N. 308 ORDINANZA 11 - 19 luglio 2000

Ordinanza 11-19 luglio 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni
di  eccezionalita'  -  Sanzioni  amministrative  accessorie  a quella
pecuniaria  - Sospensione della validita' della carta di circolazione
del veicolo - Equiparazione, a fini sanzionatori, tra l'esecuzione di
trasporti  eccezionali  con inosservanza delle prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione  e  l'esecuzione  di  trasporti  eccezionali  non
autorizzata - Lamentata irragionevolezza con violazione del principio
di  eguaglianza  -  Sopravvenuta modifica della disposizione di legge
oggetto   della   questione   Restituzione   degli  atti  al  giudice
rimettente.
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 10, comma 24.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.31 del 26-7-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare
RUPERTO,  Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo
MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 24,
del   decreto   legislativo  30  aprile  1992,  n. 285  e  successive
modificazioni  (Nuovo  codice  della  strada), promosso con ordinanza
emessa il 2 agosto 1999 dal pretore di Genova nel procedimento civile
vertente  tra Tecnospeedy S.r.l. e il Prefetto di Genova, iscritta al
n. 722  del  registro  ordinanze  1999  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale    della    Repubblica    n. 2,   prima   serie   speciale,
dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 22 giugno 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto   che,  nel  corso  di  un  giudizio  di  opposizione  a
ordinanza-ingiunzione   del   prefetto,  il  pretore  di  Genova  con
ordinanza  in  data  2  agosto  1999  ha  sollevato,  in  riferimento
all'art. 3    della    Costituzione,    questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 10,  comma  24,  del decreto legislativo 30
aprile  1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), "nella parte in cui
non  esclude  l'applicazione automatica della sanzione amministrativa
accessoria   della   sospensione   della  validita'  della  carta  di
circolazione nell'ipotesi di violazione del disposto del comma 19 del
medesimo  articolo,  equiparando la violazione di tale comma a quella
del tutto diversa del comma 18";
        che  il rimettente premette in fatto che con il provvedimento
prefettizio impugnato erano state irrogate a carico del ricorrente la
sanzione pecuniaria amministrativa per violazione dell'art. 10, comma
19,  del decreto legislativo n. 285 del 1992 "per aver effettuato con
il  veicolo di sua proprieta' un trasporto eccezionale in difformita'
rispetto  allo  schema di carico", nonche', ai sensi del comma 24 del
medesimo  articolo, le sanzioni accessorie del ritiro della patente e
la sospensione della carta di circolazione del veicolo (queste ultime
immediatamente applicate in via cautelare);
        che  il  giudice  a quo denuncia che l'art. 10, comma 24, del
decreto  legislativo  n. 285  del 1992 equipara irragionevolmente, ai
fini   dell'applicazione  automatica  della  sanzione  amministrativa
accessoria   della   sospensione  della  carta  di  circolazione,  le
violazioni  del  comma  19,  che  punisce  la  condotta di chi esegue
trasporti  eccezionali  senza  osservare  le  prescrizioni  stabilite
nell'autorizzazione,  e  del  comma  18  del  medesimo  articolo, che
punisce  la  diversa  e  piu'  grave condotta di chi esegue trasporti
eccezionali senza aver ottenuto l'autorizzazione;
        che  verrebbero cosi' ad essere sanzionati "in modo identico"
illeciti  amministrativi  caratterizzati  da  sostanziali  e profonde
differenze   sul   piano  oggettivo  e  soggettivo,  con  conseguente
violazione del principio di uguaglianza;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
    Considerato  che,  successivamente  all'ordinanza  di rimessione,
l'art. 10, comma 24, del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' stato
modificato  dall'art. 28, comma 1, lettera l), della legge 7 dicembre
1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), che ha eliminato
il  riferimento nella disposizione impugnata al comma 19 del medesimo
articolo (trasporto eccezionale senza l'osservanza delle prescrizioni
stabilite  nell'autorizzazione),  sicche'  le sanzioni amministrative
accessorie  della sospensione della patente di guida del conducente e
della  sospensione della carta di circolazione del veicolo conseguono
ora  esclusivamente  alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dai commi 18, 21 e 22 dell'art. 10 dello stesso decreto;
        che   pertanto   occorre   restituire  gli  atti  al  giudice
rimettente affinche' verifichi se la questione sia tuttora rilevante.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al pretore di Genova.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                     Il redattore: Neppi Modona
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 luglio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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