N. 278 ORDINANZA 6 - 13 luglio 2000

Ordinanza 6-13 luglio 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Questione  di  legittimita' costituzionale - Riproposizione a seguito
di  ordinanza  di  restituzione  degli  atti  al  rimettente  per ius
superveniens  - Argomentazione plausibile sulla persistente rilevanza
- Ammissibilita' della questione.
Imposta  comunale  sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) -
Omessa  o  ritardata  presentazione della dichiarazione - Trattamento
sanzionatorio indifferenziato - Questione gia' dichiarata non fondata
- Manifesta infondatezza.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23.
- Costituzione,  art.  76  (in  relazione  alla legge 9 ottobre 1971,
  n. 825, art. 10, secondo comma, numero 11).
(GU n.30 del 19-7-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Francesco GUIZZI;
Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo
CHIEPPA,  Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE,  Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 23 del decreto
del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione
dell'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore  degli immobili),
promosso  con  ordinanza emessa il 30 novembre 1998 dalla Commissione
tributaria  regionale  di  Firenze,  sul ricorso proposto da Pierotti
Walter  contro l'Ufficio del registro di Pisa, iscritta al n. 107 del
registro  ordinanze  1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1999.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Massimo Vari;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  del  30 novembre 1998, emessa nel
corso  del  giudizio promosso da Pierotti Walter contro l'Ufficio del
registro  di  Pisa, la Commissione tributaria regionale di Firenze ha
sollevato  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 23 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 643
(Istituzione  dell'imposta  comunale  sull'incremento di valore degli
immobili),   nella   parte   in  cui  sanziona  nella  stessa  misura
l'omissione  e  il  ritardo  della  presentazione della dichiarazione
INVIM,  denunciandone  il contrasto con l'art. 76 della Costituzione,
con  riferimento  anche  all'art. 10, secondo comma, numero 11, della
legge  9  ottobre  1971,  n. 825 (Delega legislativa al Governo della
Repubblica per la riforma tributaria);
        che  il  rimettente rammenta preliminarmente che, in ordine a
tale questione, gia' da lui sollevata con ordinanza del 6 giugno 1997
(iscritta  al  R.O. n. 669 del 1997), questa Corte ha disposto, a suo
tempo,  la restituzione degli atti al giudice a quo perche' vagliasse
"l'incidenza   dello  ius  superveniens,  correlato  al  sopravvenuto
decreto  legislativo  18  dicembre  1997, n. 472, in tema di sanzioni
amministrative,  con  effetto  anche  sui  procedimenti  in  corso ex
art. 25 dello stesso decreto" (ordinanza n. 189 del 1998);
        che  il  rimettente  medesimo  motivatamente  esclude  che le
disposizioni  transitorie  di  cui  al menzionato art. 25 del decreto
legislativo   n. 472  del  1997  esplichino  alcuna  incidenza  sulla
fattispecie  al  suo  esame, osservando, anzitutto, che il ricorrente
nel  giudizio  principale  "se,  da  un lato, non si e' avvalso della
definizione  agevolata  di  cui  al  citato  art. 25,  ultimo  comma,
dall'altro,  ex  actis (v. sentenza appellata), appare essere incorso
in  un'ipotesi  di condotta colposamente imputabile, non importa se a
titolo lieve", e rilevando, altresi', che la sopravvenuta disciplina,
in  materia  di  sanzioni  amministrative-tributarie,  non  elide  la
diversita'  ontologica  tra  le fattispecie omissive e quelle da mero
ritardo;
        che,  sulla  base  di  tale  premessa,  il  giudice a quo nel
ritenere  che  debba  rimanere  "ferma"  la  precedente  ordinanza di
rimessione 6 giugno 1997, ha disposto nuovamente l'invio degli atti a
questa  Corte  "per  la  statuizione  di  giustizia  in  ordine  alla
sollevata    eccezione    di   costituzionalita'",   lamentando,   in
particolare,  la  mancata  assimilazione,  in sede legislativa, della
dichiarazione  tardiva,  precedente  all'avviso di liquidazione, alla
dichiarazione tempestivamente presentata, in materia di INVIM;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello Stato, per
sentir    dichiarare    infondata    la    sollevata   questione   di
costituzionalita'.
    Considerato preliminarmente, che il giudice a quo ha integrato le
motivazioni  della  precedente  ordinanza di rimessione, argomentando
plausibilmente  sulla persistente necessita' di fare applicazione nel
giudizio  principale  della  disposizione gia' denunciata, sicche' la
questione  di  legittimita' costituzionale e', sotto il profilo della
rilevanza, ammissibile;
        che la questione stessa, cosi' come sollevata dal rimettente,
in continuita' con la precedente ordinanza, si risolve nel riproporre
un  problema  gia' piu' volte esaminato e definito da questa Corte in
senso  negativo rispetto ai dubbi prospettati dai giudici a quibus in
riferimento  sia  all'art. 3,  che  all'art. 76 della Costituzione, e
cioe'  quello  della  graduazione  delle  sanzioni  in relazione alle
ipotesi del ritardo e della omissione della dichiarazione INVIM;
        che,  in  particolare,  il  rimettente,  pur mostrando di ben
conoscere  detta  giurisprudenza,  ritiene di riproporre la questione
sotto il profilo della violazione dell'art. 76 della Costituzione, in
relazione  ai  criteri  dell'art. 10, secondo comma, numero 11, della
legge  n. 825  del  1971, sollecitando, in particolare, una pronunzia
caducatoria  della  norma  che sanziona la denuncia tardiva, all'uopo
prospettando  una  possibile  equiparazione  fra  quest'ultima  e  la
denuncia tempestiva;
        che  non  e'  dato  comprendere  come l'ipotizzata pronunzia,
volta  ad equiparare situazioni che risultano obiettivamente diverse,
come  la  Corte  non  ha  mancato gia' di rilevare (in tal senso vedi
proprio  la  sentenza n. 84 del 1989 citata dal giudice a quo), possa
risultare  atta  a  realizzare  un  adeguamento della disposizione ai
criteri  della  legge di delega, posto che essa frustrerebbe, invece,
quell'obiettivo  primario  di  rapidita'  nell'espletamento di quegli
obblighi,  cui  sono  connessi il potere di accertamento dell'ufficio
tributario  e,  in  definitiva,  la  piu'  solerte  riscossione delle
imposte,   principale  fonte  di  risorse  finanziarie  dello  Stato;
obiettivo  proprio  in  ragione  del  quale  questa  Corte  (vedi, in
particolare,  ordinanza n. 418 del 1987) ha gia' reputato rispettata,
da  parte della disposizione denunciata, la direttiva contenuta nella
legge   delega  circa  "la  migliore  commisurazione  delle  sanzioni
all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni";
        che,  pertanto,  la  questione  e' da ritenere manifestamente
infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  secondo  comma,  delle  norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 23 del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta
comunale  sull'incremento  di  valore  degli immobili), sollevata, in
riferimento   all'art. 76   della   Costituzione,  dalla  Commissione
tributaria regionale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
                        Il Presidente: Guizzi
                         Il redattore: Vari
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 13 luglio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Fruscella
00C0774