N. 447 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 aprile 2000

Ordinanza  emessa  il  19 aprile  2000  dal  tribunale  di Milano nel
procedimento penale a carico di Albini Giancarlo Maria ed altro

Processo  penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di
persona  imputata  in  procedimento  connesso  che,  nel  corso delle
indagini  preliminari,  abbia  reso dichiarazioni su fatti implicanti
responsabilita'  di  altri  -  Prevista  facolta' di non rispondere -
Lesione  del  principio  del  contraddittorio  -  Compromissione  dei
principi   del  libero  convincimento  del  giudice,  della  funzione
conoscitiva del processo, dell'indefettibilita' della giurisdizione e
dell'obbligatorieta' dell'azione penale.
- Cod. proc. pen., art. 210, comma 4.
- Costituzione,  artt. 3, 24, 111 (modificato da legge costituzionale
  23 novembre 1999, n. 2) e 112.
(GU n.35 del 23-8-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha    emesso   la   seguente   ordinanza   sulla   eccezione   di
  illeggittimita'  costituzionale  dell'art. 210,  quarto comma c.p.p
  per  violazione  degli  artt. 3,  24, 111 e 112 della Costituzione,
  sollevata  dal p.m. nel procedimento penale a carico di Albini Gian
  Carlo  Maria  e  Tonali Antonio, imputati del reato di concussione;
  sentite le difese;

                            O s s e r v a
    All'odierna udienza e' stato convocato in qualita' di imputato in
  procedimento  connesso  Radaelli  Sergio,  gia'  coimputato  per  i
  medesimi fatti contestati agli imputati nel presente procedimento.
    Il  Radaelli si e' avvalso della facolta' di non rispondere ed il
  pubblico  ministero, preso atto dell'esercizio di tale facolta', ha
  sollevato   la   questione  di  legittimita'  costituzionale  sopra
  indicata.  I  difensori  hanno  chiesto  il  rigetto  per manifesta
  irrilevanza della questione proposta.
    Ritiene   in  primo  luogo  il  collegio  che  la  questione  sia
  rilevante.
    Nel   presente   processo  trova  applicazione  l'art. 111  della
  Costituzione,  come  modificato dall'art. 2 legge costituzionale 23
  novembre   1999   n. 2   in  quanto,  pur  essendo  intervenuta  la
  dichiarazione  di  apertura  del  dibattimento  in  data  anteriore
  all'entrata  in  vigore  della  citata  legge  costituzionale,  non
  risultano gia' acquisiti al fascicolo del dibattimento i verbali di
  dichiarazioni   precedentemente   rese  dal  Radaelli,  chiamato  a
  rispondere   per   la  prima  volta  all'odierna  udienza,  con  la
  conseguenza   che  non  puo'  trovare  applicazione  la  disciplina
  transitoria di cui alla legge 25 febbraio 2000 n. 35.
    Dal  decreto  che  dispone il giudizio e dalla richiesta di prove
  formulata  dal  pubblico  ministero e ammesse dal tribunale, emerge
  che  la  posizione  degli  imputati  non  puo'  essere  valutata  a
  prescindere  dalle dichiarazioni rese dal Radaelli, che non possono
  trovare ingresso nel dibattimento posto che lo stesso si e' avvalso
  della  facolta'  di  non  rispondere e non sussistono le condizioni
  indicate  dal comma 5 dell'art. 111 della Costituzione per derogare
  al principio della formazione della prova nel contraddittorio delle
  parti.
    La  questione  inoltre  appare  non  manifestamente infondata con
  riguardo alla facolta' di non rispondere riconosciuta al coimputato
  che   abbia  precedentemente  reso  dichiarazioni  accusatorie  nei
  confronti  di  altri soggetti, proprio alla luce dei nuovi principi
  costituzionali di cui all'art. 111.
    Le  nuove  regole  fissate  da  tale norma costituzionale rendono
  necessaria  una  diversa  valutazione del rapporto tra diritto alla
  formazione della prova in contraddittorio e diritto al silenzio del
  chiamante  in  correita':  alla maggiore tutela del primo accordata
  con  la  nuova  norma costituzionale non puo' che corrispondere una
  compressione del secondo.
    Se  cosi'  non  fosse,  si  verrebbe inevitabilmente a vanificare
  l'attuazione  di altri principi costituzionali o di pari rilevanza,
  quali  l'indefettibilita'  della  giurisdizione,  l'obbligatorieta'
  dell'azione penale, l'inderogabile funzione cognitiva del processo,
  il libero convincimento del giudice.
    Sotto  questo  profilo  deve pertanto ritenersi che la previsione
  della  facolta'  di  non  rispondere  di  cui all'art. 210 4o comma
  c.p.p.,  in  relazione  alle  dichiarazioni  rese da un imputato su
  fatti  concernenti anche la responsabilita' di altri, contrasti con
  i  principi  costituzionali  da  ultimo  indicati  oltre che con il
  precetto  costituzionale del diritto alla formazione della prova in
  contraddittorio.
    La   corretta   interpretazione   e   applicazione  dei  principi
  costituzionali  impone  che,  una  volta  intrapresa  la  via della
  formulazione  di  dichiarazioni  accusatorie nei confronti di altri
  soggetti,   l'esercizio   del  diritto  al  silenzio  debba  essere
  necessariamente  limitato  ai  soli casi indicati nel comma 5 dello
  stesso art. 111 della Costituzione;
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134 Costituzione, 23 e seguenti legge 11 marzo
  1953 n. 87;
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
  legittimita'   costituzionale   dell'art.   210   comma   4  c.p.p.
  limitatamente  alla  previsione della facolta' di non rispondere su
  fatti concernenti la responsabilita' di altri da parte di chi abbia
  precedentemente  reso  dichiarazioni  in  tal senso, per violazione
  degli artt. 3, 24, 111 e 112 Costituzione;
    Dispone  la  trasmissione  degli atti del procedimento alla Corte
  costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
  ordinanza  al  Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' per la
  comunicazione  ai  Presidenti  delle  Camere  del  Parlamento della
  Repubblica;
    Sospende  il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale
  di legittimita' costituzionale.
        Milano, addi' 19 aprile 2000.
                      Il Presidente: Castellano
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