N. 441 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 1999
Ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Di Pucchio Giuseppina contro Ministero della giustizia Impiego pubblico - Concorso riservato per titoli a trecentosessantotto posti di dattilografo presso il Ministero della giustizia - Previsione della possibilita' di partecipazione dei dipendenti che, successivamente al 1o giugno 1991, hanno prestato servizio a tempo determinato negli uffici giudiziari nella quarta qualifica funzionale (dattilografi) - Partecipazione dei dipendenti della quinta qualifica funzionale (stenodattilografi) aventi gli stessi requisiti - Esclusione - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Legge 22 luglio 1997, n. 296, art. 14, comma 3, come modificato dall'art. 2 legge 2 ottobre 1997, n. 333. - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.35 del 23-8-2000 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3044/1998 proposto dalla sig.ra Giuseppina Di Fucchio rappresentata e difesa dagli avv.ti Ennio Mazzocco, Roberto Masiani e Maria Grazia Picciano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Ugo Bassi n. 3; Contro il Ministero della giustizia, in persona del Ministero pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliata n Roma via dei Portoghesi 12, per l'annullamento: dell'art. 2 del bando del concorso per titoli, del 27 novembre 1997, per 368 posti di dattilografo, quarta qualifica funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria, riservato ai trimestrali; di ogni altro atto antecedente o conseguente o comunque connesso; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 17 novembre 1999 - relatore il consigliere Alberto Novarese - l'avv. M.G. Picciano per la ricorrente; F a t t o Con il presente ricorso notificato il 12 febbraio 1998 al Ministero della giustizia e depositato il giorno 11 del mese successivo, la ricorrente che - come e' pacifico - ha prestato servizio quale stenodattilografa di quinta qualifica funzionale negli uffici giudiziari nel 95 e 97 (e anteriormente anche di IV) - ha impugnato il bando di concorso nella parte in cui (art. 2) prevede che per partecipare al concorso per dattigrafo e' necessario aver prestato servizio a tempo determinato negli uffici giudiziari nella quarta qualifica funzionale. La ricorrente, che assume di aver presentato ugualmente domanda per partecipare al concorso, ritiene tale previsione del bando direttamente lesiva ed illegittima per i seguenti motivi: 1) Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 23, della legge 22 luglio 1997, n. 276, eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, illogicita', difetto di istruttoria. Illegittimita' derivata. 2) Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione dell'art. 14, commi 2 e 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276, (come mod. dall'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 333), eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, illogicita', difetto di istrittoria. illegittimita' derivata. Si e' costituita l'amministrazione della giustizia opponendosi all'accoglimento del gravame in quanto inammissibile e infondato. Il gravame e' andato in decisione all'udienza del 17 novembre 1999 ed e' stato trattenuto dal collegio per la decisione. D i r i t t o 1. - La ricorrente - che (come e' pacifico) ha prestato servizio quale stenodattilografa di quinta qualifica funzionale negli uffici giudiziari successivamente al 1o gennaio 1991 e anteriormente a tale data ha prestato servizio anche come dattilografa di quarta qualifica funzionale - con il presente gravame ha impugnato il bando del concorso per titoli per 368 posti di dattilografo presso l'amministrazione giudiziaria - indetto ai sensi della legge 27 luglio 1997 n. 276 - nella parte in cui (art. 2) stabilisce quale requisito per partecipare al concorso l'aver prestato servizio a tempo determinato negli uffici giudiziari nella quarta qualifica funzionale e successivamente al 1o gennaio 1991. 2. - La ricorrente - premesso che le mansioni del dipendente con profilo professionale di stenodattilografo di quinta qualifica funzionale ricomprendono esattamente anche le mansioni svolte dal dattilografo di quarta e che non assume rilievo il momento in cui queste ultime mansioni sono state svolte - denuncia l'illegittimita' della impugnata disposizione del bando per violazione di legge (art. 14, commi 2 e 3, legge 22 luglio 1997 n. 276) e per piu' profili di eccesso di potere (errore nei presupposti di fatto di diritto - illogicita' - difetto di istruttoria), ed eccepiscono l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 2 e 3, della legge n 276 del 1997 come modificato dall'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 333. Sostiene, in particolare, la ricorrente che l'art. 14, commi 2 e 3, della legge n. 276 del 1997 (e successive modifiche) nella parte in cui non attribuisce rilevanza - ai fini della partecipazione al concorso - al servizio prestato nella quinta qualifica funzionale e nel profilo professionale di stenodattilografo, o alle mansioni di quarta qualifica funzionale svolte anteriormente al 1o gennaio 1991, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione per i profili della disparita' di trattamento, della irragionevolezza e della violazione del principio di buona amministrazione, con conseguentemente illegittimita' dei provvedimenti impugnati. 3. - Osserva il collegio che l'art. 2, prima parte del bando di concorso in questione, stabilisce che "Al concorso sono ammessi a partecipare coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione abbiano prestato servizio negli uffici giudiziari a tempo determinato, nella quarta qualifica funzionale, successivamente al 1o gennaio 1991, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, dell'art. 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162, della legge 16 ottobre 1991, n. 321 e del decreto legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.". La disposizione del bando trova esatta corrispondenza nella legge n. 276 del 1997, istitutiva delle sezioni stralcio presso i tribunali ordinari e di un aumento della dotazione organica delle segreterie e delle cancellerie giudiziarie al fine di assicurare effettiva assistenza e supporto ai magistrati professionali e onorari e al fine di garantire concretamente la funzionalita' degli uffici giudiziari. Al riguardo la citata legge ha stabilito che alla copertura del 70% (art. 1, comma 50, legge n. 662 del 1996) dei posti (ivi compresi quelli di nuova istituzione) vacanti alla data del 28 febbraio 1997 - per le qualifiche IV e V - rispettivamente nel profilo professionale di dattilografo e di operatore amministrativo, si provveda mediante distinti concorsi per soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio negli uffici giudiziari a tempo determinato, successivamente al 1o gennaio 1991, ai sensi del d.P.R. n. 276 del 1971, dell'art. 7 della legge n. l62 del 1985, della legge n. 321 del 1991 e del d.l. n. 364 del 1993, convertito con modifica dalla legge n. 458 del 1993. "Per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, oltre al possesso dei requisiti richiesti per la assunzione dell'impiego, occorre aver prestato servizio con un rapporto a tempo determinato nella qualifica funzionale per la quale si intende concorrere" (comma 3 come modificato dalla legge n. 333 del 1997). Sia la disposizione del bando sia la norma di legge sono chiare nel senso che per partecipare al concorso occorre possedere il requisito del servizio prestato dopo il 1o gennaio 1991 nella stessa qualifica funzionale del posto messo a concorso (e quindi per il concorso per dattilografo il servizio prestato nella 4a qualifica funzionale), come e' confermato dalla contestuale indizione - voluta dal legislatore - di due concorsi uno per il profilo di quarta qualifica funzionale e uno di quinta qualifica di ognuno dei quali riservato quindi a chi ha prestato sevizio nella corrispondente qualifica funzionale. Il senso letterale e logico della norma di legge e della disposizione del bando non presentano margini per consentire la diversa interpretazione proposta dalla ricorrente, e in particolare nel senso che chi abbia prestato servizio nella qualifica funzionale superiore possa partecipare al concorso per la qualifica inferiore, in quanto sul piano logico si tratta della prestazione di servizi distinti e che il legislatore ha inteso disciplinare diversamente e non appare consentita una interpretazione estensiva della disposizione in questione che verrebbe a ricomprendere tra i partecipanti al concorso - che non prevede prove idoneative - soggetti che possono aver prestato mansioni anche. completamente diverse da quelle di dattilografo ed estranee al suo stesso contesto lavorativo, determinando cosi' diversi e ulteriori aspetti di irrazionalita' della norma. Il riferimento temporale concernente la rilevanza delle sole mansioni (di quarta qualifica funzionale) espletate dopo il 1o gennaio 1991 e' ugualmente insuperabile. 5. La questione di costituzionalita' sollevata dalla ricorrente appare quindi rilevante in quanto, allo stato, il ricorso dovrebbe essere respinto, ed altresi' - nei limiti sotto indicati - non manifestamente infondata. Il d.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219 - di individuazione dei profili professionali del personale dei ministeri - reca le seguenti declaratorie delle mansioni dei profili professionali di stenodattilografo e dattilografo: stenodattilografo (5a qualifica funzionale): "1. Svolge attivita' di dattilografia, di digitazione e di stenografia, sia in riunioni che sotto dettatura, provvedendo alla trascrizione a macchina dei lavori stenografati nonche' di registrazioni. 2. Per la composizione, modifica, integrazione e riproduzione dei testi stenodattilografici impiega anche apparecchiature d'ufficio di uso complesso (macchine da scrivere meccaniche, elettriche ed elettroniche sia per il trattamento delle parole che dei testi per la riproduzione, distribuzione, archiviazione e ricerca, e simili) sula base di istruzioni dettagliate e secondo schemi prestabiliti. 3. Collaziona gli elaborati riordinandoli, impaginandoli e accorpandoli anche con l'uso di apparecchiature autonome o collegate agli apparecchi di composizione e duplicazione. 4. Si assicura del buon funzionamento delle aparecchiature in uso. 5. Preleva il materiale necessario allo svolgimento dei propri compiti."; dattilografo (4a qualifica funzionale): "1. Svolge attivita' di dattilografia, di copia e o digitazione mediante l'impiego di strumenti e di apparecchiature di ufficio, anche complessi, ma di uso semplice (macchine da scrivere, duplicatori, etc.) 2. Collaziona gli elaborati riordinandoli, impaginandoli e fascicolandoli con apparecchiature quali fascicolatrici, cucitrici, ecc. 3. Puo' essere incaricato - con riferimento al lavoro espletato e da espletare - della preparazione e conservazione di documentazione dell'ufficio a cui e' addetto, nell'ambito di istruzioni predeterminate. 4. Si assicura dell'efficienza delle apparecchiature in uso. 5. Preleva il materiale necessario allo svolgimento del servizio.". Come appare evidente le mansioni dello stenodattilografo, sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle del dattilografo, nel senso che il primo svolge tutte le mansioni del secondo ed anche la caratterizzazione professionale dei due profili e' omogenea essendo incentrata sulla prestazione di mansioni di registrazione dell'attivita' amministrativa o giudiziaria mediante tecniche o apparecchiature appropriate. Escludere dal concorso riservato per posti di dattilografo chi abbia svolto servizio - in base ad assunzioni trimestrali disposte in base alle indicate leggi - come stenodattilografo anziche' come dattilografo (o anche in altro profilo professionale della quarta qualifica funzionale), solo perche' il primo profilo appartiene alla quinta qualifica funzionale e il secondo alla quarta qualifica funzionale, appare in contrasto con i principi di razionalita', parita' di trattamento e di buon andamento della p.a. in relazione alle finalita' della norma - diretta ad assegnare con urgenza il personale amministrativo necessario agli uffici giudiziari - in quanto il servizio prestato in ambedue i profili professionali costituisce un indice di professionalita' di pari rilevanza rispetto alle mansioni da svolgere nei posti messi a concorso, mentre non assume rilievo preclusivo, rispetto alle stesse finalita', la circostanza che le stesse mansioni siano state svolte nella qualifica superiore. A quest'ultimo riguardo va osservato - sul piano generale - che il pregresso svolgimento del servizio nel p.p. di stenodattilografo di quinta qualifica funzionale (per cui e' sufficiente il possesso del "diploma di istituto di istruzione secondaria di 1o grado e diploma di specializzazione rilasciato da istituto professionale" d.P.R. 1219 del 1984 citato) non consente, di per se', la possibilita' di partecipare al contemporaneo e corrispondente concorso per posti di operatore amministrativo previsto dalla stessa legge, per chi non sia anche in possesso del "diploma di istituto professionale considerato equipollente a quello di istruzione secondaria superiore (segretario di azienda, corrispondente commerciale in lingue estere e simili)", richiesto dal citato d.P.R. n. 1219 del 1984 per l'accesso al p.p. di operatore amministrativo, e a cui la norma, letta anche alla luce dei principi di buon andamento dell'amministrazione, non consente di derogare in relazione al concorso per titoli in questione. Appare - invece - manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale con riguardo al termine del 1o gennaio 1991, in quanto appare ragionevole l'esigenza del legislatore - desumibile anche dai lavori preparatori (2a Commissione Senato, seduta del 5 marzo 1997 - dichiarazione del relatore e intervento del sottosegretario di Stato alla giustizia) di limitare la partecipazione ai concorrenti in possesso di una professionalita' recente". In conclusione ritiene il collegio che l'art. 14, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificato dalla legge 2 ottobre 1997, n. 333, nella parte in cui non consente che il dipendente che abbia svolto servizio - con le modalita' e nei termini stabiliti nel comma precedente - nel profilo professionale di stenodattilografo appartenente alla qualifica superiore, possa partecipare al concorso per dattilografo di quarta qualifica funzionale si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione per gli indicati profili sostanziali.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge 22 luglio 1997 n. 276, come modificato dall'art. 2 della legge 2 ottobre 1997 n. 333, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio; Ordina che, a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, il 17 novembre 1999. Il Presidente: Schinaia Il consigliere estensore: Novarese 00C0736