale  nelle  diverse  forme  connesse  alla
inosservanza   delle  direttive  generali  e  ai  risultati  negativi
dell'attivita'  amministrativa e della gestione, con due disposizioni
che  si  inserivano  nel  d.lgs.  n. 29  del  1993, sostituendone gli
articoli 19   e   20   e  coprendo  interamente  anche  il  contenuto
dell'art. 20, commi 9 e 10, abrogati, e nello stesso tempo inserendo,
nel   comma  2  dell'art. 74  del  d.lgs.  3  febbraio  1993,  n. 29,
l'abrogazione del Capo I, Titolo I, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748
(precedente disciplina);
        che  lo stesso d.lgs. n. 80 del 1998 ha dettato una normativa
transitoria dell'art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993;
        che l'intero art. 20 del d.lgs n. 29 del 1993 e' stato, a sua
volta,   espressamente   abrogato   (ad   eccezione   del   comma  8)
dall'art. 10,  comma 2, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, insieme ad
altre  "disposizioni  incompatibili"  con quelle dello stesso decreto
legislativo  avente  la  finalita'  di  riordino  e potenziamento dei
meccanismi  e  strumenti  di  monitoraggio  e  valutazione dei costi,
rendimenti  e  risultati  dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, con particolari garanzie procedimentali per la valutazione
del personale con incarico dirigenziale;
        che, pur in presenza di norme a contenuto sanzionatorio della
inosservanza  di doveri dirigenziali e della relativa responsabilita'
ed  innovative  rispetto  alla  natura  del rapporto dirigenziale, si
impone  una verifica degli effetti della duplice abrogazione espressa
accompagnata  da  nuova  disciplina,  compito  spettante  al  giudice
investito dell'esame della legittimita' dell'atto impugnato;
        che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti
al  giudice  rimettente,  spettando ad esso di valutare se, alla luce
dell'intervenuto  mutamento  del  quadro  normativo e delle eventuali
iniziative    conseguenziali   dell'amministrazione,   le   questioni
sollevate  siano  tuttora rilevanti per la definizione del giudizio a
quo.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Chieppa
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 26 giugno 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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