N. 288 ORDINANZA 6 - 14 luglio 2000
Ordinanza 6-14 luglio 2000 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Personale addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie - Indennita' giudiziaria, prevista per i magistrati, e attribuita ex lege a detto personale - Interpretazione autentica della disposizione di legge attributiva dell'indennita', quanto alla misura - Mancata previsione del meccanismo di adeguamento, gia' previsto per i magistrati - Lamentata, ingiustificata, disparita' di trattamento - Questione gia' oggetto di pronunce di rigetto - Sopravvenuta legge di modifica - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - Legge 22 giugno 1988, n. 221, art. 1, come interpretato dall'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.30 del 19-7-2000 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n.221 (Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), cosi' come interpretato dall'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Giorgio Macciotta ed altri contro il Ministero della giustizia, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1999. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice relatore Cesare Mirabelli. Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da dipendenti del Ministero della giustizia, addetti alle cancellerie e segreterie giudiziarie, per ottenere l'adeguamento ogni triennio dell'indennita' giudiziaria loro corrisposta, cosi' come previsto per i magistrati dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza emessa il 2 febbraio 1994, ma pervenuta il 30 giugno 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), cosi' come interpretato dall'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica); che l'art. 3, comma 61, della legge n. 537 del 1993 dispone che il riferimento contenuto nell'art. 1 della legge n. 221 del 1988, che ha attribuito al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie una indennita', si interpreta nel senso che il richiamo all'indennita' stabilita per i magistrati dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e' da considerare nella misura vigente al 1o gennaio 1988, senza cioe' l'adozione anche del meccanismo di adeguamento triennale previsto per i magistrati; che, secondo l'ordinanza di rimessione, l'interpretazione imposta dalla disposizione denunciata determinerebbe una non giustificata disparita' di trattamento, nel calcolo di indennita' riferite ad attivita' connesse, del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie rispetto ai magistrati, comportando anche una irragionevole svalutazione nel tempo del contenuto economico dell'indennita'; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, gia' esaminata e dichiarata non fondata con la sentenza n. 15 del 1995. Considerato che l'ordinanza di rimessione propone nuovamente una questione gia' dichiarata non fondata o manifestamente infondata (sentenza n. 15 del 1995; ordinanze nn. 98 e 451 del 1995 e nn. 33 e 167 del 1996), giacche' la diversita' di disciplina delle due indennita' sarebbe giustificata dalla non omogeneita' delle diverse categorie di dipendenti poste a raffronto e dal differente meccanismo di determinazione del loro trattamento retributivo, cosi' escludendo la dedotta illegittimita' costituzionale alla omessa applicazione, anche al personale amministrativo, del sistema di adeguamento automatico previsto per i magistrati; che, peraltro, successivamente all'emissione dell'ordinanza di rimessione, e' entrata in vigore la legge 10 ottobre 1996, n. 525 (Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali), che, nel quadro di una nuova considerazione della materia rientrante nella discrezionalita' del legislatore, ha stabilito, all'art. 1, che all'indennita' prevista per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie si applica fino al 31 dicembre 1993, con decorrenza dal 1 gennaio 1991, "il meccanismo di adeguamento periodico di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27", affidando la "successiva dinamica" di tale indennita' alla contrattazione collettiva e disponendo l'estinzione dei giudizi pendenti; che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente, affinche' valuti nuovamente, tenendo conto della sopravvenuta modifica legislativa, se la questione di legittimita' costituzionale sia ancora rilevante.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000. Il presidente e redattore: Mirabelli Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000. Il cancelliere: Fruscella 00C0784