N. 505 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo 2000
Ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Fedeli Federico contro commissione esaminatrice per l'iscrizione all'albo degli avvocati ed altro Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Giudizio espresso esclusivamente mediante punteggio numerico - Obbligo di motivazione - Esclusione secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente ma costituente "diritto vivente" - Lamentata ingiustificata deroga al principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dalla legge anche per i pubblici concorsi - Incidenza sui principi di difesa in giudizio, di tutela giurisdizionale, di imparzialita' e buon andamento della p.a., per la difficolta' di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del giudizio negativo e l'iter logico delle valutazioni compiute dalle Commissioni esaminatrici - Richiesta di valutazione chiarificatrice alla Corte costituzionale. - Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3. - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113. Invia subordinata (ove la Corte "ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta dal diritto vivente"): Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Obbligo di motivazione - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto di difesa e del principio della tutela giurisdizionale. - Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3. - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.(GU n.31 del 26-7-2000 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3120 del 1998 proposto dal dott. Fedeli Federico, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andreina Degli Esposti e Francesca Angeloni ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Milano, via S. Barnaba, n. 30; Contro la commissione esaminatrice per l'iscrizione all'albo degli avvocati e il Ministero della giustizia costituitisi in giudizio in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Milano presso i cui uffici sono ope legis domiciliati in via Freguglia n. 1; per l'annullamento, previa sospensione, del giudizio di non ammissione alle prove orali degli esami di Avvocato per l'anno 1997. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura distrettuale dello Stato; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 9 marzo 2000, il relatore dott. Francesco Mariuzzo; Uditi, altresi', i difensori delle parti; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Il dott. Federico Fedeli ha sostenuto presso la Corte d'appello di Milano le prove scritte degli esami di avvocato - sessione 1997/1998, sulle quali la commissione d'esame ha espresso un giudizio negativo, che ha impedito al ricorrente di essere ammesso all'orale. Per ottenere l'annullamento di tale valutazione l'interessato ha adito questo tribunale con il ricorso in epigrafe, deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere. Si e' costituito in giudizio il Ministero della giustizia, contestando le tesi sostenute nel ricorso e chiedendone la reiezione. In occasione della Camera di consiglio del 20 agosto 1998, il tribunale accoglieva motivatamente l'istanza incidentale di sospensione del giudizio in questione, ammettendo l'istante, con riserva, a sostenere il colloquio. Con ordinanza 21 maggio 1999, n. 1188, la sez. IV del Consiglio di Stato ha annullato l'indicata misura cautelare. All'udienza del 9 marzo 2000, la causa e' passata in decisione. D i r i t t o Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente identico a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 449/2000). 00C0811