N. 32 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 6 luglio 2000
Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 6 luglio 2000 (della Provincia autonoma di Bolzano) Lavori pubblici - Regolamento governativo di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 - Ambito di applicazione - Comprensione nel novero dei destinatari delle Regioni, anche a statuto speciale, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti regionali da queste finanziati - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano - Lamentata immediata e diretta applicazione, sia pure in via suppletiva, del regolamento ai lavori pubblici di interesse provinciale fino all'adeguamento della legislazione provinciale ai principi desumibili dalla legge quadro - Denunciata applicazione, in via permanente, del medesimo regolamento ai lavori pubblici di interesse provinciale finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato, ai lavori realizzati nell'ambito di funzioni delegate, nonche' nelle materie non oggetto di potesta' legislativa ai sensi dell'art. 117 Cost. - Lamentato obbligo di istituire elenchi di collaudatori - Invasione della sfera di competenze provinciali in materia di lavori pubblici - Lesione dell'autonomia finanziaria della Provincia - Incidenza sui rapporti tra fonti statali e fonti provinciali, con contrasto dei principi costituzionali relativi all'esercizio del potere regolamentare - Violazione del principio di legalita'. - D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, artt. 1, commi 2 e 3, e 188, commi da 8 a 10. - Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 17, 16, 104 e 107; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19-bis, aggiunto dall'art. 8 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463.(GU n.37 del 6-9-2000 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 2241 del 19 giugno 2000, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 19 giugno 2000, rogata dal dott. Hermann Berger, vice segretario generale della giunta provinciale (rep. n. 19323) - dagli avvocati professori Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 284; Contro la presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza in relazione al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 ("Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni") ed in particolare alle disposizioni di cui agli articoli 1, commi 2 e 3; e 188, commi 8-10. F a t t o 1. - In base agli articoli 8, n. 17, e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) la provincia autonoma di Bolzano e' titolare di competenze legislative ed amministrative di tipo esclusivo in materia di "lavori pubblici di interesse provinciale". Tali competenze sono nella piena disponibilita' anche a seguito dell'emanazione delle relative norme di attuazione dello statuto (di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381). Nell'esercizio delle suddette competenze, la materia e' stata da tempo organicamente disciplinata da varie leggi provinciali susseguitesi nel tempo, fino alla legge 17 giugno 1998, n. 6, su cui torneremo fra breve. Per definire piu' compiutamente il quadro delle competenze costituzionali che in materia spettano alla provincia, e della disciplina che gliele attribuisce e garantisce, e' opportuno richiamare anche delle altre norme d'attuazione dello statuto speciale Trentino-Alto Adige anch'esse qui rilevanti. Innanzi tutto, con specifico riguardo ancora alla materia dei lavori pubblici, l'art. 19-bis del gia' citato d.P.R. n. 381 del 1974 (articolo aggiunto dall'articolo 8 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463) stabilisce che ai fini delle funzioni delegate con il medesimo decreto (e quindi anche in caso di delega alla provincia di lavori pubblici di competenza statale: cfr. artt. 2, comma 2, ed art. 19, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 381/1974 nel testo vigente) "...le province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, applicano la normativa provinciale in materia di organizzazione degli uffici, di contabilita', di attivita' contrattuale, di lavori pubblici e di valutazione d'impatto ambientale". Ancora deve essere ricordata l'ulteriore norma d'attuazione (avente anch'essa efficacia "rinforzata" Corte cost., sent. n. 116 del 1991) stabilita dall'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386 (recante "norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria"), secondo cui "i finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei consuntivi delle rispettive province". Infine, per quanto riguarda i rapporti tra fonti statali e regionali nelle materie di competenza provinciale, si deve ricordare che ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del d. lgs. 16 marzo 1992 n. 266 (recante "norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali...") la provincia autonoma di Bolzano e' tenuta ad adeguare la propria legislazione ai principi e norme, costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5 dello statuto speciale, stabiliti da atti legislativi dello Stato entro sei mesi dalla loro pubblicazione; mentre se essa non si adegua ne consegue la possibilita' per il Governo di impugnare (nei successivi novanta giorni) con ricorso innanzi alla Corte costituzionale le disposizioni legislative provinciali non adeguate. 2. - Cio' premesso, com'e' noto, nel 1994 il Parlamento ha approvato la "legge quadro in materia di lavori pubblici" 11 febbraio 1994, n. 109 (c.d. "legge Merloni"). Talune disposizioni di tale legge vennero impugnate dalla provincia di Bolzano e da diverse regioni italiane perche' lesive delle loro competenze legislative. I ricorsi vennero in parte accolti da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 482 del 1995. Di quella sentenza due punti meritano di essere particolarmente ricordati in questa sede. In primo luogo con essa venne dichiarata l'incostituzionalita' dell'art. 1, comma 2, della legge n. 109/1994 nella parte in cui stabiliva che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato tutte "le disposizioni della presente legge", anziche' solo "i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge" In secondo luogo vennero invece dichiarate infondate le censure relative alla disciplina della "delegificazione" di cui all'art. 3 della legge n. 109, ma con una motivazione pienamente satisfattiva della pretesa della provincia ricorrente alla tutela della propria autonomia. Infatti, in relazione alla disciplina della delegificazione della materia dei lavori pubblici ed alla previsione della emanazione di successivi regolamenti governativi, codesta Corte esclude che la provincia e le altre regioni ricorrenti avessero interesse ad impugnarla, atteso che "i regolamenti governativi compresi quelli delegati, non sono legittimati a disciplinare materie di competenza regionale o provinciale (sent. n. 333 del 1995). Ne' lo strumento della delegificazione previsto dall'art. 17 legge n. 400 del 1998 puo' operare per fonti di diversa natura, tra le quali vi e' un rapporto di competenza e non di gerarchia". In quella sentenza codesta Corte preciso', infatti, che la delegificazione prevista dalla legge n. 109 e' "esclusivamente la delegificazione statale" cio' essendo confermato dal fatto che le regioni e le provincie autonome "non sono comprese tra le amministrazioni e gli enti destinatari del regolamento, secondo l'espressa previsione ed elencazione che ne fa l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 109 del 1994". 3. - Successivamente alla sentenza n. 482 del 1995, e sulla base di quanto in essa statuito, la provincia autonoma di Bolzano e' tornata a legiferare in materia di lavori pubblici approvando la legge 17 giugno 1998, n. 6, recante "norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici". Tale legge provinciale, nel riordinare organicamente la materia sulla base dei nuovi principi della legislazione statale, ha dettato una disciplina particolarmente analitica che copre istituti ed aspetti della materia stessa che - a livello di disciplina statale - la legge quadro n. 109/1994 (art. 3) non ha trattato direttamente ma, come ora vedremo, ha invece demandato alla normativa regolamentare del Governo. Per fare solo un esempio (come poi si vedra', particolarmente rilevante ai fini del presente ricorso), l'art. 19 della legge provinciale n. 6/1998 disciplina analiticamente i collaudi delle opere di competenza della provincia, ivi compresa la scelta dei collaudatori, che a livello statale e' invece materia disciplinata essenzialmente dal regolamento. Giova anche osservare che lo stesso Governo ha ritenuto la piena conformita' della suddetta disciplina legislativa provinciale ai limiti della competenza esclusiva che in materia appartiene alla provincia - quali sono stabiliti dall'art. 4 della statuto speciale Trentino-Alto Adige - ed ai principi del sistema. Infatti il Governo, a suo tempo, ne' ha proposto il ricorso "per mancato adeguamento" (ex art. 2, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266), ne' si e' opposto alla promulgazione della suddetta legge provinciale n. 6 del 1998. Aggiungiamo, per completezza, che e' in corso di adozione da parte della provincia una ulteriore disciplina della materia, che innova ampiamente quella gia' stabilita dalla legge provinciale n. 6 del 1998. Cio', fra le altre cose, anche per tenere conto delle modificazioni successivamente introdotte dalla legge Merloni (dalle c.d. leggi "Merloni bis" e "Merloni ter"). 4. - Arriviamo cosi' al regolamento governativo emanato con il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, impugnato con il presente atto. Tale regolamento, come si legge nel suo preambolo, e' stato adottato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 109 del 1994, e dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Esso contiene una minuziosa disciplina della intera materia dei lavori pubblici. Nell'introdurre tale disciplina, il secondo comma dell'art. 1 del regolamento stabilisce che "le regioni, anche a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti regionali da queste finanziati applicano il regolamento per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati nell'ambito di funzioni da questo delegate, nonche' nelle materie non oggetto di potesta' legislativa a norma dell'art. 117 della Costituzione.". A sua volta, il successivo terzo comma del medesimo art. 1 del regolamento stabilisce che "ai sensi dell'art. 1 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al secondo comma applicano le disposizioni del regolamento fino a quando non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla legge". Infine, viene in evidenza ai fini del presente ricorso anche l'art. 188 del regolamento, che disciplina, come reca il suo titolo, la "nomina del collaudatore". In particolare esso, al comma 8, stabilisce che "ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni all'organico delle stazioni appaltanti sono istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, le regioni e province autonome elenchi dei collaudatori". I commi successivi disciplinano l'organizzazione e la tenuta dei suddetti elenchi da parte delle amministrazioni. La complessiva disciplina contenuta nel regolamento emanato con il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in quanto pretende di applicarsi anche alla provincia autonoma di Bolzano, ed in particolare le specifiche disposizioni di tale regolamento che si sono dianzi richiamate, sono lesive delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla provincia autonoma di Bolzano, che pertanto le impugna, per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - Violazione delle attribuzioni provinciali di cui all'art. 8. n. 17, ed all'art. 16 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige, e relative norme d'attuazione (in particolare art. 2 d. lgs. 16 marzo 1992, n. 266), nonche' dell'art. 107 dello Statuto; violazione dei principi costituzionali relativi ai rapporti tra fonti statali e provinciali; violazione del principio di legalita'. 1.1. - La richiamata disciplina del regolamento incide sulle competenze provinciali in tre modi diversi, determinando distinti profili di lesione delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla provincia, che conviene preliminarmente individuare e trattare distintamente. A) in primo luogo vi e' il secondo comma dell'art. 1 del regolamento, il quale stabilisce che la provincia dovra' applicare comunque e permanentemente il regolamento in relazione a tre diverse ipotesi: a1) lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato; a2) lavori nell'ambito di funzioni delegate dallo Stato; a3) "nonche' nelle materie non oggetto di potesta' legislativa a norma dell'art. 117 della Costituzione . B) In secondo luogo vi e' il terzo comma del medesimo art. 1 del regolamento il quale stabilisce che la provincia dovra' applicare il regolamento in questione (ai sensi dell'art. 10 della legge n. 62/1953) provvisoriamente, sino a quando essa non avra' adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla legge quadro n. 109/1994. C) Infine vi e' l'art. 188 che, al comma 8 e seguenti, stabilisce una disciplina relativa agli elenchi dei collaudatori la quale, comunque e permanentemente (come sub A), dovra' essere applicata anche dalla provincia. Per motivi di ordine logico conviene trattare per ultime le ipotesi sub A) le quali - come si vedra' in seguito - hanno dei caratteri differenziali comuni che le distinguono da quelle sub B) e C): l'idea (errata) che esse non riguardino propriamente lavori di competenza della provincia. l.2. - Cio' premesso, consideriamo dunque per prima l'ipotesi sub B) (art. 1, comma 3, del regolamento). Qui' non vi e' dubbio che il regolamento governativo impugnato pretende di applicarsi nella sua interezza anche alla provincia ricorrente (sia pure "provvisoriamente", in attesa dell'adeguamento della legislazione provinciale) in relazione ai lavori pubblici di interesse provinciale: cioe' a lavori di sua esclusiva competenza in base all'art. 8, n. 17, dello Statuto speciale d'autonomia. Gia' per questo il regolamento impugnato, con particolare riguardo al terzo comma dell'art. 1, e' lesivo delle attribuzioni provinciali, senza che cio' possa ritenersi evitato dal carattere eventualmente provvisorio dell'applicazione della disciplina regolamentare in questione. Infatti, trattandosi di un problema di rispetto di sfere di competenze tra fonti (sent. n. 482/1995, cit., punto n. 8 della motivazione "in diritto", se una norma statale invade la competenza provinciale la lesione di tale competenza sussiste quale che sia l'efficacia nel tempo di quella norma ed il periodo piu' o meno lungo in cui essa pretende di occupare lo spazio riservato alla legge provinciale. Cio' detto, e' ben noto che i regolamenti governativi - ivi compresi i regolamenti "delegati" ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge n. 400/1988, come e' quello in questione - non possono intervenire nelle materie di competenza regionale o provinciale; e meno che mai potrebbero farlo in una materia, come quella dei lavori pubblici d'interesse provinciale, attribuita da norme costituzionali alla competenza esclusiva della provincia Autonoma di Bolzano. Si tratta di un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte, che in particolare e' stato ribadito (come si e' gia' ricordato) dalla sentenza n. 482/1995 proprio in relazione ai regolamenti governativi ed alla delegificazione disciplinati dagli articoli 3 ed 8 della legge n. 109 del 1994. Il rapporto di separazione di competenza che - secondo la giurisprudenza ricordata - intercorre fra regolamento statale e legge provinciale (separazione ancor piu' rigida allorquando si tratti di competenza legislativa provinciale esclusiva) preclude dunque al regolamento governativo, anche delegato, di potere operare nella materia dei "lavori pubblici di interesse provinciale" disciplinandola nei suoi diversi aspetti. Non solo, ma gli impedisce di poterla disciplinare anche in via meramente transitoria o suppletiva, nell'eventualita' che manchi una disciplina legislativa provinciale della materia (il che' comunque non e' - come gia' si e' detto - nel caso della provincia di Bolzano). Cio' potrebbe essere fatto, semmai, dalla legge statale, ma non da un regolamento governativo (come del resto si evince anche dalla sentenza n. 408 del 1998 di codesta Ecc.ma Corte: nn. 27 e 28 della motivazione "in diritto ). Da cio' discende, in modo quanto mai palese, che il regolamento governativo in questione ha leso le attribuzioni costituzionali della provincia autonoma ricorrente. 1.3. - Quanto si e' appena detto, e soprattutto la giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte che si e' richiamata, dimostra anche la fallacia degli argomenti addotti nel parere espresso dall'adunanza generale del Consiglio di Stato il 12 luglio 1999 (e prima ancora dall'autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici nel parere del 17 marzo 1999) per cercare di giustificare l'applicazione - sia pure temporanea - della disciplina regolamentare in questione ai lavori pubblici di competenza della, provincia. Infatti, in primo luogo, se anche i principi e le norme fondamentali contenuti nella legge quadro sui lavori pubblici, ove incompatibili con la preesistente legislazione regionale o provinciale, potessero determinare direttamente l'abrogazione di quest'ultima (come previsto dall'art. 1 della legge n. 62 del 1953, ricordato dalla sentenza di codesta Corte n. 482/1995), cio' sara' possibile in genere per le leggi regionali, ma non anche per le leggi delle provincie autonome di Trento e Bolzano stante (come meglio si dira' tra poco) la speciale disciplina sull'adeguamento della legislazione provinciale stabilita dalle gia' citate norme d'attuazione dello statuto speciale (art. 2 d.lgs. n. 266/1992). Ma, a parte cio' ed oltre a cio', e' del tutto gratuita ed insostenibile l'illazione che il parere del Consiglio di Stato vorrebbe trarne: che cosi' come la disciplina della legge quadro potrebbe essere applicabile direttamente alle regioni in attesa che esse adeguino la loro legislazione, lo stesso - con "valenza temporanea" - potrebbe allora fare anche il regolamento di "attuazione" (neppure di semplice "esecuzione") della legge. Illazione priva di qualsiasi fondamento perche' inconciliabile con i principi sul riparto delle competenze normative fra Stato e regioni (e provincie autonome). Principi in base ai quali solo la legge puo' avere provvisoriamente, in taluni casi di temporanea mancanza della disciplina legislativa regionale competente, valenza suppletiva rispetto alla legge regionale; ma mai puo' averla il regolamento governativo (oltretutto di attuazione e non di mera esecuzione). Principi positivamente ribaditi da codesta Ecc.ma Corte nella sua giurisprudenza gia' richiamata: in particolare nella sentenza n. 408 del 1998. 1.4. - La lesione delle attribuzioni provinciali ad opera del regolamento impugnato rileva anche sotto un ulteriore profilo: quello connesso al suo radicale difetto di fondamento legale e, quindi, alla violazione del principio di legalita'. La legge n. 109 del 1994 aveva espressamente stabilito che il regolamento governativo non dovesse riguardare anche le regioni e le provincie autonome. Infatti queste ultime (come gia' rilevato anche da codesta Ecc.ma Corte nella sentenza n. 482 del 1995, n. 8 della motivazione "in diritto", terzultimo capoverso) non sono ricomprese fra i destinatari del regolamento individuati dal comma 2 dell'art. 2; in particolare neppure fra quelli di cui alla lettera a), non rientrando esse fra i semplici "enti e amministrazioni locali". Viceversa, il regolamento impugnato si rivolge dichiaratamente anche a soggetti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge. Infatti l'art. 1 del regolamento, dopo avere affermato al primo comma che esso si applica ai lavori pubblici "affidati dai soggetti elencati e nei limiti fissati dall'art. 2, commi 2 e 3 della legge stessa [n. 109/1994]") al secondo comma - come gia' si e' visto all'inizio del presente atto - dichiara applicabile la disciplina del regolamento (per gli specifici lavori in esso contemplati) anche alle regioni, comprese quelle a statuto speciale, ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano; ed infine nel terzo comma dichiara nuovamente applicabile la disciplina del regolamento (in attesa dell'adeguamento della loro legislazione ai nuovi principi) a tutte le regioni e province autonome ("i soggetti di cui al comma 2"). Dunque, il regolamento governativo in questione, pur affermando di fondarsi sull'art. 3 della legge n. 109, in realta' pretende di dettare norme vincolanti per soggetti diversi da quelli stabiliti (tassativamente) dalla stessa legge. Per questa parte il regolamento e' percio' privo di base legale e viola il principio di legalita'. Corrispondentemente, anche sotto questo profilo il regolamento impugnato - nella parte in cui pretende di dettare norme vincolanti anche per la provincia di Bolzano in relazione ai lavori pubblici di sua competenza - lede le attribuzioni costituzionali della provincia gia' indicate. 1.5. - Vi e' anche un ulteriore profilo di lesione delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla provincia ricorrente: profilo che trattiamo dopo i precedenti non gia' perche' meno grave ed evidente (anzi!), ma solo perche' a differenza dei precedenti - riguarda in modo particolare le province autonome e non anche le regioni. Ci si riferisce al fatto che il terzo comma dell'art. 1 - con un richiamo, oltretutto, sotto vari profili del tutto improprio all'art. 10 della legge n. 62 del 1953 - pretenderebbe di introdurre un meccanismo di adeguamento della legislazione provinciale ai principi desumibili dalla legge statale (nella specie, la legge quadro sui lavori pubblici) del tutto diverso ed incompatibile rispetto allo speciale meccanismo di adeguamento che e' invece stabilito tassativamente dalle gia' citate norme d'attuazione dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige (art. 2 d. lgs. n. 266/1992). Norme d'attuazione che, com'e' ben noto; stante il particolare procedimento cooperativo da cui promanano (basato sulla partecipazione al loro procedimento di approvazione della speciale commissione paritetica di cui all'art. 107 dello Statuto) e la peculiare efficacia formale che per esse ne deriva, non possono essere validamente abrogate ne' derogate dalla legge ordinaria. Meno che mai, quindi, esse possono essere derogate da norme regolamentari. Orbene, come si diceva, trattandosi (anche) di regioni a statuto speciale e di province autonome, il richiamo all'art. 10 della legge n. 62 del 1953 gia' e' improprio per il fatto che quell'articolo (come pure il precedente articolo 9 cui esso fa rinvio) riguarda le regioni ad autonomia ordinaria e le leggi da queste emanate nell'esercizio della competenza legislativa concorrente ex articolo 117 della Costituzione. Inoltre l'art. 10 prevede l'abrogazione delle leggi regionali incompatibili con i nuovi principi della legge statale - e quindi potra' comportare l'applicazione diretta di tali principi in mancanza del prescritto adeguamento della propria legislazione da parte delle regioni (art. 10, comma 2) -, ma certo esso non prevede e non consente anche l'applicazione diretta nelle regioni di regolamenti governativi di attuazione dei principi legislativi (come invece mostra di ritenere erroneamente - nel gia' citato parere del 14 marzo 1999 - l'autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, oltretutto richiamando a sproposito la sentenza n. 482/1995 di codesta Ecc.ma Corte). Ma, anche a mettere da parte le improprieta' e gli errori suddetti, il dato positivo insuperabile e' che, per quanto specificamente riguarda la provincia ricorrente, la disciplina dell'adeguamento della legislazione provinciale ai principi stabiliti dalle leggi dello Stato e' quella, e solo quella, stabilita dalle citate norme d'attuazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. Tale disciplina non prevede che, in caso d'incompatibilita', i principi della legge statale abroghino le norme legislative regionali (come invece l'art. 10 della legge n. 62 del 1953); ne' prevede che, nell'attesa dell'adeguamento delle proprie leggi da parte della provincia, i principi della legge statale siano di per se' direttamente applicabili (come si argomenta anche dal quarto comma del citato art. 2); e comunque di certo non consente che, in attesa dell'adeguamento, possano trovare diretta applicazione addirittura i regolamenti governativi. Quella speciale disciplina stabilisce, inderogabilmente, tutt'altra cosa. Essa stabilisce che, trascorso il prescritto termine senza che vi sia stato il necessario adeguamento, le norme legislative provinciali non adeguate diventano incostituzionali, e possono essere anche impugnate dal Governo (entro il relativo termine) innanzi alla Corte costituzionale: appunto per il "mancato adeguamento". In conclusione, la disciplina dell'adeguamento della legislazione provinciale ai principi della legge statale, nonche' delle conseguenze del mancato adeguamento, che e' stabilita dalle citate norme d'attuazione e' radicalmente difforme rispetto a quella prevista dal terzo comma dell'art. 1 del regolamento impugnato. Quest'ultimo, di conseguenza, ha leso le attribuzioni costituzionali della provincia ricorrente. 2. - Violazione delle attribuzioni provinciali di cui alle norme statutarie e d'attuazione ed ai principi costituzionali gia' indicati. Mentre nel caso gia' esaminato dell'applicazione delle disposizioni del regolamento in questione ai sensi di quanto da esso stabilito con il terzo comma dell'art. 1 si trattava di una applicazione configurata come suppletiva e provvisoria, nel caso invece dell'art. 188, comma 8 ss., si tratta di una disciplina regolamentare che pretende espressamente di applicarsi in via permanente alla provincia ricorrente. Per essa, dunque, valgono a maggiore ragione le deduzioni ed argomentazioni gia' svolte in precedenza: in particolare al motivo 1.2 (inammissibilita' dell'intervento di regolamenti governativi nelle materie di competenza della provincia) ed al motivo 1.4 (difetto di fondamento legale e violazione del principio di legalita'). Deduzioni ed argomentazioni che qui - per non appesantire inutilmente il ricorso e la sua lettura da parte di codesta Ecc.ma Corte - si intendono come integralmente richiamate. Pertanto, ci limitiamo ad aggiungere soltanto che l'impugnato art. 188 non solo dispone al comma 8 l'istituzione presso la provincia autonoma di un elenco dei collaudatori; ma al successivo comma 9 (che rinvia anche al comma 2) disciplina i requisiti e le modalita' d'iscrizione all'elenco; ed al comma 10 disciplina la stessa organizzazione interna degli elenchi. Si tratta di materia che certamente appartiene alla competenza legislativa della provincia, e che - per di piu' - e' stata da essa gia' disciplinata autonomamente. Infatti i collaudi delle opere di competenza della provincia sono stati disciplinati dall'art. 19 della gia' citata legge provinciale sui lavori pubblici n. 6 del 1998, che in particolare al comma 2 riserva il collaudo dei lavori pubblici d'interesse provinciale agli esperti iscritti all'apposito "albo provinciale dei collaudatori di opere pubbliche") di cui alla legge provinciale 24 novembre 1973, n. 81. Quest'ultima legge, intitolata appunto "istituzione dell'albo provinciale dei collaudatori di opere pubbliche", a sua volta disciplina analiticamente tutti gli aspetti dell'organizzazione dell'Albo e della scelta dei collaudatori. Tanto piu' evidente, dunque, appare la lesione delle attribuzioni provinciali posta in essere con l'art. 188, commi 8-10, del regolamento in questione. 3. - Violazione delle attribuzioni provinciali di cui alle norme statutarie e d'attuazione ed ai principi costituzionali gia' indicati. In particolare violazione art. 104 statuto Trentino-Alto Adige ed art. 5 legge 30 novembre 1989, n. 386 ed art. 19-bis d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381. 3.1. - Veniamo infine, alla disciplina del secondo comma dell'art. 1 del regolamento in questione. Come si e' gia' detto, in primo luogo essa stabilisce che anche la provincia ricorrente dovrebbe sempre applicare il regolamento in questione (anziche' la propria legislazione) "per i lavori finanziati in maniera prevalente confondi provenienti dallo Stato". Si tratta, evidentemente, di una disciplina regolamentare che si pretenderebbe di applicare anche ai "lavori pubblici di interesse provinciale" (ai sensi dello statuto: art. 8, n. 17), se finanziati in maniera prevalente dallo Stato. Peraltro, ne' lo Statuto, ne' le relative norme d'attuazione in materia di lavori pubblici, stabiliscono o consentono di introdurre (tanto meno ad opera di un regolamento governativo!) un regime diverso per i lavori pubblici di competenza della provincia a seconda delle modalita' del suo finanziamento. Trattandosi, dunque, di lavori pubblici di competenza provinciale, anche nei confronti del secondo comma dell'art. 1 valgono la maggior parte delle censure gia' formulate nei confronti della disciplina del terzo comma dello stesso articolo, e poi anche nei confronti dell'art. 188; cioe', in particolare quelle di cui al motivo 1.2. (inammissibilita' di regolamenti governativi nelle materie di competenza della provincia), ed al motivo 1.4. (difetto di fondamento legale e violazione del principio di legalita'). Anzi, se possibile, quelle censure qui valgono a maggiore ragione, perche' qui si tratta di una applicazione permanente del regolamento in questione, mentre quella prevista dal comma 3 dovrebbe essere una applicazione suppletiva e transitoria. Si deve anche osservare che il rilievo fatto al riguardo dal Consiglio di Stato, nel gia' citato parere dell'adunanza generale del 12 luglio 1999, secondo cui "in caso di finanziamento la normativa applicabile non puo' essere che quella del soggetto finanziatore", si risolve in una mera asserzione priva di qualsivoglia dimostrazione e fondamento. Non solo, in realta' quel rilievo - almeno per quanto riguarda la provincia autonoma ricorrente - e smentito da un fondamentale dato normativo, la cui violazione costituisce un ulteriore profilo di lesione delle attribuzioni della provincia ricorrente. Ci si riferisce alla disposizione (gia' riportata all'inizio del presente atto) contenuta nell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 (recante norme per il coordinamento della finanza provinciale con la riforma tributaria e connesse modificazioni dello Statuto), secondo cui i finanziamenti statali assegnati alle province autonome di Trento e Bolzano "affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore...". Come e' stato affermato da codesta Ecc.ma Corte (a partire dalla sentenza n. 116 del 1991) l'art. 5 della legge n. 386 del 1989 esprime una norma "rinforzata" - poiche' quella legge e' stata approvata "su concorde richiesta" del Governo e delle province autonome, ai sensi dell'art. 104 dello Statuto Trentino-Alto Adige - ed e', quindi, "insuscettibile di essere derogata da leggi successive non adottate con lo stesso procedimento (sent. n. 116 del 1991, n. 8 della motivazione "in diritto ).". Orbene, cio' che e' precluso alla legge a maggiore ragione, ovviamente, e' precluso ad un regolamento. Pertanto, in conclusione, la prima delle tre ipotesi di applicazione anche alle province autonome del regolamento in questione, contenute nel secondo comma dell'art. 1, e' palesemente lesiva delle attribuzioni della provincia ricorrente. 3.2. - La seconda ipotesi di applicazione del regolamento in questione anche alle Province autonome, contemplata dal secondo comma dell'art. 1, e' quella dei lavori pubblici realizzati "nell'ambito di funzioni da questo [dallo Stato] delegate". Anche a questo proposito valgono sostanzialmente le considerazioni gia' fatte in relazione all'ipotesi precedente (n. 3.1.), e pertanto si richiamano ripropongono integralmente anche per questa norma le censure gia' formulate per essa: in particolare quelle relative all'inammissibilita' di regolamenti in materie di competenza della provincia (motivo 1.2.), e di difetto di fondamento legale e violazione del principio di legalita' (motivo 1.4.). Invero, posto che in base allo Statuto la competenza della provincia riguarda tutti i lavori pubblici `"d'interesse provinciale", fra questi ricadono anche quelli relativi ad opere fatte nella provincia e dalla provincia nell'ambito di funzioni delegate dallo Stato. Solo una norma dello Statuto, od una norma d'attuazione del medesimo potrebbero disporre in senso diverso, il che non e' (cfr. anche art. 19 d.P.R. n. 381/1974, cit.). Ed e' appena il caso di osservare che una disposizione in tal senso non puo' certo essere stabilita da un regolamento! Piuttosto, anche a questo riguardo occorre ricordare che per la provincia di Bolzano vige, con riferimento alle funzioni delegate dallo Stato in materia di lavori pubblici, una specifica norma d'attuazione dello statuto assolutamente incompatibile con la disposizione regolamentare in questione; norma d'attuazione la cui violazione da parte del secondo comma dell'art. 1 determina un ulteriore profilo di lesione delle attribuzioni della provincia ricorrente. Ci riferiamo all'art. 19-bis del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (recante le norme d'attuazione dello statuto in materia di opere pubbliche), aggiunto dall'art. 8 del d.lgs. n. 436 del 1999, il cui testo si e' gia' riportato all'inizio del presente atto. Come si e' gia' visto, tale norma d'attuazione stabilisce espressamente che anche allorquando le province autonome esercitano funzioni delegate dallo Stato in materia di lavori pubblici (come per esempio quelle relative alle strade statali) in tal caso esse "applicano la normativa provinciale in materia di... contabilita', di attivita' contrattuale, di lavori pubblici e di valutazione d'impatto ambientale". In conclusione, dunque, anche per quanto riguarda la pretesa di applicazione del regolamento in questione alle opere pubbliche realizzate dalla Provincia nell'ambito di funzioni delegate, la relativa disposizione dell'art. 1, comma 2, - che si pone oltretutto in contrasto puntuale con una specifica norma d'attuazione - determina una evidente lesione delle attribuzioni della provincia ricorrente. 3.3. - Resta infine da considerare la terza ed ultima ipotesi contenuta nel secondo comma dell'art. 1: "...nonche' nelle materie non oggetto di potesta' legislativa a norma dell'art. 117 della Costituzione". Si tratta di una disposizione formulata in modo equivoco e di dubbia interpretazione. Gia' di per se' e' equivoco il collegamento fatto, nel secondo comma in questione, fra le regioni a statuto speciale (e le province autonome) e l'art. 117 della Costituzione che, ovviamente, non le riguarda. Ma, anche a prescindere da cio', non e' chiaro se l'applicazione del regolamento sia disposta per "...i lavori [della Provincia] ... realizzati ... nelle materie non oggetto di potesta' legislativa ..."; oppure se tale applicazione sia disposta "... nelle materie non oggetto di potesta' legislativa ...". Nel primo caso, peraltro, la norma non sembrerebbe avere molto senso. Comunque varrebbero per essa, sostanzialmente, le stesse censure gia' fatte in precedenza per la disciplina delle altre ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art. 1. La seconda soluzione interpretativa sembrerebbe piu' plausibile (essendo anche avvalorata dai lavori preparatori e dal parere del consiglio di Stato), ma egualmente essa non si sottrae alle medesime censure. A tale interpretazione sembrerebbe essere sottesa l'idea che il regolamento d'attuazione della legge sui lavori pubblici possa distinguere al suo interno dei complessi normativi che disciplinerebbero "materie" che si assume siano diverse rispetto alla "materia" lavori pubblici di competenza della provincia. Un esempio potrebbe essere la disciplina contenuta nel titolo Xo del regolamento (articoli 149 ss.) relativa a: "Accordo bonario e definizione delle controversie". Orbene, e' palesemente inammissibile che un regolamento governativo pretenda di definire i confini della materia di competenza provinciale, e cosi' di stabilire cio' che spetterebbe alla legge statale e cio' che, invece, spetterebbe alla legge provinciale. In tal modo il regolamento del Governo finisce per volere assolvere il compito che e' proprio, semmai, delle norme d'attuazione dello statuto. Ma, a parte cio', e' errata e fuorviante l'idea che il regolamento d'attuazione della legge sui lavori pubblici disciplini anche "materie" diverse da quella dei lavori pubblici (se cosi' fosse, del resto, il regolamento sarebbe probabilmente privo del suo necessario fondamento nella stessa legge n. 109 del 1994).. In realta' anche la disciplina degli "accordi bonari" o della progettazione, o delle associazioni fra imprese partecipanti alle gare, o delle garanzie, ecc., e' sempre disciplina in materia di lavori pubblici (che comunque accede ad essa), e tale e' sempre stata considerata dal legislatore. Onde, se si tratta di lavori pubblici di competenza della provincia ("d'interesse provinciale"), anche la disciplina di quegli aspetti della materia rientra nella competenza regionale. Del resto, che sia cosi' e' confermato dalla vigente e gia' piu' volte citata legge provinciale sui lavori pubblici, la quale appunto disciplina anche quegli aspetti della materia (senza che il Governo abbia mai avuto alcunche' da obiettare in proposito): infatti, solo per fare qualche esempio, si veda la disciplina stabilita dagli articoli 74 e 75 di quella legge provinciale, in materia, rispettivamente, di "accordo bonario" e di "arbitrato". In conclusione, dunque, anche per quest'ultima ipotesi normativa d'applicazione del regolamento alle province autonome, disposta dal secondo comma dell'art. 1, si debbono riproporre le censure gia' proposte per le ipotesi precedenti, relative - ancora una volta - soprattutto alla inammissibilita' di regolamenti governativi in materia di competenza della provincia (motivo n. 1.2.), ed al difetto di fondamento legale e alla violazione del principio di legalita' (motivo n. 1.4.).
P. Q. M. Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso: Dichiarare che non spetta allo Stato disciplinare con il regolamento governativo di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, i lavori pubblici d'interesse provinciale, di competenza della ricorrente Provincia Autonoma di Bolzano; E per l'effetto annullare in parte qua il regolamento suddetto, segnatamente le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, e dell'art. 188, commi 8-10. Roma-Bolzano, addi' 22 giugno 2000. Prof. avv. Sergio Panunzio - prof. avv. Roland Riz 00C0757