N. 296 ORDINANZA 11 - 17 luglio 2000

Ordinanza 11-17 luglio 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Forze armate - Riordino dei ruoli - Reinquadramento dei sottufficiali
dell'Esercito  -  Lamentato, deteriore, trattamento rispetto a quello
previsto  per  i  pari  grado dell'Arma dei carabinieri - Conseguente
irragionevole   disparita'   di  trattamento,  in  contrasto  con  le
finalita'  riconosciute  dal  legislatore delegante di una disciplina
omogenea nel trattamento e nelle attribuzioni degli appartenenti alle
varie  Forze  armate, con violazione del principio di imparzialita' e
buon    andamento   dell'amministrazione   nonche'   di   quello   di
proporzionalita'    e    adeguatezza   delle   retribuzioni   -   Non
comparabilita'  delle  posizioni  messe  a  confronto - Esercizio non
irragionevole   della   discrezionalita'   legislativa   -  Manifesta
infondatezza della questione.
- D.Lgs.  12 maggio 1995, n. 196, art. 34, commi 1, lettera c), 3, 4,
  5, 6, 7 e 8.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 97.
(GU n.31 del 26-7-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Riccardo   CHIEPPA,   Gustavo   ZAGREBELSKY,   Valerio  ONIDA,  Carlo
MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 34, commi 1,
lettera  c),  3,  4,  5,  6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio
1995,  n. 196  (Attuazione  dell'art. 3  della  legge  6  marzo 1992,
n. 216,  in  materia  di  riordino  dei ruoli, modifica alle norme di
reclutamento,  stato ed avanzamento del personale non direttivo delle
Forze  armate), promossi con undici ordinanze emesse il 9 luglio 1999
dal  Tribunale  amministrativo  regionale  della  Lombardia,  sezione
distaccata di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 497, 498, 499,
554, 555, 556, 557, 558, 666, 667 e 668 del registro ordinanze 1999 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39, 42 e 50,
prima serie speciale, dell'anno 1999.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 7 giugno 2000 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
    Ritenuto  che  un  gruppo  di  sottufficiali  dell'Esercito,  con
distinti   ricorsi   (tutti,  pero',  di  contenuto  identico  e  col
patrocinio  del medesimo avvocato), ha impugnato dinanzi al Tribunale
amministrativo  regionale della Lombardia i vari decreti ministeriali
con  i  quali ciascuno di essi era stato inquadrato nel nuovo grado e
nel  nuovo ruolo, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 34
del   decreto   legislativo   12   maggio  1995,  n. 196  (Attuazione
dell'art. 3  della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei  ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo delle Forze armate);
        che   i  ricorrenti  hanno  eccepito  la  illegittimita'  del
provvedimento  impugnato,  poiche'  l'art. 34,  citato, lederebbe gli
artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;
        che,  a  loro  avviso, il decreto legislativo di riordino dei
ruoli   delle  Forze  armate  avrebbe  disposto,  per  i  marescialli
dell'Esercito,  un trattamento deteriore rispetto a quello per i pari
grado  dell'Arma  dei carabinieri previsto dal decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216,  in  materia di riordino dei ruoli, e modifica delle norme di
reclutamento,  stato ed avanzamento del personale non direttivo e non
dirigente dell'Arma dei carabinieri), e cio' in distonia con la ratio
della  legge  delega  volta  a  omogeneizzare  le  attribuzioni  e  i
trattamenti  economici degli appartenenti alle varie Forze armate e a
quelle di polizia;
        che  il giudice adi'to con undici ordinanze ha sollevato, con
riferimento  agli  artt. 3,  36 e 97 della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 34, commi 1, lettera c) 3, 4,
5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 196 del 1995;
        che,  secondo  il  Collegio rimettente, il rapporto d'impiego
dei  sottufficiali  delle  Forze  armate  e' sempre stato equiparato,
tendenzialmente,  a  quello  dei  sottufficiali dei carabinieri, come
dimostra  l'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, che demandava al
Governo  di  realizzare  una  "disciplina omogenea" nel trattamento e
nelle  attribuzioni  dei sottufficiali delle forze di polizia, "anche
ad  ordinamento  militare" (con esplicito richiamo ai carabinieri), e
di quelli delle altre Forze armate;
        che  il  decreto  legislativo  n. 196  del  1995,  emanato in
attuazione  di  tale  delega,  avrebbe  equiparato  a vari effetti la
condizione  dei  sottufficiali dell'Arma dei carabinieri a quella dei
sottufficiali delle altre Forze armate;
        che,  tuttavia, l'equiparazione tra sottufficiali delle Forze
armate  e  dell'Arma  dei carabinieri non sarebbe stata garantita per
quanto concerne il regime transitorio del passaggio ai nuovi ruoli;
    che,  infatti,  l'art. 34 del decreto legislativo n. 196 del 1995
ha previsto un reinquadramento dei marescialli e dei sergenti gia' in
servizio,   il  quale  risulterebbe,  nel  suo  complesso,  deteriore
rispetto a quello disposto per i sottufficiali dei carabinieri;
        che,  mentre  i marescialli ordinari dell'Esercito sono stati
inquadrati  nel  grado  di  maresciallo  ordinario, i loro pari grado
dell'Arma  dei  carabinieri  lo  sono  stati nel grado di maresciallo
capo; e ancora, mentre i sergenti maggiori dell'Esercito, iscritti ai
quadri di avanzamento ordinari e straordinari relativi agli anni 1994
e   1995  ma  non  promossi,  sono  stati  inquadrati  nel  grado  di
maresciallo  ordinario,  i  loro  colleghi  di  grado  corrispondente
dell'Arma  dei  carabinieri  lo  sono  stati nel grado di maresciallo
capo;
        che  l'asserita  disparita' di trattamento lederebbe l'art. 3
della  Costituzione,  sotto il profilo della razionalita', poiche' il
legislatore  avrebbe  previsto, per i sottufficiali dei carabinieri e
per  quelli delle altre Forze armate, una perfetta corrispondenza nei
gradi,  nel  livello  retributivo  e nel percorso di carriera, mentre
avrebbe   disciplinato   in  modo  diverso  soltanto  l'inquadramento
transitorio;
        che  la  norma  censurata  sarebbe  altresi' in contrasto con
l'art. 97  della  Costituzione per il iato che il legislatore avrebbe
creato  fra  la  ratio  della  norma (rendere omogeneo il rapporto di
servizio  dei  carabinieri  e  delle  altre  Forze armate) e il mezzo
prescelto   per   conseguirla,  avendo  le  norme  sull'inquadramento
transitorio previsto un "massiccio meccanismo di promozioni" soltanto
in favore dei sottufficiali dei carabinieri;
        che,  infine,  la  norma  in  esame,  nel generare differenze
retributive   fra   soggetti   appartenenti  "allo  stesso  livello",
lederebbe  l'art. 36 della Costituzione, con violazione del principio
di proporzionalita' e adeguatezza della retribuzione.
    Considerato  che  per l'identita' della materia i giudizi debbono
essere riuniti e decisi con unica pronuncia;
        che  le  modifiche  all'assetto organizzatorio della pubblica
amministrazione,  ivi  comprese  quelle  dettate  in via transitoria,
rientrano  nella  sfera di discrezionalita' riservata al legislatore,
come  questa  Corte  ha piu' volte ritenuto con specifico riferimento
all'organizzazione  e  all'inquadramento  del  personale  delle Forze
armate  e  di  polizia (ordinanza n. 189 del 1999, sentenza n. 63 del
1998 e ordinanza n. 324 del 1993);
        che  la  discrezionalita'  legislativa  incontra  soltanto  i
limiti dell'arbitrarieta' o della manifesta irragionevolezza, i quali
non sono stati superati nel caso di specie;
        che, infatti, il giudice a quo mira a una pronuncia additiva,
con  l'estensione  ai sottufficiali delle Forze armate del meccanismo
di  inquadramento  transitorio  previsto, per l'Arma dei carabinieri,
dagli artt. 46 e 49 del decreto legislativo n. 198 del 1995: cio' sul
presupposto   che  l'inquadramento,  la  carriera  e  il  trattamento
economico  dei  sottufficiali dei carabinieri e quella dei pari grado
appartenenti  alle  altre Forze armate debbano, ai sensi dell'art. 3,
comma   1,  della  legge  n. 216  del  1992,  essere  necessariamente
omogenei,  eccezion  fatta  per  la  speciale indennita' spettante ai
carabinieri  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  polizia  loro
assegnate;
        che  in  realta'  ne'  la legge n. 216 del 1992, ne' le norme
successive,   hanno   inteso   perseguire  un'assoluta  identita'  di
posizioni  e  trattamenti, e che anzi si deve ritenere esattamente il
contrario,  anche  alla luce della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega
al  Governo  in  materia  di  riordino dell'Arma dei carabinieri, del
Corpo  forestale  dello  Stato,  del Corpo della Guardia di finanza e
della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze
di polizia), la quale, all'art. 1, ha delegato il Governo a prevedere
la  "collocazione  autonoma"  dell'Arma dei carabinieri, con rango di
Forza armata;
        che,  inoltre,  le  funzioni  svolte e i compiti demandati ai
sottufficiali  dei carabinieri (di cui agli artt. 12 e 13 del decreto
legislativo  n. 198  del  1995)  differiscono sensibilmente da quelli
previsti  dagli artt. 5 e 6 del decreto legislativo n. 196 del 1995 e
affidati ai sottufficiali delle altre Forze armate;
        che  tali  diversita'  rendono  le  rispettive  posizioni non
comparabili,  si' che la scelta compiuta dal legislatore con la norma
censurata non puo' dirsi manifestamente irragionevole ne' palesemente
arbitraria (cfr. ordinanza n. 324 del 1993);
        che  non  sussiste  neppure  la violazione dell'art. 36 della
Costituzione,  giacche'  il  legislatore,  cosi'  come  gode di ampia
discrezionalita',   pur   con   i  limiti  indicati,  nel  modificare
l'organizzazione amministrativa e nell'adottare le conseguenti misure
di   perequazione   economica,   nel   contempo   gode  della  stessa
discrezionalita'   nel  differenziare  il  trattamento  economico  di
categorie  in  precedenza egualmente retribuite; e che, in ogni caso,
lo  "scorrimento"  verso  l'alto  di  una  categoria  retributiva non
comporta  la  necessita'  di  innalzare  anche  i livelli superiori o
inferiori (cfr. ordinanza n. 189 del 1999);
        che,   infine,   il   parametro   di  cui  all'art. 97  della
Costituzione  non  e'  violato,  poiche'  le  variazioni dell'assetto
organizzatorio   della   pubblica   amministrazione  rientrano  nella
discrezionalita'  del legislatore e non ledono, di per se', il canone
del buon andamento (sentenza n. 63 del 1998);
        che  pertanto  la questione, come sollevata, deve dichiararsi
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi;
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale dell'art. 34, commi 1, lettera c), 3, 4,
5,  6,  7  e  8,  del  decreto legislativo del 12 maggio 1995, n. 196
(Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento   del   personale  non  direttivo  delle  Forze  armate),
sollevata,  con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione,
dal  Tribunale  amministrativo  regionale  della  Lombardia,  sezione
distaccata di Brescia, con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Guizzi
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 17 luglio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Fruscella
00C0792