N. 248 ORDINANZA 21 - 28 giugno 2000

Ordinanza   del   21-28   giugno   2000   Giudizio   di  legittimita'
costituzionale in via incidentale.

Giustizia  amministrativa  -  Ricorsi  avverso  atti emessi da organi
centrali  dello  Stato - Diritto vivente, in base all'interpretazione
del  Consiglio  di  Stato  -  Giudice  territorialmente  competente -
Tribunale  amministrativo  del  Lazio  -  Prospettata  violazione del
diritto di agire in giudizio, dei principî del giudice naturale e del
decentramento   della   giustizia   amministrativa   -   Difetto   di
legittimazione  del  giudice  rimettente  a  proporre  la questione -
Manifesta inammissibilita'.
- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 3, secondo e terzo comma.
- Costituzione,  artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 25,
  primo comma, e 125.
(GU n.28 del 5-7-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare  RUPERTO,  Riccardo  CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni Maria FLICK;,
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel   giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 3,  commi
secondo  e  terzo,  legge  6  dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei
tribunali amministrativi regionali), promosso con ordinanza emessa il
27   gennaio   1999  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Calabria,  sezione  staccata di Reggio Calabria, sul ricorso proposto
da  C.M.G.  contro  il  Ministero  dell'interno ed altra, iscritta al
n. 222  del  registro  ordinanze  1999  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  n. 16,  prima serie speciale, dell'anno
1999.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 maggio 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
    Ritenuto   che   il   Tribunale  amministrativo  regionale  della
Calabria,  sezione  staccata  di  Reggio  Calabria,  ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 25,
primo  comma,  e 125, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo e terzo comma, della
legge   6   dicembre   1971,   n. 1034   (Istituzione  dei  tribunali
amministrativi  regionali),  nella  parte in cui, secondo la costante
giurisprudenza  del  Consiglio  di  Stato,  costituente ormai diritto
vivente,  individua  nel tribunale amministrativo regionale del Lazio
il  giudice  territorialmente  competente  a  giudicare  sui  ricorsi
avverso  i  provvedimenti adottati da un organo centrale dello Stato,
anche  quando  l'atto impugnato, la cui efficacia non sia limitata ad
una   determinata   circoscrizione   di   tribunale,   sia   "rivolto
esclusivamente  ad  un  unico e determinato soggetto situabile in una
data  circoscrizione  territoriale  da  un  criterio  di collegamento
certo, preesistente ed obiettivo quale e' la residenza";
        che  il  tribunale  rimettente - adi'to a seguito del ricorso
avverso  la  deliberazione  di  revoca  dello  speciale  programma di
protezione disposto nei confronti della ricorrente nella sua qualita'
di  testimone  collaboratrice di giustizia dalla Commissione centrale
di  cui  all'art. 10  del  decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove
misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per
la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), convertito
con  modificazioni  dalla  legge  15 marzo 1991, n. 82 - premette che
l'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato  aveva  proposto ricorso per
regolamento di competenza, indicando, ai sensi dell'art. 3, secondo e
terzo   comma,   della   legge   n. 1034   del  1971,  quale  giudice
territorialmente  competente il tribunale amministrativo del Lazio, e
che la ricorrente, nel corso della discussione in camera di consiglio
per  l'esame  della domanda cautelare, non aveva prestato il consenso
alla rimessione del ricorso ad altro giudice;
        che   nella   medesima   camera  di  consiglio  il  tribunale
rimettente   ha   disposto  in  via  definitiva  la  sospensione  del
provvedimento    di    revoca   del   programma   di   protezione   e
contestualmente,  con  separato  provvedimento, ha sollevato la sopra
menzionata questione di legittimita' costituzionale;
        che ad avviso del giudice a quo la norma censurata si pone in
contrasto  con gli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma,
Cost.,  in quanto, costringendo il cittadino residente e dimorante in
altre regioni d'Italia a proporre ricorso al tribunale amministrativo
del  Lazio,  introduce un ostacolo all'esercizio del diritto di agire
in giudizio che non trova giustificazione in una esigenza o interesse
dello  Stato,  nonche'  con  gli  artt. 25,  primo comma, e 125 della
Costituzione   per  violazione  dei  principi  del  giudice  naturale
precostituito   per   legge   e  del  decentramento  della  giustizia
amministrativa;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.
    Considerato che il tribunale rimettente ha sollevato la questione
di  legittimita'  costituzionale  dopo  che l'Avvocatura distrettuale
dello Stato aveva presentato ricorso per regolamento di competenza;
        che,  a norma dell'art. 31, quinto comma, della legge n. 1034
del  1971, ove venga presentato ricorso per regolamento di competenza
e  le parti non siano d'accordo sulla rimessione del ricorso ad altro
tribunale,  il  processo  e' sospeso e, come affermato dalla costante
giurisprudenza  del  Consiglio  di Stato, il tribunale amministrativo
regionale  originariamente  adi'to  perde qualsiasi potere, salvo per
quanto   concerne   la   decisione  sull'istanza  di  sospensiva  del
provvedimento  impugnato, e deve trasmettere immediatamente gli atti,
a  cura  della  segreteria,  al Consiglio stesso, che ha attribuzioni
funzionali ed esclusive in materia;
        che il giudice a quo non era pertanto legittimato a sollevare
la   dedotta  questione  di  costituzionalita'  (cfr. in  tale  senso
ordinanza n. 241 del 2000);
        che   nella   situazione,   sostanzialmente   analoga,  della
proposizione   del  ricorso  per  regolamento  di  giurisdizione  nel
processo  civile,  questa  Corte  ha  affermato  in numerose pronunce
l'inammissibilita'  della questione di legittimita' sollevata dopo la
presentazione  del  ricorso, segnatamente quando le norme sospette di
incostituzionalita'  rilevino  per  la risoluzione della questione di
giurisdizione  (v.  da  ultimo  ordinanza  n. 239  del 1989; sentenze
n. 173 del 1981 e n. 43 del 1980);
        che pertanto la questione di legittimita' costituzionale deve
essere dichiarata manifestamente inammis-sibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo e terzo comma, della
legge   6   dicembre   1971,   n. 1034   (Istituzione  dei  tribunali
amministrativi  regionali),  sollevata,  in riferimento agli artt. 3,
primo  comma, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, e 125 della
Costituzione,  dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria,
sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.

    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2000
                      Il presidente: Mirabelli
                     Il redattore: Neppi Modona
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 28 giugno 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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