N. 437 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 aprile 2000
Ordinanza emessa il 14 aprile 2000 dal giudice di pace di Jesi nel procedimento civile vertente tra Arci Caccia - Federazione provinciale di Ancona e ATC - Ambito Territoriale di Caccia - Ancona 2 ed altra Caccia - Regione Marche - Composizione del Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di Caccia (A.T.C.) - Previsione di un numero di componenti non idoneo ad assicurare la presenza di tutte le associazioni venatorie aventi titolo nella misura percentuale stabilita dalla legge statale n. 157/1992 - Violazione di principio generale fissato da legge-quadro - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale. - Legge Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7, art. 18. - Costituzione, art. 117.(GU n.30 del 19-7-2000 )
IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti della causa R.G. n. 652/99 tra Arcicaccia federazione provinciale di Ancona in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio A. Catanzariti e presso di lui domiciliato in Ancona, via Piave n. 13 per delega in atti, attore; Contro ATC - Ambito territoriale di caccia - Ancona 2 in persona del presidente del comitato di gestione, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Discepolo e presso di lui domiciliato in Ancona, via Matteotti n. 9 come da mandato al margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuto; nonche' regione Marche in persona del presidente della giunta, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Gentili, via Palestro n. 19, Ancona, chiamata in causa. Con atto di citazione notificato in data 11 agosto 1999 l'Arci Caccia, federazione provinciale di Ancona, in persona del legale rappresentante, conveniva in giudizio il sig. Adriano Staffolani nella qualita' di presidente dell'associazione "A.T.C. Ancona 2". L'attore esponeva che l'A.T.C. Ancona 2 in sede di approvazione del proprio statuto non ha tenuto conto delle percentuali stabilite dalla legge n. 157/1992 relativamente al numero dei rappresentanti delle varie organizzazioni e per tali motivi concludeva chiedendo "in via pregiudiziale dichiarare non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge regionale n. 7/1995 per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in quanto non tiene conto delle percentuali stabilite dalla legge n. 157/1992. Nel merito, accertata la responsabilita' ex art. 2043 c.c. del1'associazione A.T.C., condannare il presidente e rappresentante legale Staffolani Adriano ex art. 41 c.c. a risarcire il danno subito dalla associazione venatoria attrice quantificato in lire 5 milioni oltre interessi maturati e maturandi e comunque entro e non oltre la competenza adita con espressa rinuncia all'eccedenza". Resiste la parte convenuta che nella comparsa di costituzione e risposta chiede il rigetto dell'eccezione di illegittimita' sollevata chiedendo altresi' l'estromissione dal giudizio A.T.C.-AN "che comunque ha ottemperato a precipue disposizioni normative regionali"; chiedeva inoltre la chiamata in causa della regione Marche. All'udienza del 10 febbraio 2000 si costituiva la regione Marche chiedendo l'estromissione dello stesso ente dal giudizio precisando inoltre che la legge regionale n. 7/1995 "ha pienamente rispettato il dettato normativo della legge 11 febbraio 1992 n. 157". La legge dello Stato n. 157 dell'11 febbraio 1992 reca una normativa di principio volta a tutelare la fauna selvatica omeoterma, quale patrimonio indisponibile dello Stato, ed a consentire il prelievo venatorio, purche' tale attivita' non sia in contrasto con l'esigenza di conservazione delle specie faunistiche presenti su tutto il territorio nazionale e non arrechi danno alle produzioni agricole. L'art. 117, 1o comma della Costituzione, attribuisce alle regioni, sia a statuto ordinario che a statuto speciale, il potere di legiferare in concorrenza con la legge dello Stato, ossia nel rispetto dei principi dettati dalla legge-cornice. Tale potesta' legislativa, detta concorrente o bipartita, si distingue da quella integrativa ed attuativa attribuita alle regioni dal successivo secondo comma della norma costituzionale citata. Mentre la potesta' bipartita o concorrente e' esercitabile nell'ambito delle materie elencate nella prima parte dell'art. 117 della Costituzione, tra le quali anche la caccia, la potesta' integrativa ed attuativa non ha limiti per materia e necessita di un'apposita legge dello Stato che, posti i principi informatori, preveda l'ammissibilita' di un intervento regionale che li attui, ovvero lasci norme in bianco da integrare secondo le esigenze della regione demandata a tale compito. La legge dello Stato n. 157 dell'11 febbraio 1992 contiene le norme generali che regolano la protezione della fauna omeoterma e l'esercizio venatorio. Tale legge all'art. 1, demanda alle regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme e successivi regolamenti di attuazione dei principi generali stabiliti dalla legge n. 157/1992 e nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie. La stessa norma inoltre prevede la costituzione di organi direttivi preposti alla gestione degli ambiti territoriali ove e' ammessa l'attivita' venatoria e demanda inoltre alle regioni la disciplina specifica e dettagliata circa gli organi territoriali di gestione (A.T.C.); in particolare all'art. 14, comma 10, stabilisce un criterio inderogabile di composizione degli stessi: negli organi direttivi, si dice, deve essere assicurata la presenza dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni venatorie in misura pari al 60%, riservando un 20% ai rappresentanti delle associazioni ambientali e il restante 20% ai rappresentanti degli enti locali; la regione Marche in data 5 gennaio 1995 emanava la legge regionale n. 7. Tale disposto normativo, agli artt. 17 e 18, si occupa della costituzione degli organi degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), definendo i quattro organi che governano ciascun ambito, sottoindicati: a) l'assemblea dei rappresentanti delle associazioni, b) il presidente, c) il comitato di gestione, d) il collegio dei revisori dei conti. Il problema sorge quando la legge regionale al citato art. 18 disattende il dettato della legge statale n. 157/1992 circa i criteri inderogabili di composizione dei comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia e cioe' prevede la presenza di rappresentanti nel modo di seguito evidenziato: a) un rappresentante della provincia; b) un rappresentante del comune; c) un rappresentante delle comunita' montane; d) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole; e) tre rappresentanti delle organizzazioni venatorie; f) due rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche. E' subito evidente come siano stati oltrepassati i limiti della delega conferita alle regioni con legge statale. La piu' volte citata legge n. 157/1992 indica le percentuali da rispettare, mentre la legge regionale stabilisce anche il numero degli aventi titolo a far parte del comitato di gestione, per un totale di 11 componenti. E' innanzitutto da osservarsi che con tale indicazione numerica non e' soddisfatto il dettato della legge n. 157/1992 perche' il 30% di 11 equivale a 3,3 rappresentanti di associazioni venatorie e 3,3 rappresentanti di associazioni agricole, il 20% di 11 equivale a 2,2 rappresentanti di associazioni ambientaliste e 2,2 rappresentanti degli enti locali. Ancora, e piu' specificatamente, e' da tener presente che oltre alla Federazione italiana della caccia, alla Associazione nazionale caccia ed alla Enalcaccia (che ora compongono il comitato), risultano altresi' presenti sul territorio e possono quindi vantare legittimamente il diritto a partecipare agli organi direttivi degli ambiti territoriali, anche l'Arcicaccia, l'Italcaccia e l'Ente produzione selvaggina che ne sono state invece escluse, pur essendo anch'esse associazioni nazionali riconosciute operanti nel settore. Appare quindi evidente che per rispettare il dettato del comma 10, dell'art. 14 della legge n. 157/1992, la legge regionale avrebbe dovuto adottare altri, piu' idonei e non penalizzanti criteri di scelta. Per le considerazioni sopra esposte, si evidenzia la illegittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge regionale Marche n. 7 del gennaio 1995 con riferimento all'art. 117 della Costituzione, nella parte in cui quantifica nel numero di 11 i componenti del comitato direttivo, essendo tale numero non idoneo ad assicurare la presenza di tutte le associazioni venatorie che ne hanno titolo e quindi in contrasto con la legge n. 157/1992.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge regionale Marche n. 7 del 5 gennaio 1995 per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in quanto non tiene conto delle percentuali stabilite dalla legge n. 157/1992; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone la sospensione del presente giudizio; Dispone che il presente provvedimento, a cura della cancelleria, venga notificato alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri; comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente del consiglio regionale delle Marche. Jesi, addi' 14 aprile 2000. Il giudice di pace: Maravalle 00C0718