N. 447 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 aprile 2000
Ordinanza emessa il 19 aprile 2000 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Albini Giancarlo Maria ed altro Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso che, nel corso delle indagini preliminari, abbia reso dichiarazioni su fatti implicanti responsabilita' di altri - Prevista facolta' di non rispondere - Lesione del principio del contraddittorio - Compromissione dei principi del libero convincimento del giudice, della funzione conoscitiva del processo, dell'indefettibilita' della giurisdizione e dell'obbligatorieta' dell'azione penale. - Cod. proc. pen., art. 210, comma 4. - Costituzione, artt. 3, 24, 111 (modificato da legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) e 112.(GU n.35 del 23-8-2000 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza sulla eccezione di illeggittimita' costituzionale dell'art. 210, quarto comma c.p.p per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, sollevata dal p.m. nel procedimento penale a carico di Albini Gian Carlo Maria e Tonali Antonio, imputati del reato di concussione; sentite le difese; O s s e r v a All'odierna udienza e' stato convocato in qualita' di imputato in procedimento connesso Radaelli Sergio, gia' coimputato per i medesimi fatti contestati agli imputati nel presente procedimento. Il Radaelli si e' avvalso della facolta' di non rispondere ed il pubblico ministero, preso atto dell'esercizio di tale facolta', ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale sopra indicata. I difensori hanno chiesto il rigetto per manifesta irrilevanza della questione proposta. Ritiene in primo luogo il collegio che la questione sia rilevante. Nel presente processo trova applicazione l'art. 111 della Costituzione, come modificato dall'art. 2 legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 in quanto, pur essendo intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento in data anteriore all'entrata in vigore della citata legge costituzionale, non risultano gia' acquisiti al fascicolo del dibattimento i verbali di dichiarazioni precedentemente rese dal Radaelli, chiamato a rispondere per la prima volta all'odierna udienza, con la conseguenza che non puo' trovare applicazione la disciplina transitoria di cui alla legge 25 febbraio 2000 n. 35. Dal decreto che dispone il giudizio e dalla richiesta di prove formulata dal pubblico ministero e ammesse dal tribunale, emerge che la posizione degli imputati non puo' essere valutata a prescindere dalle dichiarazioni rese dal Radaelli, che non possono trovare ingresso nel dibattimento posto che lo stesso si e' avvalso della facolta' di non rispondere e non sussistono le condizioni indicate dal comma 5 dell'art. 111 della Costituzione per derogare al principio della formazione della prova nel contraddittorio delle parti. La questione inoltre appare non manifestamente infondata con riguardo alla facolta' di non rispondere riconosciuta al coimputato che abbia precedentemente reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri soggetti, proprio alla luce dei nuovi principi costituzionali di cui all'art. 111. Le nuove regole fissate da tale norma costituzionale rendono necessaria una diversa valutazione del rapporto tra diritto alla formazione della prova in contraddittorio e diritto al silenzio del chiamante in correita': alla maggiore tutela del primo accordata con la nuova norma costituzionale non puo' che corrispondere una compressione del secondo. Se cosi' non fosse, si verrebbe inevitabilmente a vanificare l'attuazione di altri principi costituzionali o di pari rilevanza, quali l'indefettibilita' della giurisdizione, l'obbligatorieta' dell'azione penale, l'inderogabile funzione cognitiva del processo, il libero convincimento del giudice. Sotto questo profilo deve pertanto ritenersi che la previsione della facolta' di non rispondere di cui all'art. 210 4o comma c.p.p., in relazione alle dichiarazioni rese da un imputato su fatti concernenti anche la responsabilita' di altri, contrasti con i principi costituzionali da ultimo indicati oltre che con il precetto costituzionale del diritto alla formazione della prova in contraddittorio. La corretta interpretazione e applicazione dei principi costituzionali impone che, una volta intrapresa la via della formulazione di dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri soggetti, l'esercizio del diritto al silenzio debba essere necessariamente limitato ai soli casi indicati nel comma 5 dello stesso art. 111 della Costituzione;
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Costituzione, 23 e seguenti legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 210 comma 4 c.p.p. limitatamente alla previsione della facolta' di non rispondere su fatti concernenti la responsabilita' di altri da parte di chi abbia precedentemente reso dichiarazioni in tal senso, per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 112 Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento della Repubblica; Sospende il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Milano, addi' 19 aprile 2000. Il Presidente: Castellano 00C0742