N. 32 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 6 luglio 2000

Ricorso  per  conflitto  di attribuzioni depositato in cancelleria il
6 luglio 2000 (della Provincia autonoma di Bolzano)

Lavori  pubblici  - Regolamento governativo di attuazione della legge
quadro  in  materia  di  lavori  pubblici  11 febbraio 1994, n. 109 -
Ambito  di  applicazione  -  Comprensione  nel novero dei destinatari
delle  Regioni,  anche a statuto speciale, delle Province autonome di
Trento  e  Bolzano  e  degli  enti  regionali  da queste finanziati -
Conflitto  di  attribuzione  sollevato  dalla  Provincia  autonoma di
Bolzano - Lamentata immediata e diretta applicazione, sia pure in via
suppletiva,   del   regolamento   ai  lavori  pubblici  di  interesse
provinciale  fino  all'adeguamento  della legislazione provinciale ai
principi  desumibili dalla legge quadro - Denunciata applicazione, in
via  permanente,  del  medesimo  regolamento  ai  lavori  pubblici di
interesse  provinciale  finanziati  in  misura  prevalente  con fondi
provenienti dallo Stato, ai lavori realizzati nell'ambito di funzioni
delegate,  nonche'  nelle materie non oggetto di potesta' legislativa
ai sensi dell'art. 117 Cost. - Lamentato obbligo di istituire elenchi
di  collaudatori - Invasione della sfera di competenze provinciali in
materia di lavori pubblici - Lesione dell'autonomia finanziaria della
Provincia  -  Incidenza  sui  rapporti  tra  fonti  statali  e  fonti
provinciali,  con  contrasto  dei  principi  costituzionali  relativi
all'esercizio  del potere regolamentare - Violazione del principio di
legalita'.
- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, artt. 1, commi 2 e 3, e 188, commi
  da 8 a 10.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 17, 16, 104 e 107;
  legge  30  novembre  1989,  n. 386,  art.  5; d.P.R. 22 marzo 1974,
  n. 381,  art.  19-bis,  aggiunto dall'art. 8 del d.lgs. 11 novembre
  1999, n. 463.
(GU n.37 del 6-9-2000 )
    Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in persona del
  presidente  della  giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta
  deliberazione    della   giunta   n. 2241   del   19 giugno   2000,
  rappresentata  e  difesa  -  in  virtu'  di  procura  speciale  del
  19 giugno  2000,  rogata  dal dott. Hermann Berger, vice segretario
  generale  della giunta provinciale (rep. n. 19323) - dagli avvocati
  professori  Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi
  elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 284;
    Contro  la  presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
  Presidente   del   Consiglio  in  carica;  per  il  regolamento  di
  competenza   in   relazione  al  d.P.R.  21 dicembre  1999,  n. 554
  ("Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori
  pubblici  11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni") ed
  in  particolare alle disposizioni di cui agli articoli 1, commi 2 e
  3; e 188, commi 8-10.

                              F a t t o

    1.  - In base agli articoli 8, n. 17, e 16 dello statuto speciale
  per  il  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31 agosto  1972, n. 670) la
  provincia autonoma di Bolzano e' titolare di competenze legislative
  ed  amministrative di tipo esclusivo in materia di "lavori pubblici
  di   interesse  provinciale".  Tali  competenze  sono  nella  piena
  disponibilita' anche a seguito dell'emanazione delle relative norme
  di  attuazione  dello  statuto  (di  cui  al  d.P.R. 22 marzo 1974,
  n. 381).      Nell'esercizio  delle suddette competenze, la materia
  e'  stata  da  tempo  organicamente  disciplinata  da  varie  leggi
  provinciali susseguitesi nel tempo, fino alla legge 17 giugno 1998,
  n. 6,   su   cui   torneremo   fra  breve.      Per  definire  piu'
  compiutamente  il  quadro  delle  competenze  costituzionali che in
  materia  spettano  alla  provincia,  e  della disciplina che gliele
  attribuisce e garantisce, e' opportuno richiamare anche delle altre
  norme  d'attuazione  dello  statuto  speciale  Trentino-Alto  Adige
  anch'esse  qui rilevanti.     Innanzi tutto, con specifico riguardo
  ancora  alla  materia  dei  lavori pubblici, l'art. 19-bis del gia'
  citato  d.P.R.  n. 381 del 1974 (articolo aggiunto dall'articolo  8
  del  d.lgs.  11 novembre 1999, n. 463) stabilisce che ai fini delle
  funzioni  delegate  con il medesimo decreto (e quindi anche in caso
  di  delega alla provincia di lavori pubblici di competenza statale:
  cfr.  artt.  2,  comma  2, ed art. 19, comma 2, del medesimo d.lgs.
  n. 381/1974  nel  testo  vigente)  "...le  province  di Trento e di
  Bolzano,  per  il  rispettivo  territorio,  applicano  la normativa
  provinciale   in   materia   di  organizzazione  degli  uffici,  di
  contabilita',  di  attivita'  contrattuale, di lavori pubblici e di
  valutazione d'impatto ambientale".     Ancora deve essere ricordata
  l'ulteriore   norma   d'attuazione   (avente   anch'essa  efficacia
  "rinforzata"   Corte   cost.,  sent.  n. 116  del  1991)  stabilita
  dall'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386 (recante
  "norme   per   il   coordinamento   della   finanza  della  regione
  Trentino-Alto  Adige  e delle province autonome di Trento e Bolzano
  con la riforma tributaria"), secondo cui "i finanziamenti recati da
  qualunque  altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto
  il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle
  province  autonome  ed  affluiscono  al  bilancio  delle stesse per
  essere  utilizzati,  secondo normative provinciali, nell'ambito del
  corrispondente   settore,   con   riscontro  nei  consuntivi  delle
  rispettive  province".      Infine,  per quanto riguarda i rapporti
  tra   fonti   statali  e  regionali  nelle  materie  di  competenza
  provinciale,  si deve ricordare che ai sensi dell'art. 2, commi 1 e
  2,  del  d. lgs. 16 marzo 1992 n. 266 (recante "norme di attuazione
  dello  statuto  speciale  per il Trentino-Alto Adige concernenti il
  rapporto  tra  gli  atti  legislativi  statali  e leggi regionali e
  provinciali...")  la  provincia  autonoma  di  Bolzano e' tenuta ad
  adeguare  la  propria legislazione ai principi e norme, costituenti
  limiti  ai  sensi  degli  articoli  4  e  5 dello statuto speciale,
  stabiliti da atti legislativi dello Stato entro sei mesi dalla loro
  pubblicazione;  mentre  se  essa  non  si  adegua  ne  consegue  la
  possibilita'  per  il  Governo di impugnare (nei successivi novanta
  giorni)   con   ricorso   innanzi   alla  Corte  costituzionale  le
  disposizioni  legislative  provinciali  non adeguate.     2. - Cio'
  premesso,  com'e'  noto,  nel  1994  il  Parlamento ha approvato la
  "legge  quadro  in  materia  di  lavori pubblici" 11 febbraio 1994,
  n. 109  (c.d.  "legge  Merloni"). Talune disposizioni di tale legge
  vennero  impugnate  dalla provincia di Bolzano e da diverse regioni
  italiane  perche'  lesive  delle  loro  competenze  legislative.  I
  ricorsi  vennero  in  parte  accolti da codesta Ecc.ma Corte con la
  sentenza n. 482 del 1995.     Di quella sentenza due punti meritano
  di  essere particolarmente ricordati in questa sede. In primo luogo
  con   essa   venne  dichiarata  l'incostituzionalita'  dell'art. 1,
  comma 2,  della  legge n. 109/1994 nella parte in cui stabiliva che
  costituiscono  norme  fondamentali  di  riforma economico-sociale e
  principi  della  legislazione  dello  Stato  tutte "le disposizioni
  della  presente  legge", anziche' solo "i principi desumibili dalle
  disposizioni  della  presente  legge"      In secondo luogo vennero
  invece  dichiarate  infondate  le  censure relative alla disciplina
  della  "delegificazione"  di  cui all'art. 3 della legge n. 109, ma
  con  una  motivazione  pienamente  satisfattiva della pretesa della
  provincia  ricorrente alla tutela della propria autonomia. Infatti,
  in  relazione  alla  disciplina della delegificazione della materia
  dei   lavori  pubblici  ed  alla  previsione  della  emanazione  di
  successivi  regolamenti  governativi,  codesta Corte esclude che la
  provincia  e  le  altre  regioni  ricorrenti  avessero interesse ad
  impugnarla,  atteso  che "i regolamenti governativi compresi quelli
  delegati, non sono legittimati a disciplinare materie di competenza
  regionale  o  provinciale (sent. n. 333 del 1995). Ne' lo strumento
  della  delegificazione  previsto dall'art. 17 legge n. 400 del 1998
  puo'  operare  per  fonti  di diversa natura, tra le quali vi e' un
  rapporto  di competenza e non di gerarchia".     In quella sentenza
  codesta  Corte  preciso',  infatti, che la delegificazione prevista
  dalla  legge  n. 109 e' "esclusivamente la delegificazione statale"
  cio'  essendo  confermato  dal  fatto che le regioni e le provincie
  autonome  "non  sono  comprese  tra  le  amministrazioni e gli enti
  destinatari  del  regolamento,  secondo  l'espressa  previsione  ed
  elencazione che ne fa l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 109 del
  1994".      3.  - Successivamente  alla sentenza n. 482 del 1995, e
  sulla  base  di  quanto  in essa statuito, la provincia autonoma di
  Bolzano  e'  tornata  a  legiferare  in  materia di lavori pubblici
  approvando  la  legge  17 giugno  1998,  n. 6,  recante  "norme per
  l'appalto   e   l'esecuzione   di   lavori  pubblici".  Tale  legge
  provinciale, nel riordinare organicamente la materia sulla base dei
  nuovi   principi   della   legislazione  statale,  ha  dettato  una
  disciplina  particolarmente analitica che copre istituti ed aspetti
  della  materia  stessa  che  - a livello di disciplina statale - la
  legge  quadro n. 109/1994 (art. 3) non ha trattato direttamente ma,
  come  ora vedremo, ha invece demandato alla normativa regolamentare
  del  Governo.      Per  fare  solo  un esempio (come poi si vedra',
  particolarmente  rilevante ai fini del presente ricorso), l'art. 19
  della  legge  provinciale  n. 6/1998  disciplina  analiticamente  i
  collaudi delle opere di competenza della provincia, ivi compresa la
  scelta  dei  collaudatori,  che a livello statale e' invece materia
  disciplinata   essenzialmente   dal  regolamento.      Giova  anche
  osservare  che  lo  stesso Governo ha ritenuto la piena conformita'
  della  suddetta  disciplina legislativa provinciale ai limiti della
  competenza  esclusiva  che  in  materia appartiene alla provincia -
  quali   sono   stabiliti   dall'art. 4   della   statuto   speciale
  Trentino-Alto  Adige  -  ed  ai  principi  del  sistema. Infatti il
  Governo,  a  suo  tempo,  ne'  ha  proposto il ricorso "per mancato
  adeguamento"   (ex  art. 2,  comma 2,  del  d.lgs.  16 marzo  1992,
  n. 266),  ne' si e' opposto alla promulgazione della suddetta legge
  provinciale n. 6 del 1998.     Aggiungiamo, per completezza, che e'
  in  corso  di  adozione  da  parte  della  provincia  una ulteriore
  disciplina   della  materia,  che  innova  ampiamente  quella  gia'
  stabilita dalla legge provinciale n. 6 del 1998. Cio', fra le altre
  cose,  anche  per  tenere conto delle modificazioni successivamente
  introdotte  dalla  legge  Merloni (dalle c.d. leggi "Merloni bis" e
  "Merloni ter").

    4.  - Arriviamo  cosi'  al regolamento governativo emanato con il
  d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, impugnato con il presente atto.
    Tale  regolamento,  come  si  legge  nel  suo preambolo, e' stato
  adottato  ai  sensi  dell'art. 3  della  legge  n. 109  del 1994, e
  dell'art. 17,  comma 2,  della legge n. 400 del 1988. Esso contiene
  una minuziosa disciplina della intera materia dei lavori pubblici.
    Nell'introdurre tale disciplina, il secondo comma dell'art. 1 del
  regolamento  stabilisce  che "le regioni, anche a statuto speciale,
  le  province  autonome  di Trento e Bolzano e gli enti regionali da
  queste  finanziati applicano il regolamento per i lavori finanziati
  in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati
  nell'ambito  di  funzioni da questo delegate, nonche' nelle materie
  non  oggetto  di  potesta'  legislativa a norma dell'art. 117 della
  Costituzione.".
    A  sua  volta,  il successivo terzo comma del medesimo art. 1 del
  regolamento  stabilisce  che  "ai  sensi  dell'art. 1  della  legge
  10 febbraio  1953,  n. 62,  i  soggetti  di  cui  al  secondo comma
  applicano le disposizioni del regolamento fino a quando non avranno
  adeguato  la  propria  legislazione  ai  principi  desumibili dalla
  legge".
    Infine,  viene  in  evidenza  ai  fini del presente ricorso anche
  l'art. 188  del  regolamento,  che  disciplina,  come  reca  il suo
  titolo, la "nomina del collaudatore". In particolare esso, al comma
  8,  stabilisce  che  "ai  fini  dell'affidamento  dell'incarico  di
  collaudo  a soggetti esterni all'organico delle stazioni appaltanti
  sono  istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, le regioni
  e  province  autonome elenchi dei collaudatori". I commi successivi
  disciplinano  l'organizzazione  e la tenuta dei suddetti elenchi da
  parte delle amministrazioni.
    La  complessiva  disciplina contenuta nel regolamento emanato con
  il   d.P.R.   21 dicembre  1999,  n. 554,  in  quanto  pretende  di
  applicarsi   anche  alla  provincia  autonoma  di  Bolzano,  ed  in
  particolare  le  specifiche disposizioni di tale regolamento che si
  sono    dianzi   richiamate,   sono   lesive   delle   attribuzioni
  costituzionalmente  spettanti  alla  provincia autonoma di Bolzano,
  che pertanto le impugna, per i seguenti motivi di

                            D i r i t t o

    1. - Violazione delle attribuzioni provinciali di cui all'art. 8.
  n. 17, ed all'art. 16 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige, e
  relative norme d'attuazione (in particolare art. 2 d. lgs. 16 marzo
  1992,  n. 266), nonche' dell'art. 107 dello Statuto; violazione dei
  principi  costituzionali  relativi  ai rapporti tra fonti statali e
  provinciali; violazione del principio di legalita'.

    1.1.  - La  richiamata  disciplina  del  regolamento incide sulle
  competenze  provinciali  in tre modi diversi, determinando distinti
  profili  di lesione delle attribuzioni costituzionalmente spettanti
  alla provincia, che conviene preliminarmente individuare e trattare
  distintamente.
        A) in  primo  luogo  vi  e'  il secondo comma dell'art. 1 del
  regolamento,  il quale stabilisce che la provincia dovra' applicare
  comunque  e  permanentemente  il  regolamento  in  relazione  a tre
  diverse  ipotesi:  a1)  lavori  finanziati in misura prevalente con
  fondi  provenienti  dallo Stato; a2) lavori nell'ambito di funzioni
  delegate  dallo  Stato;  a3)  "nonche' nelle materie non oggetto di
  potesta' legislativa a norma dell'art. 117 della Costituzione .
        B) In  secondo luogo vi e' il terzo comma del medesimo art. 1
  del  regolamento  il  quale  stabilisce  che  la  provincia  dovra'
  applicare  il regolamento in questione (ai sensi dell'art. 10 della
  legge  n. 62/1953)  provvisoriamente,  sino a quando essa non avra'
  adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla legge
  quadro n. 109/1994.
        C) Infine  vi  e'  l'art. 188  che,  al  comma  8 e seguenti,
  stabilisce una disciplina relativa agli elenchi dei collaudatori la
  quale,  comunque  e  permanentemente  (come  sub  A), dovra' essere
  applicata anche dalla provincia.
    Per  motivi  di  ordine  logico  conviene  trattare per ultime le
  ipotesi  sub  A)  le  quali - come si vedra' in seguito - hanno dei
  caratteri  differenziali comuni che le distinguono da quelle sub B)
  e  C):  l'idea (errata) che esse non riguardino propriamente lavori
  di competenza della provincia.
    l.2. - Cio' premesso, consideriamo dunque per prima l'ipotesi sub
  B) (art. 1, comma 3, del regolamento).
    Qui'  non  vi  e' dubbio che il regolamento governativo impugnato
  pretende  di  applicarsi  nella  sua interezza anche alla provincia
  ricorrente (sia pure "provvisoriamente", in attesa dell'adeguamento
  della  legislazione provinciale) in relazione ai lavori pubblici di
  interesse  provinciale:  cioe' a lavori di sua esclusiva competenza
  in base all'art. 8, n. 17, dello Statuto speciale d'autonomia.
    Gia'   per  questo  il  regolamento  impugnato,  con  particolare
  riguardo  al  terzo comma dell'art. 1, e' lesivo delle attribuzioni
  provinciali,  senza  che cio' possa ritenersi evitato dal carattere
  eventualmente   provvisorio   dell'applicazione   della  disciplina
  regolamentare  in questione. Infatti, trattandosi di un problema di
  rispetto di sfere di competenze tra fonti (sent. n. 482/1995, cit.,
  punto  n. 8  della  motivazione  "in diritto", se una norma statale
  invade  la  competenza  provinciale  la  lesione di tale competenza
  sussiste  quale che sia l'efficacia nel tempo di quella norma ed il
  periodo  piu'  o  meno  lungo  in  cui essa pretende di occupare lo
  spazio riservato alla legge provinciale.
    Cio'  detto,  e'  ben  noto  che  i regolamenti governativi - ivi
  compresi  i  regolamenti  "delegati"  ai  sensi  del  secondo comma
  dell'art. 17 della legge n. 400/1988, come e' quello in questione -
  non  possono  intervenire  nelle  materie di competenza regionale o
  provinciale;  e  meno che mai potrebbero farlo in una materia, come
  quella  dei  lavori pubblici d'interesse provinciale, attribuita da
  norme  costituzionali  alla  competenza  esclusiva  della provincia
  Autonoma di Bolzano.
    Si   tratta   di   un  principio  costantemente  affermato  dalla
  giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte, che in particolare e' stato
  ribadito  (come  si  e'  gia' ricordato) dalla sentenza n. 482/1995
  proprio   in   relazione   ai   regolamenti   governativi  ed  alla
  delegificazione  disciplinati  dagli  articoli  3  ed 8 della legge
  n. 109 del 1994.
    Il  rapporto  di  separazione  di  competenza  che  -  secondo la
  giurisprudenza  ricordata  -  intercorre  fra regolamento statale e
  legge  provinciale  (separazione  ancor  piu' rigida allorquando si
  tratti  di  competenza  legislativa provinciale esclusiva) preclude
  dunque  al  regolamento  governativo,  anche  delegato,  di  potere
  operare   nella   materia   dei   "lavori   pubblici  di  interesse
  provinciale" disciplinandola nei suoi diversi aspetti. Non solo, ma
  gli  impedisce  di  poterla  disciplinare  anche  in  via meramente
  transitoria   o   suppletiva,   nell'eventualita'  che  manchi  una
  disciplina  legislativa provinciale della materia (il che' comunque
  non  e'  -  come  gia'  si  e'  detto - nel caso della provincia di
  Bolzano).  Cio' potrebbe essere fatto, semmai, dalla legge statale,
  ma  non  da  un  regolamento  governativo (come del resto si evince
  anche  dalla  sentenza  n. 408  del  1998  di codesta Ecc.ma Corte:
  nn. 27 e 28 della motivazione "in diritto ).
    Da  cio'  discende, in modo quanto mai palese, che il regolamento
  governativo  in  questione  ha  leso le attribuzioni costituzionali
  della provincia autonoma ricorrente.
    1.3. - Quanto si e' appena detto, e soprattutto la giurisprudenza
  di  codesta  Ecc.ma  Corte  che si e' richiamata, dimostra anche la
  fallacia  degli argomenti addotti nel parere espresso dall'adunanza
  generale  del  Consiglio di Stato il 12 luglio 1999 (e prima ancora
  dall'autorita'  per la vigilanza sui lavori pubblici nel parere del
  17 marzo  1999)  per  cercare  di giustificare l'applicazione - sia
  pure  temporanea  -  della disciplina regolamentare in questione ai
  lavori pubblici di competenza della, provincia.
    Infatti,  in  primo  luogo,  se  anche  i  principi  e  le  norme
  fondamentali  contenuti nella legge quadro sui lavori pubblici, ove
  incompatibili   con   la   preesistente  legislazione  regionale  o
  provinciale,  potessero  determinare  direttamente l'abrogazione di
  quest'ultima (come previsto dall'art. 1 della legge n. 62 del 1953,
  ricordato  dalla sentenza di codesta Corte n. 482/1995), cio' sara'
  possibile  in  genere  per  le leggi regionali, ma non anche per le
  leggi  delle  provincie  autonome  di Trento e Bolzano stante (come
  meglio  si  dira' tra poco) la speciale disciplina sull'adeguamento
  della  legislazione  provinciale  stabilita dalle gia' citate norme
  d'attuazione dello statuto speciale (art. 2 d.lgs. n. 266/1992).
    Ma,  a  parte  cio'  ed  oltre  a  cio', e' del tutto gratuita ed
  insostenibile  l'illazione  che  il  parere  del Consiglio di Stato
  vorrebbe  trarne:  che  cosi' come la disciplina della legge quadro
  potrebbe essere applicabile direttamente alle regioni in attesa che
  esse  adeguino  la  loro  legislazione,  lo  stesso  - con "valenza
  temporanea"   -  potrebbe  allora  fare  anche  il  regolamento  di
  "attuazione" (neppure di semplice "esecuzione") della legge.
    Illazione  priva  di  qualsiasi fondamento perche' inconciliabile
  con  i  principi sul riparto delle competenze normative fra Stato e
  regioni  (e  provincie autonome). Principi in base ai quali solo la
  legge  puo'  avere  provvisoriamente,  in taluni casi di temporanea
  mancanza della disciplina legislativa regionale competente, valenza
  suppletiva  rispetto  alla  legge  regionale; ma mai puo' averla il
  regolamento  governativo  (oltretutto  di  attuazione e non di mera
  esecuzione).  Principi  positivamente  ribaditi  da  codesta Ecc.ma
  Corte  nella  sua  giurisprudenza  gia'  richiamata: in particolare
  nella sentenza n. 408 del 1998.
    1.4.  - La  lesione  delle  attribuzioni provinciali ad opera del
  regolamento  impugnato  rileva  anche  sotto  un ulteriore profilo:
  quello  connesso  al  suo  radicale difetto di fondamento legale e,
  quindi, alla violazione del principio di legalita'.
    La  legge  n. 109  del  1994 aveva espressamente stabilito che il
  regolamento  governativo  non dovesse riguardare anche le regioni e
  le  provincie  autonome.  Infatti queste ultime (come gia' rilevato
  anche  da codesta Ecc.ma Corte nella sentenza n. 482 del 1995, n. 8
  della  motivazione  "in  diritto",  terzultimo  capoverso) non sono
  ricomprese  fra i destinatari del regolamento individuati dal comma
  2  dell'art. 2;  in  particolare  neppure  fra  quelli  di cui alla
  lettera   a),   non   rientrando   esse  fra  i  semplici  "enti  e
  amministrazioni locali".
    Viceversa,  il  regolamento  impugnato si rivolge dichiaratamente
  anche a soggetti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge.
  Infatti  l'art. 1  del  regolamento,  dopo avere affermato al primo
  comma che esso si applica ai lavori pubblici "affidati dai soggetti
  elencati  e nei limiti fissati dall'art. 2, commi 2 e 3 della legge
  stessa  [n. 109/1994]")  al  secondo  comma - come gia' si e' visto
  all'inizio  del  presente atto - dichiara applicabile la disciplina
  del  regolamento  (per  gli  specifici  lavori in esso contemplati)
  anche  alle  regioni,  comprese  quelle a statuto speciale, ed alle
  provincie  autonome  di Trento e Bolzano; ed infine nel terzo comma
  dichiara  nuovamente  applicabile la disciplina del regolamento (in
  attesa  dell'adeguamento della loro legislazione ai nuovi principi)
  a  tutte  le  regioni  e  province  autonome ("i soggetti di cui al
  comma 2").
    Dunque,  il  regolamento governativo in questione, pur affermando
  di  fondarsi sull'art. 3 della legge n. 109, in realta' pretende di
  dettare  norme  vincolanti per soggetti diversi da quelli stabiliti
  (tassativamente)   dalla   stessa   legge.   Per  questa  parte  il
  regolamento e' percio' privo di base legale e viola il principio di
  legalita'.
    Corrispondentemente,  anche  sotto  questo profilo il regolamento
  impugnato - nella parte in cui pretende di dettare norme vincolanti
  anche  per  la provincia di Bolzano in relazione ai lavori pubblici
  di  sua  competenza  -  lede  le  attribuzioni costituzionali della
  provincia gia' indicate.
    1.5.  - Vi  e'  anche  un  ulteriore  profilo  di  lesione  delle
  attribuzioni    costituzionalmente    spettanti    alla   provincia
  ricorrente:  profilo  che  trattiamo  dopo  i  precedenti  non gia'
  perche'   meno  grave  ed  evidente  (anzi!),  ma  solo  perche'  a
  differenza  dei  precedenti  -  riguarda  in  modo  particolare  le
  province autonome e non anche le regioni.
    Ci  si riferisce al fatto che il terzo comma dell'art. 1 - con un
  richiamo,  oltretutto,  sotto  vari  profili  del  tutto  improprio
  all'art. 10   della   legge  n. 62  del  1953  -  pretenderebbe  di
  introdurre   un   meccanismo   di  adeguamento  della  legislazione
  provinciale  ai  principi  desumibili  dalla  legge  statale (nella
  specie,  la  legge quadro sui lavori pubblici) del tutto diverso ed
  incompatibile  rispetto allo speciale meccanismo di adeguamento che
  e'   invece   stabilito  tassativamente  dalle  gia'  citate  norme
  d'attuazione  dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige (art. 2 d.
  lgs.  n. 266/1992). Norme d'attuazione che, com'e' ben noto; stante
  il  particolare  procedimento  cooperativo da cui promanano (basato
  sulla  partecipazione  al  loro  procedimento di approvazione della
  speciale  commissione paritetica di cui all'art. 107 dello Statuto)
  e  la  peculiare  efficacia  formale  che  per  esse ne deriva, non
  possono  essere  validamente  abrogate  ne'  derogate  dalla  legge
  ordinaria.  Meno  che  mai, quindi, esse possono essere derogate da
  norme regolamentari.
    Orbene,  come si diceva, trattandosi (anche) di regioni a statuto
  speciale  e  di  province  autonome,  il richiamo all'art. 10 della
  legge   n. 62   del  1953  gia'  e'  improprio  per  il  fatto  che
  quell'articolo  (come  pure  il  precedente  articolo 9 cui esso fa
  rinvio)  riguarda  le  regioni ad autonomia ordinaria e le leggi da
  queste   emanate   nell'esercizio   della   competenza  legislativa
  concorrente ex articolo 117 della Costituzione.
    Inoltre  l'art. 10  prevede  l'abrogazione  delle leggi regionali
  incompatibili  con  i nuovi principi della legge statale - e quindi
  potra'  comportare  l'applicazione  diretta  di  tali  principi  in
  mancanza  del  prescritto adeguamento della propria legislazione da
  parte delle regioni (art. 10, comma 2) -, ma certo esso non prevede
  e  non  consente  anche  l'applicazione  diretta  nelle  regioni di
  regolamenti  governativi  di  attuazione  dei  principi legislativi
  (come  invece  mostra  di  ritenere  erroneamente - nel gia' citato
  parere  del 14 marzo 1999 - l'autorita' per la vigilanza sui lavori
  pubblici,   oltretutto   richiamando   a   sproposito  la  sentenza
  n. 482/1995 di codesta Ecc.ma Corte).
    Ma,  anche  a  mettere  da  parte  le  improprieta'  e gli errori
  suddetti,   il  dato  positivo  insuperabile  e'  che,  per  quanto
  specificamente  riguarda  la  provincia  ricorrente,  la disciplina
  dell'adeguamento   della   legislazione   provinciale  ai  principi
  stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato  e'  quella,  e  solo quella,
  stabilita  dalle  citate  norme d'attuazione dell'art. 2 del d.lgs.
  n. 266 del 1992.
    Tale  disciplina  non  prevede che, in caso d'incompatibilita', i
  principi   della  legge  statale  abroghino  le  norme  legislative
  regionali  (come  invece l'art. 10 della legge n. 62 del 1953); ne'
  prevede  che,  nell'attesa  dell'adeguamento delle proprie leggi da
  parte  della provincia, i principi della legge statale siano di per
  se'  direttamente  applicabili  (come si argomenta anche dal quarto
  comma  del citato art. 2); e comunque di certo non consente che, in
  attesa   dell'adeguamento,  possano  trovare  diretta  applicazione
  addirittura  i  regolamenti governativi. Quella speciale disciplina
  stabilisce, inderogabilmente, tutt'altra cosa. Essa stabilisce che,
  trascorso   il  prescritto  termine  senza  che  vi  sia  stato  il
  necessario   adeguamento,  le  norme  legislative  provinciali  non
  adeguate   diventano   incostituzionali,  e  possono  essere  anche
  impugnate  dal  Governo  (entro  il  relativo termine) innanzi alla
  Corte costituzionale: appunto per il "mancato adeguamento".
    In conclusione, la disciplina dell'adeguamento della legislazione
  provinciale   ai   principi  della  legge  statale,  nonche'  delle
  conseguenze  del mancato adeguamento, che e' stabilita dalle citate
  norme  d'attuazione  e'  radicalmente  difforme  rispetto  a quella
  prevista  dal  terzo  comma  dell'art. 1 del regolamento impugnato.
  Quest'ultimo,    di    conseguenza,   ha   leso   le   attribuzioni
  costituzionali della provincia ricorrente.
    2.  - Violazione delle attribuzioni provinciali di cui alle norme
  statutarie  e  d'attuazione  ed  ai  principi  costituzionali  gia'
  indicati.
    Mentre   nel   caso   gia'   esaminato   dell'applicazione  delle
  disposizioni  del  regolamento  in  questione ai sensi di quanto da
  esso  stabilito  con  il terzo comma dell'art. 1 si trattava di una
  applicazione  configurata  come  suppletiva e provvisoria, nel caso
  invece  dell'art. 188,  comma  8  ss.,  si tratta di una disciplina
  regolamentare  che  pretende  espressamente  di  applicarsi  in via
  permanente  alla  provincia ricorrente. Per essa, dunque, valgono a
  maggiore  ragione  le  deduzioni  ed  argomentazioni gia' svolte in
  precedenza:   in   particolare   al  motivo  1.2  (inammissibilita'
  dell'intervento   di   regolamenti  governativi  nelle  materie  di
  competenza della provincia) ed al motivo 1.4 (difetto di fondamento
  legale e violazione del principio di legalita').
    Deduzioni  ed  argomentazioni  che  qui  -  per  non  appesantire
  inutilmente  il ricorso e la sua lettura da parte di codesta Ecc.ma
  Corte - si intendono come integralmente richiamate.
    Pertanto,  ci  limitiamo  ad  aggiungere soltanto che l'impugnato
  art. 188  non  solo  dispone  al  comma 8  l'istituzione  presso la
  provincia  autonoma di un elenco dei collaudatori; ma al successivo
  comma 9  (che  rinvia anche al comma 2) disciplina i requisiti e le
  modalita'  d'iscrizione  all'elenco;  ed  al comma 10 disciplina la
  stessa  organizzazione  interna degli elenchi. Si tratta di materia
  che   certamente   appartiene  alla  competenza  legislativa  della
  provincia, e che - per di piu' - e' stata da essa gia' disciplinata
  autonomamente.  Infatti  i collaudi delle opere di competenza della
  provincia  sono  stati  disciplinati dall'art. 19 della gia' citata
  legge  provinciale  sui  lavori  pubblici  n. 6  del  1998,  che in
  particolare  al  comma 2  riserva  il  collaudo dei lavori pubblici
  d'interesse  provinciale  agli  esperti iscritti all'apposito "albo
  provinciale dei collaudatori di opere pubbliche") di cui alla legge
  provinciale 24 novembre 1973, n. 81. Quest'ultima legge, intitolata
  appunto  "istituzione  dell'albo  provinciale  dei  collaudatori di
  opere  pubbliche",  a sua volta disciplina analiticamente tutti gli
  aspetti   dell'organizzazione   dell'Albo   e   della   scelta  dei
  collaudatori.
    Tanto piu' evidente, dunque, appare la lesione delle attribuzioni
  provinciali  posta  in  essere  con  l'art. 188,  commi  8-10,  del
  regolamento in questione.
    3.  - Violazione delle attribuzioni provinciali di cui alle norme
  statutarie  e  d'attuazione  ed  ai  principi  costituzionali  gia'
  indicati.  In particolare violazione art. 104 statuto Trentino-Alto
  Adige  ed  art. 5  legge  30 novembre  1989,  n. 386 ed art. 19-bis
  d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

    3.1.   - Veniamo   infine,  alla  disciplina  del  secondo  comma
  dell'art. 1 del regolamento in questione.
    Come  si  e' gia' detto, in primo luogo essa stabilisce che anche
  la provincia ricorrente dovrebbe sempre applicare il regolamento in
  questione   (anziche'   la  propria  legislazione)  "per  i  lavori
  finanziati in maniera prevalente confondi provenienti dallo Stato".
    Si  tratta, evidentemente, di una disciplina regolamentare che si
  pretenderebbe  di  applicare anche ai "lavori pubblici di interesse
  provinciale" (ai sensi dello statuto: art. 8, n. 17), se finanziati
  in maniera prevalente dallo Stato. Peraltro, ne' lo Statuto, ne' le
  relative   norme   d'attuazione  in  materia  di  lavori  pubblici,
  stabiliscono  o consentono di introdurre (tanto meno ad opera di un
  regolamento  governativo!)  un regime diverso per i lavori pubblici
  di  competenza  della  provincia  a seconda delle modalita' del suo
  finanziamento.
    Trattandosi,   dunque,   di   lavori   pubblici   di   competenza
  provinciale,  anche  nei  confronti  del  secondo comma dell'art. 1
  valgono la maggior parte delle censure gia' formulate nei confronti
  della disciplina del terzo comma dello stesso articolo, e poi anche
  nei confronti dell'art. 188; cioe', in particolare quelle di cui al
  motivo  1.2.  (inammissibilita'  di  regolamenti  governativi nelle
  materie  di competenza della provincia), ed al motivo 1.4. (difetto
  di fondamento legale e violazione del principio di legalita').
    Anzi,  se  possibile,  quelle  censure  qui  valgono  a  maggiore
  ragione,  perche'  qui si tratta di una applicazione permanente del
  regolamento  in  questione,  mentre  quella  prevista  dal  comma 3
  dovrebbe essere una applicazione suppletiva e transitoria.
    Si  deve  anche  osservare  che  il rilievo fatto al riguardo dal
  Consiglio  di  Stato, nel gia' citato parere dell'adunanza generale
  del  12 luglio  1999,  secondo  cui  "in  caso  di finanziamento la
  normativa  applicabile  non  puo'  essere  che  quella del soggetto
  finanziatore",   si   risolve  in  una  mera  asserzione  priva  di
  qualsivoglia dimostrazione e fondamento.
    Non solo, in realta' quel rilievo - almeno per quanto riguarda la
  provincia  autonoma ricorrente - e smentito da un fondamentale dato
  normativo,  la  cui  violazione costituisce un ulteriore profilo di
  lesione delle attribuzioni della provincia ricorrente.
    Ci  si riferisce alla disposizione (gia' riportata all'inizio del
  presente  atto) contenuta nell'art. 5 della legge 30 novembre 1989,
  n. 386   (recante   norme   per   il  coordinamento  della  finanza
  provinciale  con  la  riforma  tributaria  e connesse modificazioni
  dello  Statuto), secondo cui i finanziamenti statali assegnati alle
  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano "affluiscono al bilancio
  delle  stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali,
  nell'ambito del corrispondente settore...".
    Come  e' stato affermato da codesta Ecc.ma Corte (a partire dalla
  sentenza  n. 116  del  1991)  l'art. 5  della legge n. 386 del 1989
  esprime  una  norma  "rinforzata"  -  poiche' quella legge e' stata
  approvata  "su  concorde  richiesta"  del  Governo e delle province
  autonome,  ai sensi dell'art. 104 dello Statuto Trentino-Alto Adige
  -  ed  e',  quindi,  "insuscettibile  di  essere  derogata da leggi
  successive  non  adottate  con lo stesso procedimento (sent. n. 116
  del 1991, n. 8 della motivazione "in diritto ).".
    Orbene,  cio'  che  e'  precluso  alla  legge a maggiore ragione,
  ovviamente,   e'   precluso   ad   un   regolamento.  Pertanto,  in
  conclusione,  la prima delle tre ipotesi di applicazione anche alle
  province  autonome  del  regolamento  in  questione,  contenute nel
  secondo comma dell'art. 1, e' palesemente lesiva delle attribuzioni
  della provincia ricorrente.
      3.2.  - La  seconda  ipotesi di applicazione del regolamento in
  questione  anche  alle  Province  autonome, contemplata dal secondo
  comma   dell'art. 1,  e'  quella  dei  lavori  pubblici  realizzati
  "nell'ambito di funzioni da questo [dallo Stato] delegate".
    Anche    a    questo   proposito   valgono   sostanzialmente   le
  considerazioni  gia'  fatte  in  relazione  all'ipotesi  precedente
  (n. 3.1.),  e  pertanto  si  richiamano  ripropongono integralmente
  anche  per  questa  norma  le  censure  gia' formulate per essa: in
  particolare  quelle relative all'inammissibilita' di regolamenti in
  materie  di  competenza della provincia (motivo 1.2.), e di difetto
  di  fondamento  legale  e  violazione  del  principio  di legalita'
  (motivo 1.4.).
    Invero,  posto  che  in  base  allo  Statuto  la competenza della
  provincia   riguarda   tutti   i   lavori   pubblici  `"d'interesse
  provinciale",  fra  questi  ricadono anche quelli relativi ad opere
  fatte  nella  provincia  e  dalla provincia nell'ambito di funzioni
  delegate  dallo  Stato.  Solo una norma dello Statuto, od una norma
  d'attuazione  del medesimo potrebbero disporre in senso diverso, il
  che  non  e'  (cfr.  anche art. 19 d.P.R. n. 381/1974, cit.). Ed e'
  appena  il  caso di osservare che una disposizione in tal senso non
  puo' certo essere stabilita da un regolamento!
    Piuttosto,  anche  a questo riguardo occorre ricordare che per la
  provincia  di  Bolzano vige, con riferimento alle funzioni delegate
  dallo  Stato  in  materia  di  lavori pubblici, una specifica norma
  d'attuazione  dello  statuto  assolutamente  incompatibile  con  la
  disposizione  regolamentare in questione; norma d'attuazione la cui
  violazione  da  parte  del  secondo  comma dell'art. 1 determina un
  ulteriore  profilo  di  lesione  delle attribuzioni della provincia
  ricorrente.
    Ci  riferiamo  all'art. 19-bis  del  d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381
  (recante  le  norme  d'attuazione dello statuto in materia di opere
  pubbliche), aggiunto dall'art. 8 del d.lgs. n. 436 del 1999, il cui
  testo si e' gia' riportato all'inizio del presente atto.
    Come  si  e'  gia'  visto,  tale  norma  d'attuazione  stabilisce
  espressamente che anche allorquando le province autonome esercitano
  funzioni  delegate  dallo Stato in materia di lavori pubblici (come
  per  esempio  quelle relative alle strade statali) in tal caso esse
  "applicano  la normativa provinciale in materia di... contabilita',
  di  attivita'  contrattuale,  di  lavori  pubblici e di valutazione
  d'impatto ambientale".
    In  conclusione,  dunque, anche per quanto riguarda la pretesa di
  applicazione  del  regolamento  in  questione  alle opere pubbliche
  realizzate  dalla  Provincia  nell'ambito  di funzioni delegate, la
  relativa   disposizione   dell'art. 1,  comma  2,  -  che  si  pone
  oltretutto   in   contrasto   puntuale   con  una  specifica  norma
  d'attuazione  -  determina  una evidente lesione delle attribuzioni
  della provincia ricorrente.
    3.3.  - Resta  infine  da  considerare la terza ed ultima ipotesi
  contenuta  nel secondo comma dell'art. 1: "...nonche' nelle materie
  non  oggetto  di  potesta'  legislativa a norma dell'art. 117 della
  Costituzione".
    Si  tratta  di  una  disposizione formulata in modo equivoco e di
  dubbia interpretazione.
    Gia'  di  per  se' e' equivoco il collegamento fatto, nel secondo
  comma  in  questione,  fra  le  regioni  a  statuto  speciale (e le
  province autonome) e l'art. 117 della Costituzione che, ovviamente,
  non  le riguarda. Ma, anche a prescindere da cio', non e' chiaro se
  l'applicazione del regolamento sia disposta per "...i lavori [della
  Provincia] ... realizzati ... nelle materie non oggetto di potesta'
  legislativa  ...";  oppure  se  tale applicazione sia disposta "...
  nelle materie non oggetto di potesta' legislativa ...".
    Nel  primo  caso,  peraltro, la norma non sembrerebbe avere molto
  senso.  Comunque  varrebbero  per  essa, sostanzialmente, le stesse
  censure  gia'  fatte  in  precedenza  per la disciplina delle altre
  ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art. 1.
    La  seconda  soluzione interpretativa sembrerebbe piu' plausibile
  (essendo  anche  avvalorata dai lavori preparatori e dal parere del
  consiglio  di  Stato),  ma  egualmente  essa  non  si  sottrae alle
  medesime censure.
    A  tale  interpretazione sembrerebbe essere sottesa l'idea che il
  regolamento  d'attuazione  della  legge  sui  lavori pubblici possa
  distinguere   al   suo   interno   dei   complessi   normativi  che
  disciplinerebbero  "materie"  che  si assume siano diverse rispetto
  alla  "materia"  lavori  pubblici di competenza della provincia. Un
  esempio  potrebbe  essere la disciplina contenuta nel titolo Xo del
  regolamento  (articoli  149  ss.)  relativa  a:  "Accordo bonario e
  definizione delle controversie".
    Orbene,   e'   palesemente   inammissibile   che  un  regolamento
  governativo  pretenda  di  definire  i  confini  della  materia  di
  competenza  provinciale,  e cosi' di stabilire cio' che spetterebbe
  alla  legge  statale  e  cio'  che,  invece, spetterebbe alla legge
  provinciale.  In  tal  modo  il regolamento del Governo finisce per
  volere  assolvere  il  compito  che e' proprio, semmai, delle norme
  d'attuazione dello statuto.
    Ma,   a  parte  cio',  e'  errata  e  fuorviante  l'idea  che  il
  regolamento d'attuazione della legge sui lavori pubblici disciplini
  anche  "materie"  diverse  da  quella dei lavori pubblici (se cosi'
  fosse,  del  resto,  il regolamento sarebbe probabilmente privo del
  suo  necessario fondamento nella stessa legge n. 109 del 1994).. In
  realta'   anche  la  disciplina  degli  "accordi  bonari"  o  della
  progettazione,  o  delle associazioni fra imprese partecipanti alle
  gare,  o  delle  garanzie, ecc., e' sempre disciplina in materia di
  lavori  pubblici  (che  comunque  accede ad essa), e tale e' sempre
  stata considerata dal legislatore.
    Onde,  se  si  tratta  di  lavori  pubblici  di  competenza della
  provincia  ("d'interesse  provinciale"),  anche  la  disciplina  di
  quegli  aspetti  della  materia rientra nella competenza regionale.
  Del  resto,  che  sia cosi' e' confermato dalla vigente e gia' piu'
  volte  citata  legge  provinciale  sui  lavori  pubblici,  la quale
  appunto disciplina anche quegli aspetti della materia (senza che il
  Governo  abbia  mai  avuto  alcunche'  da  obiettare in proposito):
  infatti,  solo  per  fare  qualche  esempio,  si veda la disciplina
  stabilita  dagli  articoli  74 e 75 di quella legge provinciale, in
  materia, rispettivamente, di "accordo bonario" e di "arbitrato".
    In  conclusione, dunque, anche per quest'ultima ipotesi normativa
  d'applicazione del regolamento alle province autonome, disposta dal
  secondo  comma  dell'art. 1,  si debbono riproporre le censure gia'
  proposte  per  le ipotesi precedenti, relative - ancora una volta -
  soprattutto  alla  inammissibilita'  di  regolamenti governativi in
  materia  di  competenza  della  provincia  (motivo  n. 1.2.), ed al
  difetto  di  fondamento  legale  e alla violazione del principio di
  legalita' (motivo n. 1.4.).
                              P. Q. M.

    Voglia   l'Ecc.ma   Corte  costituzionale,  in  accoglimento  del
  presente ricorso:
    Dichiarare   che  non  spetta  allo  Stato  disciplinare  con  il
  regolamento  governativo di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554,
  i  lavori  pubblici  d'interesse  provinciale,  di competenza della
  ricorrente Provincia Autonoma di Bolzano;
    E  per  l'effetto annullare in parte qua il regolamento suddetto,
  segnatamente  le  disposizioni  di  cui  all'art. 1, commi 2 e 3, e
  dell'art. 188, commi 8-10.
        Roma-Bolzano, addi' 22 giugno 2000.
         Prof. avv. Sergio Panunzio - prof. avv. Roland Riz
00C0757