N. 506 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo 2000

Ordinanza   emessa   dal  tribunale  amministrativo  regionale  della
Lombardia  sul  ricorso  proposto da Di Re Gualtiero contro Ministero
della giustizia ed altri

Avvocato  e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della
professione  -  Giudizio  espresso  esclusivamente mediante punteggio
numerico  -  Obbligo  di motivazione - Esclusione secondo l'indirizzo
interpretativo  del  Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente
ma costituente "diritto vivente" - Lamentata ingiustificata deroga al
principio    dell'obbligo    di    motivazione    dei   provvedimenti
amministrativi  previsto  dalla legge anche per i pubblici concorsi -
Incidenza   sui   principi   di   difesa   in   giudizio,  di  tutela
giurisdizionale, di imparzialita' e buon andamento della p.a., per la
difficolta' di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del
giudizio  negativo  e  l'iter logico delle valutazioni compiute dalle
Commissioni  esaminatrici  - Richiesta di valutazione chiarificatrice
alla Corte costituzionale.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.
Invia  subordinata (ove la Corte "ritenga conforme al dato normativo
  l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta
  dal   diritto   vivente"):   Avvocato  e  procuratore  -  Esami  di
  abilitazione   per  l'esercizio  della  professione  -  Obbligo  di
  motivazione  - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza,
  di  imparzialita' e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto
  di difesa e del principio della tutela giurisdizionale.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.
(GU n.31 del 26-7-2000 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3795 del 1999
  proposto  da  Di  Re  Gualtiero rappresentato e difeso da: Albanese
  Marco  con  domicilio  eletto  in  Milano Piazzetta Guastalla, n. 1
  presso Albanese Marco;
    Contro  il  Ministero  della  giustizia  e la commissione per gli
  esami di avvocato, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi
  dall'avvocatura  distrettuale  dello  Stato in Milano, presso i cui
  uffici  sono  ope  legis  domiciliati  in via Freguglia n. 1, e nei
  confronti   di  Jacopo  Franco  Dambrosio,  controinteressato,  non
  costituito; per l'annullamento:
        del  verbale  della  commisssione  d'esame in data 15 gennaio
  1999,  nel  corso  della  quale sono stati determinati i criteri di
  correzione;
        della  comunicazione  26 dicembre 1998 a firma del presidente
  della commissione d'esame;
        del  provvedimento  con  il  quale  i  ricorrenti  sono stati
  dichiarati non ammessi a sostenere le prove orali della sessione in
  corso degli esami da avvocato;
        nonche' di tutti gli atti connessi;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio del Ministero della
  giustizia;
    Viste  le  memorie  prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
  difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito  alla  pubblica  udienza del 9 marzo 2000 il relatore dott.
  Carlo Deodato;
    Uditi, altresi', i procuratori delle parti;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Il ricorrente ha sostenuto presso la corte d'appello di Milano le
  prove  scritte  degli esami di avvocato - sessione 1998/1999, sulle
  quali  la commissione d'esame ha espresso un giudizio negativo, che
  ha impedito allo stesso di essere ammesso all'orale.
    Per  ottenere  l'annullamento  di  tale  valutazione l'istante ha
  adito  questo  tribunale con il ricorso epigrafe, deducendo vizi di
  violazione di legge e di eccesso di potere.
    Si  e'  costituito  in  giudizio  il  Ministero  della giustizia,
  contestando   le  tesi  sostenute  nel  ricorso  e  chiedendone  la
  reizione.
    All'udienza del 9 marzo 2000 la causa e' passata in decisione.

                            D i r i t t o

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 449/2000).
00C0812