N. 249 ORDINANZA 21 - 28 giugno 2000

Ordinanza del 21-28 giugno 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Ordinamento  penitenziario  -  Misure  alternative  alla detenzione -
Liberazione  condizionale  e  semiliberta' - Mancata previsione che i
benefici  possano  essere  concessi  ai  condannati  per  determinati
delitti  i  quali  non  abbiano fruito di permessi premio, pur avendo
raggiunto  un  grado  di rieducazione adeguato al beneficio richiesto
Denunciata, ingiustificata e irragionevole, disparita' di trattamento
-  Indeterminatezza assoluta sulla richiesta rivolta al giudice delle
leggi dal rimettente - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1.
- Costituzione,  artt.  3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101,
  secondo comma.
(GU n.28 del 5-7-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Riccardo   CHIEPPA,   Gustavo   ZAGREBELSKY,   Valerio  ONIDA,  Carlo
MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI MODONA, Annibale MARINI,
Franco BILE;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1,
della   legge   26   luglio   1975,   n. 354  (Nome  sull'ordinamento
penitenziario  e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della  liberta' personale), promosso con ordinanza emessa il 23 marzo
1999  dal  tribunale  di  sorveglianza  di  Roma  nel procedimento di
sorveglianza  nei  confronti di C.C., iscritta al n. 461 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1999.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  Camera  di  Consiglio  del 7 giugno 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
    Ritenuto  che  con  ordinanza  del 23 marzo 1999, il tribunale di
sorveglianza  di  Roma  ha  sollevato  su  eccezione della difesa, in
riferimento  agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101,
secondo   comma,   della   Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 4-bis  comma 1, della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure   privative  e  limitative  della  liberta'  personale),  come
modificato  dall'art. 15,  comma  1, del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306,  convertito  dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (Modificazioni
urgenti  al  nuovo  codice  di  procedura  penale  e provvedimenti di
contrasto della criminalita' mafiosa), nella parte in cui non prevede
che  la  liberazione  condizionale  e  la semiliberta' possano essere
concesse  ai condannati per i delitti previsti nel comma 1 del citato
art. 4-bis  "che  non  abbiano  fruito  di  permessi premio quando il
giudice  che  procede  ritenga che essi abbiano comunque raggiunto un
grado  di  rieducazione  adeguato,  conseguito  prima dell'entrata in
vigore  dell'articolo  15,  comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992,
n. 306 e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti
attuali con la criminalita' organizzata";
        che  il  rimettente premette di essere stato investito di una
richiesta di liberazione condizionale e di semiliberta' presentata da
un detenuto condannato per sequestro di persona a scopo di estorsione
e  violazione  della  legge  sulle armi alla pena di ventidue anni di
reclusione,  con  decorrenza  dal  15  aprile  1983 e fine pena al 19
settembre 2002;
        che  il  condannato  non  potrebbe essere ammesso ai benefici
richiesti,   neppure   in   virtu'   delle   sentenze   della   Corte
costituzionale   che  hanno  dichiarato  la  parziale  illegittimita'
dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario;
        che  il  condannato,  di  cui  appaiono  indubbi "i progressi
trattamentali  e  il  ravvedimento  interiore",  non ha mai goduto di
permessi  premio,  pur  avendo  dimostrato nel corso della detenzione
"fattiva  e  concreta  adesione  all'opera  di rieducazione, tanto da
essere  ammesso  dal giugno 1996 all'attivita' lavorativa fuori della
cinta perimetrale dell'istituto penitenziario";
        che  tale  circostanza  impedirebbe  al  condannato di essere
ammesso  alla  semiliberta',  in  quanto  la sentenza n. 445 del 1997
della  Corte  costituzionale  "nella  parte  motiva, da interpretarsi
necessariamente  alla  luce  della  fattispecie  sottoposta all'esame
della  Corte", fa esclusivo riferimento alla situazione di condannati
gia'  ammessi  al permesso premio in epoca antecedente all'entrata in
vigore del decreto-legge n. 306 del 1992;
        che,  con particolare riferimento ai parametri costituzionali
di  cui  agli  artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., il rimettente rileva
che,  "una volta elevato a corollario dell'art. 27 della Costituzione
il  principio  della  intangibilita',  anche ad opera del legislatore
ordinario,  degli  effetti  dei  progressi del trattamento conseguiti
prima  dell'entrata  in  vigore della disciplina restrittiva, risulta
irragionevole    ritenere   accertato   un   determinato   grado   di
risocializzazione  solo  in  virtu'  di  una  pronuncia  a  sua volta
intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge";
        che,  qualora  -  come  nel  caso  di specie - tale pronuncia
manchi,  per  motivi indipendenti sia dalla volonta' del detenuto che
dagli   esiti  del  trattamento,  si  determinerebbe,  in  violazione
dell'art. 3  Cost.,  una ingiustificata e irragionevole disparita' in
danno  di  quei  detenuti  il  cui  iter  trattamentale non sia stato
valutato in tempo utile;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  che,  richiamandosi  alla sentenza di questa Corte n. 137 del
1999  (successiva  all'ordinanza  di rimessione), ove e' affermato il
principio  che  non  vi  puo'  essere preclusione alla concessione di
determinati benefici o di determinate misure alternative in favore di
chi,  al  momento  in  cui e' entrata in vigore la legge restrittiva,
abbia  gia'  realizzato  tutte  le  condizioni  per usufruire di quei
benefici  o  di  quelle  misure, si e' rimessa alle valutazioni della
Corte.
    Considerato  che  il  rimettente,  nel  sollevare la questione di
legittimita'    costituzionale    dell'art. 4-bis    dell'ordinamento
penitenziario,  come  modificato  dal  decreto-legge n. 306 del 1992,
lamenta   che  la  norma  censurata  non  consenta  di  concedere  la
liberazione  condizionale  e  la  semiliberta' ai condannati che, pur
avendo   raggiunto  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  nuova
disciplina restrittiva un grado di rieducazione adeguato al beneficio
richiesto, non abbiano goduto a tale data di permessi premio;
        che  peraltro il rimettente non indica quale delle due misure
egli  intenderebbe  in concreto applicare, menzionando genericamente,
nel motivare sulla rilevanza della questione, l'"iter trattamentale e
la  presenza  di  ogni altra condizione utile ai fini dell'ammissione
[...] sia alla liberazione condizionale che alla semiliberta'";
        che,   trattandosi   di  misure  non  cumulabili,  in  quanto
applicabili  solo  alternativamente, e per le quali la legge richiede
diversi requisiti e condizioni di ammissione, ne risulta l'incertezza
assoluta  sulla  richiesta  che  il  rimettente  intende sottoporre a
questa Corte;
        che,   ai  fini  dell'ammissibilita'  della  questione,  tale
incertezza  e' tanto piu' rilevante ove si consideri che con sentenza
n. 137  del  1999, successiva alla data dell'ordinanza di rimessione,
questa  Corte  -  decidendo  su  un  caso  in  cui  non  era stato in
precedenza concesso alcun beneficio - ha affermato che e' sufficiente
che  il  condannato  abbia conseguito, alla data di entrata in vigore
dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 306 del 1992, un grado di
rieducazione   adeguato  al  beneficio  richiesto,  risultando  cosi'
superata  l'interpretazione restrittiva riservata dal rimettente alla
precedente  sentenza  n. 445  del  1997, che si riferiva appunto alla
semiliberta';
        che   la  questione  va  pertanto  dichiarata  manifestamente
inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26
luglio  1975,  n. 354  (Norme  sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative  della liberta'),
sollevata,  in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo
comma,  101,  secondo  comma,  della  Costituzione,  dal tribunale di
sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2000.
                      Il presidente: Mirabelli
                     Il redattore: Neppi Modona
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 28 giugno 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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