N. 292 SENTENZA 11 - 17 luglio 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Giudici   rimettenti   -   Difetto   di   giurisdizione  -  Eccezione
dell'Avvocatura dello Stato - Rigetto.

Giustizia   amministrativa  -  Giurisdizione  esclusiva  del  giudice
amministrativo  - Cognizione delle controversie in materia di servizi
pubblici  -  Ritenuto  eccesso  di  delega ovvero prospettata mancata
definizione   dell'oggetto   della   delega,  da  parte  della  legge
delegante,  nonche'  irragionevolezza della stessa legge, con effetti
negativi  sulla  tutela  giurisdizionale - Difetto di rilevanza della
questione - Manifesta inammissibilita'.
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 1; legge 15 marzo 1997,
  n. 59, art. 11, comma 4.
- Costituzione,  artt.  76  e 77, primo comma, 3, 24 e 113. Giustizia
  amministrativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
  -  Cognizione  delle controversie aventi carattere patrimoniale tra
  amministrazione  e  incaricati di un pubblico servizio - Difetto di
  rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'.
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, artt. 34 e 35.
- Costituzione,  artt.  3,  103  e  113.  Giustizia  amministrativa -
  Riparto   di   giurisdizione   tra   giudice  ordinario  e  giudice
  amministrativo  -  Controversie  in  materia  di servizi pubblici -
  Diritti patrimoniali conseguenziali - Delega legislativa al Governo
  -  Prospettata  mancanza  di  predeterminazione  dell'oggetto della
  delega e dei criteri direttivi - Non fondatezza della questione.
- Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lettera g).
- Costituzione,  art.  76.  Giustizia  amministrativa - Giurisdizione
  esclusiva   del   giudice  amministrativo  -  Istituzione  di  tale
  giurisdizione   in   materia   di   pubblici   servizi,   in  luogo
  dell'estensione  della  cognizione  del giudice amministrativo alle
  controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali,
  ivi  comprese  quelle  relative al risarcimento del danno - Eccesso
  del  potere legislativo esercitato, rispetto ai limiti della delega
  conferita - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, commi 1 e 2.
- Costituzione,  art.  76 (in relazione all'art. 11, comma 4, lettera
  g),  della  legge 15 marzo 1997, n. 59). Giustizia amministrativa -
  Giurisdizione  esclusiva  del  giudice amministrativo - Istituzione
  della  giurisdizione  in  materia di pubblici servizi - Concessione
  dei  servizi  -  Controversie  per pretese nascenti dal rapporto di
  concessione  -  Eccesso del potere legislativo esercitato, rispetto
  ai  limiti della delega conferita - Illegittimita' costituzionale -
  Assorbimento di altri profili.
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, commi 2 e 3.
- Costituzione,  art.  76 (in relazione all'art. 11, comma 4, lettera
  g)  della  legge  15  marzo  1997,  n. 59), (e artt. 3, 103 e 113).
  Giustizia  amministrativa  -  Giurisdizione  esclusiva  del giudice
  amministrativo  -  Giurisdizione  in  materia di pubblici servizi -
  Pronuncia    di   illegittimita'   costituzionale   -   Conseguente
  adeguamento   in   via   interpretativa  dei  richiami  alla  norma
  illegittima, contenuti in altra disposizione.
- D.Lgs.  31 marzo 1998, n. 80, art. 35, commi 1, 2, 3 e 5. Giustizia
  amministrativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
  -  Istituzione  in  materia  di  pubblici servizi - Mancata riserva
  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria delle controversie su canoni,
  indennita'   e  corrispettivi  per  le  concessioni  di  servizi  -
  Denunciato eccesso di delega - Non fondatezza della questione.
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 35, comma 4.
- Costituzione, art. 77, primo comma (in relazione all'art. 11, comma
  4, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59).
(GU n.30 del 19-7-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:, Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK,
ha pronunciato la seguente


                              Sentenza

    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 4,
lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la  riforma  della  Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), e degli artt. 33, 34 e 35 del decreto legislativo 31
marzo  1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e
di   rapporti   di   lavoro   nelle   amministrazioni  pubbliche,  di
giurisdizione   nelle  controversie  di  lavoro  e  di  giurisdizione
amministrativa,  emanate  in  attuazione  dell'articolo  11, comma 4,
della  legge  15 marzo 1997, n. 59), promossi con ordinanze emesse il
29  gennaio 1999 dal pretore di Roma, il 15 aprile 1999 dal Tribunale
amministrativo  regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, l'11
maggio  1999  dal giudice di pace di Palermo, il 16 settembre e il 26
luglio  1999 dal Tribunale di Roma e il 12 gennaio 2000 dal Tribunale
di  Vibo  Valentia,  sezione  distaccata  di  Tropea, rispettivamente
iscritte  ai nn. 252, 394, 495, 659 e 704 del registro ordinanze 1999
e  al  n. 195 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  nn. 19,  29,  39,  50 e 52, prima serie
speciale,  dell'anno  1999  e  n. 19, prima serie speciale, dell'anno
2000.
    Visto  l'atto  di  costituzione  dello Studio radiologico Maurizi
Enrici  s.r.l.,  nonche'  gli  atti  di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
    udito  nell'udienza  pubblica  del  20  giugno  2000  il  giudice
relatore Franco Bile;
    uditi   l'avvocato   Giandomenico   Barcellona   per   lo  Studio
radiologico  Maurizi  Enrici  s.r.l. e l'avvocato dello Stato Ignazio
Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

                          Ritenuto in fatto


    1.  -  Con  l'ordinanza  n. 252 del 1999, il pretore di Roma - al
quale la s.r.l. Studio radiologico Maurizi Enrici, operante in regime
di  convenzione  con  il  Servizio sanitario nazionale, aveva chiesto
l'emissione  di  un decreto ingiuntivo contro l'Azienda USL di Roma e
provincia  per  il  rimborso di prestazioni specialistiche erogate in
favore  di privati - ha sollevato, in sede di verifica dell'esistenza
della   propria   giurisdizione,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 33  del  decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80  (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti
di  lavoro  nelle  amministrazioni  pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie  di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione  dell'articolo  11,  comma  4,  della legge 15 marzo 1997,
n. 59),  in  riferimento  agli  articoli  76 e 77, primo comma, della
Costituzione,  per  eccesso  di delega rispetto all'art. 11, comma 4,
lettera  g),  della legge di delegazione 15 marzo 1997, n. 59 (Delega
al  Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti  locali,  per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa).
    1.1.-  L'eccesso  di  delega  si  sarebbe  verificato, in quanto,
mentre  la legge di delegazione prevedeva soltanto l'estensione della
giurisdizione  amministrativa  ai diritti patrimoniali conseguenziali
in  materia  di  urbanistica,  edilizia  e  dei  servizi pubblici, il
legislatore   delegato   ha  invece  creato  in  tali  materie  nuove
giurisdizioni esclusive del giudice amministrativo; ed in particolare
l'art. 33  ha  attribuito  alla  giurisdizione  esclusiva del giudice
amministrativo  le  controversie  in materia di servizi pubblici, ivi
comprese  quelle riguardanti le attivita' e le prestazioni occorrenti
per  il  loro  espletamento,  fra  cui  quelle  rese  nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale.
    Confrontando  il  tenore della legge di delegazione e della legge
delegata, sotto il profilo teleologico emergerebbe che il legislatore
delegante avrebbe voluto semplificare e razionalizzare il contenzioso
riguardante  le  pubbliche amministrazioni, modificando il riparto di
giurisdizione,  da  un lato con il trasferire al giudice ordinario la
materia   del   pubblico   impiego  e,  dall'altro,  sia  a  fini  di
compensazione, sia a fini di semplificazione della tutela del privato
nelle  materie  indicate  nella  lettera  g)  - caratterizzate da una
situazione in cui, in base alla disciplina della legge 20 marzo 1865,
n. 2248,  all.  E.  (Contenzioso amministrativo) e dell'art. 7, terzo
comma,   della  legge  6  dicembre  1971,  n. 1034  (Istituzione  dei
tribunali  amministrativi  regionali),  il  privato  leso dall'azione
della   pubblica   amministrazione  doveva  prima  adire  il  giudice
amministrativo  per  far dichiarare l'annullamento dell'atto e poi il
giudice  ordinario  per  ottenere  il  risarcimento del danno, con un
doppio  binario  di  giurisdizione  realizzare  l'unificazione  della
tutela  in  tali  casi  avanti  al giudice amministrativo, al fine di
velocizzarla,   concentrando   avanti   ad   esso  sia  i  poteri  di
annullamento  dell'atto  illegittimo  che  di condanna della pubblica
amministrazione al risarcimento del danno.
    1.2.   -   Anche   l'interpretazione  letterale  della  legge  di
delegazione  condurrebbe al medesimo risultato, una volta considerato
il  significato  che - soprattutto nell'ultimo decennio - il concetto
di   diritti   patrimoniali   conseguenziali  avrebbe  assunto  nella
giurisprudenza della Corte di cassazione.
    1.3.- La conclusione che la legge delega non consentiva di creare
una nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sarebbe,
del resto, rafforzata dalle risultanze dei lavori parlamentari.
    2.-  Con  le  ordinanze  n. 659 e n. 704 del 1999 il Tribunale di
Roma  adi'to  separatamente  da  due diverse societa' con ricorsi per
decreto  ingiuntivo  per  il  pagamento  di  crediti per forniture di
articoli sanitari fatte all'Azienda USL RM/C ha sollevato la medesima
questione  di  cui all'ordinanza n. 252 del 1999, con motivazioni che
sostanzialmente svolgono argomenti non dissimili.
    3.  -  Con  l'ordinanza  n. 495  del  1999  il giudice di pace di
Palermo  -  in  un  giudizio  di  opposizione  a  decreto  ingiuntivo
introdotto dall'Azienda USL di Palermo, avverso un decreto ingiuntivo
nei  suoi  confronti  ottenuto  dal  titolare di una farmacia, per un
credito  da  fornitura  di presi'di ed ausili sanitari eseguita ad un
soggetto  invalido,  su  autorizzazione  della  detta  azienda  -  ha
sollevato   d'ufficio  due  gradate  questioni  ognuna  a  sua  volta
pluriarticolata - e precisamente:
      a)  in  via  principale  -  per  violazione dell'art. 77, primo
comma,  della  Costituzione,  dovuta  ad  eccesso della delega di cui
all'art. 11,   comma  4,  lettera  g)  della  legge  n. 59  del  1997
(interpretata  nel  senso  che,  ferme  le  ipotesi  di giurisdizione
esclusiva  gia'  esistenti,  avrebbe voluto estenderla alle questioni
relative  a  diritti  patrimoniali  conseguenziali,  ivi  compreso il
risarcimento  del  danno,  nei  gia'  definiti  confini delle materie
dell'edilizia,  dell'urbanistica  e dei servizi pubblici) - questione
di  costituzionalita':  a1)  dell'art. 33  del d.lgs. n. 80 del 1998,
nella  parte  in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo  tutte le controversie in materia di servizi pubblici,
ivi  compresi  quelli  afferenti  al servizio farmaceutico, senza far
salva  la  giurisdizione  ordinaria  per  le controversie concernenti
indennita', canoni ed altri corrispettivi; a2) dell'art. 33, comma 2,
lettera  f) - nella parte in cui, affermata la competenza del giudice
amministrativo   a   conoscere   con  giurisdizione  esclusiva  delle
questioni   aventi   ad  oggetto  le  prestazioni  patrimoniali  rese
nell'espletamento dei servizi pubblici, fra cui il Servizio sanitario
nazionale,  non  esclude  dalla  predetta  competenza le controversie
concernenti indennita', canoni ed altri corrispettivi - e del comma 3
del medesimo articolo, nella parte in cui, sopprimendo le parole o di
servizi  contenute  nell'art. 5, primo comma, della legge n. 1034 del
1971,  senza  mantenere  in  vita il disposto del secondo comma dello
stesso  articolo, avrebbe implicitamente eliminato tale disposizione,
connessa  a  quella  del  primo comma; a3) dell'art. 35, comma 4, del
d.lgs.  n. 80  del  1998,  laddove,  nel  sostituire  il  terzo comma
dell'art. 7  della  legge  n. 1034 del 1971, dopo il deferimento alla
giurisdizione  esclusiva  della  materia dei servizi pubblici, non ha
riservato   all'autorita'   giudiziaria   ordinaria  le  controversie
concernenti  indennita', canoni ed altri corrispettivi in ordine alle
concessioni di servizi;
      b)  in  via  subordinata,  questione di costituzionalita' dello
stesso  art. 11,  comma  4, lettera g), seconda parte, per violazione
dell'art. 76  della  Costituzione,  in  quanto  avrebbe  abilitato il
Governo  a  ridefinire senza predeterminazione dell'oggetto i confini
fra   giurisdizione   ordinaria   ed   amministrativa  nelle  materie
dell'edilizia,  dell'urbanistica  e  dei  servizi  pubblici, nonche',
senza  fissazione  dei  criteri  direttivi, a ridefinire quei confini
quanto  alle  controversie  relative  ad  indennita', canoni ed altri
corrispettivi  in  materia  di  servizi pubblici, ivi compreso quello
farmaceutico.
    4.  - Con l'ordinanza n. 394 del 1999 il Tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio,  sezione  staccata di Latina - nel corso di un
giudizio  instaurato da un soggetto che, dopo aver visto declinare la
giurisdizione  da  parte  del giudice ordinario, aveva impugnato, per
violazione  di  legge,  eccesso  di  potere e travisamento dei fatti,
chiedendone  l'annullamento,  il  provvedimento  con cui il direttore
dell'Azienda  USL  di  Latina  gli  aveva  negato la somministrazione
gratuita   di  somatostatina,  non  rientrando  piu'  nei  protocolli
consentiti  la  patologia  tumorale  dalla  quale  era  affetto  - ha
sollevato   in   primo   luogo  questione  di  costituzionalita'  per
violazione  degli  artt. 76  e  77, primo comma, della Costituzione -
dell'art. 33,  comma  2,  lettera  f)  del  d.lgs.  n. 80  del  1998,
lamentando  che  nell'eseguire  la delega di cui alla legge n. 59 del
1997,  il legislatore delegato, dopo avere affermato la giurisdizione
esclusiva  del  giudice  amministrativo  in  tutte le controversie in
materia  di  servizi  pubblici,  abbia  escluso  dal novero di esse i
rapporti  individuali di utenza con soggetti privati, senza che nella
legge  di  delegazione ove la si interpreti nel senso che consentisse
la  creazione  di  una  giurisdizione  esclusiva  si potesse cogliere
simile limitazione.
    4.1.  -  In via subordinata il Tribunale amministrativo regionale
ha sollevato, invece, la questione di costituzionalita' dell'art. 33,
comma  1,  del d.lgs. n. 80 del 1998, in relazione agli articoli 76 e
77,  primo  comma,  della  Costituzione,  per  eccesso  di  delega  e
precisamente  per  essere stata creata la giurisdizione esclusiva sui
servizi  pubblici  senza  che  la  norma  delegante  lo  consentisse,
adducendo  che la delega prevedeva solo che al giudice amministrativo
fosse    attribuita    la   cognizione   sui   diritti   patrimoniali
conseguenziali   in   materia  edilizia,  urbanistica  e  di  servizi
pubblici.
    4.2.  -  In  via  ulteriormente subordinata, il rimettente per il
caso  che  effettivamente  la  legge delegante si dovesse leggere nel
senso   di  consentire  la  creazione  di  ipotesi  di  giurisdizione
esclusiva ha impugnato direttamente la delega, cioe' l'art. 11, comma
4, lettera g): aa) per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in
quanto  l'oggetto della delega non sarebbe stato definito, non avendo
il   legislatore   individuato   quali   servizi   pubblici  dovevano
trasferirsi ed essendo inammissibile una delega e neppure specificato
il loro contenuto; bb) per violazione dell'art. 3 della Costituzione,
sotto  il  profilo  del  principio  di  ragionevolezza,  in quanto il
legislatore  delegante,  modificando il precedente assetto normativo,
avrebbe  reso  piu'  incerta la giurisdizione, "con riflessi negativi
sull'applicazione  del  principio  di  uguaglianza  dei cittadini nel
momento in cui intendono avvalersi" della tutela giurisdizionale; cc)
per conseguente violazione degli artt. 24 e 113 Cost.
    Secondo  il  rimettente  una volta ritenuta l'incostituzionalita'
della  legge  delega,  resterebbe travolto anche l'art. 33 del d.lgs.
n. 80 del 1998.

    5.  -  Con l'ordinanza n. 195 del 2000 - nel corso di un giudizio
sull'opposizione  proposta  dall'ASL n. 8 di Vibo Valentia avverso un
decreto  ingiuntivo  ottenuto  dal  titolare  di  una farmacia per il
rimborso  di  spese  anticipate  per  somministrazione  di farmaci al
pubblico,  nell'ambito  di  un  rapporto  di  convenzionamento  -  il
Tribunale   di  Vibo  Valentia,  sezione  distaccata  di  Tropea,  ha
sollevato  questione  di costituzionalita' degli articoli 33, 34 e 35
del  d.lgs.  n. 80  del  1998,  nella parte in cui attribuirebbero al
giudice   amministrativo  la  cognizione  delle  controversie  aventi
carattere   patrimoniale   tra   la  pubblica  amministrazione  ed  i
farmacisti,  "o  comunque  gli  incaricati  di pubblico servizio" per
violazione degli articoli 3, 103 e 113 della Costituzione.
    Sull'eccezione    dell'ASL    di    difetto    di   giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria il rimettente ha ritenuto che in
base  agli  articoli  impugnati - e particolarmente alla menzione dei
servizi  farmaceutici  contenuta  nell'art. 33  - la controversia fra
farmacista ed ASL competa al giudice amministrativo.
    5.1.  -  Sulla  base di tale convincimento, il rimettente osserva
che,   avendo   la  distinzione  fra  interessi  e  diritti  dignita'
costituzionale,  una  distribuzione  della  giurisdizione fra giudice
amministrativo e giudice ordinario imperniata solo sul criterio della
materia  finirebbe  per  annullare del tutto la differenza fra le due
situazioni  giuridiche,  senza  che  cio'  possa ritenersi consentito
dall'art. 103 della Costituzione.
    Inoltre,  nonostante  l'assenza  in  Costituzione  di  criteri di
individuazione  della  giurisdizione  esclusiva,  il  legislatore nel
prevedere  una  simile  giurisdizione dovrebbe rispettare ogni canone
costituzionale che possa rilevare nella materia di cui trattasi, come
la parita' di trattamento ed il diritto di difesa e, in ragione della
correlazione  di  detta  giurisdizione  a  casi particolari, dovrebbe
individuare le ragioni costituzionali della sua scelta.
    Nella specie questi principi non sarebbero stati rispettati.
    In  punto  di  rilevanza  il  rimettente  osserva  che  senza  la
soluzione  della  censura sollevata non puo' decidere sulla questione
di giurisdizione.
    6.  -  In  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato.
    6.1.  -  Nei  giudizi di cui alle ordinanze n. 252, 659 e 704 del
1999  la  difesa  erariale  ha  eccepito  che  la  questione  sarebbe
inammissibile,   in   quanto   sollevata   da   giudice   carente  di
giurisdizione  al solo fine di contestare la giurisdizione attribuita
ad  altro  giudice,  ed  infondata,  in quanto la norma dell'art. 11,
comma  4,  lettera  g)  della  legge  n. 59  del  1997, nel prevedere
l'estensione  della  giurisdizione  del  giudice  amministrativo alle
controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali,
avrebbe presupposto l'attribuzione nelle materie ivi pure contemplate
di  una  giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo, poiche' i
suddetti  diritti  costituivano un limite proprio della giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.
    6.2.  -  Nel  giudizio  di  cui  all'ordinanza  n. 394  del  1999
l'Avvocatura  dello Stato ha dedotto: a) che tutte e tre le questioni
gradatamente  sollevate  dal  Tribunale  amministrativo regionale del
Lazio  sarebbero  inammissibili, in quanto il rimettente riconosce di
non  avere potestas iudicandi sotto il profilo della giurisdizione e,
dunque,  non  potrebbe  censurare  le norme che, a suo stesso avviso,
devolvono  la giurisdizione al giudice ordinario; b) che la seconda e
la  terza  questione  sarebbero  comunque  irrilevanti,  posto che in
entrambi  i  casi  verrebbe  contestata  la giurisdizione del giudice
amministrativo  medesimo, gia' comunque esclusa specificamente per il
rapporto  dedotto  in giudizio; c) che le questioni sarebbero in ogni
caso infondate.
    6.3.  -  Nel  giudizio relativo all'ordinanza n. 495 del 1999, la
difesa  erariale  ha contestato la sussistenza dell'eccesso di delega
ed  ha dedotto che i diritti patrimoniali conseguenziali costituivano
un  limite generale al concetto di giurisdizione esclusiva "nel quale
limite  rientravano  anche  le  controversie  su canoni, indennita' e
corrispettivi".  La  questione  relativa  alla  stessa  legge  delega
sarebbe,  d'altro  canto,  infondata,  posto  che  il  riferimento ai
diritti patrimoniali conseguenziali avrebbe soddisfatto l'art. 76.
    6.4.  -  Nella  memoria  relativa  al giudizio n. 195 del 2000 la
difesa  erariale  osserva  anzitutto  che dal testo dell'ordinanza di
rimessione  non risulterebbe che essa sia stata notificata anche alle
parti  in  causa  e  sostiene  l'irrilevanza  e  l'infondatezza della
questione sollevata.
    7. - Nel giudizio di cui all'ordinanza n. 252 si e' costituita la
parte  privata  s.r.l. Maurizi Enrici, chiedendo l'accoglimento della
questione   di   costituzionalita'   per  l'eccesso  di  delega,  nel
presupposto  dimostrato  anche dai lavori parlamentari - che la legge
delega  consentisse  solo  l'attribuzione  al  giudice amministrativo
della  giurisdizione  sui  diritti  patrimoniali conseguenziali nelle
materie  indicate  (servizi,  edilizia  e  urbanistica),  al  fine di
unificare  avanti a detto giudice il ristoro dei diritti patrimoniali
e  l'annullamento  dell'atto  illegittimo  e,  quindi, di agevolare i
ricorrenti, dispensandoli dall'adire due giurisdizioni diverse, cosi'
come  erano  costretti  a  fare  per  il  fatto  che nelle materie in
questione,  anche  laddove esisteva giurisdizione esclusiva i diritti
patrimoniali  conseguenziali  competevano  all'autorita'  giudiziaria
ordinaria  ex  art. 7  della  legge  n. 1034  del  1971 (e cosi' - in
materia  di concessioni di beni o di servizi - i diritti di pagamento
di indennita', canoni ed altri corrispettivi).

                       Considerato in diritto

    1.  - I giudizi - ponendo questioni identiche o comunque relative
alle stesse norme - possono essere riuniti.

    2. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito che le questioni di cui
alle   ordinanze  n. 252,  394  e  704  sarebbero  inammissibili  per
irrilevanza, in quanto sollevate da giudici carenti di giurisdizione.
L'eccezione  e'  infondata, perche' le questioni investono proprio le
norme   che,   a   dire   dei   rimettenti,  sottrarrebbero  loro  la
giurisdizione.
    2.1.  -  Quanto alle questioni sollevate dalle ordinanze n. 659 e
704, la valutazione del Tribunale di Roma - secondo cui la carenza di
giurisdizione   sarebbe   emendabile   solo   con   la  pronuncia  di
incostituzionalita'   -   non   e'   inficiata   da  un  sopravvenuto
orientamento  della  giurisprudenza  di  legittimita',  che  potrebbe
condurre  all'affermazione della giurisdizione ordinaria, non potendo
ravvisarsi al riguardo un diritto vivente.
    2.2.  -  Circa  l'ordinanza  n. 394  l'Avvocatura  dello Stato ha
eccepito  l'inammissibilita',  per irrilevanza, della seconda e della
terza  questione sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del
Lazio.
    L'eccezione  e'  fondata.  Il  rimettente  ha anzitutto impugnato
l'art. 33,  comma  2,  lettera  f), del decreto legislativo n. 80 del
1998,  che,  eccettuando  dalla  giurisdizione esclusiva sui pubblici
servizi  i  "rapporti  individuali di utenza con soggetti privati" lo
renderebbe   privo   di  giurisdizione.  Le  altre  due  questioni  -
sull'art. 33,  comma 1, dello stesso decreto e sull'art. 11, comma 4,
lettera   g),   della   legge   di  delega  n. 59  del  1997  -  sono
manifestamente   inammissibili,  per  irrilevanza,  perche'  proposte
subordinatamente  al  rigetto della prima, da cui deriverebbe appunto
il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
    2.3. - Sono manifestamente inammissibili per irrilevanza anche le
questioni  sollevate  dall'ordinanza  n. 195  sugli artt. 34 e 35 del
decreto  n. 80 del 1998: il giudizio a quo non concerne la materia di
cui all'art. 34, ne' ha ad oggetto pretese considerate dall'art. 35.

    3.  -  Si  deve  preliminarmente  esaminare la questione relativa
all'art. 11,  comma  4,  lettera g), seconda parte, della legge n. 59
del  1997,  che  secondo l'ordinanza n. 495 avrebbe violato l'art. 76
della  Costituzione,  delegando il Governo a ridefinire i confini fra
giurisdizione  ordinaria  ed amministrativa nella materia dei servizi
pubblici, senza predeterminazione dell'oggetto e senza fissazione dei
criteri direttivi.
                    La questione non e' fondata.
    La  legge  si  inserisce  in  un  ampio  disegno di riforma della
pubblica  amministrazione,  con importanti ricadute sul riparto della
giurisdizione,  che  ha iniziato a delinearsi con la legge 23 ottobre
1992,  n. 421  (Delega  al  Governo  per  la  razionalizzazione  e la
revisione  delle  discipline  in  materia  di  sanita',  di  pubblico
impiego,  di  previdenza  e  di  finanza  territoriale),  seguita dal
decreto  legislativo  delegato  3  febbraio 1993, n. 29. Per la piena
attuazione  della riforma, la legge 15 marzo 1997, n. 59, ha previsto
all'art. 11,   comma   4,   l'emanazione  di  ulteriori  disposizioni
integrative  e  correttive, in conformita' (fra l'altro) ad una serie
di princi'pi e criteri analiticamente indicati.
    Fra essi l'art. 11, alla lettera g) del comma citato, contemplava
la  devoluzione  al giudice ordinario delle controversie sui rapporti
di  lavoro  dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e "infine,
la   contestuale   estensione   della   giurisdizione   del   giudice
amministrativo   alle   controversie   aventi   ad   oggetto  diritti
patrimoniali   conseguenziali,   ivi   comprese  quelle  relative  al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi
pubblici".
    3.1.  -  La  valutazione  di  conformita'  di una legge di delega
all'art. 76  della  Costituzione  -  secondo  cui  "l'esercizio della
funzione  legislativa  non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione  di princi'pi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato  ed oggetti definiti" - non puo' prescindere dalle finalita'
ispiratrici  della  delega e dal suo complessivo contenuto normativo.
L'esigenza  della  determinazione  di princi'pi e criteri direttivi e
della  definizione  dell'oggetto della delega e' tanto piu' pressante
quanto  meno  delimitato  e  specifico  e'  il  compito  affidato  al
legislatore delegato.
    D'altro  canto  anche per le leggi di delega vale il fondamentale
canone  per  cui deve essere preferita l'interpretazione che le ponga
al riparo da sospetti di incostituzionalita'.
    3.2.  - Dai lavori parlamentari - il ricorso ai quali puo' essere
rilevante per accertare le finalita' perseguite dalla legge di delega
e  la  portata  dei  princi'pi  e  dei  criteri  da  essa enunciati -
risultano sicuramente due indicazioni.
    In  primo  luogo il legislatore delegante intendeva rendere piena
ed  effettiva  la  tutela  del cittadino nei confronti della pubblica
amministrazione,  concentrando  innanzi  al  giudice amministrativo -
nell'esercizio   della   giurisdizione,   sia   di  legittimita'  che
esclusiva,   di  cui  era  gia'  titolare  in  materia  di  edilizia,
urbanistica  e  servizi  pubblici - non solo la fase del controllo di
legittimita' dell'azione amministrativa, ma anche (ove configurabile)
quella  della  riparazione per equivalente, ossia il risarcimento del
danno,  evitando per esso la necessita' di instaurare un successivo e
separato giudizio innanzi al giudice ordinario.
    In  secondo  luogo  la delega intendeva perseguire tale risultato
senza  ampliare  nelle  suddette tre materie l'ambito delle esistenti
giurisdizioni  esclusive.  Per  due  volte  infatti  fu  formulata la
proposta  di  delegare  il  Governo  a  trasferire  le tre materie in
questione alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ed entrambe le
volte  essa  non  ebbe  seguito, onde fu approvato definitivamente un
testo che di giurisdizione esclusiva non parla.
    3.3.  -  L'Avvocatura  dello  Stato afferma tuttavia che la legge
n. 59  del  1997,  prevedendo nelle citate tre materie l'attribuzione
delle  controversie relative ai "diritti patrimoniali conseguenziali"
al giudice amministrativo, mirava implicitamente ma necessariamente a
devolvere   quelle  materie  alla  sua  giurisdizione  esclusiva:  la
categoria enunciata sarebbe infatti cosi' strutturalmente legata alla
giurisdizione esclusiva, da non essere configurabile senza di essa.
                     L'argomento non e' fondato.
    E'  certamente vero che, quando emersero come concetto normativo,
i "diritti patrimoniali conseguenziali alla pronunzia di legittimita'
dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre" - cosi' l'art. 9 del
r.d.  30  dicembre  1923,  n. 2840 (Modificazioni all'ordinamento del
Consiglio  di Stato e della giunta provinciale amministrativa in sede
giurisdizionale),  il  cui  testo  fu  poi  trasfuso nell'art. 30 del
r.d.26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi
sul  Consiglio  di  Stato),  e sostanzialmente riprodotto dall'art. 7
della  legge  6  dicembre 1971, n. 1034, sui tribunali amministrativi
regionali  - fungevano da limite esterno alla giurisdizione esclusiva
del  giudice  amministrativo, essendo la loro cognizione riservata al
giudice ordinario.
    Ma,  affermatasi  la configurazione della giurisdizione esclusiva
quale giurisdizione sul rapporto, tali diritti (come rivela l'analisi
della  giurisprudenza)  hanno finito per identificarsi con le pretese
risarcitorie legate al rapporto da un nesso di mera occasionalita', e
quindi  per  presentare contenuti sostanzialmente non dissimili dalle
pretese miranti al risarcimento del danno da attivita' amministrativa
soggetta  alla  giurisdizione  generale  di legittimita'. Infatti - a
parte  le  implicazioni della recente evoluzione della giurisprudenza
della   Corte  di  cassazione  in  tema  di  "danno  ingiusto"  -  la
risarcibilita'  del  danno  ricollegabile  all'adozione  di  un  atto
amministrativo,  considerato  illegittimo in sede di giurisdizione di
legittimita',  integrante  gli estremi dell'illecito civile, era gia'
ammessa,  ad  esempio  nel  caso  del cosiddetto "affievolimento" del
diritto soggettivo segui'to dalla successiva riespansione.
    Di  siffatto percorso evolutivo il legislatore delegante del 1997
ha  evidentemente  tenuto  conto  quando  - recuperando la nozione di
"diritti  patrimoniali  conseguenziali",  per  estendere  ad  essi la
giurisdizione  esercitata dal giudice amministrativo nelle materie in
questione  - vi ha esplicitamente compreso il diritto al risarcimento
del   danno,   cosi'  confermando  che  finalita'  della  delega  era
l'attribuzione  al  giudice  amministrativo  - nei limiti in cui gia'
conosceva  di  quelle  materie  -  della  giurisdizione  anche per la
conseguenziale   tutela  risarcitoria,  prima  riservata  al  giudice
ordinario.
    Ove invece il legislatore delegante avesse voluto istituire nuove
giurisdizioni  esclusive,  avrebbe  dovuto - per rispettare l'art. 76
della  Costituzione  -  definire  i  limiti  della "materia edilizia,
urbanistica  e  di servizi pubblici" non contemplata normativamente e
quindi   formalmente   non  identificata,  ed  assegnare  al  Governo
princi'pi e criteri direttivi per procedere a tale individuazione.
    3.4. - Si deve quindi conclusivamente ritenere che l'"estensione"
della  giurisdizione  amministrativa esistente, tanto di legittimita'
che  esclusiva,  era  il compito assegnato al legislatore delegato; i
"diritti   patrimoniali   conseguenziali"   in   essi   compreso   il
risarcimento  del danno, erano l'oggetto (normativamente individuato)
di  tale  estensione;  e  le tre materie dell'edilizia, urbanistica e
servizi  pubblici  si ponevano come l'ambito all'interno del quale la
giurisdizione amministrativa doveva essere estesa.
    3.5.  -  Pertanto nella legge di delega n. 59 del 1997 il compito
affidato  al  legislatore  delegato  si  presentava  sufficientemente
determinato,  al  punto  da  non  esigere  ulteriori  precisazioni di
dettaglio.
    Ne   consegue  l'infondatezza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 11,  comma  4,  lettera  g), seconda parte,
della  legge  n. 59  del  1997,  proposta  dall'ordinanza  n. 495  in
riferimento all'art. 76 della Costituzione.

    4. - Le  ordinanze  nn. 252,  659  e  704 propongono nei medesimi
termini  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 del
decreto  n. 80  del 1998, sotto il profilo dell'eccesso rispetto alla
legge  di  delega  (art. 11,  comma 4, lett. g) della legge n. 59 del
1997):  la  norma  censurata, devolvendo alla giurisdizione esclusiva
del  giudice  amministrativo  l'intera  materia dei pubblici servizi,
avrebbe  violato  gli  artt. 76  e  77 della Costituzione, poiche' la
legge di delega non lo consentiva, prevedendo solamente l'estensione,
nella   stessa   materia,  della  giurisdizione  amministrativa  alle
controversie  sui  diritti  patrimoniali  conseguenziali, compreso il
risarcimento del danno.
    L'ordinanza n. 495 denunzia, invece, l'art. 33 sotto lo specifico
profilo  che  esso,  attribuendo  alla  giurisdizione  amministrativa
esclusiva  le  controversie  sui  pubblici  servizi,  non  riserva al
giudice  ordinario  quelle  concernenti  indennita',  canoni  e altri
corrispettivi  in  materia  di  concessioni di servizi; ed estende la
censura  anche  al  comma  2,  lettera f), ed al comma 3 dello stesso
art. 33, applicativi del principio.

    5. - La  questione  posta  dalle  ordinanze nn. 252, 659 e 704 e'
fondata.
    L'art. 33  ha  previsto  nel  comma  1  che  sono  devolute  alla
giurisdizione   esclusiva   del   giudice   amministrativo  tutte  le
controversie  in  materia  di  pubblici  servizi, ivi compresi quelli
afferenti  al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato
mobiliare,    al    servizio   farmaceutico,   ai   trasporti,   alle
telecomunicazioni  e  ai  servizi di cui alla legge 14 novembre 1995,
n. 481  ed  ha  nel comma 2 formulato un'elencazione non tassativa di
tali controversie.
    Poiche' l'art. 11, comma 4, lett. g) della legge n. 59 del 1997 -
in  base  alle  considerazioni  svolte in precedenza - non consentiva
l'ampliamento  della  giurisdizione esclusiva all'intero ambito della
materia  dei  servizi  pubblici,  l'eccesso  di delega denunciato dai
rimettenti,  con conseguente violazione degli articoli 76 e 77, primo
comma, della Costituzione, e' palese.
    Pertanto  l'art. 33,  comma  1, del decreto legislativo n. 80 del
1998  deve  essere  dichiarato  costituzionalmente illegittimo, nella
parte  in  cui,  eccedendo  i  limiti  della delega, ha devoluto alla
giurisdizione  esclusiva  del giudice amministrativo tutta la materia
dei   pubblici  servizi,  e  non  si  e'  limitato  ad  estendere  la
giurisdizione  amministrativa  - nei limiti in cui essa, in base alla
disciplina vigente, gia' conosceva di quella materia, sia a titolo di
legittimita'  che  in via esclusiva - alle controversie concernenti i
diritti  patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno.
    La dichiarazione di illegittimita' costituzionale coinvolge anche
il  comma 2 dell'art. 33, che ha specificato, in via esemplificativa,
il contenuto dell'ampliato ambito della giurisdizione esclusiva.
    5.1.   -   La   declaratoria   di   incostituzionalita'  comporta
l'assorbimento  della  questione  proposta  dall'ordinanza  n. 495 in
ordine  ai  commi  1  e  2,  lettera  f), dell'art. 33, sotto il piu'
limitato profilo prima ricordato.
    5.2. - In accoglimento della censura espressamente proposta dalla
medesima  ordinanza n. 495, va invece dichiarato illegittimo il comma
3  dell'art. 33,  il quale - modificando l'art. 5 della legge n. 1034
del   1971   -  comportava  (conformemente  alla  previsione  di  una
giurisdizione  esclusiva  su  tutta  la materia dei servizi pubblici)
l'effetto  di  sottrarre  le  concessioni di servizi, gia' oggetto di
giurisdizione  esclusiva,  all'applicazione  del  secondo  comma  del
medesimo  art. 5,  che  faceva "salva la giurisdizione dell'autorita'
giudiziaria  ordinaria  per  le  controversie concernenti indennita',
canoni ed altri corrispettivi".
    Infatti  la  devoluzione  di tali controversie alla giurisdizione
esclusiva  sulle  concessioni di servizi eccede i limiti della delega
come  sopra  ricostruiti,  trattandosi  di  controversie  inerenti  a
pretese  direttamente  nascenti  dal rapporto di concessione e quindi
non    riconducibili    alla    nozione   di   diritti   patrimoniali
conseguenziali, quale risultante dalla ricordata evoluzione.
    5.3.  - La dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 33, nei
termini  appena  precisati,  facendo  venir  meno  l'estensione della
giurisdizione  esclusiva  all'intera  materia  dei  pubblici servizi,
assorbe  la censura rivolta allo stesso art. 33, comma 2, lettera f),
dall'ordinanza  n. 394, sotto il profilo della mancata ricomprensione
nella  giurisdizione esclusiva dei rapporti individuali di utenza con
soggetti  privati  nonche' quella sollevata dall'ordinanza n. 195, in
ordine all'intero art. 33, con riferimento agli articoli 3, 103 e 113
della Costituzione.
    5.4. - La dichiarazione di illegittimita' costituzionale comporta
effetti  sull'art. 35, determinando la necessita' di adeguarne in via
interpretativa il contenuto, ed in particolare di limitare la portata
dei  richiami  fatti  nei  commi  1, 2, 3 e 5 di tale norma alla sola
parte residua dell'art. 33.
    5.5.  -  L'ordinanza  n. 495  dubita poi dell'incostituzionalita'
dell'art. 35,  comma  4, del decreto n. 80 del 1998, nella sola parte
in  cui,  a seguito dell'istituzione della giurisdizione esclusiva in
materia  di  pubblici  servizi,  non  avrebbe riservato all'autorita'
giudiziaria   ordinaria  le  controversie  su  canoni,  indennita'  e
corrispettivi per le concessioni di servizi.
    La  questione  e'  infondata, poiche' il suo presupposto e' stato
eliminato dalla dichiarazione di illegittimita' dell'art. 33.

    6.  -  Nella  formulazione  sopra  indicata  (retro,  1/2  5)  la
dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale dell'art. 33 vale a
ricondurre la norma delegata nei limiti posti dalla legge di delega.
    Spetta     al     legislatore    ogni    ulteriore    valutazione
sull'opportunita'  di  conferire al Governo una nuova delega, o anche
di intervenire direttamente, nella prospettiva del compimento in modo
conforme  a Costituzione - del disegno riformatore cui la legge n. 59
del 1997 si riferiva.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti   i   giudizi,           a)   dichiara   l'illegittimita'
costituzionale  dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo  1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e
di   rapporti   di   lavoro   nelle   amministrazioni  pubbliche,  di
giurisdizione   nelle  controversie  di  lavoro  e  di  giurisdizione
amministrativa,  emanate  in  attuazione  dell'articolo  11, comma 4,
della  legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui istituisce una
giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo  in materia di
pubblici  servizi, anziche' limitarsi ad estendere in tale materia la
giurisdizione  del giudice amministrativo alle controversie aventi ad
oggetto  diritti  patrimoniali  conseguenziali,  ivi  comprese quelle
relative al risarcimento del danno;
        b) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 33,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
        c)  dichiara  non  fondata  la questione di costituzionalita'
dell'articolo  35,  comma  4,  del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80,  sollevata, in riferimento all'articolo 77 della Costituzione,
dal giudice di pace di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
        d)   dichiara   non  fondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'articolo  11, comma 4, lettera g) della legge 15
marzo  1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e  compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione  e per la semplificazione amministrativa), sollevata,
in  riferimento  all'articolo  76  della Costituzione, dal giudice di
pace di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
        e)  dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  33, comma 1, del decreto
legislativo  31  marzo 1998, n. 80 e dell'articolo 11, comma 4, della
legge    15   marzo   1997,   n. 59,   sollevate,   in   riferimento,
rispettivamente,   agli   articoli   76  e  77,  primo  comma,  della
Costituzione ed agli articoli 3, 24, 76 e 113 della Costituzione, dal
Tribunale  amministrativo regionale del Lazio, sezione di Latina, con
l'ordinanza indicata in epigrafe;
        f)  dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita'  costituzionale  degli  articoli  34  e  35  del decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n. 80,  sollevata, in riferimento agli
articoli  3,  103  e  113  della  Costituzione, dal Tribunale di Vibo
Valentia, sezione di Tropea, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                         Il redattore: Bile
                     iIl cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 17 luglio 2000.
              Il direttore della cancelliere: Fruscella
00C0788