N. 454 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 aprile 2000

Ordinanza  emessa  il 12 aprile 2000 dal tribunale amministrativo del
Lazio  sul  ricorso  proposto  da  Marciani  Armando  contro  azienda
Policlinicop Umberto I di Roma ed altra.

Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
alla   facolta'  di  medicina  e  chirurgia  -  Esercizio  o  rinnovo
dell'opzione  per  l'attivita' assistenziale intramuraria, ovvero per
l'attivita' libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di
quarantacinque  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del decreto
legislativo  censurato  -  Previsione  dell'equivalenza  legale della
mancata  comunicazione  dell'opzione  entro il termine predetto, alla
scelta    dell'attivita'    assistenziale    esclusiva    -   Mancata
subordinazione   dell'esercizio  dell'opzione  alla  previa  concreta
disponibilita'  di  strutture  adeguate in cui esercitare l'attivita'
assistenziale  intramuraria  -  Irragionevolezza  -  Contrasto con il
principio di buon andamento della p.a.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
  alla facolta' di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito
  necessario   per   l'attribuzione  di  incarichi  di  direzione  di
  struttura  nonche'  dei  programmi,  della  scelta  per l'attivita'
  assistenziale  esclusiva  -  Lesione  del  principio  di  autonomia
  didattico-scientifica  e di compenetrazione tra attivita' sanitaria
  assistenziale  e  attivita'  didattica  e  di ricerca scientifica -
  Eccesso di delega.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
  alla  facolta'  di  medicina e chirurgia - Irretrattabilita', salvo
  limitate  eccezioni,  della  scelta  per  l'attivita' assistenziale
  intramuraria    -    Lesione    del    principio    di    autonomia
  didattico-scientifica.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, artt. 33.

Sanita'  pubblica  -  Norme relative all'organizzazione interna delle
  aziende  sanitarie  e  in  materia  di  personale  delle  stesse  -
  Assoggettamento    dell'attivita'   assistenziale   del   sanitario
  universitario   alle  determinazioni  organizzative  del  direttore
  generale  dell'Azienda  ospedaliera  -  Attribuzione  al  direttore
  generale  del  potere  di  conferimento e revoca degli incarichi di
  strutture  semplici  e  di  natura  professionale,  su proposta del
  responsabile   della   struttura   complessa  di  appartenenza  del
  sanitario,  nonche'  degli  incarichi  di  direzione  di  strutture
  complesse  sulla  base  di  mera  intesa con il rettore - Incidenza
  delle  determinazioni  del direttore generale sulle attribuzioni in
  materia didattica e scientifica riservate all'universita' - Lesione
  del   principio   della   liberta'  di  insegnamento  in  relazione
  all'attribuzione  di  un  incarico  assistenziale  che non consente
  un'adeguata  e  proficua utilizzazione di strutture e personale per
  esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8
  a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
(GU n.36 del 30-8-2000 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 4582/2000
  proposto    da    Marciani    Armando,   rappresentato   e   difeso
  dall'avv. Roberto  Ciociola  con  domicilio eletto nello studio del
  difensore, in Roma, via Bertoloni n. 27;
    Contro  azienda  Policlinico  Umberto  I  di Roma, in persona del
  legale  rapresentante  pro-tempore, Universita' degli studi di Roma
  "La  Sapienza",  in persona del rettore pro-tempore, non costituiti
  in giudizio; per l'annullamento, previa sospensione:
        della   nota   16   febbraio   2000  del  direttore  generale
  dell'azienda  Policlinico  Umberto I  di  Roma,  avente  ad oggetto
  "opzione  individuale  per l'esercizio dell'attivita' assistenziale
  intramuraria/attivita'  libero-professionale extramuraria", nonche'
  di ogni altro atto a questa comunque annesso, connesso, presupposto
  o conseguenziale;
        nonche'  per  l'accertamento  del  diritto  del ricorrente di
  esercitare   la   predetta   opzione  solo  dopo  che  siano  state
  individuate   e   realizzate   le   strutture  interne  all'azienda
  Policlinico   Umberto I  di  Roma  per  l'esercizio  dell'attivita'
  intramuraria;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato  relatore, per la camera di consiglio del 12 aprile 2000
  il consigliere Bruno Mollica;
    Uditi altresi' i difensori, come da verbale;
    Vista l'ordinanza cautelare della sezione n. 3015/2000;
    Ritenuto e considerato in:

                     F a t t o  e  d i r i t t o

    1.  -  Il  ricorrente,  professore  universitario  afferente alla
  facolta'  di  medicina  e  chirurgia,  in servizio presso l'azienda
  Policlinico  Umberto I  di  Roma, impugna, con ricorso rubricato al
  n. 4582/2000,  il  provvedimento  specificato  in epigrafe, con cui
  viene   intimato   di   optare   per   l'esercizio   dell'attivita'
  assistenziale   intramuraria   (definita   anche   come  "attivita'
  assistenziale  esclusiva")  o  dell'attivita'  libero-professionale
  extramuraria  ai  sensi  dell'art. 5,  commi  7  e 8, del d.lgs. 21
  dicembre 1999, n. 517.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 453/2000).
00C0749