N. 505 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo 2000

Ordinanza   emessa   dal  tribunale  amministrativo  regionale  della
Lombardia  sul ricorso proposto da Fedeli Federico contro commissione
esaminatrice per l'iscrizione all'albo degli avvocati ed altro

Avvocato  e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della
professione  -  Giudizio  espresso  esclusivamente mediante punteggio
numerico  -  Obbligo  di motivazione - Esclusione secondo l'indirizzo
interpretativo  del  Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente
ma costituente "diritto vivente" - Lamentata ingiustificata deroga al
principio    dell'obbligo    di    motivazione    dei   provvedimenti
amministrativi  previsto  dalla legge anche per i pubblici concorsi -
Incidenza   sui   principi   di   difesa   in   giudizio,  di  tutela
giurisdizionale, di imparzialita' e buon andamento della p.a., per la
difficolta' di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del
giudizio  negativo  e  l'iter logico delle valutazioni compiute dalle
Commissioni  esaminatrici  - Richiesta di valutazione chiarificatrice
alla Corte costituzionale.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.
Invia  subordinata (ove la Corte "ritenga conforme al dato normativo
  l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta
  dal   diritto   vivente"):   Avvocato  e  procuratore  -  Esami  di
  abilitazione   per  l'esercizio  della  professione  -  Obbligo  di
  motivazione  - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza,
  di  imparzialita' e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto
  di difesa e del principio della tutela giurisdizionale.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.
(GU n.31 del 26-7-2000 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3120 del 1998
  proposto  dal  dott. Fedeli  Federico, rappresentato e difeso dagli
  Avv.ti Andreina Degli Esposti e Francesca Angeloni ed elettivamente
  domiciliato presso lo studio della prima in Milano, via S. Barnaba,
  n. 30;
    Contro  la  commissione  esaminatrice  per  l'iscrizione all'albo
  degli  avvocati  e  il  Ministero  della  giustizia costituitisi in
  giudizio  in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi
  dall'avvocatura  distrettuale  dello  Stato  di Milano presso i cui
  uffici  sono  ope  legis  domiciliati  in  via  Freguglia n. 1; per
  l'annullamento,  previa sospensione, del giudizio di non ammissione
  alle prove orali degli esami di Avvocato per l'anno 1997.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto   l'atto   di   costituzione  in  giudizio  dell'avvocatura
  distrettuale dello Stato;
    Viste  le  memorie  prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
  difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito  alla  pubblica udienza del 9 marzo 2000, il relatore dott.
  Francesco Mariuzzo;
    Uditi, altresi', i difensori delle parti;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Il  dott.  Federico Fedeli ha sostenuto presso la Corte d'appello
  di  Milano  le  prove  scritte  degli  esami di avvocato - sessione
  1997/1998,  sulle  quali  la  commissione  d'esame  ha  espresso un
  giudizio  negativo, che ha impedito al ricorrente di essere ammesso
  all'orale.
    Per  ottenere l'annullamento di tale valutazione l'interessato ha
  adito  questo  tribunale con il ricorso in epigrafe, deducendo vizi
  di violazione di legge e di eccesso di potere.
    Si  e'  costituito  in  giudizio  il  Ministero  della giustizia,
  contestando   le  tesi  sostenute  nel  ricorso  e  chiedendone  la
  reiezione.
    In  occasione  della  Camera  di consiglio del 20 agosto 1998, il
  tribunale   accoglieva   motivatamente   l'istanza  incidentale  di
  sospensione  del  giudizio  in questione, ammettendo l'istante, con
  riserva, a sostenere il colloquio.
    Con  ordinanza  21 maggio 1999, n. 1188, la sez. IV del Consiglio
  di Stato ha annullato l'indicata misura cautelare.
    All'udienza del 9 marzo 2000, la causa e' passata in decisione.

                            D i r i t t o

    Il  seguito  del testo dell'ordinanza e' perfettamente identico a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 449/2000).
00C0811